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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8942/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CONTI CHRISTIAN e ARDIZZONE ALESSIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
La ricorrente ha esposto di avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico
1997/1998, le mansioni di collaboratrice scolastica presso diversi istituti prima
Tribunale di Palermo sez. Lavoro quale LSU/LPU e poi quale socia della cooperativa a r.l. “30 aprile” in attuazione delle convenzioni nel tempo stipulate tra il e la detta Controparte_1
cooperativa, e di avere svolto di fatto le medesime prestazioni lavorative dei collaboratori scolastici di ruolo;
ha contestato che, al momento dell'immissione in ruolo in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, domandata la ricostruzione carriera con il riconoscimento di tutto il servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali,
l'Amministrazione scolastica aveva rifiutato di valutare gli anni di servizio espletati in aderenza alla convenzione con la cooperativa “30 aprile”,
qualificandolo come un servizio “non prestato in scuole statali”; ha richiamato invece il contenuto dell'art. 569 Dlgs. 297/1994 (“
1. Al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni
educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti
giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli
fini economici”) nonché quello dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23 agosto 1999, n.
399 ("Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed
economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è
determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del D.L.
19giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n.
576 e successive modificazioni ed integrazioni” evidenziando che le due disposizioni, al fine della valutazione del servizio pre-ruolo, si limitavano a richiedere che lo stesso fosse stato espletato presso “scuole e istituzioni educative
statali” e non necessariamente alle dipendenze delle medesime;
ha asserito che comunque, nonostante formalmente risultasse dipendente della cooperativa,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro aveva svolto la propria prestazione alle dirette dipendenze del
[...]
, realizzandosi una illecita interposizione di manodopera;
ha Controparte_1
richiamato, ancora, la norma dell'art. 2126 c.c. evidenziandone il ruolo di tutela del c.d lavoro di fatto, idoneo a far scattare tutti i diritti e gli obblighi del lavoratore connessi allo svolgimento dello stesso ed a nulla rilevando anche l'eventuale nullità del contratto di lavoro;
infine, ha rammentato l'orientamento interpretativo già fatto proprio dalla Corte di Cassazione Civile nella sentenza del
28/11/2019 n. 31150, secondo cui “L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al
riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed
ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui
prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello
stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo
limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei
limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata
clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la
direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso
nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”. Sulla scorta di tali premesse ha convenuto in giudizio il per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare il diritto della ricorrente al
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo
interamente prestato nell'Amministrazione scolastica prima dell'assunzione a
tempo indeterminato;
- condannare il a valutare l'integrale servizio CP_1
pre ruolo effettivo prestato dal ricorrente e per l'effetto condannarlo al
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'integrale anzianità maturata
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel servizio pre ruolo e ciò al fine della corretta ricostruzione della carriera;
-
conseguentemente condannare il a collocare la sig.ra Controparte_1
nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
- in tutti Pt_2
i casi condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore della
ricorrente le differenze retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed
accessori nella misura dovuta per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il è rimasto contumace. CP_1
Sulle conclusioni rassegnate nelle forme stabilite dall'art. 127 c.p.c. la causa viene decise in data odierna con il deposito di questa decisione.
◊
Il ricorso è infondato, e ciò anche sulla scorta di considerazioni già espresse da questo Tribunale, in diversa composizione, in casi similari (cfr. Trib. Palermo, n.
2506/2023).
1. Non pare, infatti, condivisibile l'assunto secondo cui il combinato disposto degli artt. 569 D.lgs. n. 297/1994 e 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1999 consentano,
agli effetti della ricostruzione di carriera, la valutazione dei periodi di lavoro svolti anteriormente all'immissione in ruolo tutte le volte che semplicemente detta attività lavorativa sia stata espletata presso 'scuole e istituzioni educative statali', a prescindere dalla tipologia di rapporto che ne ha consentito lo svolgimento,
perché “ciò che rileva è l'utilitas del servizio reso”. Fa persuasivamente opinare in senso opposto la circostanza che le due norme facciano riferimento ad una attività
lavorativa qualificabile nei termini di “servizio”, ciò evidentemente sottintendendo l'instaurazione – a fondamento della concreta prestazione resa - di un regolare rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica.
2. Ciò naturalmente non esclude che rapporti non qualificabili sul piano formale
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro come regolari rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ne abbiano tuttavia “la sostanza”. E certamente pertinente è, nello specifico caso in esame in cui si controverte di prestazioni espletate nel contesto di convenzioni ex art. 10
D.lgs. n. 468/1997, il richiamo ai principi più volte espressi anche dai giudici di legittimità in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità,
allorquando è stato sottolineato che la qualificazione normativa di tali fattispecie,
aventi matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato, assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione
(cfr., ad esempio, Cass. n. 17101/2017). Ma tale rilievo rimane funzionale esclusivamente all'applicazione – a favore dei lavoratori interessati – della regola normativa di cui all'art. 2126 c.c., non potendo comunque mai dare luogo al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato (così Cass. n. 22287 del
21/10/2014).
3. Sennonché l'art. 2126 c.c., al primo comma, sancisce: "La nullità o
l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto
o della causa". Come ricordato dai giudici di legittimità, si tratta di una norma che tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto nel corso della sua esecuzione, ma non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, perciò dovendosi escludere che -
ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto - dello stesso possa invece tenersi conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum (così, in particolare, Cass. n. 32263/2021, la quale ha confermato la pronuncia del giudice territoriale che aveva escluso la possibilità di dare rilievo, ex art. 2126 c.c., ad un rapporto di lavoro nullo quale rapporto utile a consentire una anzianità di servizio rilevante nelle graduatorie previste dall'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994).
4. Non appare decisivo, per l'accoglimento del ricorso, neppure il riferimento ai principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato. Detti principi, infatti, quali fissati dalla clausola 4 dell'Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE,
possono concernere il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini della progressione stipendiale in pendenza dei rapporti sia agli effetti della ricostruzione della carriera all'esito dell'immissione in ruolo solo in correlazione allo svolgimento di contratti della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, e della cui conseguente rilevanza a tutti gli effetti giuridici ed economici non vi è questione, laddove nel caso di specie si discute,
nella stessa prospettazione di parte attrice di una irregolare somministrazione di manodopera all'Amministrazione scolastica, di prestazioni rese sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, da considerarli perciò nulle e come tali insuscettibili di spiegare rilievo oltre gli stretti confini di cui all'art. 2126 c.c. (così
arg. anche da Cass. n. 6663 del 06/03/2023).
5. Respinto, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso, devesi precisare che solo nelle note conclusive la ricorrente ha prospettato per la prima volta il riconoscimento in maniera integrale del servizio pre ruolo non solo in funzione della esatta ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo ma anche ai fini della progressione stipendiale in pendenza dei rapporti pre
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ruolo, perciò (ed inammissibilmente) introducendo una nuova (e inammissibile)
domanda di condanna dell'Amministrazione a corrisponderle le differenze retributive maturate tra il 2002 ed il 2018 tenendo conto di quanto medio
tempore corrispostole dalla cooperativa 30 aprile e delle remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata ab initio nel profilo di collaboratore scolastico alle dipendenze del convenuto. CP_1
6. Le pronunce di segno diverso documentate in atti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 5/3/2025.
GIUDICE
Matilde Campo
(firmato digitalmente a margine)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8942/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti CONTI CHRISTIAN e ARDIZZONE ALESSIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(CONTUMACE) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
La ricorrente ha esposto di avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico
1997/1998, le mansioni di collaboratrice scolastica presso diversi istituti prima
Tribunale di Palermo sez. Lavoro quale LSU/LPU e poi quale socia della cooperativa a r.l. “30 aprile” in attuazione delle convenzioni nel tempo stipulate tra il e la detta Controparte_1
cooperativa, e di avere svolto di fatto le medesime prestazioni lavorative dei collaboratori scolastici di ruolo;
ha contestato che, al momento dell'immissione in ruolo in esito alle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, domandata la ricostruzione carriera con il riconoscimento di tutto il servizio non di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali,
l'Amministrazione scolastica aveva rifiutato di valutare gli anni di servizio espletati in aderenza alla convenzione con la cooperativa “30 aprile”,
qualificandolo come un servizio “non prestato in scuole statali”; ha richiamato invece il contenuto dell'art. 569 Dlgs. 297/1994 (“
1. Al personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni
educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti
giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli
fini economici”) nonché quello dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23 agosto 1999, n.
399 ("Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed
economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è
determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale
servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del D.L.
19giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n.
576 e successive modificazioni ed integrazioni” evidenziando che le due disposizioni, al fine della valutazione del servizio pre-ruolo, si limitavano a richiedere che lo stesso fosse stato espletato presso “scuole e istituzioni educative
statali” e non necessariamente alle dipendenze delle medesime;
ha asserito che comunque, nonostante formalmente risultasse dipendente della cooperativa,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro aveva svolto la propria prestazione alle dirette dipendenze del
[...]
, realizzandosi una illecita interposizione di manodopera;
ha Controparte_1
richiamato, ancora, la norma dell'art. 2126 c.c. evidenziandone il ruolo di tutela del c.d lavoro di fatto, idoneo a far scattare tutti i diritti e gli obblighi del lavoratore connessi allo svolgimento dello stesso ed a nulla rilevando anche l'eventuale nullità del contratto di lavoro;
infine, ha rammentato l'orientamento interpretativo già fatto proprio dalla Corte di Cassazione Civile nella sentenza del
28/11/2019 n. 31150, secondo cui “L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al
riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed
ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui
prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello
stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo
limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei
limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata
clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la
direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso
nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”. Sulla scorta di tali premesse ha convenuto in giudizio il per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare il diritto della ricorrente al
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo
interamente prestato nell'Amministrazione scolastica prima dell'assunzione a
tempo indeterminato;
- condannare il a valutare l'integrale servizio CP_1
pre ruolo effettivo prestato dal ricorrente e per l'effetto condannarlo al
riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'integrale anzianità maturata
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nel servizio pre ruolo e ciò al fine della corretta ricostruzione della carriera;
-
conseguentemente condannare il a collocare la sig.ra Controparte_1
nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
- in tutti Pt_2
i casi condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore della
ricorrente le differenze retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed
accessori nella misura dovuta per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il è rimasto contumace. CP_1
Sulle conclusioni rassegnate nelle forme stabilite dall'art. 127 c.p.c. la causa viene decise in data odierna con il deposito di questa decisione.
