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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/04/2025, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 4908/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 4908/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...], (CUI Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Principe Umberto n. 27/29 come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , ha chiesto, previo Parte_1
l'annullamento del Decreto prot. N. 10/2024 emesso dal Questore della Provincia di in data 09.01.2024 e notificato il 16.01.2024, il riconoscimento della CP_1 protezione speciale ex art. 19 comma 1 TUI così come modificato dal Dl 130/2020.
L'Amministrazione resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
In fatto risulta che il Sig. nato in [...] il [...], in Parte_1 data 24.11.2022, ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del D.lgs. 286/1998 presso la Questura di
. CP_1
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, dopo aver ricevuto la nota della Questura di del 01.12.2022, in data CP_1
02.05.2023 ha espresso un parere negativo in merito alla domanda di protezione speciale presentata dal ricorrente ritenendo non sussistenti i presupposti di legge.
In data 09.01.2024, sulla scorta del parere reso dalla Commissione in data
02.05.2023, il Questore della Provincia di Latina ha emesso un decreto con il quale ha rigettato l'istanza di riconoscimento della protezione speciale presentata dal Sig.
, ritenendo Parte_1 - non sussistenti fondati motivi di ritenere che richiedente possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998;
- non sussistenti fondati motivi tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto dal comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'articolo
19 del D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 8 CEDU;
- non sussistenti i presupposti necessari al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 19, comma 1.2, D.Lgs. 286/1998.
Risulta che il decreto di diniego impugnato è stato notificato al ricorrente in data
16.01.2024.
Avverso tale decreto di diniego, il ricorrente, in data 01.02.2024, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione.
Nel ricorso, è stata contestata la motivazione del provvedimento di diniego, ritenuta generica e tautologica, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19 comma 1 del D.lgs 286/98. In particolare, il ricorrente ha sostenuto di aver dimostrato un concreto percorso di integrazione in Italia, lavorando regolarmente dal suo arrivo, avendo un alloggio stabile e avendo costruito solidi legami sociali;
lo stesso ha, inoltre, evidenziato come il suo allontanamento dal territorio italiano comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tenuto conto del suo radicamento in Italia e del fatto che grazie al suo lavoro in Italia riesce a mantenere la sua famiglia in Bangladesh.
A corredo del ricorso, sono stati allegati i seguenti documenti: il decreto di rigetto emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 09.01.2024 con relativa relata di notifica del 16.01.2024; il cedolino relativo alla presentazione dell'istanza di protezione speciale del 24 novembre 2022; il passaporto e il codice fiscale del ricorrente;
il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, da cui evince l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della C & L s.r.l., con mansione di lavapiatti, dal 09.05.2023 al 31.05.2024; buste paga relative alle mensilità di maggio
2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023; estratto conto previdenziale INPS del 19.01.2024 relativo al periodo
09.05.2023 - 30.11.2023; cessione di fabbricato per affitto uso abitativo del
04.12.2022; istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Nelle note 127 ter cpc per il 19-3-25 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione: all. 8) buste paga 2024 – 2025; all. 9) certificazione unica redditi
2024; all. 10) iscrizione a corso di alfabetizzazione lingua italiana;
all. 11) ricevute invio denaro alla moglie Beauty Begum.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata in data 24.11.2022, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L.
Pag. 2 di 5 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, il Sig. ha intrapreso un significativo percorso di Parte_1 integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano, elementi che devono essere considerati con la massima attenzione ai fini della valutazione della sua richiesta di protezione speciale. Dal suo arrivo in Italia, il ricorrente ha dimostrato una notevole
Pag. 3 di 5 proattività e una costante volontà di superare un passato difficile, radicandosi nel territorio nazionale attraverso il lavoro e la costruzione di legami sociali. Egli ha trovato un impiego stabile come lavapiatti a partire dal maggio 2023, come attestato dal contratto di lavoro e dalle buste paga allegate, garantendosi un'autonomia economica e contribuendo attivamente al proprio sostentamento. Questa stabilità lavorativa è ulteriormente comprovata dalla Certificazione Unica relativa ai redditi del 2024, che attesta un reddito percepito nell'anno.
Oltre all'inserimento lavorativo, il Sig. dispone di un alloggio certo, Pt_1 come risulta dalla dichiarazione di ospitalità, evidenziando una concreta stabilità abitativa sul territorio italiano. La sua presenza in Italia, protrattasi per quasi due anni, gli ha permesso di familiarizzare con la cultura nazionale e di intraprendere l'apprendimento della lingua italiana, come dimostra anche la sua iscrizione a un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Questo progressivo inserimento culturale e sociale testimonia un effettivo radicamento nel Paese di accoglienza.
Un aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dal fatto che, grazie al lavoro svolto e alla vita costruita in Italia, il Sig. riesce a Parte_1 provvedere al mantenimento della propria famiglia rimasta in Bangladesh, mostrando solidità economica e senso di responsabilità verso i propri familiari.
L'allontanamento del Sig. dal territorio italiano, dove ha ormai Parte_1 consolidato le proprie radici personali ed economiche, costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto fondamentale tutelato da fonti sovraordinate alla legislazione ordinaria. Pertanto, si ravvisano solide ragioni per accogliere la richiesta di protezione speciale, riconoscendo il significativo livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008, che richiama espressamente i casi di inespellibilità individuati dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 4908/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , nato il [...] in [...], Parte_1
(CUI 06J1JS2), alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al
Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata
Pag. 4 di 5 biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 4908/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Crisafulli -Presidente
Dott. Francesco Frettoni - Giudice
Dott. Massimo Marasca - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al NRG. 4908/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...], (CUI Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Principe Umberto n. 27/29 come da procura in atti
RICORRENTE contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , ha chiesto, previo Parte_1
l'annullamento del Decreto prot. N. 10/2024 emesso dal Questore della Provincia di in data 09.01.2024 e notificato il 16.01.2024, il riconoscimento della CP_1 protezione speciale ex art. 19 comma 1 TUI così come modificato dal Dl 130/2020.
L'Amministrazione resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituita in giudizio e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
In fatto risulta che il Sig. nato in [...] il [...], in Parte_1 data 24.11.2022, ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2 del D.lgs. 286/1998 presso la Questura di
. CP_1
La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, dopo aver ricevuto la nota della Questura di del 01.12.2022, in data CP_1
02.05.2023 ha espresso un parere negativo in merito alla domanda di protezione speciale presentata dal ricorrente ritenendo non sussistenti i presupposti di legge.
In data 09.01.2024, sulla scorta del parere reso dalla Commissione in data
02.05.2023, il Questore della Provincia di Latina ha emesso un decreto con il quale ha rigettato l'istanza di riconoscimento della protezione speciale presentata dal Sig.
, ritenendo Parte_1 - non sussistenti fondati motivi di ritenere che richiedente possa essere sottoposto a tortura o trattamenti inumani degradanti ex art. 19, comma 1.1, D. Lgs.
286/1998;
- non sussistenti fondati motivi tali da poter ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare così come previsto dal comma 1.1 terzo e quarto periodo dell'articolo
19 del D. Lgs. 286/1998 e dall'art. 8 CEDU;
- non sussistenti i presupposti necessari al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 19, comma 1.2, D.Lgs. 286/1998.
Risulta che il decreto di diniego impugnato è stato notificato al ricorrente in data
16.01.2024.
Avverso tale decreto di diniego, il ricorrente, in data 01.02.2024, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione diritti della persona e immigrazione.
Nel ricorso, è stata contestata la motivazione del provvedimento di diniego, ritenuta generica e tautologica, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19 comma 1 del D.lgs 286/98. In particolare, il ricorrente ha sostenuto di aver dimostrato un concreto percorso di integrazione in Italia, lavorando regolarmente dal suo arrivo, avendo un alloggio stabile e avendo costruito solidi legami sociali;
lo stesso ha, inoltre, evidenziato come il suo allontanamento dal territorio italiano comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tenuto conto del suo radicamento in Italia e del fatto che grazie al suo lavoro in Italia riesce a mantenere la sua famiglia in Bangladesh.
A corredo del ricorso, sono stati allegati i seguenti documenti: il decreto di rigetto emesso dal Questore della Provincia di Latina in data 09.01.2024 con relativa relata di notifica del 16.01.2024; il cedolino relativo alla presentazione dell'istanza di protezione speciale del 24 novembre 2022; il passaporto e il codice fiscale del ricorrente;
il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, da cui evince l'assunzione del ricorrente alle dipendenze della C & L s.r.l., con mansione di lavapiatti, dal 09.05.2023 al 31.05.2024; buste paga relative alle mensilità di maggio
2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023; estratto conto previdenziale INPS del 19.01.2024 relativo al periodo
09.05.2023 - 30.11.2023; cessione di fabbricato per affitto uso abitativo del
04.12.2022; istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
Nelle note 127 ter cpc per il 19-3-25 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione: all. 8) buste paga 2024 – 2025; all. 9) certificazione unica redditi
2024; all. 10) iscrizione a corso di alfabetizzazione lingua italiana;
all. 11) ricevute invio denaro alla moglie Beauty Begum.
In diritto va riconosciuta la protezione speciale.
Risulta che la domanda è stata presentata in data 24.11.2022, vale a dire prima dell'11 marzo 2023: non rientra, quindi. nell'ambito di applicazione del D.L. 20/2023, convertito in L. 5 maggio 2023, n. 50, ma nella disciplina previgente. In particolare, si applicano l'art. 19, comma 1 e 1.1, D. Lgs. 286/1998, come modificato dalla L.
Pag. 2 di 5 173/2020, e l'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008, i quali impediscono l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale quando possa esporlo a trattamenti inumani e degradanti e quando sia una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, tra cui quello che impone il rispetto del diritto alla vita individuale e familiare previsto dall'art. 8 CEDU.
Ai fini del riconoscimento di questa forma di protezione la valutazione deve, pertanto, tener conto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è
l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez.
I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n.
46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani c. Germania Persona_4 Per_ (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e comprendere le Per_1 attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; ES c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_7 Per_8 Per_9
( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2
Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf).
Ebbene, il Sig. ha intrapreso un significativo percorso di Parte_1 integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano, elementi che devono essere considerati con la massima attenzione ai fini della valutazione della sua richiesta di protezione speciale. Dal suo arrivo in Italia, il ricorrente ha dimostrato una notevole
Pag. 3 di 5 proattività e una costante volontà di superare un passato difficile, radicandosi nel territorio nazionale attraverso il lavoro e la costruzione di legami sociali. Egli ha trovato un impiego stabile come lavapiatti a partire dal maggio 2023, come attestato dal contratto di lavoro e dalle buste paga allegate, garantendosi un'autonomia economica e contribuendo attivamente al proprio sostentamento. Questa stabilità lavorativa è ulteriormente comprovata dalla Certificazione Unica relativa ai redditi del 2024, che attesta un reddito percepito nell'anno.
Oltre all'inserimento lavorativo, il Sig. dispone di un alloggio certo, Pt_1 come risulta dalla dichiarazione di ospitalità, evidenziando una concreta stabilità abitativa sul territorio italiano. La sua presenza in Italia, protrattasi per quasi due anni, gli ha permesso di familiarizzare con la cultura nazionale e di intraprendere l'apprendimento della lingua italiana, come dimostra anche la sua iscrizione a un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Questo progressivo inserimento culturale e sociale testimonia un effettivo radicamento nel Paese di accoglienza.
Un aspetto di fondamentale importanza è rappresentato dal fatto che, grazie al lavoro svolto e alla vita costruita in Italia, il Sig. riesce a Parte_1 provvedere al mantenimento della propria famiglia rimasta in Bangladesh, mostrando solidità economica e senso di responsabilità verso i propri familiari.
L'allontanamento del Sig. dal territorio italiano, dove ha ormai Parte_1 consolidato le proprie radici personali ed economiche, costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto fondamentale tutelato da fonti sovraordinate alla legislazione ordinaria. Pertanto, si ravvisano solide ragioni per accogliere la richiesta di protezione speciale, riconoscendo il significativo livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia.
Pertanto, in considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/2008, che richiama espressamente i casi di inespellibilità individuati dall'art. 19, commi 1 e 1.1. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa
NRG. 4908/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara il diritto di , nato il [...] in [...], Parte_1
(CUI 06J1JS2), alla protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al
Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata
Pag. 4 di 5 biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 ;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 19/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Massimo Marasca Dott. Francesco Crisafulli
Pag. 5 di 5