Articolo 12 della Legge 9 agosto 1954, n. 645
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 settembre 1954
Art. 12. Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito).

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell' art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1954