CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 17455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17455 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17455 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 16/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 luglio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto il ricorso proposto da UL BO, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da BO quale imputato nel procedimento penale n. 2509/22 R.G. Trib. 2. Contro questa ordinanza, BO ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e sviluppando argomentazioni che di seguito saranno riportate nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Dopo aver illustrato il contenuto dell'istanza, il contenuto del primo provvedimento di rigetto, i motivi posti alla base dell'opposizione e il contenuto del provvedimento impugnato, il difensore osserva che, all'esito degli accertamenti delegati, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza hanno concluso di non conoscere il «reale tenore di vita» di BO e di non disporre di dati dai quali possa desumersi che, nel periodo cui l'istanza si riferisce, egli fosse proprietario di beni immobili. Secondo il difensore, questa conclusione sarebbe stata ignorata nell'ordinanza impugnata che ha valorizzato, invece, il contenuto di un provvedimento adottato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col quale sono stati sottoposti a confisca beni intestati a UL BO. Così facendo, sostiene la difesa, il Tribunale non ha considerato che la confisca di prevenzione è stata disposta nel 2020, sicché gli accertamenti sui quali quel provvedimento è fondato si riferiscono a un quadro «cristallizzatosi in epoca necessariamente precedente». Secondo la difesa, il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato fondato sull'assunto che i redditi percepiti da BO fossero diversi da (e maggiori di) quelli autocertificati nell'istanza, ma a questa conclusione si è giunti sulla base di un «percorso logico-deduttivo» gravemente viziato perché legato a un quadro indiziario riferito alla situazione patrimoniale del 2019 e a quella degli anni precedenti, invece che a quella del 2020 alla quale l'istanza faceva riferimento. Il difensore osserva che, ai sensi dell'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta se vi sono «fondati motivi» per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del medesimo decreto, ma tali motivi devono essere desunti «dalle risultanze del casellario, dal tenore di vita, dalle condizioni personali e familiari e dalle attività economiche eventualmente svolte». Sostiene che, nel caso 2 di specie, nessuno di questi elementi deponeva nel senso indicato dai Giudici di merito e, infatti, anche la Guardia di Finanza, incaricata di indagare sulle condizioni economiche e patrimoniali di BO ha affermato: «non si conosce il [...] reale tenore di vita né se sia proprietario di beni immobili». Più in dettaglio, il difensore rileva che l'ordinanza impugnata richiama il contenuto di accertamenti eseguiti nel giudizio di prevenzione dai quali sarebbe emerso che BO percepiva i canoni di locazione di immobili colpiti da sequestro e sottolinea che si tratta di circostanza di fatto non conforme al vero, atteso che - come emerge dagli estratti del conto corrente della procedura (già allegati all'atto di opposizione e oggi allegati al ricorso) - i canoni di locazione sono stati regolarmente riscossi dall'amministratore giudiziario. Analoghe osservazioni sono sviluppate con riferimento ad alcuni beni che BO ha documentato di aver venduto proprio nel 2020. Secondo l'ordinanza impugnata, il comportamento accertato nel giudizio di prevenzione porta a ritenere che i beni venduti possano essere ancora nella disponibilità di BO, siano oggetto di locazioni occulte e, pertanto, siano fonte di redditi non dichiarati. Il difensore lamenta che il Giudice sia giunto a queste conclusioni sulla base di argomentazioni meramente congetturali. Quanto agli immobili intestati a SA CO (moglie di BO), il difensore si duole che l'ordinanza impugnata abbia fatto riferimento ad essi ed abbia sottolineato che, come emerso nel giudizio di prevenzione, quegli immobili sarebbero affittati da tempo sulla base di un accordo intervenuto con BO al quale sarebbe pagato il canone. A questo proposito, la difesa rileva che la CO non fa parte del nucleo familiare di BO, sicché dei suoi redditi non si sarebbe potuto tenere conto. In sintesi, secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero fatto cattivo uso delle presunzioni di cui all'art 2729 cod. civ. perché avrebbero desunto da accertamenti svolti nel 2019 che la situazione reddituale relativa all'anno 2020 sarebbe diversa da quella dichiarata e perché hanno utilizzato a tal fine elementi indiziari emergenti dalla motivazione di un provvedimento non definitivo col quale il Tribunale ha applicato a BO la misura di prevenzione della confisca. L'ordinanza impugnata, dunque, sarebbe stata adottata in violazione degli artt. 76, 92 e 96 d.P.R. n. 115/2002 in assenza di prove atte a dimostrare che, nell'anno 2020, la condizione economica di BO fosse diversa da quella dichiarata. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si deve premettere che, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato oggetto del presente ricorso è stata depositata il 22 giugno 2022. Nella stessa, dunque, si doveva fare riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nell'anno 2021. Ed invero, l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024, Aloui, non massimata). Nel caso di specie, all'istanza era allegata autocertificazione nella quale UL BO attestava tra l'altro (e per quanto qui rileva): «di essere unico componente del nucleo familiare»; «di essere stato titolare delle attività e dei redditi colpiti in data 13 agosto 2020 da confisca di prevenzione adottata (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/07/2020) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Misure di Prevenzione nel proc. n. 39/2015 R.G. MIS. PREV.»; di essere, per questo, «privo di occupazione e - poiché indigente - titolare di reddito di cittadinanza»; di aver conseguito «nell'anno fiscale 2020» un reddito complessivo «di C 6.856,00, inferiore alla soglia-limite per l'ammissione, determinata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115/2002» (in specie, C 4.000,00 per reddito di cittadinanza e ulteriori redditi per C 2.856,00). 2. Dalla lettura del provvedimento impugnato e dei motivi di ricorso emerge che, per decidere sull'istanza, il Tribunale monocratico ha disposto accertamenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta con provvedimento del 21 luglio 2023. Il Giudice ha rilevato che, secondo la Guardia di Finanza incaricata di svolgere accertamenti su BO, «ad oggi [...] non si conosce il suo reale tenore di vita né se sia proprietario di beni immobili» e, tuttavia, «le risultanze degli accertamenti pervenuti dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo» asseverano che «negli anni 2020-2022» egli è stato «dante causa di numerose vendite di fabbricati, nonché locatore di vari immobili ad uso abitativo». Contro questo provvedimento, BO ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2022 rappresentando: - che i beni immobili ad uso abitativo ai quali il provvedimento di rigetto ha 4 fatto riferimento sono colpiti da sequestro di prevenzione risalente all'anno 2016 e da quel momento hanno smesso di produrre utilità per BO;
- che i beni, sequestrati nel 2016, sono stati confiscati nell'agosto 2020 e, dunque, non possono aver prodotto redditi nell'anno 2020 al quale l'istanza di ammissione fa riferimento. Nell'atto di opposizione il difensore di BO ha indicato in dettaglio, per ciascuno dei beni immobili cui fa riferimento la comunicazione della Guardia di Finanza: se si tratta di beni soggetti a sequestro e poi a confisca;
quale reddito è derivato da quei beni;
fino a che data è stato percepito. In particolare, l'opponente ha precisato: che ha acquistato beni immobili a titolo di successione dal padre, MA BO (successione registrata il 9 settembre 2014), ed è stato perciò comproprietario, insieme ai fratelli, di quote di terreni locati per i quali ha percepito una minima parte del canone di locazione (pari ad C 37,50); che, comunque, la locazione è terminata, per alcuni terreni nel 2018, per altri nel 2019, sicché neppure quel minimo reddito è stato prodotto nel 2020. Nell'atto di opposizione, BO ha documentato che, «nell'anno 2020», ha ceduto la propria quota di alcuni dei beni ereditari al prezzo di C 43.947,50, ma questa somma non è stata concretamente percepita essendo stato concordato che il pagamento sarebbe avvenuto ratealmente, a partire dal 31 gennaio 2022. Ha chiarito, inoltre, di non aver indicato questa somma nell'istanza di ammissione al patrocinio perché il prezzo non è stato incassato: non si tratta, dunque, di un reddito percepito nell'anno 2020 e il credito maturato non può essere computato ai fini dell'ammissione al beneficio. Quanto ai beni intestati a SA CO (moglie di BO), l'opponente ha sottolineato che eventuali redditi prodotti da quei beni «non potevano avere alcun rilievo ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato» poiché la CO «non faceva più parte da anni del nucleo familiare dell'istante». 2.1. L'opposizione è stata respinta col provvedimento oggetto del presente ricorso. L'ordinanza impugnata ha osservato (pag. 2) che, come risulta dalle indagini svolte nel procedimento di prevenzione, l'immobile sito in Caste! Volturno via Boccaccio n. 13, pur sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca fin dal 2016, ha continuato a produrre redditi per BO. In quell'immobile, infatti, vi erano dodici unità abitative, sei delle quali erano sfuggite al sequestro per incongruenze catastali, e alcuni tra i conduttori, sentiti a sommarie informazioni testimoniali dalla Guardia di Finanza nel 2019, hanno riferito di aver sempre versato il canone a BO. L'ordinanza impugnata ha sottolineato che le argomentazioni sviluppate da BO in sede di opposizione sono in palese contrasto con le dichiarazioni rese dagli inquilini sentiti dalla G.d.F. e ne ha desunto l'inattendibilità dell'istante. Ha 5 rilevato a tal fine che, a detta di BO, gli immobili avevano cessato di essere per lui produttivi di redditi fin dal 2016 e che egli è risultato proprietario di unità abitative non regolarmente accatastate in relazione alle quali non ha mai dichiarato alcun reddito. Il giudice dell'opposizione ha rilevato poi (pag. 3 dell'ordinanza) che, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, BO non ha reso dichiarazioni riguardo alla vendita di quote di comproprietà di beni immobili che ha ereditato dal padre e al versamento del corrispettivo pattuito (pur differito a data successiva). Secondo l'ordinanza impugnata, il differimento al 31 gennaio 2022 del pagamento del prezzo di vendita non sarebbe credibile, essendo invece «altamente probabile, in quanto pienamente compatibile con la descritta personalità del ricorrente» che gli immobili venduti nel 2020 «siano in realtà produttivi di qualche reddito realizzabile verosimilmente mediante occulte locazioni». Secondo il Tribunale, dunque, la vendita potrebbe essere simulata e la nuova intestazione fittizia. L'ordinanza impugnata ha sottolineato inoltre che, come emerso nelle indagini finalizzate alla confisca di prevenzione: gli appartamenti situati in Castel Volturno, via Pisacane, intestati a SA CO (moglie di BO) erano abitati da persone che pagavano (in nero) un canone di affitto, lo avevano concordato con BO e lo versavano a lui;
BO e sua moglie sono risultati intestatari «di quasi quaranta immobili a fronte di una situazione reddituale ufficiale modesta». Sulla base di queste argomentazioni, il Giudice dell'opposizione ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha valutato, infatti, che vi siano gravi motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni per essere ammesso al beneficio. 3. Come noto, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il ricorso contro l'ordinanza che decide il giudizio di opposizione in caso di rigetto di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito solo per violazione di legge. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi con i quali ci si duole che l'inattendibilità del ricorrente sia stata irragionevolmente dedotta da accertamenti svolti nel 2019; riferiti, dunque, alla situazione economica e patrimoniale esistente in un anno diverso da quello cui si riferisce l'autocertificazione allegata all'istanza. L'ordinanza impugnata ha desunto dagli accertamenti svolti nel giudizio di prevenzione la complessiva scarsa attendibilità di BO quanto alla propria situazione patrimoniale e ai redditi percepiti. Ha ritenuto, inoltre, che la riscossione da parte di BO, ancora nel 2019, di canoni di locazione relativi ad immobili sottoposti a sequestro fin dal 2016, consenta di affermare che la riscossione sia 6 proseguita nel 2020, sicché i redditi percepiti in quell'anno erano superiori a quelli indicati. In altri termini, l'ordinanza impugnata ha dedotto da un fatto accertato per testi - la riscossione di canoni di locazione nel 2019 - il protrarsi di tale riscossione fino al 30 settembre 2020 quando, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa, i canoni cominciarono a essere riscossi dall'amministratore giudiziario (ed è appena il caso di sottolineare che dalla documentazione prodotta non emergono riscossioni precedenti da parte della procedura). La difesa sostiene che la motivazione sviluppata sarebbe illogica, perché fondata su dichiarazioni acquisite in epoca anteriore all'annualità rilevante ai fini della ammissione al beneficio. Deduce, quindi, sotto forma di violazione di legge, un vizio di motivazione che non può essere fatto valere nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Osservazioni analoghe devono essere formulate riguardo all'argomentazione con la quale la difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto non credibile il dato emerso dalla documentazione allegata all'atto di opposizione, dalla quale risulta che - pur avendo venduto beni immobili al prezzo di € 43.947,50 in data 11 dicembre 2020 - BO concordò con gli acquirenti che la somma gli fosse versata oltre un anno dopo (il 31 gennaio 2022). Ed invero, una violazione di legge sarebbe ipotizzabile se questa motivazione fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso di specie, però, tale itinerario logico è ben comprensibile: il giudice dell'opposizione ha sottolineato che della vendita BO non ha fatto menzione nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che egli non ha riferito di aver contratto un credito ancora non riscosso. Da questo dato - e dalla personalità del ricorrente quale emersa nel procedimento di prevenzione - il Tribunale ha tratto la conclusione che BO non sia attendibile e vi sia fondato motivo di ritenere che nel 2020 i suoi redditi siano stati ben superiori a quelli dichiarati. Anche in questo caso, dunque, opera il limite previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 che non consente di dedurre in cassazione vizi della motivazione. A ciò deve aggiungersi che, come il giudice della opposizione ha sottolineato, BO è risultato proprietario di altre sei unità abitative, oltre a quelle oggetto del sequestro preventivo, sottoposte a confisca solo nel mese di agosto del 2020, e che dei redditi prodotti da tali immobili (sfuggiti al sequestro perché non regolarmente accatastati) l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha fatto menzione. Su questa parte della motivazione il ricorso non spende 7 parole. Non si confronta, dunque, con tutti i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato e difetta di specificità. 4. Non hanno maggior pregio altre argomentazioni sviluppate nell'atto di ricorso. Il difensore sostiene che il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarebbe avvenuto in violazione di legge per essere stato disatteso il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, «è illegittima la revoca del beneficio fondata su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti» (Sez. 4, n. 8532 del 17/02/2022, D'Argenio, Rv. 282762; Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, Selis, Rv. 255228). Si obietta che, nel caso in esame, gli argomenti utilizzati per ritenere che i redditi percepiti da BO nell'anno 2020 fossero superiori a quelli dichiarati non sono stati desunti da condanne non definitive, essendo stato valutato a tal fine il contenuto di accertamenti sulle condizioni patrimoniali ed economiche dell'interessato svolti nell'ambito del procedimento di prevenzione. Nel caso oggetto del presente ricorso, i giudici di merito non hanno attribuito rilevanza ai processi pendenti a carico dell'imputato, ma hanno autonomamente valutato, nella prospettiva dell'ammissibilità del beneficio, accertamenti disposti nell'ambito di un giudizio di prevenzione. All'esito di tale valutazione, hanno concluso che vi fossero fondati motivi per ritenere che, nell'anno 2020, BO non versasse nelle condizioni previste per l'ammissione al beneficio. Quando decide sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può chiedere alla Guardia di Finanza di svolgere accertamenti sul tenore di vita, sulle condizioni personali e familiari e sulle attività economiche eventualmente svolte da chi ha proposto l'istanza (art. 96, comma 2 d.P.R. n. 115/2002), e questo accertamento è doveroso quando - come nel caso di specie - l'istante è sottoposto a misura di prevenzione (art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002). Com'è evidente, oltre a compiere nuovi accertamenti, la Guardia di Finanza può comunicare all'Autorità giudiziaria anche l'esito di attività di indagine già svolte e non v'è ragione di ritenere che di queste indagini il giudice procedente non possa tenere conto nelle proprie valutazioni. A ciò deve aggiungersi che, come questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato (e lo ha fatto anche nelle sentenze richiamate nell'atto di ricorso), l'indagine sui redditi non può avvalersi di automatismi proprio perché richiede un esame della fattispecie concreta: un esame che «deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti» (Sez. 4, n. 26056 8 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011). Come è stato chiarito, le presunzioni semplici disciplinate dall'art. 2729 cod. civ., proprio perché non stabilite dalla legge, attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale. Con questa norma, il legislatore rimette alla «prudenza» del giudice il compito di risalire da un fatto noto al fatto ignorato e ciò impone al giudicante di argomentare con attenzione il percorso logico seguito. In questo contesto normativo, il mero riferimento alla sussistenza di precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma il provvedimento impugnato non fa riferimento ai precedenti penali di BO, che è stato ritenuto percettore di redditi non dichiarati perché risultato essere proprietario di beni immobili non regolarmente accatastati;
perché le persone che vivevano nelle case di sua proprietà hanno dichiarato di avergli versato un canone del quale non v'è traccia nelle dichiarazioni dei redditi;
perché, pur essendo «da anni» unico componente del proprio nucleo familiare, ad ottobre del 2019, è risultato essere interessato alla gestione di uno stabile di proprietà della moglie, sito a Castel Volturno in Via Pisacane. 5. Nell'ordinanza impugnata si legge (pag. 3) che, il 23 ottobre 2019, gli abitanti degli appartamenti siti in via Piasacane a Castel Volturno riferirono, concordemente, di occuparli da tempo «in ragione di un accordo intervenuto con il BO, al quale pagavano il canone di affitto». Secondo il ricorrente, facendo riferimento a canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà di SA CO, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che, come risulta dallo stato di famiglia allegato all'istanza, BO è l'unico componente del proprio nucleo familiare. Per quanto riguarda questa parte della motivazione, dunque, il difensore deduce violazione dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per essere stata attribuita rilevanza, ai fini dell'ammissione al beneficio, di redditi percepiti dal coniuge non convivente. Il citato art. 76, comma 2, stabilisce, infatti, che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti «da ogni componente della famiglia, compreso l'istante», ma solo «se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari». L'argomento non ha pregio. Nel negare all'istante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'ordinanza impugnata non ha affatto tenuto conto dei redditi percepiti da SA CO. Ha ritenuto invece, valorizzando dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento relativo alla confisca di prevenzione, che alcuni degli immobili intestati alla CO fossero in concreto nella disponibilità di BO e fosse lui a gestirli e a percepire il relativo reddito. Reddito che, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare quando chiese di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Com'è evidente, in questa prospettiva, non ha rilevanza che il bene 9 Il Pr sidente lie e estensore Il Con gestito fosse di proprietà della moglie di BO e il ragionamento avrebbe potuto essere sviluppato, nei medesimi termini, anche se gli immobili fossero stati di proprietà di terzi estranei. Il Giudice dell'opposizione sostiene, infatti, che BO gestiva in proprio quegli immobili, pur formalmente intestati alla moglie. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 aprile 2025
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17455 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 16/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 luglio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto il ricorso proposto da UL BO, ai sensi dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da BO quale imputato nel procedimento penale n. 2509/22 R.G. Trib. 2. Contro questa ordinanza, BO ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge e sviluppando argomentazioni che di seguito saranno riportate nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Dopo aver illustrato il contenuto dell'istanza, il contenuto del primo provvedimento di rigetto, i motivi posti alla base dell'opposizione e il contenuto del provvedimento impugnato, il difensore osserva che, all'esito degli accertamenti delegati, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza hanno concluso di non conoscere il «reale tenore di vita» di BO e di non disporre di dati dai quali possa desumersi che, nel periodo cui l'istanza si riferisce, egli fosse proprietario di beni immobili. Secondo il difensore, questa conclusione sarebbe stata ignorata nell'ordinanza impugnata che ha valorizzato, invece, il contenuto di un provvedimento adottato dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere col quale sono stati sottoposti a confisca beni intestati a UL BO. Così facendo, sostiene la difesa, il Tribunale non ha considerato che la confisca di prevenzione è stata disposta nel 2020, sicché gli accertamenti sui quali quel provvedimento è fondato si riferiscono a un quadro «cristallizzatosi in epoca necessariamente precedente». Secondo la difesa, il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato fondato sull'assunto che i redditi percepiti da BO fossero diversi da (e maggiori di) quelli autocertificati nell'istanza, ma a questa conclusione si è giunti sulla base di un «percorso logico-deduttivo» gravemente viziato perché legato a un quadro indiziario riferito alla situazione patrimoniale del 2019 e a quella degli anni precedenti, invece che a quella del 2020 alla quale l'istanza faceva riferimento. Il difensore osserva che, ai sensi dell'art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere respinta se vi sono «fondati motivi» per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 del medesimo decreto, ma tali motivi devono essere desunti «dalle risultanze del casellario, dal tenore di vita, dalle condizioni personali e familiari e dalle attività economiche eventualmente svolte». Sostiene che, nel caso 2 di specie, nessuno di questi elementi deponeva nel senso indicato dai Giudici di merito e, infatti, anche la Guardia di Finanza, incaricata di indagare sulle condizioni economiche e patrimoniali di BO ha affermato: «non si conosce il [...] reale tenore di vita né se sia proprietario di beni immobili». Più in dettaglio, il difensore rileva che l'ordinanza impugnata richiama il contenuto di accertamenti eseguiti nel giudizio di prevenzione dai quali sarebbe emerso che BO percepiva i canoni di locazione di immobili colpiti da sequestro e sottolinea che si tratta di circostanza di fatto non conforme al vero, atteso che - come emerge dagli estratti del conto corrente della procedura (già allegati all'atto di opposizione e oggi allegati al ricorso) - i canoni di locazione sono stati regolarmente riscossi dall'amministratore giudiziario. Analoghe osservazioni sono sviluppate con riferimento ad alcuni beni che BO ha documentato di aver venduto proprio nel 2020. Secondo l'ordinanza impugnata, il comportamento accertato nel giudizio di prevenzione porta a ritenere che i beni venduti possano essere ancora nella disponibilità di BO, siano oggetto di locazioni occulte e, pertanto, siano fonte di redditi non dichiarati. Il difensore lamenta che il Giudice sia giunto a queste conclusioni sulla base di argomentazioni meramente congetturali. Quanto agli immobili intestati a SA CO (moglie di BO), il difensore si duole che l'ordinanza impugnata abbia fatto riferimento ad essi ed abbia sottolineato che, come emerso nel giudizio di prevenzione, quegli immobili sarebbero affittati da tempo sulla base di un accordo intervenuto con BO al quale sarebbe pagato il canone. A questo proposito, la difesa rileva che la CO non fa parte del nucleo familiare di BO, sicché dei suoi redditi non si sarebbe potuto tenere conto. In sintesi, secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero fatto cattivo uso delle presunzioni di cui all'art 2729 cod. civ. perché avrebbero desunto da accertamenti svolti nel 2019 che la situazione reddituale relativa all'anno 2020 sarebbe diversa da quella dichiarata e perché hanno utilizzato a tal fine elementi indiziari emergenti dalla motivazione di un provvedimento non definitivo col quale il Tribunale ha applicato a BO la misura di prevenzione della confisca. L'ordinanza impugnata, dunque, sarebbe stata adottata in violazione degli artt. 76, 92 e 96 d.P.R. n. 115/2002 in assenza di prove atte a dimostrare che, nell'anno 2020, la condizione economica di BO fosse diversa da quella dichiarata. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si deve premettere che, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato oggetto del presente ricorso è stata depositata il 22 giugno 2022. Nella stessa, dunque, si doveva fare riferimento ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nell'anno 2021. Ed invero, l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, è quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, essendo possibile tenere conto di una diversa annualità soltanto se, nel momento in cui l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi è già stata effettivamente presentata (Sez. 4, n. 16875 del 12/03/2024, Bavosio, Rv. 286177; Sez. 4, n. 39182 del 09/05/2024, Dalponte, Rv. 287073; Sez. 4, n. 16716 del 27/02/2024, Aloui, non massimata). Nel caso di specie, all'istanza era allegata autocertificazione nella quale UL BO attestava tra l'altro (e per quanto qui rileva): «di essere unico componente del nucleo familiare»; «di essere stato titolare delle attività e dei redditi colpiti in data 13 agosto 2020 da confisca di prevenzione adottata (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/07/2020) dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione Misure di Prevenzione nel proc. n. 39/2015 R.G. MIS. PREV.»; di essere, per questo, «privo di occupazione e - poiché indigente - titolare di reddito di cittadinanza»; di aver conseguito «nell'anno fiscale 2020» un reddito complessivo «di C 6.856,00, inferiore alla soglia-limite per l'ammissione, determinata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115/2002» (in specie, C 4.000,00 per reddito di cittadinanza e ulteriori redditi per C 2.856,00). 2. Dalla lettura del provvedimento impugnato e dei motivi di ricorso emerge che, per decidere sull'istanza, il Tribunale monocratico ha disposto accertamenti ai sensi dell'art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta con provvedimento del 21 luglio 2023. Il Giudice ha rilevato che, secondo la Guardia di Finanza incaricata di svolgere accertamenti su BO, «ad oggi [...] non si conosce il suo reale tenore di vita né se sia proprietario di beni immobili» e, tuttavia, «le risultanze degli accertamenti pervenuti dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo» asseverano che «negli anni 2020-2022» egli è stato «dante causa di numerose vendite di fabbricati, nonché locatore di vari immobili ad uso abitativo». Contro questo provvedimento, BO ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 99, comma 1, d.P.R. n. 115/2022 rappresentando: - che i beni immobili ad uso abitativo ai quali il provvedimento di rigetto ha 4 fatto riferimento sono colpiti da sequestro di prevenzione risalente all'anno 2016 e da quel momento hanno smesso di produrre utilità per BO;
- che i beni, sequestrati nel 2016, sono stati confiscati nell'agosto 2020 e, dunque, non possono aver prodotto redditi nell'anno 2020 al quale l'istanza di ammissione fa riferimento. Nell'atto di opposizione il difensore di BO ha indicato in dettaglio, per ciascuno dei beni immobili cui fa riferimento la comunicazione della Guardia di Finanza: se si tratta di beni soggetti a sequestro e poi a confisca;
quale reddito è derivato da quei beni;
fino a che data è stato percepito. In particolare, l'opponente ha precisato: che ha acquistato beni immobili a titolo di successione dal padre, MA BO (successione registrata il 9 settembre 2014), ed è stato perciò comproprietario, insieme ai fratelli, di quote di terreni locati per i quali ha percepito una minima parte del canone di locazione (pari ad C 37,50); che, comunque, la locazione è terminata, per alcuni terreni nel 2018, per altri nel 2019, sicché neppure quel minimo reddito è stato prodotto nel 2020. Nell'atto di opposizione, BO ha documentato che, «nell'anno 2020», ha ceduto la propria quota di alcuni dei beni ereditari al prezzo di C 43.947,50, ma questa somma non è stata concretamente percepita essendo stato concordato che il pagamento sarebbe avvenuto ratealmente, a partire dal 31 gennaio 2022. Ha chiarito, inoltre, di non aver indicato questa somma nell'istanza di ammissione al patrocinio perché il prezzo non è stato incassato: non si tratta, dunque, di un reddito percepito nell'anno 2020 e il credito maturato non può essere computato ai fini dell'ammissione al beneficio. Quanto ai beni intestati a SA CO (moglie di BO), l'opponente ha sottolineato che eventuali redditi prodotti da quei beni «non potevano avere alcun rilievo ai fini dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato» poiché la CO «non faceva più parte da anni del nucleo familiare dell'istante». 2.1. L'opposizione è stata respinta col provvedimento oggetto del presente ricorso. L'ordinanza impugnata ha osservato (pag. 2) che, come risulta dalle indagini svolte nel procedimento di prevenzione, l'immobile sito in Caste! Volturno via Boccaccio n. 13, pur sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca fin dal 2016, ha continuato a produrre redditi per BO. In quell'immobile, infatti, vi erano dodici unità abitative, sei delle quali erano sfuggite al sequestro per incongruenze catastali, e alcuni tra i conduttori, sentiti a sommarie informazioni testimoniali dalla Guardia di Finanza nel 2019, hanno riferito di aver sempre versato il canone a BO. L'ordinanza impugnata ha sottolineato che le argomentazioni sviluppate da BO in sede di opposizione sono in palese contrasto con le dichiarazioni rese dagli inquilini sentiti dalla G.d.F. e ne ha desunto l'inattendibilità dell'istante. Ha 5 rilevato a tal fine che, a detta di BO, gli immobili avevano cessato di essere per lui produttivi di redditi fin dal 2016 e che egli è risultato proprietario di unità abitative non regolarmente accatastate in relazione alle quali non ha mai dichiarato alcun reddito. Il giudice dell'opposizione ha rilevato poi (pag. 3 dell'ordinanza) che, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, BO non ha reso dichiarazioni riguardo alla vendita di quote di comproprietà di beni immobili che ha ereditato dal padre e al versamento del corrispettivo pattuito (pur differito a data successiva). Secondo l'ordinanza impugnata, il differimento al 31 gennaio 2022 del pagamento del prezzo di vendita non sarebbe credibile, essendo invece «altamente probabile, in quanto pienamente compatibile con la descritta personalità del ricorrente» che gli immobili venduti nel 2020 «siano in realtà produttivi di qualche reddito realizzabile verosimilmente mediante occulte locazioni». Secondo il Tribunale, dunque, la vendita potrebbe essere simulata e la nuova intestazione fittizia. L'ordinanza impugnata ha sottolineato inoltre che, come emerso nelle indagini finalizzate alla confisca di prevenzione: gli appartamenti situati in Castel Volturno, via Pisacane, intestati a SA CO (moglie di BO) erano abitati da persone che pagavano (in nero) un canone di affitto, lo avevano concordato con BO e lo versavano a lui;
