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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9327/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 01/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9327/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCARCELLA ATTILIO e dell'avv. SCARCELLA ENZA, elettivamente domiciliato in via Cesare Battisti n. 1 20122 Milano
ATTORE/I contro
(GIÀ (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 3021/2022, Controparte_1 emesso in data 15 settembre 2022, con il quale era stato ingiunto a di Parte_1 pagare la somma di € 30.054,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione evidenziando che il credito ingiunto riguardava il Parte_1 contratto di finanziamento n. 446157, concesso da che aveva già Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n.1311/2014 dell'importo complessivo di € 27.964,00, oltre interessi, successivamente opposto (n. 5934/2014 R.G.). Spiegò che la posizione debitoria era stata definita in via transattiva mediante il pagamento della somma di € 4.000,00 a definizione di ogni pretesa. Eccepì, quindi, l'estinzione del debito. In ogni caso, contestò la nullità del contratto di finanziamento per vizio di forma, in violazione dell'art. 124 TUB ante D.Lgs. n. 141/2010, per mancata consegna di una copia dello stesso al cliente e soprattutto per l'assenza di chiarezza e di indicazione dei costi di finanziamento. Lamentò, in particolare, l'omessa menzione della tipologia della prestazione “credito personale” e dell'ammontare del finanziamento concesso. Negò, altresì, il valore probatorio della certificazione ex art. 50 T.U.B., non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto ordinari e scalari, attestanti tutte le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Contestò, infine, l'applicazione di oneri non dovuti e non pattuiti. si costituì evidenziando di aver provato il credito, avendo prodotto il Controparte_1 titolo negoziale ed allegato l'inadempimento del debitore. In ordine al piano di rientro, osservò che le disposizioni di bonifico non provano l'avvenuto pagamento, non essendo, peraltro, state effettuate nelle modalità indicate. Inoltre, non era stata allegata alcuna quietanza liberatoria a dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione restitutoria. Fallita l'ipotesi conciliativa, con ordinanza del 18 gennaio 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni nel termine del 9 gennaio 2025, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
--------- L'opposizione va respinta. Per quanto riguarda la contestazione circa la prova del credito, va osservato che, in ipotesi di rapporti di finanziamento, non assume rilevanza l'autocertificazione del credito, quanto piuttosto l'allegazione dei relativi contratti che, a fronte del dedotto inadempimento, sono di per sé idonei a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso, già predeterminate all'origine ed eventualmente riprodotte nel piano d'ammortamento. Nella fattispecie, la documentazione contrattuale del 12 agosto 2008 ed il piano d'ammortamento sono stati prodotti sin dalla fase monitoria e corredati dalla predetta certificazione, peraltro contenente il dettaglio della movimentazione relativa all'intero periodo. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate, salvo per quanto riguarda il pagamento della somma di € 4.000,00 in esecuzione del piano di rientro. L'allegazione della documentazione contrattuale esclude in radice il difetto di forma. Inoltre, il modulo contrattuale del finanziamento individua la tipologia del prestito e contiene il dettaglio dei tassi, delle commissioni e delle spese, il criterio di capitalizzazione, il numero delle rate di Par rimborso, l , l'esplicitazione delle rate di rimborso riprodotte nel piano d'ammortamento e tutte le condizioni economiche e normative applicate al rapporto, senza alcun margine d'indeterminatezza od opacità. D'altra parte, il fatto che il modulo contrattuale fosse stato unilateralmente predisposto dalla e strutturato sotto forma di proposta di contratto, nonché sottoscritto unicamente dai CP_2 richiedente il prestito, non comporta nullità per difetto di forma. Infatti, la validità del contratto bancario cosiddetto “monofirma” è stata definitivamente acclarata dalla pronuncia delle Sezioni unite della Suprema Corte n.898 del 16 gennaio 2018
pagina 2 di 4 e dalla successiva sentenza della Sesta sezione (n.22640 del 10 settembre 2019) che ha esteso il principio affermato dalle Sezioni Unite alla materia dei contratti bancari.
Occorre considerare che la nullità per difetto di sottoscrizione dei contratti bancari è senza dubbio volta alla tutela del contraente debole, mirando a garantire a quest'ultimo la piena trasparenza delle condizioni economiche e normative del rapporto (cd. nullità di protezione).
La ratio della norma sulla forma del contratto è, dunque, pienamente rispettata nel caso in cui le clausole negoziali siano recepite in documento scritto recante la sola firma del richiedente, sicché quest'ultimo non può dolersi dell'assenza di sottoscrizione anche da parte del cosiddetto contraente forte, esorbitando una siffatta regola formale dagli scopi di protezione perseguiti dal legislatore.
La domanda di prestito personale del 12 agosto 2008, sottoscritta da , è, Parte_1 dunque, formalmente valida ed è stata prodotta in giudizio sin dalla fase monitoria, senza che la sottoscrizione, né la conformità della copia, siano stati disconosciuti dall'odierno opponente, restando irrilevante la questione della consegna o del possesso dell'originale del contratto di finanziamento. In ordine all'eccezione di estinzione del debito, per quanto sia provato l'avvenuto pagamento della somma complessiva di € 4.000,00 in esecuzione dell'invocato accordo transattivo con piano rateizzato di rientro (cfr. gli estratti conto del disponente), va osservato che tale accordo, di cui alla lettera del 7 luglio 2014, prevedeva che i pagamenti fossero effettuati in quattro rate mensili da € 1.000,00 ciascuna, l'ultima delle quali scadente in data 15 ottobre 2014.
, invece, ha dimostrato di aver provveduto al pagamento in due soluzioni, Parte_1 mediante bonifico dal conto della cognata, rispettivamente in data 4/9/2014 e 30/12/2014, entrambi in ritardo rispetto alla scadenza prevista.
Tali pagamenti, quindi, non risultano effettuati secondo le modalità pattuite nel predetto accordo, che non può considerarsi esattamente adempiuto e che non aveva carattere novativo, con conseguente operatività della clausola, ivi disciplinata, di automatica decadenza dal beneficio del termine e ripristino dell'originaria intera pretesa creditoria. Non essendo emersa alcuna volontà abdicativa da parte della Banca cedente, tanto che la stessa aveva ricompreso l'intero credito residuo relativo al suddetto finanziamento nell'elenco dei crediti ceduti con la cessione in blocco in favore di (cfr. docc. 5, 6 e 7 di parte CP_1 opposta), non si è realizzata l'estinzione del debito. In ordine all'entità del credito, va rilevato che l'opposta ha allegato l'estratto conto riepilogativo contenente la lista dei movimenti sin dall'epoca di erogazione del finanziamento, ove sono riportati i versamenti effettuati da con la relativa imputazione fino alla Parte_1 decadenza dal beneficio del termine e, successivamente, le rate rimaste impagate, l'applicazione delle spese e degli interessi di mora contrattuali. Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente che si è limitata a lamentare che “ titolare originaria del rapporto, unilateralmente e senza alcuna Parte_2 pattuizione negoziata e specifica convenuta per iscritto, ha calcolato gli spese e addebiti non pattuiti per iscritto nonché due volte gli interessi di mora”. Peraltro, con il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto il pagamento del solo capitale residuo risultante dall'estratto conto (€ 16.070,55 saldo rate) maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla predetta somma capitale, senza alcuna duplicazione.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 15 settembre 2022 nei confronti di , Parte_1 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
pagina 3 di 4 2. condanna a rimborsare ad le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi Euro 6.700,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 1° aprile 2025.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 01/04/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9327/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SCARCELLA ATTILIO e dell'avv. SCARCELLA ENZA, elettivamente domiciliato in via Cesare Battisti n. 1 20122 Milano
ATTORE/I contro
(GIÀ (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROSSI MARCO, elettivamente domiciliato in VICOLO SAN BERNARDINO, 5/A 37123 VERONA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n. 3021/2022, Controparte_1 emesso in data 15 settembre 2022, con il quale era stato ingiunto a di Parte_1 pagare la somma di € 30.054,68, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
propose opposizione evidenziando che il credito ingiunto riguardava il Parte_1 contratto di finanziamento n. 446157, concesso da che aveva già Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Monza il decreto ingiuntivo n.1311/2014 dell'importo complessivo di € 27.964,00, oltre interessi, successivamente opposto (n. 5934/2014 R.G.). Spiegò che la posizione debitoria era stata definita in via transattiva mediante il pagamento della somma di € 4.000,00 a definizione di ogni pretesa. Eccepì, quindi, l'estinzione del debito. In ogni caso, contestò la nullità del contratto di finanziamento per vizio di forma, in violazione dell'art. 124 TUB ante D.Lgs. n. 141/2010, per mancata consegna di una copia dello stesso al cliente e soprattutto per l'assenza di chiarezza e di indicazione dei costi di finanziamento. Lamentò, in particolare, l'omessa menzione della tipologia della prestazione “credito personale” e dell'ammontare del finanziamento concesso. Negò, altresì, il valore probatorio della certificazione ex art. 50 T.U.B., non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto ordinari e scalari, attestanti tutte le operazioni effettuate, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati. Contestò, infine, l'applicazione di oneri non dovuti e non pattuiti. si costituì evidenziando di aver provato il credito, avendo prodotto il Controparte_1 titolo negoziale ed allegato l'inadempimento del debitore. In ordine al piano di rientro, osservò che le disposizioni di bonifico non provano l'avvenuto pagamento, non essendo, peraltro, state effettuate nelle modalità indicate. Inoltre, non era stata allegata alcuna quietanza liberatoria a dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione restitutoria. Fallita l'ipotesi conciliativa, con ordinanza del 18 gennaio 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
Precisate le conclusioni nel termine del 9 gennaio 2025, in modalità di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione a norma dell'art. 190 cod. proc. civ..
--------- L'opposizione va respinta. Per quanto riguarda la contestazione circa la prova del credito, va osservato che, in ipotesi di rapporti di finanziamento, non assume rilevanza l'autocertificazione del credito, quanto piuttosto l'allegazione dei relativi contratti che, a fronte del dedotto inadempimento, sono di per sé idonei a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso, già predeterminate all'origine ed eventualmente riprodotte nel piano d'ammortamento. Nella fattispecie, la documentazione contrattuale del 12 agosto 2008 ed il piano d'ammortamento sono stati prodotti sin dalla fase monitoria e corredati dalla predetta certificazione, peraltro contenente il dettaglio della movimentazione relativa all'intero periodo. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate, salvo per quanto riguarda il pagamento della somma di € 4.000,00 in esecuzione del piano di rientro. L'allegazione della documentazione contrattuale esclude in radice il difetto di forma. Inoltre, il modulo contrattuale del finanziamento individua la tipologia del prestito e contiene il dettaglio dei tassi, delle commissioni e delle spese, il criterio di capitalizzazione, il numero delle rate di Par rimborso, l , l'esplicitazione delle rate di rimborso riprodotte nel piano d'ammortamento e tutte le condizioni economiche e normative applicate al rapporto, senza alcun margine d'indeterminatezza od opacità. D'altra parte, il fatto che il modulo contrattuale fosse stato unilateralmente predisposto dalla e strutturato sotto forma di proposta di contratto, nonché sottoscritto unicamente dai CP_2 richiedente il prestito, non comporta nullità per difetto di forma. Infatti, la validità del contratto bancario cosiddetto “monofirma” è stata definitivamente acclarata dalla pronuncia delle Sezioni unite della Suprema Corte n.898 del 16 gennaio 2018
pagina 2 di 4 e dalla successiva sentenza della Sesta sezione (n.22640 del 10 settembre 2019) che ha esteso il principio affermato dalle Sezioni Unite alla materia dei contratti bancari.
Occorre considerare che la nullità per difetto di sottoscrizione dei contratti bancari è senza dubbio volta alla tutela del contraente debole, mirando a garantire a quest'ultimo la piena trasparenza delle condizioni economiche e normative del rapporto (cd. nullità di protezione).
La ratio della norma sulla forma del contratto è, dunque, pienamente rispettata nel caso in cui le clausole negoziali siano recepite in documento scritto recante la sola firma del richiedente, sicché quest'ultimo non può dolersi dell'assenza di sottoscrizione anche da parte del cosiddetto contraente forte, esorbitando una siffatta regola formale dagli scopi di protezione perseguiti dal legislatore.
La domanda di prestito personale del 12 agosto 2008, sottoscritta da , è, Parte_1 dunque, formalmente valida ed è stata prodotta in giudizio sin dalla fase monitoria, senza che la sottoscrizione, né la conformità della copia, siano stati disconosciuti dall'odierno opponente, restando irrilevante la questione della consegna o del possesso dell'originale del contratto di finanziamento. In ordine all'eccezione di estinzione del debito, per quanto sia provato l'avvenuto pagamento della somma complessiva di € 4.000,00 in esecuzione dell'invocato accordo transattivo con piano rateizzato di rientro (cfr. gli estratti conto del disponente), va osservato che tale accordo, di cui alla lettera del 7 luglio 2014, prevedeva che i pagamenti fossero effettuati in quattro rate mensili da € 1.000,00 ciascuna, l'ultima delle quali scadente in data 15 ottobre 2014.
, invece, ha dimostrato di aver provveduto al pagamento in due soluzioni, Parte_1 mediante bonifico dal conto della cognata, rispettivamente in data 4/9/2014 e 30/12/2014, entrambi in ritardo rispetto alla scadenza prevista.
Tali pagamenti, quindi, non risultano effettuati secondo le modalità pattuite nel predetto accordo, che non può considerarsi esattamente adempiuto e che non aveva carattere novativo, con conseguente operatività della clausola, ivi disciplinata, di automatica decadenza dal beneficio del termine e ripristino dell'originaria intera pretesa creditoria. Non essendo emersa alcuna volontà abdicativa da parte della Banca cedente, tanto che la stessa aveva ricompreso l'intero credito residuo relativo al suddetto finanziamento nell'elenco dei crediti ceduti con la cessione in blocco in favore di (cfr. docc. 5, 6 e 7 di parte CP_1 opposta), non si è realizzata l'estinzione del debito. In ordine all'entità del credito, va rilevato che l'opposta ha allegato l'estratto conto riepilogativo contenente la lista dei movimenti sin dall'epoca di erogazione del finanziamento, ove sono riportati i versamenti effettuati da con la relativa imputazione fino alla Parte_1 decadenza dal beneficio del termine e, successivamente, le rate rimaste impagate, l'applicazione delle spese e degli interessi di mora contrattuali. Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'opponente che si è limitata a lamentare che “ titolare originaria del rapporto, unilateralmente e senza alcuna Parte_2 pattuizione negoziata e specifica convenuta per iscritto, ha calcolato gli spese e addebiti non pattuiti per iscritto nonché due volte gli interessi di mora”. Peraltro, con il ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto il pagamento del solo capitale residuo risultante dall'estratto conto (€ 16.070,55 saldo rate) maggiorato degli interessi di mora calcolati sulla predetta somma capitale, senza alcuna duplicazione.
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, con pronuncia definitiva, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3021/2022, emesso dal Tribunale di Monza in data 15 settembre 2022 nei confronti di , Parte_1 dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
pagina 3 di 4 2. condanna a rimborsare ad le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che liquida in complessivi Euro 6.700,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3. con sentenza esecutiva.
Monza, 1° aprile 2025.
IL GIUDICE dr. Mirko Buratti
pagina 4 di 4