CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24154 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES EL nato il [...] ad [...] avverso la sentenza del 21/07/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA ALOlio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO 1. EL ES, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 21 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.800,00 in relazione al real:o di cui all'art. 648- bis cod. pen. e disposto la confisca di quattro unità immobiliari intestate a SA NE. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 444, 445 e 448 cod. proc. pen. e la totale carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo 99) nel reato meno grave di furto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24154 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 29/03/2023 Il giudice del patteggiamento si sarebbe limitato ad affermare genericamente la corretta qualificazione giuridica dei fatti, senza tener conto di quanto affermato nell'ordinanza applicativa di misura cautelare;
in particolare il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la riqualificazione nei medesimi termini invocati dal ricorrente in considerazione del fatto che il ES non poteva rispondere del reato di riciclaggio essendo il mandante del furto del veicolo successivamente «taroccato». 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la disposta confisca. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze con le quali il ricorrente lamentava l'insussistenza del requisito della sproporzione tra la somma dei singoli beni sottoposti a confisca e la situazione dei redditi del condannato al momento dei singoli acquisti ed il mancato rispetto del principio di ragionevolezza temporale. Il giudice del merito avrebbe, inoltre, travisato le prove, non tenendo conto del fatto che la NE non è la moglie dell'imputato ma la sua convivente, convivenza che si sarebbe interrotta nel novembre 2018 per oltre un anno a causa di una relazione extra-coniugale del ES. Il decidente avrebbe immotivatamente ignorato che la NE è sempre stata all'oscuro dell'attività illecita svolta dal compagno. La difesa ha, inoltre, eccepito la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta interposizione fittizia, circostanza che sarebbe esclusa dalla documentazione in atti attestante la liceità dell'operazione di acquisto del compendio immobiliare sottoposto a confisca. Gli immobili in questione sarebbero, infatti, stati acquistati nel luglio del 2020 dalla NE, la quale, con operazione del tutto tracciabili, si accoilava il mutuo residuo in precedenza ottenuto dalla società LBJ s.r.l. e compensava per 145.000,00 euro un credito da lei vantato nei confronti della compagine societaria di cui la donna era socia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità. Deve esser ricordato che l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della «qualificazione giuridica del fatto», al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 della Costituzione. 2 La giurisprudenza di legittimità ha, però, precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, manifestamente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione;
la verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619-01; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), errore non ravvisabile nel caso che ci occupa. Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas„ Rv. 279573; in senso conforme da ultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento (in proposito Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione). In sostanza, ogni volta che la questione, da cui vorrebbe trarsi l'argomento per sostenere l'erronea qualificazione giuridica, presenti -come nel caso in esame- margini di opinabilità, il giudice di legittimità ne ha sempre escluso la rilevanza in sede di verifica della sentenza' di patteggiannento Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame del contenuto del capo d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità una generica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa risulta incompatibile con la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione e con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto 3 con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. 2.1. Deve essere preliminarmente ribadito che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso, come nel caso di specie, non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnata, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Il giudice per le indagini preliminare, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha affermato la sussistenza dei presupposti oggettivi della confisca degli immobili sequestrati ad EL ES e SA NE. In particolare, è stato rimarcato che i beni in questione sono stati acquistati «attraverso risorse finanziarie enormemente sproporzionate e non giustificate rispetto ai redditi ed alla capacità economica complessiva del nucleo familiare», che la società L.B.J. s.r.l. era gestita di fatto dal ricorrente e che la NE era sostanzialmente priva di redditi con conseguente fittizietà delle intestazioni degli immobili sottoposti a confisca, affermazioni adeguatamente fondate sugli accertamenti svolti dagli inquirenti nel corso delle indaghi preliminari e sul contenuto delle conversazioni intercettate (vedi pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata). Il giudice, con percorso argomentativo sintetico ma esaustivo ed esente da illogicità manifeste, ha evidenziato che l'acquisto degli immobili in sequestro è stato effettuato nel luglio 2020 e, quindi, in un periodo in cui era ancora attiva l'associazione a delinquere di cui il ES era promotore con conseguente rispetto del principio della ragionevolezza temporale. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dal giudice di merito, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per 4 sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Deve essere, in particolare, sottolineato che l'errore contenuto in sentenza nella parte in cui il giudice di merito ha indicato la NE come moglie del ricorrente piuttosto che come sua convivente non ha alcuna rilevanza ai fini della disposta confisca. L'ulteriore doglianza con cui la difesa afferma che la NE non sarebbe mai stata a conoscenza delle attività illecite del ES, oltre ad essere del tutto apodittica e priva di riscontri probatori, non può essere oggetto di analisi in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato in sentenza e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento del giudice di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consieifi.efe estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA ALOlio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO 1. EL ES, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza con cui, in data 21 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 3.800,00 in relazione al real:o di cui all'art. 648- bis cod. pen. e disposto la confisca di quattro unità immobiliari intestate a SA NE. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 648-bis cod. pen., 125, 444, 445 e 448 cod. proc. pen. e la totale carenza di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto descritto nel capo 99) nel reato meno grave di furto. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 24154 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 29/03/2023 Il giudice del patteggiamento si sarebbe limitato ad affermare genericamente la corretta qualificazione giuridica dei fatti, senza tener conto di quanto affermato nell'ordinanza applicativa di misura cautelare;
