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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/12/2024, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. r.g. 518/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. Fabio Miroglio e Parte_1
Federica Badellino
Ricorrente
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Lombardi Controparte_1
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'aver prestato attività di lavoro domestico presso l'abitazione della resistente, in Imperia, Via Sant'Agata 23, nella quale ella viveva con il coniuge
[...]
; Per_1
-il rapporto era cessato a seguito del decesso del. , al quale egli aveva Per_1
prestato assistenza come badante;
-le proprie mansioni consistevano nel provvedere all'igiene personale del
, vestirlo, sistemarlo sulla carrozzella, aiutarlo a nutrirsi, assisterlo Per_1
durante la giornata, preparare i pasti e, inoltre, occuparsi della pulizia dell'orto di casa;
-tali attività erano state svolte dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21 nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica oppure martedì, giovedì e sabato, a settimane alterne;
-il compenso pattuito inizialmente con la era di € 50,00 al giorno, ma la CP_1
datrice di lavoro non aveva mai rispettato tale accordo, corrispondendo, invece, € 650 mensili, senza versare la 13° mensilità e senza riconoscere alcunchè a titolo di ferie retribuite;
-inoltre, la non aveva mai regolarizzato il suo rapporto di lavoro, e, una CP_1
volta deceduto il coniuge, gli aveva comunicato che la sua presenza non era più necessaria;
-di non essere, pertanto, stato correttamente retribuito per l'attività complessivamente resa;
-d'aver in ragione dell'orario di lavoro e della retribuzione prevista dal CCNL
Lavoro Domestico per il profilo professionale di assistente alla persona, livello
BS, maturato differenze rispetto al percepito, € 23.900,00, pari ad € 10.113,42
a titolo di ferie non godute, 13.ma mensilità, TFR, indennità di mancato preavviso, festività;
Ciò premesso, così concludeva:“condannare la Parte_1
convenuta al pagamento di € 10.113,42 o della diversa somma da determinarsi a mezzo di
CTU contabile, oltre accessori di legge dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo;
con rifusione delle spese legali, maggiorate di cpa ed iva, da liquidarsi con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Nel costituirsi replicava: Controparte_1
-di non aver mai incaricato il ricorrente di svolgere attività lavorativa per suo conto e nel suo interesse e di non aver concluso con lo stesso alcun contratto di giardinaggio e/o di assistenza nella qualità di badante;
-che il non aveva mai frequentato la propria abitazione per scopi Parte_1
lavorativi, se non per ragioni d'amicizia
-alcuni importi richiesti dalla controparte erano prescritti, stante il decorso quinquennale del termine di legge;
----------------------------------------------------------------------------------------
La domanda è solo in parte suffragata dalle risultanze istruttorie.
ha dichiarato: “…ho lavorato per la ho fatto varie mansioni, Testimone_1 CP_1
WA lo conosco perché anche lui lavorava per lo nel senso che quando io facevo la CP_1
notte lui faceva il giorno, ci davamo il cambio tutti i giorni, perché andava assistito. Per_1
Ho lavorato nel 2018 se ben ricordo, ho lavorato 5-6 mesi. lavorava già lì quando CP_2
io sono arrivato. Io sono andato via prima che morisse . era a letto, si Per_2 Per_1
faceva tutto addosso, bisognava curarlo dalla testa ai piedi, andava imboccato perché la mano gli tremava…. Io non so cosa facesse fare a Quando arrivavo o lo spingeva sulla CP_2
carrozzina o gli dava da mangiare o lo cambiava… I turni duravano 10 ore ma ne CP_2
faceva 8 o 9. Io facevo la notte e la mattina arrivava intorno alle 7.30 – 8 e qualche CP_2
volta gli ho dato il cambio più tardi. Poi io arrivavo nel pomeriggio alle 14 e se ne CP_2
andava. Che io ricordi ha fatto il pomeriggio 3 o 4 volte. Intendo dalle 14 alle 22. CP_2
faceva questo orario tutti i giorni.” CP_2 Si tratta senza dubbio della testimonianza più completa e precisa tra quelle assunte.
Al riguardo si prende atto che il teste ha rappresentato d'aver un contenzioso in corso con la resistente.
Ciò, tuttavia, non lo rendeva incapace a deporre per le ragioni, del tutto condivisibili, illustrate dal precedente giudicante nel verbale del 5/6/2023.
Semmai, occorre vagliare con attenzione l'attendibilità intrinseca delle suddette dichiarazioni e verificare l'eventuale sussistenza d'elementi di riscontro.
Questi sono forniti da CP_3
La teste ha riferito: “la la conosco perché era cliente del negozio che avevo e so che CP_1
aveva il marito malato e io come volontaria della Croce Rossa mi sono offerta di farle qualche notte. Il ricorrente lo conosco perché quando smettevo di fare la notte lo incrociavo che arrivava a casa della signora. Praticamente io uscivo e lui entrava.
Considerato che
alle 9 prendevo servizio, direi che questo accadeva alle 8.30 circa. Io facevo tre notti a settimana e
l'ho fatto per qualche anno, qualche volta lo vedevo e qualche volta no. Non rimanevo in casa mentre lavorava e quindi non so cosa il ricorrente facesse nello specifico. La sera arrivavo verso le 21 forse, più o meno. Sinceramente non mi ricordo se incontravo il ricorrente la sera, anzi non lo incrociavo…. Ribadisco, a volte lo vedevo a volte no, perché capitava che io uscissi prima. Non sono in grado di dire con che frequenza questo avvenisse.”
V'è poi la deposizione di compagna del . Testimone_2 Parte_1
Va premesso che la teste ha puntualizzato d'essersi recata circa 6 volte a casa del nel periodo in cui il ricorrente vi ha lavorato. Per_1
Per il resto, la ha raccontato: “La moglie del io l'ho conosciuta e Tes_2 Per_1
si chiama . Non ricordo bene, ma mi pare abbia lavorato da settembre 2015 e per Per_3 tre anni. Lavorava a casa del signore, lo assisteva. All'inizio si reggeva ancora in Per_1
piedi e poi ogni tanto in carrozzina e poi è peggiorato. Ha poi smesso di lavorare quando
è morto. All'inizio ha iniziato in prova e poi gli avevano detto che sarebbe stato Per_1
assunto, ma l'ha fatto sempre lavorare in nero, mi riferisco alla signora Io ogni Pt_2
tanto lo accompagnavo e quando è peggiorato io andavo a aiutarlo a metterlo a letto, Per_1
vista la mia esperienza, dato che si irrigidiva. Qualche volta sono andata a fare dei Per_1
clisteri a , mi ha pagato . Faceva la notte quando ha iniziato a Per_1 Per_3 Per_1
peggiorare, non ricordo da quando, il mio compagno dormiva là. Ogni tanto faceva il giorno…. L'orario cambiava. Lavorava tutti i giorni….. Il ricorrente aiutava a mangiare, alzarsi, andare al bagno, faceva da mangiare. Quando si riposava la gli Per_1 Per_3
faceva fare altre cose, come pulire giardino o scopare il terrazzo dove il cane aveva sporcato….Mai ha fatto ferie in quei periodi. Lavorava tutta la settimana ma tre giorni la mattina e quattro la sera, a settimane alterne, ma tutti i giorni, non aveva riposi. La mattina attaccava alle 9 e stava fino alle 21 oppure se faceva la notte faceva 21 – 9.
All'inizio quando stava meglio faceva 3 ore al mattino e 3 al pomeriggio, poi Per_1
quando è peggiorato gli hanno aumentato l'orario.” Per_1
Ebbene, alla luce delle suddette deposizioni, tra loro convergenti nel dar conto della continua presenza del presso l'abitazione dei e Parte_3 Persona_4
delle condizioni di non autosufficienza di soggetto Persona_1
necessitante d'assistenza continuativa, può senz'altro affermarsi che il ricorrente abbia per davvero lavorato come badante del predetto sino alla morte di costui, apparendo alquanto improbabile, se non inverosimile, che egli fosse stato assunto dalla per espletare mansioni di diversa natura. CP_1
Quanto alla durato del periodo lavorativo, non vi sono dati di riscontro sufficienti per ritenere provato che il rapporto di lavoro fu instaurato nel settembre del 2015 e che si protrasse per 3 anni.
A tal fine gli elementi offerti dal sono di scarso aiuto poiché egli fu Tes_1
assunto dalla nel 2018, soggiungendo teste che lavorava già lì CP_1 CP_2
quando io sono arrivato”.
Non essendo però stata specificata l'epoca in cui egli iniziò a lavorare, non può, pertanto, neppure desumersi che il prestasse la sua opera già, Parte_1
ad es., dagli ultimi mesi del 2017.
Quanto alla se è pur vero che ella “faceva tre notti a settimana” CP_3
l'affermazione “l'ho fatto per qualche anno” è troppo generica per poter ragionevolmente ritenere che gli anni in questione furono 3, consecutivi e che si trattasse proprio del periodo 2015-2018.
Rilievi analoghi valgono per la deposizione della la quale, nel dar Tes_2
conto che, evidentemente la prediligeva essere chiamata , ha CP_1 Per_3
dimostrato d'essere a conoscenza dei fatti di causa principalmente su quanto riferitole dall'attore, avendo la teste visto il proprio compagno lavorare in loco soltanto 6 volte, senza però indicare se fossero anni diversi tra loro.
Inoltre, sotto alcuni profili deve dubitarsi dell'attendibilità della deposizione poichè, non solo la donna è legata al lavoratore da uno stabile vincolo affettivo
(e, presumibilmente, di convivenza), ma anche in quanto ella ha dichiarato che la “Faceva la notte quando ha iniziato a peggiorare”, “Ogni tanto Parte_3 Per_1
faceva il giorno” “lavorava tutti i giorni”, “l'orario cambiava”, circostanze che neppure il ricorrente ha allegato in ricorso, a meno che non si voglia ipotizzare che, relativamente all'assistenza notturna, la teste abbia inteso riferirsi all'ultimo periodo di vita del , periodo nel quale il ovvero colui che Per_1 Tes_1
osservava l'orario notturno, non lavorava più: tale eventualità potrebbe, in effetti, essere considerata plausibile.
In sintesi, può ritenersi sufficientemente dimostrata la sussistenza d'un rapporto di lavoro intercorso soltanto nel 2018, conclusione alla quale è addivenuto, anche e in primis, il precedente Giudice.
Riguardo all'orario di lavoro, il ha dichiarato che il proprio collega Tes_1
“faceva 8 o 9” ore .
Tuttavia, nel descrivere la durata del turno, il teste ha riferito che il Parte_3
arrivava intorno alle 7.30 – 8… Poi io arrivavo nel pomeriggio alle 14 e se ne CP_2
andava”, il che indica, invece, un turno di h. 6,5 al massimo.
Ebbene, è evidente che il teste abbia mal ricordato oppure che la verbalizzazione sia stata imprecisa.
Invero, se il prendeva per davvero servizio alle 14 e “faceva la notte”, la Tes_1
sua prestazione si sarebbe protratta per circa 17 ore continuative tutti i giorni oppure secondo la stessa alternanza settimanale indicata in ricorso.
Ciò, oltre ad apparire inverosimile, se impossibile, dal punto di visto delle disponibilità delle energie fisiche del lavoratore, contrasta con quanto da lui stesso dichiarato in merito alla durata di 10 ore del suo turno.
Ragionevole ritenere, invece, che l'assistenza diurna assicurata dal ricorrente si prolungasse oltre le 14 e che, diversamente da quanto ricordato dal teste, egli
“facesse” il pomeriggio ben più di 3-4 volte, intendendo, peraltro, il Pt_4
per “pomeriggio” l'orario 14-22, il che, peraltro, contrasta con il significato comune del termine. Va poi osservato che in ricorso il ha asserito d'aver lavorato dalle 9 Parte_3
alle 14 nonché dalle 16 alle 21 ossia per 10 ore giornaliere, affermazione che non collima con quanto asserito dal sul fatto che il turno lavorativo Pt_4
dell'attore durava, invece, 8/9 ore.
Inoltre, la l'unico teste, per così dire, “disinteressato” - ha dichiarato CP_3
che “Praticamente io uscivo e lui entrava.
Considerato che
alle 9 prendevo servizio, direi che questo accadeva alle 8.30 circa”, circostanza che diverge dall'allegazione dell'attore secondo cui egli iniziava a prestare assistenza al a partire dalle 9.00. Per_1
A fronte di tali apparenti incongruità, appare credibile l'asserzione della Tes_2
secondo cui gli orari del compagno variavano, seppur entro certi limiti.
[...]
Nel conferire al Ctu di calcolare le spettanze del dipendente sulla base d'un orario di 8 ore giornaliere secondo l'alternanza settimanale dedotta in ricorso, il precedente Giudice ha evidentemente ritenuto d'operare una sorta di media tra i diversi orari descritti dai testi.
Tale scelta, peraltro, lungi dal poter essere reputata arbitraria, appare, invece, ragionevole poiché fondata sulla regola d'esperienza secondo la quale i turni lavorativi giornalieri sono soliti coprire un arco di 8 ore.
Pertanto, lo scrivente ritiene di convenire anche su questo aspetto.
Nel passare all'esame delle risultanze delle Ctu, la retribuzione annuale spettante per il periodo 1/1/2018-30/9/2018 è stata quantificata in € 6.655,33, quella per le festività in Euro 252,10, la 13° mensilità in € 567,20, la retribuzione spettante per ferie maturate e non godute nonché per il lavoro festivo e/o domenicale rispettivamente in € 572,89 e € 756,00; la misura dell'accantonamento del tfr in € 579,12, per un totale di € 9.382,64. Da tale importo va detratto quanto il ha dichiarato in ricorso d'aver Parte_3
mensilmente percepito, € 650 x 9 mesi = € 5850,00, per una differenza di €
3532,64, al pagamento della quale la va condannata, unitamente alla CP_1
somma di € 409,66, a titolo d'indennità per mancato preavviso.
In ragione della parziale soccombenza della resistente, costei è tenuta anche a rifondere le spese di causa, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Preso atto del pagamento di € 5.850,00 eseguito dalla resistente, condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma Controparte_1
complessiva di € 3532,64 a titolo di differenze retributive, ferie non godute e
TFR, come determinate nella Ctu in atti, da ritenersi parte integrante della sentenza, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dalla decorrenza di ciascuna posta mensile di credito sino al saldo.
Condanna altresì al pagamento dell'importo di € 409,66 a Controparte_1
titolo d'indennità di mancato preavviso, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1
in € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1100,00 per la fase di trattazione e istruttoria, € 1100,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa, se dovute, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Pone le spese di Ctu a carico della ricorrente Fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni.
Imperia 5-12-2024
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli