Art. 1. Articolo unico.
I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.
I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.