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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/07/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 869/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Colico (LC) con il patrocinio dell'avv. FAUSTA PERLINI
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Dublino con il patrocinio dell'avv. FAUSTA PERLINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1
1° comma c.c.;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione:
1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto,
2) Casa coniugale La casa coniugale, all'epoca intestata al padre della signora signor ed oggi Pt_1 Parte_2 intestata alla madre ( ) della signora e detenuta da quest'ultima in Controparte_2 Parte_1 comodato, rimarrà assegnata alla stessa con tutti i beni mobili ad oggi contenuti;
il signor CP_1 precisa di rinunciare a qualsiasi pretesa creditoria in merito ai lavori di ristrutturazione in essa effettuati a piano terra e in mansarda nel corso del matrimonio;
3) per quanto concerne il ragazzo maggiorenne per il quale terminerà il periodo di affido Per_1 familiare all'età di 21 anni, lo stesso rimarrà collocato presso la signora la quale ha Parte_1 sempre percepito e continuerà a percepire il contributo mensile erogato dall'ente competente in ragione dell'esistenza della procedura di affido e sino al termine della suddetta.
4) Mantenimento della signora Parte_3
a carico del signor a titolo di contributo per il mantenimento della moglie la
[...] CP_1 somma mensile di euro 180,00 (eurocentottanta/00), da versarsi in favore della signora Pt_1 entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente avente il seguente IBAN:
[...] [...]X37 acceso presso Banca Popolare di Sondrio ed intestato alla signora . Parte_1 Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla pronunzia della sentenza di separazione;
le parti si danno atto che l'importo di cui sopra tiene conto dell'attività prestata dalla moglie nella famiglia e per la crescita della figlia e dei figli in affido e verrà versata anche nell'ipotesi in cui la signora reperisse attività lavorativa con miglioramento delle Pt_1 proprie condizioni economiche;
5) I signori e fermo il predetto punto 4 in ordine al mantenimento Parte_1 CP_1 dichiarano, altresì, di aver già definito tutte le altre questioni economiche e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere
*** Chiedono inoltre
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: - fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare ed all'esito: - rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
Conclusioni
Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 in data 17 settembre 1994 in Nuova Olonio – Dubino (So) CP_1
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Casa coniugale La casa coniugale, all'epoca intestata al padre della signora signor ed oggi Pt_1 Parte_2 intestata alla madre ( ) della signora e detenuta da quest'ultima in Controparte_2 Parte_1 comodato, rimarrà assegnata alla stessa con tutti i beni mobili ad oggi contenuti, che rimarranno in proprietà alla signora;
il signor precisa di rinunciare a qualsiasi pretesa creditoria in merito CP_1 ai lavori di ristrutturazione in essa effettuati a piano terra e in mansarda nel corso del matrimonio;
2) per quanto concerne il ragazzo maggiorenne per il quale terminerà il periodo di affido Per_1 familiare all'età di 21 anni, lo stesso rimarrà collocato presso la signora la quale ha Parte_1 sempre percepito e continuerà a percepire il contributo mensile erogato dall'ente competente in ragione dell'esistenza della procedura di affido e sino al termine della suddetta.
3) Mantenimento della signora Parte_3
[...]
