Art. 1.
Il secondo comma della nota (2) (a pie' pagina), riferita alla voce 17.01 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, e' modificato come segue:
"L'importazione dello zucchero greggio non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo di zucchero raffinato esportato verso ali altri Paesi della Comunita' Economica Europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 .
Tale diritto e' riscosso con le modalita' previste dallo art. 4 del citato decreto e nella misura stabilita dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45 ".
Il secondo comma della nota (2) (a pie' pagina), riferita alla voce 17.01 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, e' modificato come segue:
"L'importazione dello zucchero greggio non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo di zucchero raffinato esportato verso ali altri Paesi della Comunita' Economica Europea, e' subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587 .
Tale diritto e' riscosso con le modalita' previste dallo art. 4 del citato decreto e nella misura stabilita dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, n. 45 ".