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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/08/2025, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5068/2020 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per procura in atti dall'Avv. Remigia D'Agata, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ), rappr. e dif. per CP_1 C.F._2
procura in atti dall'Avv. Angelo Nicolosi, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 17/04/2025, resa a seguito dell'udienza del 02/04/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.05.2020, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale da con addebito nei confronti CP_1 dello stesso, per violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Chiedeva, altresì, di condannare il coniuge al pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore per la figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente, non Per_1 inferiore ad € 600,00 ed il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando CP_1
l'addebito e opponendosi alla richiesta di mantenimento per la figlia.
All'udienza presidenziale del 30.03.2021, il Giudice tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza successiva adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Dispone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo di CP_1
mantenimento per la figlia di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda, detratto quanto eventualmente versato”.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e si procedeva all'ascolto del teste ammesso con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26.09.2022; nella medesima udienza non si dava corso all'interrogatorio formale della ricorrente per la sua assenza.
Quindi, all'udienza del 02.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate.
Con ordinanza del 17.04.2025 la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., e venivano trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero per le conclusioni.
Le parti depositavano nei termini le comparse e le memorie ex art. 190 c.p.c., ritualmente acquisite al fascicolo telematico. Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi senza obbligo di mantenimento dei figli a carico dei genitori, specificando che anche la figlia avendo Per_1 completato gli studi da quattro anni, è da ritenersi economicamente autosufficiente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alla domanda di addebito della separazione, proposta dalla ricorrente nei confronti di , la stessa non può essere accolta. CP_1
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la separazione personale può essere addebitata ad uno dei coniugi solo quando sia accertato che il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa determinante della rottura dell'unione e non già, invece, quando sia da ascriversi ad un progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Perché possa disporsi l'addebito è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rimanendo irrilevanti i comportamenti successivi rispetto alla già avvenuta rottura del rapporto. L'indagine sul nesso causale implica una valutazione complessiva della condotta di entrambi i coniugi, essendo ben possibile che il comportamento dell'uno incida sull'efficacia causale della condotta dell'altro (cfr. Cass. civ., 12 gennaio 2000, n. 279; Cass. civ., 18 marzo 1999, n. 2444; Cass. civ., 8 agosto 2000, n. 10682).
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente alla violazione consapevole dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, e che tale violazione abbia avuto un'incidenza causale decisiva sull'insorgere dell'intollerabilità della convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata dalla si fonda sulla dedotta Pt_1
violazione del dovere coniugale di fedeltà e assistenza da parte del coniuge che avrebbe avuto una relazione extra coniugale, alla quale la ricorrente fa conseguire quale effetto la separazione personale.
Le circostanze, tuttavia, puntualmente contestate dalla controparte, non hanno trovato alcun riscontro né documentale né di tipo orale.
Difatti, le fotografie prodotte dalla ricorrente non consentono di accertare con certezza la natura del rapporto esistente, né risultano inequivocabilmente riferibili a un periodo antecedente alla rottura del legame coniugale.
Del pari, non può attribuirsi rilievo alla testimonianza resa dal figlio, che da Tes_1
un lato ha riferito confidenze del padre prive di una collocazione temporale precisa, e comunque apprese in un momento in cui la crisi coniugale era ormai conclamata, e dall'altro ha riportato fatti appresi de relato; a tale ultimo proposito, si deve ricordare il costante indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui << In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1,
03/04/2007, n. 8358, Rv. 596022 - 01).>>.
Piuttosto, dalle deduzioni delle parti emerge un quadro di progressivo distacco e deterioramento del rapporto coniugale in atto da tempo, segnato dalla cessazione della vita di coppia sotto il profilo affettivo, con i coniugi che avevano iniziato a condurre vite indipendenti, pur continuando a convivere nello stesso immobile. In tale contesto, la stessa ricorrente era consapevole della distanza affettiva maturata all'interno del matrimonio, avendo in un primo momento proposto un percorso di mediazione coniugale e, successivamente, accettato una coabitazione priva di qualsiasi condivisione affettiva o relazionale.
La domanda di addebito va quindi rigettata, difettando la prova che il resistente abbia avviato una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio.
In ordine poi alla richiesta al mantenimento della figlia maggiorenne , la stessa non Per_1
può essere accolta.
Come noto, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, il diritto al mantenimento da parte dei genitori non può protrarsi indefinitamente nel tempo. Una volta completato il ciclo di studi, al figlio maggiorenne è richiesto un comportamento attivo e diligente nella ricerca di un'occupazione e il superamento del trentesimo anno di età costituisce, in via generale, un limite oltre il quale trova applicazione il principio di autoresponsabilità.
Nel caso di specie, la figlia ha compiuto il trentesimo anno di età il 03.04.2021, ha Per_1 concluso gli studi universitari e ha scelto di stabilirsi in maniera autonoma nella città di
Roma.
Sebbene non risulti una stabilità economica, non emergono elementi idonei a dimostrare l'impossibilità della figlia di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Al contrario, dagli atti risulta che la stessa abbia avuto pieno accesso agli strumenti formativi e professionali per costruire un proprio percorso di autonomia.
Si rigetta quindi la richiesta di mantenimento per la figlia posto che la stessa, in relazione alla propria età, può considerarsi in grado di svolgere un'attività lavorativa. Ed infatti,
l'assegno di € 300,00, disposto con l'ordinanza presidenziale del 30.03.2021, era stato previsto in un momento in cui la figlia aveva da poco concluso gli studi universitari ed era nella fase iniziale di ricerca di un'attività lavorativa, al fine di accompagnarla nel raggiungimento dell'autonomia economica, che deve darsi per acquisita essendo trascorsi oltre quattro anni dal provvedimento reso in via provvisoria.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso e la soccombenza reciproca, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 5068/20 R.G., così statuisce: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in San Giovanni La Punta (CT) il 13.10.1990 (atto n. 47, P.
2. S. A. anno 1990);
- Rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- Rigetta la richiesta di mantenimento della figlia e revoca l'assegno di € Per_1
300,00 disposto in via provvisoria in suo favore, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 47
Parte 2, Serie A, anno 1990, ai sensi del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale,
l'11/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
Repubblica Italiana
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composto dai magistrati
Dr.ssa Lidia Greco Presidente
Dr.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dr.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5068/2020 R.G., avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ), rappr. Parte_1 C.F._1
e dif. per procura in atti dall'Avv. Remigia D'Agata, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata
Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...] ( ), rappr. e dif. per CP_1 C.F._2
procura in atti dall'Avv. Angelo Nicolosi, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato Resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 17/04/2025, resa a seguito dell'udienza del 02/04/2025, tenutasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come da note depositate in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.05.2020, chiedeva a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale da con addebito nei confronti CP_1 dello stesso, per violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c.
Chiedeva, altresì, di condannare il coniuge al pagamento di un assegno di mantenimento in proprio favore per la figlia maggiorenne , non economicamente autosufficiente, non Per_1 inferiore ad € 600,00 ed il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando CP_1
l'addebito e opponendosi alla richiesta di mantenimento per la figlia.
All'udienza presidenziale del 30.03.2021, il Giudice tentava invano di conciliare le parti e con ordinanza successiva adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“Dispone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo di CP_1
mantenimento per la figlia di € 300,00 rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda, detratto quanto eventualmente versato”.
Transitata la causa per le incombenze istruttorie, le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c. e si procedeva all'ascolto del teste ammesso con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 26.09.2022; nella medesima udienza non si dava corso all'interrogatorio formale della ricorrente per la sua assenza.
Quindi, all'udienza del 02.04.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni come da note depositate.
Con ordinanza del 17.04.2025 la causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c., e venivano trasmessi gli atti al Pubblico
Ministero per le conclusioni.
Le parti depositavano nei termini le comparse e le memorie ex art. 190 c.p.c., ritualmente acquisite al fascicolo telematico. Il pubblico ministero chiedeva pronunziarsi la separazione dei coniugi senza obbligo di mantenimento dei figli a carico dei genitori, specificando che anche la figlia avendo Per_1 completato gli studi da quattro anni, è da ritenersi economicamente autosufficiente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alla domanda di addebito della separazione, proposta dalla ricorrente nei confronti di , la stessa non può essere accolta. CP_1
Va premesso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la separazione personale può essere addebitata ad uno dei coniugi solo quando sia accertato che il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stato causa determinante della rottura dell'unione e non già, invece, quando sia da ascriversi ad un progressivo logoramento del loro rapporto affettivo. Perché possa disporsi l'addebito è necessario accertare l'esistenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rimanendo irrilevanti i comportamenti successivi rispetto alla già avvenuta rottura del rapporto. L'indagine sul nesso causale implica una valutazione complessiva della condotta di entrambi i coniugi, essendo ben possibile che il comportamento dell'uno incida sull'efficacia causale della condotta dell'altro (cfr. Cass. civ., 12 gennaio 2000, n. 279; Cass. civ., 18 marzo 1999, n. 2444; Cass. civ., 8 agosto 2000, n. 10682).
In altri termini, la dichiarazione di addebito della separazione presuppone la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente alla violazione consapevole dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, e che tale violazione abbia avuto un'incidenza causale decisiva sull'insorgere dell'intollerabilità della convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. sent. n. 14840 del 27/06/2006).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata dalla si fonda sulla dedotta Pt_1
violazione del dovere coniugale di fedeltà e assistenza da parte del coniuge che avrebbe avuto una relazione extra coniugale, alla quale la ricorrente fa conseguire quale effetto la separazione personale.
Le circostanze, tuttavia, puntualmente contestate dalla controparte, non hanno trovato alcun riscontro né documentale né di tipo orale.
Difatti, le fotografie prodotte dalla ricorrente non consentono di accertare con certezza la natura del rapporto esistente, né risultano inequivocabilmente riferibili a un periodo antecedente alla rottura del legame coniugale.
Del pari, non può attribuirsi rilievo alla testimonianza resa dal figlio, che da Tes_1
un lato ha riferito confidenze del padre prive di una collocazione temporale precisa, e comunque apprese in un momento in cui la crisi coniugale era ormai conclamata, e dall'altro ha riportato fatti appresi de relato; a tale ultimo proposito, si deve ricordare il costante indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui << In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Cass. Sez. 1,
03/04/2007, n. 8358, Rv. 596022 - 01).>>.
Piuttosto, dalle deduzioni delle parti emerge un quadro di progressivo distacco e deterioramento del rapporto coniugale in atto da tempo, segnato dalla cessazione della vita di coppia sotto il profilo affettivo, con i coniugi che avevano iniziato a condurre vite indipendenti, pur continuando a convivere nello stesso immobile. In tale contesto, la stessa ricorrente era consapevole della distanza affettiva maturata all'interno del matrimonio, avendo in un primo momento proposto un percorso di mediazione coniugale e, successivamente, accettato una coabitazione priva di qualsiasi condivisione affettiva o relazionale.
La domanda di addebito va quindi rigettata, difettando la prova che il resistente abbia avviato una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio.
In ordine poi alla richiesta al mantenimento della figlia maggiorenne , la stessa non Per_1
può essere accolta.
Come noto, per consolidata giurisprudenza del supremo Collegio, il diritto al mantenimento da parte dei genitori non può protrarsi indefinitamente nel tempo. Una volta completato il ciclo di studi, al figlio maggiorenne è richiesto un comportamento attivo e diligente nella ricerca di un'occupazione e il superamento del trentesimo anno di età costituisce, in via generale, un limite oltre il quale trova applicazione il principio di autoresponsabilità.
Nel caso di specie, la figlia ha compiuto il trentesimo anno di età il 03.04.2021, ha Per_1 concluso gli studi universitari e ha scelto di stabilirsi in maniera autonoma nella città di
Roma.
Sebbene non risulti una stabilità economica, non emergono elementi idonei a dimostrare l'impossibilità della figlia di provvedere autonomamente al proprio mantenimento. Al contrario, dagli atti risulta che la stessa abbia avuto pieno accesso agli strumenti formativi e professionali per costruire un proprio percorso di autonomia.
Si rigetta quindi la richiesta di mantenimento per la figlia posto che la stessa, in relazione alla propria età, può considerarsi in grado di svolgere un'attività lavorativa. Ed infatti,
l'assegno di € 300,00, disposto con l'ordinanza presidenziale del 30.03.2021, era stato previsto in un momento in cui la figlia aveva da poco concluso gli studi universitari ed era nella fase iniziale di ricerca di un'attività lavorativa, al fine di accompagnarla nel raggiungimento dell'autonomia economica, che deve darsi per acquisita essendo trascorsi oltre quattro anni dal provvedimento reso in via provvisoria.
Le spese del giudizio, per la natura dello stesso e la soccombenza reciproca, vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa scritta al n. 5068/20 R.G., così statuisce: - Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in San Giovanni La Punta (CT) il 13.10.1990 (atto n. 47, P.
2. S. A. anno 1990);
- Rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente nei confronti del resistente;
- Rigetta la richiesta di mantenimento della figlia e revoca l'assegno di € Per_1
300,00 disposto in via provvisoria in suo favore, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Ordina a cura della cancelleria la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni La Punta (CT) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dello Stato civile del Comune suddetto, atto N. 47
Parte 2, Serie A, anno 1990, ai sensi del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale,
l'11/07/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco