Articolo 1 della Legge 13 luglio 1965, n. 839
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7 agosto 1965
Art. 1. Articolo unico.

I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.

Entrata in vigore il 7 agosto 1965