a carico del signor a titolo di contributo per il mantenimento della moglie la
[...] CP_1 somma mensile di euro 180,00 (eurocentottanta/00) da versarsi in favore della signora Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente avente il seguente IBAN: [...]X37 acceso presso Banca Popolare di Sondrio ed intestato alla signora . Parte_1
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla pronunzia della sentenza di separazione;
le parti si danno atto che l'importo di cui sopra tiene conto dell'attività prestata dalla moglie nella famiglia e per la crescita della figlia e dei figli in affido e verrà versata anche nell'ipotesi in cui la signora reperisse attività lavorativa con Pt_1 miglioramento delle proprie condizioni economiche;
4) Le parti si danno atto:
a) che la signora non vanta nessun diritto sul TFR già incassato dal signor in costanza Pt_1 CP_1 di matrimonio per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di Controparte_3 b) che il signor sta provvedendo a versare il TFR che sta maturando in dipendenza CP_1 dell'attuale rapporto lavorativo (presso la GBG Clima S.r.l. di Colico) sul fondo pensioni aperto sul Conto corrente FINECO n. 000005904849 che ha come beneficiari in caso morte i figli Per_2
, e
[...] Persona_3 Per_1
d) pertanto le parti concordano che il TFR che verrà a maturare successivamente alla pronunzia della sentenza di divorzio verrà versato – per la quota del 40% spettante alla signora alla figlia Pt_1 naturale ed ai figli in affido e , con conseguente rinuncia Persona_2 Persona_3 Per_1 delle parti e all'incasso definitivo della somma;
infine il signor CP_1 Parte_1 CP_1 si impegna a non variare anche per il futuro il nominativo dei tre beneficiari del fondo oggi identificati in , e e a non aggiungere altri beneficiari;
Persona_2 Persona_3 Per_1
5) I signori e fermo il predetto punto 3 in ordine al mantenimento, Parte_1 CP_1 dichiarano, altresì, di aver già definito tutte le altre questioni economiche e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere
I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51, comma 2 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 il 17/09/1994 a Nuova Olonio – Dubino (SO) e dalla loro unione è nata in data [...] la figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_2
Sempre in costanza di matrimonio, i ricorrenti ottenevano l'affido di due ragazzi dal Tribunale dei Minorenni: nato il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nato Persona_3 Per_1 il 02/05/2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente in quanto impegnato nel completamento dei propri studi.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Nuova Olonio – Dubino (SO) il 17/09/1994, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie A, numero 10;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dubino (SO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18/07/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 869/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Colico (LC) con il patrocinio dell'avv. FAUSTA PERLINI
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2
a Dublino con il patrocinio dell'avv. FAUSTA PERLINI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
RELATIVE ALLA SEPARAZIONE
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1
1° comma c.c.;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione:
1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto,
2) Casa coniugale La casa coniugale, all'epoca intestata al padre della signora signor ed oggi Pt_1 Parte_2 intestata alla madre ( ) della signora e detenuta da quest'ultima in Controparte_2 Parte_1 comodato, rimarrà assegnata alla stessa con tutti i beni mobili ad oggi contenuti;
il signor CP_1 precisa di rinunciare a qualsiasi pretesa creditoria in merito ai lavori di ristrutturazione in essa effettuati a piano terra e in mansarda nel corso del matrimonio;
3) per quanto concerne il ragazzo maggiorenne per il quale terminerà il periodo di affido Per_1 familiare all'età di 21 anni, lo stesso rimarrà collocato presso la signora la quale ha Parte_1 sempre percepito e continuerà a percepire il contributo mensile erogato dall'ente competente in ragione dell'esistenza della procedura di affido e sino al termine della suddetta.
