Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/06/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G 2824/2023, avente ad oggetto divorzio contenzioso cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Quarta Rizzato, come da mandato in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Pecora, come da mandato in atti CP 1
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.4.23 lo Pt 1 esponeva di aver contratto, in data
2.6.2011, matrimonio concordatario con la resistente, ma di non aver generato prole;
chiedeva, pertanto, pronunciarsi il divorzio, senza condizioni.
La resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed instava per l'attribuzione di un assegno divorzile, inferendo di aver contributo, con il proprio reddito, al pagamento di alcune opere inerenti gli impianti della casa coniugale ed all'acquisto dell'arredamento; riproponeva le vicende occorse in costanza di rapporto matrimoniale in ragione delle quali aveva formulato istanza di addebito nel giudizio di separazione, non ancora definito con riferimento alle questioni accessorie.
Con ordinanza depositata in data 25.7.23 veniva dato atto dell'equivalenza degli introiti delle parti e della circostanza che alcun assegno di mantenimento fosse stato attribuito alla resistente in via provvisoria in sede di separazione;
contestualmente, venivano rigettate le richieste istruttorie dalla medesima articolate, risultando irrilevanti nel procedimento di divorzio le motivazioni sottese al venir meno della comunione familiare, sicchè la causa veniva rinviata per la rimessione della causa al Collegio, incombente che, all'esito dell'acquisizione della pronuncia definitiva di separazione, veniva curato all'udienza del
14.1.25.
In ordine al merito della domanda inerente lo status, rileva il Tribunale come sussistano,
anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario richiesta.
Risulta, infatti, integrata, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione dei coniugi era stata pronunciata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi dodici mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel corso del procedimento medesimo;
le parti, poi, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le convergenti deduzioni dei coniugi sul punto consentono, ancora, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto ai profili accessori, la CP 1 in favore della quale, in sede di separazione non veniva previsto alcun assegno di mantenimento - ha invocato l'attribuzione di un assegno divorzile;
in punto di diritto, va osservato come tale emolumento risulti connotato da
"natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole. (cfr. Cass.
Civ. sent. n. 5603/20).
La resistente svolge attività lavorativa presso un laboratorio tessile, con introiti di circa €
1.200,00 mensili;
il ricorrente, dipendente di una ditta di impiantistica, risulta fruitore di un reddito mensile di circa € 1.000,00: i suddetti elementi denotano la titolarità, in capo alla CP 1 , di redditi che le consentano l'autonomo sostentamento, anche laddove rapportati alla condizione economica del ricorrente.
Ancora, il riconoscimento della componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile postula comunque l'adempimento degli oneri di allegazione e prova, gravanti sul richiedente, in ordine all'apprezzabilità di un valido contributo alla formazione del
patrimonio familiare e di quello personale del coniuge, nonchè alla rinuncia ad opportunità
lavorative (cfr. Cass. civ. sent. n. 6253/24 e 22358/24); la mera generica indicazione di esborsi sostenuti per l'arredamento e la manutenzione dell'abitazione coniugale intestata allo Pt 1 sprovvista di specifiche notazioni in ordine all'entità ed alla tempistica e comunque non suffragata da elementi probatori, non consente di ritenere i cennati oneri adempiuti;
nessun importo, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo alla CP 1. Lespese di lite, in ragione della soccombenza rispetto all' istanza inerente l' assegno divorzile, vengono poste a carico della resistente.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
2.6.11 e trascritto nel registro dello stato civile del comune di Lecce al n. 4 P. II serie A
anno 2011;
rigetta la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile formulata dalla CP_1 ;
onera la resistente della rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in
€ 1.800,00 oltre rsfa al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Quarta Rizzato,
dichiaratosi antistatario;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 29.5.25
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)