Art. 12. Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito).
Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.