Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 13141/2013 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente rel. ed est.
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 13141/2013 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza dell'11 luglio 2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 30 ottobre 2024,
TRA
c.f.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(NA) il 30.10.1964, elettivamente dom.to in Casoria (NA) alla S.S. Sannitica,
Km. 8.500 – Palazzo Serlini, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Forte (c.f.:
) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a CodiceFiscale_2
margine dell'atto di citazione.
- ATTORE
E
c.f.: nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
01.06.1938, elettivamente dom.ta in Marano (NA), alla Via Piave, n. 25,
Pag. 1
quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta.
- CONVENUTA
E
c.f.: , nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_5
(NA) il 14.11.1960, c.f.: Controparte_3 C.F._6
, nato a [...] il [...],
[...] Parte_2
c.f.: nata a [...] il [...], CodiceFiscale_7
c.f.: , nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_8
l'11.05.1969, ed c.f.: , Parte_4 CodiceFiscale_9
nato a [...] il [...], tutti elettivamente dom.ti in Mugnano (NA), alla
Via A. Doria, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Del Core (c.f.:
[...]
) dal quale sono rappresenti e difesi giusta procura in calce C.F._10
alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTI
Oggetto: scioglimento della comunione ereditaria e rendiconto.
Conclusioni: all'udienza dell'11 luglio 2024 i procuratori della parti hanno così concluso “l'Avv. Raffaele Forte per parte attrice… conclude riportandosi
alle conclusioni rassegnate in atti;
chiede assegnarsi la causa a sentenza con
i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; l'Avv. Nicola Severino per parti convenute,
anche per delega dell'Avv. Del Core,… si riporta a tutti i propri atti e
conclude come da comparsa di costituzione e prima memoria istruttoria;
chiede fissarsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
esposto:
- che il 14.09.200 in CA (NA) decedeva, ab intestato, il padre lasciando quali eredi superstiti la coniuge Controparte_4 CP_1
i sei comuni figli, ossia esso attore e i suoi germani ,
[...] CP_2
, e;
CP_3 Parte_2 Pt_3 Parte_4
- che, il patrimonio relitto del defunto era costituito da un appezzamento di terreno in agro di CA (NA), alla Contrada Boschetto, di mq. 14.336 e censito nel N.C.T. di detto Comune al foglio 12, particella 131 e che, pertanto, aveva interesse a veder dichiarata aperta la successione legittima del de cuius con la conseguente divisione del bene di cui il medesimo era titolare.
Ha, dunque convenuto, innanzi a questo tribunale – sez. distaccata di
Afragola (NA) – procedimento rubricato al n. 733/2010 r.g.a.c. di quella sede
- la madre e i cinque germani per:
- sentir dichiarare aperta la successione di Controparte_4
coniuge di e padre dell'attore e dei restanti convenuti;
Controparte_1
- disporsi la divisione del bene immobile di proprietà del de cuius
previa nomina di un consulente tecnico per la formazione di un progetto di divisione;
- ordinare ai coeredi in possesso dei beni ereditari il rendiconto dei frutti percepiti e percipiendi;
- attribuire agli aventi diritto le quote emergenti dal progetto di divisione ed emettersi ogni altro provvedimento di legge necessario per la conclusione del procedimento divisionale e porsi, infine, le spese della
Pag. 3 divisione a carico della massa ereditaria con privilegio delle spese processuali attinenti alla divisione.
Si è costituita in giudizio , la quale ha rappresentato che Controparte_1
dopo la morte dell' era stato rinvenuto un testamento Controparte_4
olografo redatto dal medesimo, datato 19.07.1987, pubblicato in data
19.02.2001 dal notaio in (Rep. n. 185492, Racc. Persona_1 Per_2
n. 5324) e poi registrato il 21.02.2001, con il quale il de cuius l'aveva istituiva quale sua unica erede e, pertanto, configurandosi, la fattispecie, quale successione testamentaria e non legittima e non sussistendo, quindi alcuna comunione ereditaria come, invece, sostenuto dall'attore, ha chiesto che la domanda di divisione da questi proposta fosse dichiarata inammissibile, così
come quella relativa al rendiconto della gestione giacché essendo l'unica proprietaria del descritto bene non vi era tenuta. Vinte le spese di lite con attribuzione.
