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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3828 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 1604/2018 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 15.2.2018 iscritto al n. 1820/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi (cui è stato riunito il processo civile d' appello iscritto al n. 3936/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi) pendente TRA
(C.F. ), in persona del Presidente della Giunta Regionale Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Grande (C.F. ) C.F._1 dell'Avvocatura Regionale come da procura generale alle liti per notaio del Persona_1
14.3.2018 (rep. 33646) in atti
APPELLANTE nel giudizio n.1820/2018 R.G.
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) con sede in Baselice (BN) alla via Borgo Oliveto n.30 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Carbone ( ) C.F._2 come da mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE nel giudizio n.3936/2018 R.G.
E
.F. ) con sede in Bologna alla via Controparte_2 P.IVA_1
Stalingrado 45 in persona del procuratore speciale (C.F. ) CP_3 C.F._3 come da procura del 30.10.2017 n.87474 per notaio rappresentata e difesa, in Persona_2
1 virtù di procura generale dagli Avv.ti Stefania Fontana (C.F. ) e Roberto C.F._4
Raio (C.F. ) come da procura a margine della comparsa di costituzione e C.F._5 risposta
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2010 la Controparte_4 deduceva di essere stata ammessa, nell'ambito del PIT Regio Tratturo Benevento approvato con deliberazione G.R. n.29/2004, con decreto dirigenziale n. 352/2005 alle agevolazioni economiche per la realizzazione in Baselice di un'iniziativa economica avente ad oggetto l'attività di
“affittacamere per brevi soggiorni, case per vacanze” con assegnazione di un contributo di euro
48.520,74; di aver sottoscritto un atto di obbligo e sottomissione con il quale si era impegnata, nei confronti dell'ente finanziatore, a realizzare l'iniziativa economica secondo quanto indicato nel formulario del progetto approvato ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di contributo;
che venivano erogate due rate d'acconto per il complessivo importo di euro
38.816,60 di cui la prima di euro 19.408,30 con decreto dirigenziale n. 87 dell'8.3.2006 e la seconda dello stesso importo con decreto dirigenziale n.125 del 10.4.2007; che, realizzato il programma d'investimento, aveva richiesto la liquidazione del saldo, rendicontando l'attività realizzata con la trasmissione di tutta la documentazione;
che con nota del 4.3.2009 veniva notificato il provvedimento dirigenziale n.30 del 13.2.2009 con cui la rilevando Parte_1 che “ agli atti della Misura 2.2. del da parte Parte_2 della ditta . la documentazione relativa al completamento del programma di Controparte_5 investimento e alla conseguente richiesta di erogazione del saldo del contributo concesso” disponeva la revoca del contributo concesso e il recupero nei confronti della società delle somme versate a titolo di rate d'acconto; che aveva contestato di aver inviato la documentazione con plico racc. a/r del 31.10.2009.
Tanto premesso, contestava l'illegittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni economiche e chiedeva “accertare e dichiarare l'inesistenza del comportamento contestato dalla
, dichiarando nullo, illegittimo, inefficace e privo di ogni effetto il decreto Parte_1
n.30/2009 con il quale è stato revocato il contributo di cui in premessa;
accertare e dichiarare che la società attrice ha dato piena attuazione all'iniziativa proposta in conformità a quanto indicato in progetto e pertanto ha diritto all'erogazione della rata di saldo ( non versata) pari ad euro 9704,14 condannando conseguentemente la al pagamento del suddetto importo in Parte_1 favore della società attrice, con maggiorazione d'interessi e rivalutazione”, vinte le spese.
2 Si costituiva la che eccepiva che la documentazione relativa al completamento Parte_1 del programma di investimento e alla richiesta di erogazione del saldo del contributo doveva essere spedita entro il termine massimo del 30.9.2006 e l'impresa non aveva provveduto a trasmettere la documentazione né la richiesta di erogazione del saldo entro il termine, ma solo dopo la ricezione della comunicazione di avvio della procedura di revoca, con raccomandata spedita il 31.10.2008 e ricevuta dalla il 4.11.2008; che in data 12.3.2009 era stato notificato all'impresa Parte_1 il decreto dirigenziale del 13.2.2009 con cui era disposta la revoca del contributo ed il recupero della somma erogata di euro 38.816,60 oltre interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente;
che il legale rappresentante della società sosteneva di aver trasmesso la documentazione il 30.10.2008; che poiché il rimborso delle somme erogate non era ancora avvenuto, il responsabile della Misura
2.2. del aveva disposto l'escussione della polizza fideiussoria Parte_2
n.18569637348623 del 5.1.2005 emessa dalla che era evidente che Controparte_6
l'attrice era inadempiente.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice alla restituzione degli importi pari ad euro 38.816,60 già erogati.