BO e sua moglie sono risultati intestatari «di quasi quaranta immobili a fronte di una situazione reddituale ufficiale modesta». Sulla base di queste argomentazioni, il Giudice dell'opposizione ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha valutato, infatti, che vi siano gravi motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni per essere ammesso al beneficio. 3. Come noto, ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002, il ricorso contro l'ordinanza che decide il giudizio di opposizione in caso di rigetto di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentito solo per violazione di legge. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi con i quali ci si duole che l'inattendibilità del ricorrente sia stata irragionevolmente dedotta da accertamenti svolti nel 2019; riferiti, dunque, alla situazione economica e patrimoniale esistente in un anno diverso da quello cui si riferisce l'autocertificazione allegata all'istanza. L'ordinanza impugnata ha desunto dagli accertamenti svolti nel giudizio di prevenzione la complessiva scarsa attendibilità di BO quanto alla propria situazione patrimoniale e ai redditi percepiti. Ha ritenuto, inoltre, che la riscossione da parte di BO, ancora nel 2019, di canoni di locazione relativi ad immobili sottoposti a sequestro fin dal 2016, consenta di affermare che la riscossione sia 6 proseguita nel 2020, sicché i redditi percepiti in quell'anno erano superiori a quelli indicati. In altri termini, l'ordinanza impugnata ha dedotto da un fatto accertato per testi - la riscossione di canoni di locazione nel 2019 - il protrarsi di tale riscossione fino al 30 settembre 2020 quando, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa, i canoni cominciarono a essere riscossi dall'amministratore giudiziario (ed è appena il caso di sottolineare che dalla documentazione prodotta non emergono riscossioni precedenti da parte della procedura). La difesa sostiene che la motivazione sviluppata sarebbe illogica, perché fondata su dichiarazioni acquisite in epoca anteriore all'annualità rilevante ai fini della ammissione al beneficio. Deduce, quindi, sotto forma di violazione di legge, un vizio di motivazione che non può essere fatto valere nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002. Osservazioni analoghe devono essere formulate riguardo all'argomentazione con la quale la difesa si duole che l'ordinanza impugnata abbia ritenuto non credibile il dato emerso dalla documentazione allegata all'atto di opposizione, dalla quale risulta che - pur avendo venduto beni immobili al prezzo di € 43.947,50 in data 11 dicembre 2020 - BO concordò con gli acquirenti che la somma gli fosse versata oltre un anno dopo (il 31 gennaio 2022). Ed invero, una violazione di legge sarebbe ipotizzabile se questa motivazione fosse caratterizzata da vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Nel caso di specie, però, tale itinerario logico è ben comprensibile: il giudice dell'opposizione ha sottolineato che della vendita BO non ha fatto menzione nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che egli non ha riferito di aver contratto un credito ancora non riscosso. Da questo dato - e dalla personalità del ricorrente quale emersa nel procedimento di prevenzione - il Tribunale ha tratto la conclusione che BO non sia attendibile e vi sia fondato motivo di ritenere che nel 2020 i suoi redditi siano stati ben superiori a quelli dichiarati. Anche in questo caso, dunque, opera il limite previsto dall'art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115/2002 che non consente di dedurre in cassazione vizi della motivazione. A ciò deve aggiungersi che, come il giudice della opposizione ha sottolineato, BO è risultato proprietario di altre sei unità abitative, oltre a quelle oggetto del sequestro preventivo, sottoposte a confisca solo nel mese di agosto del 2020, e che dei redditi prodotti da tali immobili (sfuggiti al sequestro perché non regolarmente accatastati) l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non ha fatto menzione. Su questa parte della motivazione il ricorso non spende 7 parole. Non si confronta, dunque, con tutti i passaggi argomentativi del provvedimento impugnato e difetta di specificità. 