Con un'unica comparsa di costituzione e risposta a firma di un unico procuratore si sono costituiti in giudizio anche gli altri convenuti, i quali hanno formulato le stesse deduzioni e conclusioni della : trattandosi CP_1
di una successione non ab intestato, ma testamentaria in virtù del già
menzionato testamento olografo redatto dal defunto, le domande avanzate dal loro germano andavano dichiarate inammissibili, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., l'attore nella memoria n. 1 depositata il 31.01.2011, e quindi, nel primo atto difensivo successivo alla udienza di prima comparizione del 30.12.2010, ha eccepito che l'intera scrittura e la firma apposta sul citato testamento non erano
Pag. 4 ascrivibili al proprio genitore disconoscendole e Controparte_4
chiedendo, perciò, che tale testamento fosse dichiarato nullo.
Disposta ed espletata C.T.U. la causa è stata trasmessa presso la sede centrale dell'intestato tribunale e rubricata al n. 13141/2013 r.g.a.c., il G.I.
con ordinanza resa fuori udienza il 16.02.2015, rilevato che occorresse acquisire relazione notarile concernente le risultanze dei registri immobiliari relative alle iscrizioni e alle trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto del bene immobile fino alla data di apertura della successione,
nonché le stesse certificazioni concernenti i suoi eredi, onerava le parti o comunque la parte più diligente a provvedere alla sua produzione,
adempimento eseguito in data 30.04.2015 da parte attrice col deposito agli atti di relazione redatta dal notaio in Napoli datata Persona_3
07.04.2015.
Dopodiché, la causa è stata riservata in decisione all'udienza dell'11.07.2019 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il
Collegio, con sentenza n. 202/2020 depositata e resa pubblica il 09.01.2020,
così provvedeva: “Dichiara la nullità del testamento olografo di CP_4
pubblicato con verbale del notaio del 19.02.2001
[...] Persona_1
rep. 185492 – racc. 5324; Dichiara aperta la successione mortis causa di
; Dichiara, per l'effetto, che , Persona_4 Controparte_5
, ., Parte_5 Controparte_6 Controparte_7
, e sono eredi Controparte_8 Parte_4 Controparte_9
legittimi di;
Dispone con separata ordinanza per il Persona_4
prosieguo del giudizio per la definizione delle domande di scioglimento della
comunione ereditaria e di rendiconto, previa rimessione sul ruolo della
Pag. 5 presente causa;
Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese del
presente giudizio…”
Con ordinanza in pari data le parti venivano rimesse innanzi al G.I. per la prosecuzione del giudizio alla udienza del 20.2.2020 e veniva disposta
C.T.U. tecnica con la nomina dell'Arch. . Persona_5
Depositato l'elaborato peritale in data 15.04.2021, una sua integrazione a chiarimenti il 19.4.2022, nonché un'ulteriore integrazione il
21.01.2023 avente ad oggetto lo specifico quesito di verificare la percorribilità
della proposta formulata dalla convenuta nelle proprie note Controparte_1
di trattazione scritta per l'udienza del 29.09.2022 (ossia la redazione di un progetto di divisione che prevedesse la costituzione del vincolo di inedificabilità su parte del terreno in modo da eliminare/ridurre la necessità
dei conguagli in denaro – non avendone essa convenuta la disponibilità
economica per corrisponderli agli altri eredi – ovvero, nel caso, la determinazione corretta del valore di stima del fondo prendendo come parametro il valore secco di € 5,43 al mq.), la causa, su richiesta delle parti,
veniva rinviata per tre volte per tentare di addivenire a un suo bonario componimento (alle udienze del 23.11.2023 nella quale non sono comparse,
del 18.01.2024 e del 18.04.2024), finché all'udienza svoltasi in presenza l'11
luglio 2024 le parti rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e il giudicante relatore, “dopo avere evidenziato il problema della conformità
catastale e della conformità edilizia ed urbanistica”, ha assegnato la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, quindi, di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 10.10.2024) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 30.10.2024).
Pag. 6 La domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta.