Chiedeva altresì essere autorizzata a chiamare in causa la nei cui Controparte_7 confronti proponeva domanda di garanzia con condanna al pagamento dell'importo erogato e non dovuto di euro 38.816,60 garantito con la polizza fideiussoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in data 1.6.2011 la che Controparte_7 eccepiva la tardività della chiamata in causa e nel merito l'estinzione della polizza fideiussoria che prevedeva all'art. 3 delle condizioni contrattuali una durata massima di 36 mesi dall'emissione, per cui l'escussione doveva avvenire entro e non oltre il 29.11.2008; che anche nel caso di contratto autonomo di garanzia potevano essere fatte valere le eccezioni relative al negozio fideiussorio;
che in caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti aveva diritto ad essere manlevata dalla impresa garantita.
Concludeva chiedendo in via preliminare dichiararsi la tardività della chiamata in causa e nel merito accertare che la polizza era estinta, inefficace, invalida e che non sussistevano obbligazioni di garanzia gravanti su di essa nei confronti della in via subordinata, in caso di Parte_1 accoglimento anche parziale delle domande della chiedeva di essere manlevata Parte_1 dalla , nei cui confronti spiegava domanda di garanzia, CP_1 Parte_3 chiedendo essere autorizzata a chiamarla in causa.
Differita l'udienza per consentire la chiamata in causa della Controparte_8
da parte della la società attrice depositava una comparsa di
[...] Controparte_7
3 costituzione deducendo l'infondatezza dell'eccezione di tardività della chiamata in causa formulata dalla l'infondatezza della eccezione di estinzione della polizza Controparte_7 fideiussoria, in quanto nei contratti autonomi di garanzia vi era un collegamento necessario tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e la scadenza dell'obbligazione principale;
l'inammissibilità della chiamata in causa e la facoltà del garante di agire contro il debitore unicamente in via di regresso con l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla Controparte_7
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio ed all'esito la causa era riservata in decisione.
Con sentenza n.1604/2018 pubblicata il 15.2.2018 il Tribunale di Napoli rigettava le domande della e condannava la stessa al pagamento, in favore della Controparte_4 Pt_1
della somma di euro 38.816,60 oltre interessi, rigettava la domanda proposta dalla
[...] nei confronti della (incorporante la Parte_1 Controparte_2 [...]
e condannava l'attrice al pagamento delle spese in favore della Controparte_7 Pt_1
e la al pagamento delle spese in favore della
[...] Parte_1 Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello, con separati atti di citazione, la Pt_1
e la
[...] Controparte_9
La ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli nella parte relativa al Parte_1 rigetto della domanda di garanzia nei confronti della deducendo che non era Controparte_2 convincente l'interpretazione dell'art. 3 delle condizioni contrattuali nel senso di una limitazione temporale dell'obbligazione fideiussoria, invece che nel senso della determinazione dell'ambito oggettivo della garanzia;
che il ragionamento seguito dal Giudice partiva da un presupposto errato,
e cioè che l'importo garantito era stato erogato prima della emissione della polizza fideiussoria mentre invece il pagamento era avvenuto dopo la presentazione della suddetta polizza alla Pt_1
che in caso di coincidenza tra il termine di scadenza dell'obbligazione ed il termine
[...] decadenziale per l'escussione, vi sarebbe nullità del termine ai sensi dell'art. 2965 c.c. in quanto rende eccessivamente difficile al creditore garantito l'esercizio del diritto conseguente al contratto di garanzia;
che il contratto andava interpretato nel senso che la garanzia è intesa a coprire tutte le obbligazioni sorgenti dal rapporto principale entro la data di scadenza della stessa e non che la garanzia dovesse essere escussa entro la stessa data;
che il termine di 36 mesi non costituiva un termine di decadenza;
che la aveva iniziato il procedimento di revoca del contributo con Pt_1 nota dell'8.10.2008, ricevuta da il 24.10.2008, dunque prima del termine di scadenza CP_1 della polizza al 29.11.2008 e il provvedimento di revoca era stato trasmesso anche alla UnipolSai
4 Assicurazioni S.p.A. in data 4.3.2009; che aveva errato il Giudice di primo grado nel ritenere che non vi era prova della spedizione e ricezione delle note dirette alla Controparte_2 in assenza di contestazione da parte di quest'ultima.
Concludeva chiedendo la riforma parziale della sentenza e “In accoglimento della proposta domanda autonoma e/o di garanzia condannare la … al pagamento Controparte_2 in favore della dell'importo effettivamente erogato e non dovuto di euro Parte_4
38.816,60 e garantito con la polizza fideiussoria n. 96/37348623 del 5.12.2005…, maggiorato con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dei singoli acconti e quella dell'effettivo rimborso.. confermare nel resto la sentenza impugnata…”.
