CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 05/02/2026, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1734/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3173/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 790/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: estinzione del giudizio per cessata materia con vittoria di spese;
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023 e chiede di pagare la somma complessiva di euro 3.099,00 in relazione all'appartamento sito in Roma, Indirizzo_1, piano II, int. n. 3.
A sostegno del ricorso viene eccepita l'insussistenza del presupposto impositivo, adducendo che: i) il ricorrente è contitolare - al 50% - della nuda proprietà dell'appartamento oggetto di accertamento, mentre il diritto di usufrutto sul medesimo bene è attribuito alla sig.ra Nominativo_1, nata ad [...] il [...], che vi risiede;
ii) il ricorrente non detiene né possiede l'immobile in parola perché
(indipendentemente dalla condizione di nudo proprietario) a decorrere dal 14.3.2012 conduce in locazione altro appartamento sito in Roma, Indirizzo_2 n.° 14, scala A, int. n. 1, ove risiede e vive con il suo nucleo familiare e per il quale versa regolarmente la Ta.Ri.; iii) il ricorrente ha inoltrato all'ente accertatore istanza di autotutela, rimasta senza riscontro.
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso impugnato con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.01.2026, nella quale dichiara che, a seguito di riesame della posizione dell'odierno ricorrente, con doc. n. U250300145198 ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401438201. Chiede, quindi, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza pubblica, il difensore di parte ricorrente prende atto dell'annullamento integrale dell'accertamento impugnato ed insiste per la liquidazione in suo favore delle spese di lite. Il rappresentante del Comune di Roma si riporta alla memoria e deposita copia dell'atto di annullamento. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'avvenuto totale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della volontà delle parti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L'ente impositore dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. Civ. Sez. 5, ord. 860/2024; CGT II
Puglia, n. 3225/2022).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DI STAZIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3173/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438201 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 790/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: estinzione del giudizio per cessata materia con vittoria di spese;
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale contesta l'omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) per gli anni dal 2018 al 2023 e chiede di pagare la somma complessiva di euro 3.099,00 in relazione all'appartamento sito in Roma, Indirizzo_1, piano II, int. n. 3.
A sostegno del ricorso viene eccepita l'insussistenza del presupposto impositivo, adducendo che: i) il ricorrente è contitolare - al 50% - della nuda proprietà dell'appartamento oggetto di accertamento, mentre il diritto di usufrutto sul medesimo bene è attribuito alla sig.ra Nominativo_1, nata ad [...] il [...], che vi risiede;
ii) il ricorrente non detiene né possiede l'immobile in parola perché
(indipendentemente dalla condizione di nudo proprietario) a decorrere dal 14.3.2012 conduce in locazione altro appartamento sito in Roma, Indirizzo_2 n.° 14, scala A, int. n. 1, ove risiede e vive con il suo nucleo familiare e per il quale versa regolarmente la Ta.Ri.; iii) il ricorrente ha inoltrato all'ente accertatore istanza di autotutela, rimasta senza riscontro.
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso impugnato con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 23.01.2026, nella quale dichiara che, a seguito di riesame della posizione dell'odierno ricorrente, con doc. n. U250300145198 ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401438201. Chiede, quindi, di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza pubblica, il difensore di parte ricorrente prende atto dell'annullamento integrale dell'accertamento impugnato ed insiste per la liquidazione in suo favore delle spese di lite. Il rappresentante del Comune di Roma si riporta alla memoria e deposita copia dell'atto di annullamento. La causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice prende atto dell'avvenuto totale annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e della volontà delle parti di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Da ciò la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
L'ente impositore dev'essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. Civ. Sez. 5, ord. 860/2024; CGT II
Puglia, n. 3225/2022).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso il 26 gennaio 2026 Il giudice Antonio Di Stazio