Nessuna delle tre ipotesi prospettate dal CTU può essere praticata e neppure si può procedere ad una divisione parziale del fondo, con esclusione del fabbricato attualmente esistente (in gran parte) abusivo sotto il profilo urbanistico e non allineato catastalmente sotto il profilo oggettivo, così come
è stato richiesto dall'attore solo nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
Orbene, giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del
1985, art. 29 comma 1-bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19,
comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici
e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la
costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già
esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le
unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale,
il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in
atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle
disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass.
n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio,
aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte
Pag. 7 della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si
riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai
provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali”, la Suprema Corte
ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di
assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle
risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché
'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili
inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il
principio per cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali
(sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere
riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo.”
(cfr. Cass. n. 18043/2020).
La normativa in questione si applica anche all'immobile in questione che risulta iscritto di ufficio nel 2011 nel catasto dei fabbricati.
Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 13 aprile 1939, n.
652, "Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che,
nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito
proprio": sono, quindi, unità immobiliari urbane tutti i fabbricati o porzioni di fabbricato che, in base alla vigente normativa, sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati con attribuzione di rendita (a norma del D.M. 2
gennaio 1998, n. 28), e con obbligo di presentazione di planimetria (e il cui possesso è rilevante ai fini fiscali).
Nella fattispecie, atteso che l'Agenzia delle Entrate ha provveduto,
nell'inerzia del proprietario, ha provveduto di ufficio all'iscrizione nel catasto fabbricato non vi è anche depositata la relativa planimetria catastale. Quindi,
Pag. 8 per questo motivo, il CTU non ha potuto attestare la conformità oggettiva catastale dell'immobile.
L'immobile, quindi, prescindendo dalla complessa situazione urbanistica (l'esistenza di concessioni edilizie del 1977 e del 1980,
quest'ultima dichiarata decaduta dal Comune con nota 4641/2022, e la realizzazione in difformità delle opere assentite), non è commerciabile.
Questa incommerciabilità non può che riverberarsi anche sul terreno sul quale insiste, individuato al catasto terreni con la partita 6937, fol. 12,
mappa 131, di 14.336 mq., atteso che anche lo stralcio dalla divisione ereditaria di una parte di questo terreno corrispondente alla zona in cui insiste il fabbricato non allineato costituirebbe un atto dispositivo dell'intero terreno,
comprensivo del fabbricato, da parte dei condividenti che andrebbe a frazionarne una parte in tanti lotti ed a costituire una comunione sulla parte in cui insiste il fabbricato non allineato.
Il caso in esame non è quello ricorrente nella casistica giudiziaria di un compendio immobiliare in comunione formato da più immobili alcuni dei quali abusivi e/o non allineati oggettivamente al catasto, ma si discute di un terreno da dividere sul quale insiste un immobile che non può essere diviso.
Ne discende che, in assenza di conformità catastale oggettiva, la domanda di scioglimento del terreno con tutto ciò che vi è attualmente sopra non può
essere accolta non potendosi né procedere alla sua divisione in natura sia alla sua vendita.
Andando oltre la questione dell'allineamento catastale oggettivo, si osserva che anche volendo stralciare una parte di questo terreno sul quale si insiste il fabbricato ciò non sarebbe possibile sotto il profilo urbanistico e
Pag. 9 delle norme del piano regolatore generale comunale e delle norme tecniche di attuazione (vi è uno stralcio in allegato alla relazione del notaio
[...]
depositata il 30 aprile 2015) come emerge dal parere espresso Per_3
dall'Ufficio Tecnico Comunale depositato dal CTU in data 19 aprile 2022.
La condizione per poter operare la divisione è che il fondo da dividere abbia una superficie superiore a mq. 10.000,00.
La parte che può essere oggetto di divisione, stralciando quella sulla quale insiste il terreno, dovrà necessariamente avere una superficie inferiore e questo perché in base all'indice di fabbricabilità dello 0,07 mc/mq il volume assentito del fabbricato con la concessione edilizia n. 193/77 del 08/11/1977,
pari a 420 mc, richiederebbe una superficie di terreno sul quale insiste di almeno 6.000,00 mq. Lo stesso a dirsi se si aderisce al ragionamento del CTU
che, invece, ha calcolato come volume assentito e non da demolire 315 mc che richiederebbero, invece, una superficie di terreno di 4.500,00 mq..
In entrambi i casi la rimanente parte di terreno da lottizzare in sette porzioni (di cui una di consistenza maggiore per la ) scenderebbe CP_1
sotto la soglia limite dei 10.000,00 mq di superficie e, inoltre,
complessivamente non si realizzerebbero tanti lotti quanti sono i condividenti,
così come chiesto nel parere del ma sette lotti più un altro, quello sul CP_10
quale insiste il fabbricato, che sarebbe in comunione.