Si costituiva la deducendo: la inammissibilità della richiesta della Controparte_2 rivalutazione monetaria in assenza di specifica censura del capo della sentenza gravata che aveva escluso la rivalutazione monetaria con riferimento alla domanda riconvenzionale;
la inammissibilità delle richieste ed eccezioni nuove, mai formulate in primo grado;
l'infondatezza dell'appello nella parte in cui aveva contestato che il giudice di primo grado era partito da un dato errato nella interpretazione del contratto, laddove l'interpretazione era corretta considerato che l'obbligazione era già esistente e validamente assunta dal debitore principale, anche se sottoposta alla condizione della decadenza dal beneficio;
che l'obbligazione restitutoria delineava l'ambito oggettivo della polizza, mentre il successivo art. 3 CGA aveva la diversa finalità di fissare un limite temporale di efficacia e validità dell'obbligazione di garanzia;
che l'art. 3, nel suo tenore letterale, disponeva che la garanzia cessava automaticamente ad ogni effetto;
che al momento del verificarsi dell'inadempimento da parte della società beneficiaria del contributo la avrebbe Parte_1 potuto escutere la polizza.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello ed in via subordinata, nell'ipotesi di parziale riforma della sentenza impugnata, reiterava la richiesta di manleva nei confronti della
[...]
vinte le spese. Controparte_4
Pur ritualmente citata non si costituiva la Controparte_9
Con separato atto di citazione notificato il 13.7.2018 la Controparte_9 proponeva appello avverso la stessa sentenza deducendo che erroneamente il Giudice di prime
[...] cure aveva ritenuto sussistente il presupposto della revoca del contributo a causa del ritardo della società attrice nella trasmissione della documentazione, laddove tale contestazione non era mai stata fatta dalla che aveva revocato il contributo sul presupposto della mancata Parte_1 trasmissione della documentazione necessaria.
5 Deduceva, altresì, che era stata accertata la legittimità del decreto di revoca in assenza di domanda riconvenzionale tesa ad accertare il diverso profilo di inadempimento valutato dal Giudice di prime cure ai fini della decisione.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata “ accertare e dichiarare l'inesistenza del comportamento contestato dalla dichiarando nullo, illegittimo, inefficace e Parte_1 privo di ogni effetto il decreto n.30/2009 con il quale è stato revocato il contributo di cui in premessa;
accertare e dichiarare che la società attrice ha dato piena attuazione all'iniziativa in conformità a quanto ha indicato in progetto e pertanto ha diritto all'erogazione della rata di saldo
( non versata) pari ad euro 9.704,14 condannando conseguentemente la . al Parte_4 pagamento del suddetto importo in favore della società attrice con maggiorazione di interessi e rivalutazione…”.
Si costituiva la che eccepiva la inammissibilità dell'appello, promosso Parte_1 autonomamente oltre i termini di costituzione nel giudizio di appello instaurato per primo, in violazione degli artt. 343 c.p.c. e 166 c.p.c. e nel merito l'infondatezza non avendo l'appellante effettivamente censurato la chiara motivazione del Giudice di prime cure.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e in caso di riunione dei giudizi il rigetto dell'appello della e in accoglimento dell'appello della Controparte_9 Pt_1 la riforma parziale della sentenza richiamando le conclusioni già formulate nel
[...] precedente giudizio ““In accoglimento della proposta domanda autonoma e/o di garanzia condannare la al pagamento in favore della Controparte_10 [...]
dell'importo effettivamente erogato e non dovuto di euro 38.816,60 e garantito con la Parte_4 polizza fideiussoria n. 96/37348623 del 5.12.2005…, maggiorato con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dei singoli acconti e quella dell'effettivo rimborso.. confermare nel resto la sentenza impugnata…”.
Si costituiva la che eccepiva la correttezza della sentenza quanto alla Controparte_2 interpretazione della clausola di cui all'art. 3 della polizza e chiedeva in via preliminare la riunione dei giudizi e nel merito la conferma della sentenza impugnata quanto ai rapporti tra la Pt_1
e la con dichiarazione di estinzione e/o inefficacia,
[...] Controparte_2 invalidità o inoperatività della polizza fideiussoria.
In via subordinata in caso di riforma della sentenza, chiedeva “… contenere e limitare le somme accertate come dovute alla e in ogni denegata ipotesi di accoglimento anche Parte_1 parziale delle domande dell'Amministrazione Regionale, dichiarare tenuta e condannare
[...]