4) Mantenimento della signora Parte_3
a carico del signor a titolo di contributo per il mantenimento della moglie la
[...] CP_1 somma mensile di euro 180,00 (eurocentottanta/00), da versarsi in favore della signora Pt_1 entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente avente il seguente IBAN:
[...] [...]X37 acceso presso Banca Popolare di Sondrio ed intestato alla signora . Parte_1 Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla pronunzia della sentenza di separazione;
le parti si danno atto che l'importo di cui sopra tiene conto dell'attività prestata dalla moglie nella famiglia e per la crescita della figlia e dei figli in affido e verrà versata anche nell'ipotesi in cui la signora reperisse attività lavorativa con miglioramento delle Pt_1 proprie condizioni economiche;
5) I signori e fermo il predetto punto 4 in ordine al mantenimento Parte_1 CP_1 dichiarano, altresì, di aver già definito tutte le altre questioni economiche e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere
*** Chiedono inoltre
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: - fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare ed all'esito: - rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
Conclusioni
Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 in data 17 settembre 1994 in Nuova Olonio – Dubino (So) CP_1
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI
1) Casa coniugale La casa coniugale, all'epoca intestata al padre della signora signor ed oggi Pt_1 Parte_2 intestata alla madre ( ) della signora e detenuta da quest'ultima in Controparte_2 Parte_1 comodato, rimarrà assegnata alla stessa con tutti i beni mobili ad oggi contenuti, che rimarranno in proprietà alla signora;
il signor precisa di rinunciare a qualsiasi pretesa creditoria in merito CP_1 ai lavori di ristrutturazione in essa effettuati a piano terra e in mansarda nel corso del matrimonio;
2) per quanto concerne il ragazzo maggiorenne per il quale terminerà il periodo di affido Per_1 familiare all'età di 21 anni, lo stesso rimarrà collocato presso la signora la quale ha Parte_1 sempre percepito e continuerà a percepire il contributo mensile erogato dall'ente competente in ragione dell'esistenza della procedura di affido e sino al termine della suddetta.
3) Mantenimento della signora Parte_3
[...]
a carico del signor a titolo di contributo per il mantenimento della moglie la
[...] CP_1 somma mensile di euro 180,00 (eurocentottanta/00) da versarsi in favore della signora Parte_1 entro e non oltre il giorno 15 del mese sul conto corrente avente il seguente IBAN: [...]X37 acceso presso Banca Popolare di Sondrio ed intestato alla signora . Parte_1
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dalla pronunzia della sentenza di separazione;
le parti si danno atto che l'importo di cui sopra tiene conto dell'attività prestata dalla moglie nella famiglia e per la crescita della figlia e dei figli in affido e verrà versata anche nell'ipotesi in cui la signora reperisse attività lavorativa con Pt_1 miglioramento delle proprie condizioni economiche;
4) Le parti si danno atto:
a) che la signora non vanta nessun diritto sul TFR già incassato dal signor in costanza Pt_1 CP_1 di matrimonio per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di Controparte_3 b) che il signor sta provvedendo a versare il TFR che sta maturando in dipendenza CP_1 dell'attuale rapporto lavorativo (presso la GBG Clima S.r.l. di Colico) sul fondo pensioni aperto sul Conto corrente FINECO n. 000005904849 che ha come beneficiari in caso morte i figli Per_2
, e
[...] Persona_3 Per_1
d) pertanto le parti concordano che il TFR che verrà a maturare successivamente alla pronunzia della sentenza di divorzio verrà versato – per la quota del 40% spettante alla signora alla figlia Pt_1 naturale ed ai figli in affido e , con conseguente rinuncia Persona_2 Persona_3 Per_1 delle parti e all'incasso definitivo della somma;
infine il signor CP_1 Parte_1 CP_1 si impegna a non variare anche per il futuro il nominativo dei tre beneficiari del fondo oggi identificati in , e e a non aggiungere altri beneficiari;
Persona_2 Persona_3 Per_1
5) I signori e fermo il predetto punto 3 in ordine al mantenimento, Parte_1 CP_1 dichiarano, altresì, di aver già definito tutte le altre questioni economiche e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere
I coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51, comma 2 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte sia per la fase relativa alla pronunzia di separazione sia per la fase relativa alla pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1 il 17/09/1994 a Nuova Olonio – Dubino (SO) e dalla loro unione è nata in data [...] la figlia
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_2
Sempre in costanza di matrimonio, i ricorrenti ottenevano l'affido di due ragazzi dal Tribunale dei Minorenni: nato il [...], maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nato Persona_3 Per_1 il 02/05/2006, maggiorenne non economicamente autosufficiente in quanto impegnato nel completamento dei propri studi.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Nuova Olonio – Dubino (SO) il 17/09/1994, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1994, parte II, serie A, numero 10;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dubino (SO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 18/07/2025
Il Presidente relatore
Dott. Marco Tremolada