Si aggiunga che la concessione edilizia n. 4 del 1980, in base alla quale sono state realizzate opere in ampliamento in totale difformità della stessa, è stata, come anticipato, dichiarata decaduta dal Comune per decorrenza dei termini. Pertanto, mancherebbe anche realmente un titolo che giustificherebbe, comunque, le opere realizzate in ampliamento alla prima
Pag. 10 concessione edilizia e, quindi, la commerciabilità secondo i principi sulla cd.
“nullità testuale” affermati dalla Cassazione, sezioni unite, con la sentenza del
22 marzo 2019, n. 8230.
La domanda di divisione deve essere, quindi, rigettata.
Neppure può darsi conto alla domanda con la quale si chiede ordinarsi il rendiconto a coloro che tra gli eredi sono nel possesso dei bene e ciò per due ragioni. Innanzitutto, perché questa domanda così come formulata in citazione, e non meglio precisata nella prima memoria ex art. 183, co. V,
c.p.c. non indica il convenuto che sarebbe nel possesso dei beni ereditari e,
quindi, presenta una non sanata carenza assertiva.
Inoltre, osserva il Collegio che la resa dei conti, quale operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi strumentalizzata al fine di calcolare, nella ripartizione dei beni, eventuali eccedenze attive o passive della gestione e di definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, è inammissibile poiché nel caso in esame non si è addivenuti ad uno scioglimento della comunione ereditaria. Lo stato di indivisione, infatti,
riconduce all'intera massa i miglioramenti apportati dal coerede, sicché solo al momento dell'attribuzione delle quote l'apporto si ripartirà, insieme con le spese, tra i vari condividenti (cfr. Cass. n. 925/1979, Cass. n. 5135/2019).
In ordine alle spese di giudizio, si ritiene che il valore connesso ad una controversia sulla annullabilità di un testamento sia indeterminabile: esso è
connaturato al significato economico del risultato finale che la controversia è
diretta a raggiungere (risultato non valutabile in questa sede).
Per l'effetto:
- in applicazione dell'art. 5, commi 5 e 6, del D.M. 55/2014,
Pag. 11 considerato che le cause di valore indeterminabile vanno ricondotte agli scaglioni dal terzo al quinto (si considerano di valore non inferiore a euro
26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00);
- valutato che l'oggetto e la complessità della controversia militino per l'applicazione della terza fascia della tabella n. 2 del D.M cit., come aggiornato dal D.M. n. 147/2022;
- ridotto ex art 4 I comma D.M. cit, del 50% il valore medio tabellare
(vista la qualità delle parti, la non complessità delle questioni giuridiche trattate, la vicenda umana sottesa);
esse si liquidano come da dispositivo seguendo il principio della soccombenza e con distrazione in favore del procuratore dell'attore.
Le spese della CTU grafologica, liquidate con il decreto del 15 giugno
2012 restano a carico di . Controparte_1
Quanto, invece, alle spese del giudizio relativo alla domanda di divisione ed a quella di rendiconto queste si compensano integralmente tra le parti attesa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni determinate dal nuovo orientamento della Suprema Corte che estende anche ai giudizi di divisione ereditaria la nullità per il disallineamento catastale oggettivo.
Le spese della CTU dell'Arch. , liquidate con separato Per_5
decreto, si ripartiscono nei soli rapporti interni tra le parti – e, quindi, fermo il loro obbligo solidale nei confronti del CTU come stabilito in decreto – a carico dei medesimi secondo le quote ereditarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da CP_4
Pag. 12 nei confronti di , Pt_1 Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
, e ,
[...] Controparte_2 Parte_2 Parte_4
così provvede:
1) rigetta la domanda di divisione e quella di rendiconto;
2) condanna , , Controparte_1 Controparte_3 Parte_3
, e , in Controparte_2 Parte_2 Parte_4
solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio di impugnazione del testamento che si liquidano in euro 14.000,00 per compensi ed euro 500,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Raffaele Forte;
3) compensa tra le parti le spese relative al giudizio di divisione e di rendiconto;
4) spese delle due CCTTUU come da parte motiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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