Articolo 6 della Legge 14 marzo 1952, n. 128
Articolo 5Articolo 7
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23 marzo 1952
Art. 6.
Per le voci aumentate o comunque modificate per effetto della legge 26 gennaio 1949, n. 10 , le maggiorazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, vanno applicate sulla misura del tributo risultante dagli aumenti o dalle modificazioni stabiliti dalla predetta legge.
Entrata in vigore il 23 marzo 1952