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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 11678/2024 r.g.
Promossa da
, nata a [...], provincia di Parte_1
Buenos Aires, Argentina, il 28/12/1988 e residente in [...]2360,
La Providencia, Francisco Alvarez, Moreno, provincia di Buenos Aires,
Argentina;
, minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1
Sig.ra e Sig. Parte_1 Persona_1
, nato a [...], Argentina, il 09/06/2011 e residente in
[...]
La Yerra 2360, La Providencia, Francisco Alvarez, Moreno, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, minore rappresentata dai suoi genitori Parte_2
Sig.ra e Sig. Parte_1 Persona_1
, nata a [...], Distretto Moreno, provincia di
[...]
Buenos Aires, Argentina, il 01/07/2017 e residente in [...]2360,
La Providencia, Francisco Alvarez, Moreno, provincia di Buenos Aires,
Argentina, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Zarrelli e
NA Sanvitale del Foro di Roma
1 Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di cittadino italiano, nato Persona_2 ad AT (RG) il 23/12/1876 , emigrato in Argentina dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti, alla luce dell'allora vigente legge n.
555 del 1912.
Il si è costituito in giudizio formulando le Controparte_2 seguenti conclusioni: << Voglia l'Adito Tribunale: • Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
• In subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, in relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
• Conseguentemente, in caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 2 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese del procedimento>>.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_2 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
3 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_2
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato diversi tentativi di prenotazione attraverso la piattaforma Prenot@mi senza tuttavia ottenere alcun appuntamento per l'eccessivo numero di richieste.
Risulta pertanto giustificato il ricorso all'autorità giudiziaria atteso che l'impossibilità di procedere con la prenotazione equivale di fatto a un diniego del diritto spettante ai ricorrenti atteso che appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
4 è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio e ai discendenti fino agli Persona_3 odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_2
5 Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVO: nato ad [...] il Persona_2
23/12/1976 cittadino italiano poi emigrato in Argentina, ove decedeva in data 03/11/1940 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
• in data 27/11/1902 contraeva Persona_2 matrimonio, in Italia, con e dalla loro Controparte_3 unione nasceva in Argentina in Persona_3 data 17/01/1930;
• deceduto in Argentina in data Persona_3
29/05/1985 contraeva matrimonio, sempre in Argentina, con in data 14/02/1962 e i coniugi, in Persona_4 data 07/12/1972, adottavano che prendeva Persona_5 il nome di , nato in Argentina in [...] Persona_6
09/07/1964;
• , deceduto in Argentina in data Persona_6
19/03/2014 contraeva matrimonio, sempre in Argentina, con in data 25/04/1986 e dalla loro Controparte_4 unione nasceva l'odierna ricorrente Parte_1
nata a [...], provincia di Buenos Aires,
[...]
Argentina, il 28/12/1988, la quale contraeva matrimonio, in
6 Argentina, con in data 21/05/2010 e Persona_1 dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti minori
, nato a [...], Controparte_1
Argentina, il 09/06/2011 e , nata Parte_2
a Francisco Alvarez, Distretto Moreno, provincia di Buenos
Aires, Argentina, il 01/07/2017.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_2 cittadinanza italiana richiesto dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
ed
[...] Controparte_1 [...]
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di Parte_2 discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza
7 delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 01/12/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il G.O.T. dott.ssa Giovanna Calvino della Sezione Immigrazione , ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Nella causa n. 11678/2024 r.g.
Promossa da
, nata a [...], provincia di Parte_1
Buenos Aires, Argentina, il 28/12/1988 e residente in [...]2360,
La Providencia, Francisco Alvarez, Moreno, provincia di Buenos Aires,
Argentina;
, minore rappresentato dai suoi genitori Controparte_1
Sig.ra e Sig. Parte_1 Persona_1
, nato a [...], Argentina, il 09/06/2011 e residente in
[...]
La Yerra 2360, La Providencia, Francisco Alvarez, Moreno, provincia di Buenos Aires, Argentina;
, minore rappresentata dai suoi genitori Parte_2
Sig.ra e Sig. Parte_1 Persona_1
, nata a [...], Distretto Moreno, provincia di
[...]