.a procurare ad la liberazione e per Controparte_11 Controparte_2
l'effetto condannarla a corrispondere direttamente a favore della le somme che Parte_1
6 venissero eventualmente accertate come dovute in forza della polizza fideiussoria n.96/37348623, ovvero a prestare a favore della medesima Compagnia Assicuratrice le richieste controgaranzie idonee ad assicurare alla medesima il soddisfacimento delle proprie eventuali ragioni di regresso..;sempre in ogni denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'Amministrazione Regionale dichiarare tenuta e condannare la Controparte_4
[... a corrispondere e/o rimborsare, a titolo di regresso-rivalsa e/o con miglior motivazione, a favore di , in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutto Controparte_2 quanto la stessa Compagnia Assicuratrice fosse eventualmente condannata a pagare alla Pt_1 per le causali di cui al giudizio e in atti, ivi comprese spese ed accessori…”.
[...]
All'udienza del 18.12.2018 i fascicoli venivano riuniti e rinviati per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii d'ufficio la causa all'udienza del 25.2.2025 era riservata in decisione con concessione dei termini ordinari di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono inammissibili.
Quanto all'appello proposto dalla deve ritenersi Controparte_9 fondata l'eccezione di inammissibilità ex art. 343 c.p.c. e 166 c.p.c. formulata dalla Pt_1 nel giudizio iscritto al n. 3936/2018 R.G., in quanto l'atto di appello è stato notificato il
[...]
13.7.2018 dalla già destinataria in data 26.3.2018 Controparte_9 della notifica dell'appello proposto dalla Parte_1
In punto di diritto (cfr. Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 33127 del 18 dicembre 2024) “In tema di impugnazione, anche se proposto irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente, l'appello è ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale”.
Nello stesso senso “In tema processo litisconsortile, in virtù del principio di unità dell'impugnazione, il ricorso proposto irritualmente in forma autonoma da chi, ai sensi degli artt.
333 e 371 c.p.c., avrebbe potuto proporre soltanto impugnazione incidentale, per convertirsi in quest'ultima deve averne i requisiti temporali, onde la conversione risulta ammissibile solo se la notificazione del relativo atto non ecceda il termine di quaranta giorni da quello dell'impugnazione principale;
né la decadenza conseguente all'inosservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale rispetto del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 c.p.c., giacché la tardività o la tempestività, in relazione a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della
7 sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ex art. 334 c.p.c.” ( cfr. Cassazione n.13104 del 13 maggio 2024 n.13104).
Nel caso di specie la sentenza appellata è stata pubblicata in data 15.2.2018 e l'appello principale è stato proposto dalla con atto di citazione notificato in data 26.3.2018 alla Parte_1
con udienza fissata al 16.7.2018. Controparte_9
L'appello proposto dalla è stato invece notificato Controparte_9 in data 13.7.2018, quando, pur non essendo ancora decorso il termine di cui all'art. 327 c.p.c., già era decorso il termine di cui all'art. 343 c.p.c. nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale.
Alla luce delle osservazioni che precedono, deve ritenersi che l'appello della sia CP_1 stato proposto tardivamente e va dichiarato inammissibile, non potendo convertirsi in appello incidentale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto dalla Controparte_9 consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per quanto
[...] concerne l'accertamento della legittimità del decreto di revoca del contributo e della condanna della alla restituzione, in favore della Controparte_9 Pt_1
dell'importo di euro 38.816,60 erogato per il contributo.
[...]
Di conseguenza, stante il passaggio in giudicato della sentenza relativa ai rapporti tra
[...]
e l'appello proposto dalla Controparte_9 Parte_1 Pt_1 nei confronti della fondato sulla chiamata in garanzia
[...] Controparte_2 dell'assicurazione, va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno determinate in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 (in relazione al valore della domanda) secondo i seguenti importi:
euro 1800,00 per la fase di studio;
euro 1200,00 per la fase introduttiva;
euro 2100,00 per la fase di trattazione;
euro 2800,00 per la fase decisionale per il complessivo importo di euro 7900,00 per compensi oltre spese generali pari ad euro 1185,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di ciascun appellante per l'impugnazione che ha proposto, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02, in considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
1604/2018 pubblicata il 15.2.2018:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Controparte_9
[... nei confronti della;
Parte_1
2) dichiara inammissibile l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
Controparte_2
3) conferma la sentenza impugnata;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_9 in favore della che liquida nell'importo di euro 7900,00 per compensi Parte_1 professionali oltre euro 1185,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
5) condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...] che liquida nell'importo di euro 7900,00 per compensi professionali Controparte_2 oltre euro 1185,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun appellante per l'impugnazione che ha proposto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Napoli, il 15 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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