in particolare il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la riqualificazione nei medesimi termini invocati dal ricorrente in considerazione del fatto che il ES non poteva rispondere del reato di riciclaggio essendo il mandante del furto del veicolo successivamente «taroccato». 2. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 125 cod. proc. pen. nonché l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la disposta confisca. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alle doglianze con le quali il ricorrente lamentava l'insussistenza del requisito della sproporzione tra la somma dei singoli beni sottoposti a confisca e la situazione dei redditi del condannato al momento dei singoli acquisti ed il mancato rispetto del principio di ragionevolezza temporale. Il giudice del merito avrebbe, inoltre, travisato le prove, non tenendo conto del fatto che la NE non è la moglie dell'imputato ma la sua convivente, convivenza che si sarebbe interrotta nel novembre 2018 per oltre un anno a causa di una relazione extra-coniugale del ES. Il decidente avrebbe immotivatamente ignorato che la NE è sempre stata all'oscuro dell'attività illecita svolta dal compagno. La difesa ha, inoltre, eccepito la carenza di motivazione in ordine alle ragioni della ritenuta interposizione fittizia, circostanza che sarebbe esclusa dalla documentazione in atti attestante la liceità dell'operazione di acquisto del compendio immobiliare sottoposto a confisca. Gli immobili in questione sarebbero, infatti, stati acquistati nel luglio del 2020 dalla NE, la quale, con operazione del tutto tracciabili, si accoilava il mutuo residuo in precedenza ottenuto dalla società LBJ s.r.l. e compensava per 145.000,00 euro un credito da lei vantato nei confronti della compagine societaria di cui la donna era socia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità. Deve esser ricordato che l'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. prevede espressamente che il giudice valuti anche la correttezza della «qualificazione giuridica del fatto», al fine di evitare che il patteggiamento sulla pena si risolva in una impropria negoziazione dell'accusa, vale a dire in un accordo sui reati e sulle stesse imputazioni, in violazione dell'art. 112 della Costituzione. 2 La giurisprudenza di legittimità ha, però, precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, manifestamente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione;
la verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619-01; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), errore non ravvisabile nel caso che ci occupa. Anche da ultimo questa Corte ha ribadito che «la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (così Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas„ Rv. 279573; in senso conforme da ultimo, Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, espressamente escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica degli atti del procedimento (in proposito Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione). In sostanza, ogni volta che la questione, da cui vorrebbe trarsi l'argomento per sostenere l'erronea qualificazione giuridica, presenti -come nel caso in esame- margini di opinabilità, il giudice di legittimità ne ha sempre escluso la rilevanza in sede di verifica della sentenza' di patteggiannento Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 - 01). In ragione dei principi indicati, nel caso di specie, l'esame del contenuto del capo d'imputazione e soprattutto della motivazione della sentenza impugnata non rivela alcuna manifesta erroneità della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità una generica denuncia dell'erronea qualificazione giuridica poiché essa risulta incompatibile con la descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione e con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti) e perché si pone in conflitto 3 con i postulati del giudizio rescindente che ha per oggetto il risultato finale raggiunto con il provvedimento impugnato. 2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. 2.1. Deve essere preliminarmente ribadito che la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso, come nel caso di specie, non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnata, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Il giudice per le indagini preliminare, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, ha affermato la sussistenza dei presupposti oggettivi della confisca degli immobili sequestrati ad EL ES e SA NE. In particolare, è stato rimarcato che i beni in questione sono stati acquistati «attraverso risorse finanziarie enormemente sproporzionate e non giustificate rispetto ai redditi ed alla capacità economica complessiva del nucleo familiare», che la società L.B.J. s.r.l. era gestita di fatto dal ricorrente e che la NE era sostanzialmente priva di redditi con conseguente fittizietà delle intestazioni degli immobili sottoposti a confisca, affermazioni adeguatamente fondate sugli accertamenti svolti dagli inquirenti nel corso delle indaghi preliminari e sul contenuto delle conversazioni intercettate (vedi pagg. 22 e 23 della sentenza impugnata). Il giudice, con percorso argomentativo sintetico ma esaustivo ed esente da illogicità manifeste, ha evidenziato che l'acquisto degli immobili in sequestro è stato effettuato nel luglio 2020 e, quindi, in un periodo in cui era ancora attiva l'associazione a delinquere di cui il ES era promotore con conseguente rispetto del principio della ragionevolezza temporale. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dal giudice di merito, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per 4 sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati. Deve essere, in particolare, sottolineato che l'errore contenuto in sentenza nella parte in cui il giudice di merito ha indicato la NE come moglie del ricorrente piuttosto che come sua convivente non ha alcuna rilevanza ai fini della disposta confisca. L'ulteriore doglianza con cui la difesa afferma che la NE non sarebbe mai stata a conoscenza delle attività illecite del ES, oltre ad essere del tutto apodittica e priva di riscontri probatori, non può essere oggetto di analisi in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato in sentenza e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento del giudice di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 Il Consieifi.efe estensore Il Presidente