Buenos Aires, Argentina, il 01/07/2017 e residente in [...]2360,
La Providencia, Francisco Alvarez, Moreno, provincia di Buenos Aires,
Argentina, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Zarrelli e
NA Sanvitale del Foro di Roma
1 Ricorrenti
Contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 dello Stato di Catania
Resistente
E nei confronti della Procura della Repubblica di Catania
Avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni concludendo per l'accoglimento del ricorso e la causa viene decisa come da dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di cittadino italiano, nato Persona_2 ad AT (RG) il 23/12/1876 , emigrato in Argentina dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino argentino, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti, alla luce dell'allora vigente legge n.
555 del 1912.
Il si è costituito in giudizio formulando le Controparte_2 seguenti conclusioni: << Voglia l'Adito Tribunale: • Dichiarare inammissibili le domande avversarie per difetto di legittimazione passiva;
• In subordine, nel merito, valutare la domanda alla luce dei principi qui compendiati, in relazione agli elementi probatori offerti da controparte;
• Conseguentemente, in caso di declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva, condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 2 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi;
• nel caso di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande avversarie, compensare le spese del procedimento>>.
Il P.M., al quale gli atti sono stati trasmessi, nulla osservava.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani», in particolare, la competenza spetta alla
Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione di questo Tribunale.
Nel merito, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questa risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del
[...]
. Parte attrice chiede infatti la concessione della CP_2 cittadinanza iure sanguinis, per essere discendente di un cittadino italiano per nascita. In tutte le ipotesi, tra cui quella che occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n.
572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2, 11,
3 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il al quale l'Autorità Controparte_2
Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n.
33 è di 730 giorni.
Nella specie i ricorrenti hanno dato prova di avere effettuato diversi tentativi di prenotazione attraverso la piattaforma Prenot@mi senza tuttavia ottenere alcun appuntamento per l'eccessivo numero di richieste.
Risulta pertanto giustificato il ricorso all'autorità giudiziaria atteso che l'impossibilità di procedere con la prenotazione equivale di fatto a un diniego del diritto spettante ai ricorrenti atteso che appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non
4 è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis al figlio e ai discendenti fino agli Persona_3 odierni ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va comunque precisato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L.
n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Questa equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza
è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del
21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente la
Legge n. 91/1992 ha ulteriormente consolidato questo principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal . Controparte_2
5 Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
In particolare, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
• AVO: nato ad [...] il Persona_2
23/12/1976 cittadino italiano poi emigrato in Argentina, ove decedeva in data 03/11/1940 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
• in data 27/11/1902 contraeva Persona_2 matrimonio, in Italia, con e dalla loro Controparte_3 unione nasceva in Argentina in Persona_3 data 17/01/1930;
• deceduto in Argentina in data Persona_3
29/05/1985 contraeva matrimonio, sempre in Argentina, con in data 14/02/1962 e i coniugi, in Persona_4 data 07/12/1972, adottavano che prendeva Persona_5 il nome di , nato in Argentina in [...] Persona_6
09/07/1964;
• , deceduto in Argentina in data Persona_6
19/03/2014 contraeva matrimonio, sempre in Argentina, con in data 25/04/1986 e dalla loro Controparte_4 unione nasceva l'odierna ricorrente Parte_1
nata a [...], provincia di Buenos Aires,
[...]
Argentina, il 28/12/1988, la quale contraeva matrimonio, in
6 Argentina, con in data 21/05/2010 e Persona_1 dalla loro unione nascevano gli odierni ricorrenti minori
, nato a [...], Controparte_1
Argentina, il 09/06/2011 e , nata Parte_2
a Francisco Alvarez, Distretto Moreno, provincia di Buenos
Aires, Argentina, il 01/07/2017.
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Il nulla ha opposto al riconoscimento della CP_2 cittadinanza italiana richiesto dai ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che Parte_1
ed
[...] Controparte_1 [...]
sono cittadini italiani iure sanguinis per via di Parte_2 discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano
2. ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Controparte_2
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza
7 delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Catania 01/12/2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Giovanna Calvino
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