4. Non hanno maggior pregio altre argomentazioni sviluppate nell'atto di ricorso. Il difensore sostiene che il rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarebbe avvenuto in violazione di legge per essere stato disatteso il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di patrocinio dei non abbienti, in ossequio alla presunzione di non colpevolezza, «è illegittima la revoca del beneficio fondata su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti» (Sez. 4, n. 8532 del 17/02/2022, D'Argenio, Rv. 282762; Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, Selis, Rv. 255228). Si obietta che, nel caso in esame, gli argomenti utilizzati per ritenere che i redditi percepiti da BO nell'anno 2020 fossero superiori a quelli dichiarati non sono stati desunti da condanne non definitive, essendo stato valutato a tal fine il contenuto di accertamenti sulle condizioni patrimoniali ed economiche dell'interessato svolti nell'ambito del procedimento di prevenzione. Nel caso oggetto del presente ricorso, i giudici di merito non hanno attribuito rilevanza ai processi pendenti a carico dell'imputato, ma hanno autonomamente valutato, nella prospettiva dell'ammissibilità del beneficio, accertamenti disposti nell'ambito di un giudizio di prevenzione. All'esito di tale valutazione, hanno concluso che vi fossero fondati motivi per ritenere che, nell'anno 2020, BO non versasse nelle condizioni previste per l'ammissione al beneficio. Quando decide sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può chiedere alla Guardia di Finanza di svolgere accertamenti sul tenore di vita, sulle condizioni personali e familiari e sulle attività economiche eventualmente svolte da chi ha proposto l'istanza (art. 96, comma 2 d.P.R. n. 115/2002), e questo accertamento è doveroso quando - come nel caso di specie - l'istante è sottoposto a misura di prevenzione (art. 96, comma 3, d.P.R. n. 115/2002). Com'è evidente, oltre a compiere nuovi accertamenti, la Guardia di Finanza può comunicare all'Autorità giudiziaria anche l'esito di attività di indagine già svolte e non v'è ragione di ritenere che di queste indagini il giudice procedente non possa tenere conto nelle proprie valutazioni. A ciò deve aggiungersi che, come questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato (e lo ha fatto anche nelle sentenze richiamate nell'atto di ricorso), l'indagine sui redditi non può avvalersi di automatismi proprio perché richiede un esame della fattispecie concreta: un esame che «deve avvenire secondo gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi illeciti» (Sez. 4, n. 26056 8 del 24/07/2020, Schirone, Rv. 280011). Come è stato chiarito, le presunzioni semplici disciplinate dall'art. 2729 cod. civ., proprio perché non stabilite dalla legge, attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale. Con questa norma, il legislatore rimette alla «prudenza» del giudice il compito di risalire da un fatto noto al fatto ignorato e ciò impone al giudicante di argomentare con attenzione il percorso logico seguito. In questo contesto normativo, il mero riferimento alla sussistenza di precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma il provvedimento impugnato non fa riferimento ai precedenti penali di BO, che è stato ritenuto percettore di redditi non dichiarati perché risultato essere proprietario di beni immobili non regolarmente accatastati;
perché le persone che vivevano nelle case di sua proprietà hanno dichiarato di avergli versato un canone del quale non v'è traccia nelle dichiarazioni dei redditi;
perché, pur essendo «da anni» unico componente del proprio nucleo familiare, ad ottobre del 2019, è risultato essere interessato alla gestione di uno stabile di proprietà della moglie, sito a Castel Volturno in Via Pisacane. 5. Nell'ordinanza impugnata si legge (pag. 3) che, il 23 ottobre 2019, gli abitanti degli appartamenti siti in via Piasacane a Castel Volturno riferirono, concordemente, di occuparli da tempo «in ragione di un accordo intervenuto con il BO, al quale pagavano il canone di affitto». Secondo il ricorrente, facendo riferimento a canoni di locazione relativi ad immobili di proprietà di SA CO, l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che, come risulta dallo stato di famiglia allegato all'istanza, BO è l'unico componente del proprio nucleo familiare. Per quanto riguarda questa parte della motivazione, dunque, il difensore deduce violazione dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per essere stata attribuita rilevanza, ai fini dell'ammissione al beneficio, di redditi percepiti dal coniuge non convivente. Il citato art. 76, comma 2, stabilisce, infatti, che il reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti «da ogni componente della famiglia, compreso l'istante», ma solo «se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari». L'argomento non ha pregio. Nel negare all'istante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'ordinanza impugnata non ha affatto tenuto conto dei redditi percepiti da SA CO. Ha ritenuto invece, valorizzando dichiarazioni acquisite agli atti del procedimento relativo alla confisca di prevenzione, che alcuni degli immobili intestati alla CO fossero in concreto nella disponibilità di BO e fosse lui a gestirli e a percepire il relativo reddito. Reddito che, di conseguenza, avrebbe dovuto dichiarare quando chiese di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Com'è evidente, in questa prospettiva, non ha rilevanza che il bene 9 Il Pr sidente lie e estensore Il Con gestito fosse di proprietà della moglie di BO e il ragionamento avrebbe potuto essere sviluppato, nei medesimi termini, anche se gli immobili fossero stati di proprietà di terzi estranei. Il Giudice dell'opposizione sostiene, infatti, che BO gestiva in proprio quegli immobili, pur formalmente intestati alla moglie. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 aprile 2025