◊
Il ricorso è infondato, e ciò anche sulla scorta di considerazioni già espresse da questo Tribunale, in diversa composizione, in casi similari (cfr. Trib. Palermo, n.
2506/2023).
1. Non pare, infatti, condivisibile l'assunto secondo cui il combinato disposto degli artt. 569 D.lgs. n. 297/1994 e 4, comma 13, del D.P.R. n. 399/1999 consentano,
agli effetti della ricostruzione di carriera, la valutazione dei periodi di lavoro svolti anteriormente all'immissione in ruolo tutte le volte che semplicemente detta attività lavorativa sia stata espletata presso 'scuole e istituzioni educative statali', a prescindere dalla tipologia di rapporto che ne ha consentito lo svolgimento,
perché “ciò che rileva è l'utilitas del servizio reso”. Fa persuasivamente opinare in senso opposto la circostanza che le due norme facciano riferimento ad una attività
lavorativa qualificabile nei termini di “servizio”, ciò evidentemente sottintendendo l'instaurazione – a fondamento della concreta prestazione resa - di un regolare rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica.
2. Ciò naturalmente non esclude che rapporti non qualificabili sul piano formale
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro come regolari rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione ne abbiano tuttavia “la sostanza”. E certamente pertinente è, nello specifico caso in esame in cui si controverte di prestazioni espletate nel contesto di convenzioni ex art. 10
D.lgs. n. 468/1997, il richiamo ai principi più volte espressi anche dai giudici di legittimità in tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità,
allorquando è stato sottolineato che la qualificazione normativa di tali fattispecie,
aventi matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato, assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione
(cfr., ad esempio, Cass. n. 17101/2017). Ma tale rilievo rimane funzionale esclusivamente all'applicazione – a favore dei lavoratori interessati – della regola normativa di cui all'art. 2126 c.c., non potendo comunque mai dare luogo al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato (così Cass. n. 22287 del
21/10/2014).
3. Sennonché l'art. 2126 c.c., al primo comma, sancisce: "La nullità o
l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il
rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto
o della causa". Come ricordato dai giudici di legittimità, si tratta di una norma che tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto nel corso della sua esecuzione, ma non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, perciò dovendosi escludere che -
ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto - dello stesso possa invece tenersi conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum (così, in particolare, Cass. n. 32263/2021, la quale ha confermato la pronuncia del giudice territoriale che aveva escluso la possibilità di dare rilievo, ex art. 2126 c.c., ad un rapporto di lavoro nullo quale rapporto utile a consentire una anzianità di servizio rilevante nelle graduatorie previste dall'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994).
4. Non appare decisivo, per l'accoglimento del ricorso, neppure il riferimento ai principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato. Detti principi, infatti, quali fissati dalla clausola 4 dell'Accordo
quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE,
possono concernere il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini della progressione stipendiale in pendenza dei rapporti sia agli effetti della ricostruzione della carriera all'esito dell'immissione in ruolo solo in correlazione allo svolgimento di contratti della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, e della cui conseguente rilevanza a tutti gli effetti giuridici ed economici non vi è questione, laddove nel caso di specie si discute,
nella stessa prospettazione di parte attrice di una irregolare somministrazione di manodopera all'Amministrazione scolastica, di prestazioni rese sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, da considerarli perciò nulle e come tali insuscettibili di spiegare rilievo oltre gli stretti confini di cui all'art. 2126 c.c. (così
arg. anche da Cass. n. 6663 del 06/03/2023).
5. Respinto, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso, devesi precisare che solo nelle note conclusive la ricorrente ha prospettato per la prima volta il riconoscimento in maniera integrale del servizio pre ruolo non solo in funzione della esatta ricostruzione della carriera a seguito dell'immissione in ruolo ma anche ai fini della progressione stipendiale in pendenza dei rapporti pre
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ruolo, perciò (ed inammissibilmente) introducendo una nuova (e inammissibile)
domanda di condanna dell'Amministrazione a corrisponderle le differenze retributive maturate tra il 2002 ed il 2018 tenendo conto di quanto medio
tempore corrispostole dalla cooperativa 30 aprile e delle remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata ab initio nel profilo di collaboratore scolastico alle dipendenze del convenuto. CP_1
6. Le pronunce di segno diverso documentate in atti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 5/3/2025.
GIUDICE
Matilde Campo
(firmato digitalmente a margine)
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro