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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 2445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2445 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Unico AL AU , ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 2101/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
cod. fisc. , con sede in (31050) Parte_2 C.F._1
Monastier di Treviso (TV), Via Giovanni XXIII n.1, cod. fisc. e P.Iva
; P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 Parte_2
cod. fisc. , con sede in (31050) Monastier
[...] C.F._1 di Treviso (TV), Via Giovanni XXIII n.1, cod. fisc. e P.Iva ; P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_4
cod. fisc. , con sede in 31050) Parte_5 C.F._2
Monastier di Treviso (TV), Via Giovanni XXIII n.1, cod. fisc. e P.Iva
; rappresentate e difese dagli avv.ti Berardino Iacobucci P.IVA_3
(cod. fisc. – pec C.F._3
) e SA AL (cod. fisc. Email_1
– pec: ), ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliate presso il loro studio in MA, Via Ennio
Quirino Visconti, 99 (fax: 06.68130649), giusta procure in calce e su fogli separati allegati all'atto di citazione
ATTORI contro con sede in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo Controparte_1
CP nr. 7, C.F. nonché partecipante al Gruppo IVA con P.IVA_4
Partita IVA del Gruppo n. , in persona del procuratore P.IVA_5 speciale dottor che la rappresenta in forza di Controparte_2 procura Notaio di Saronno, Rep. 42673, Racc. 30658 del 21 Persona_1 ottobre 2015, rappresentata e difesa in forza di mandato reso su foglio separato congiunto al presente atto dall'avv. dal prof. avv Marco Lopez de Gonzalo, (C.F. pec C.F._5
in unione con l'avv. Maria Email_3
CL AG (C.F. , pec C.F._6
, elettivamente domiciliata Email_4 presso il di lei studio in Genova Piazza Dante 6/4
CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, in accoglimento della presente domanda, contrariis rejectis: in via principale, accertare e dichiarare che gli importi rispettivamente corrisposti da: Firmato Da: IACOBUCCI
RD Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
a4351af98307da9 - 2 - - per un totale di € 8.411,74, Parte_1
- per un totale di € 5.911,16, - per un totale Parte_3 Parte_4 di € 6.369,77, a a titolo di addizionale provinciale Controparte_1 sull'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 – 2011, a seguito della disapplicazione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. 511/1988 per contrasto con l'art. 1 p.2 della direttiva n. 20087118/CE, rappresentano pagamenti privi di giustificazione causale, che, come tali, vanno restituiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.; per effetto di quanto sopra condannare Controparte_1 alla restituzione, a favore di dell'importo di € Parte_1
8.411,74, a favore di dell'importo di € 5.911,16, a favore di Parte_3 dell'importo di € 6.369,77, oltre interessi legali a decorrere Parte_4 dalla corresponsione sino al dì del pagamento, ovvero dei diversi importi che saranno riconosciuti di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare l'azione promossa da Controparte_3 inammissibile per i motivi indicati nel §2 della comparsa di
[...]
costituzione e risposta In caso di mancato accoglimento della suddetta domanda, preliminarmente Previa rifissazione della prima udienza, disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c., ovvero dell'art. 107 c.p.c l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' Parte_6
Ufficio di Treviso, Via Santa Barbara, 7 - 31100 Treviso
[...] in persona del Direttore Pro Tempore e nei confronti dell'
[...]
, Via Banchina dell'Azoto, Parte_6 Controparte_4
15/1 - 30175 RG (VE) in persona del Direttore Pro Tempore in subordine, sempre previa rifissazione della prima udienza, a norma dell'art. 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa nei confronti dell' Ufficio di Treviso, Via Santa Parte_6
Barbara, 7 - 31100 Treviso in persona del Direttore Pro Tempore e nei confronti dell' , Parte_6 Controparte_4
Via Banchina dell'Azoto, 15/1 - 30175 RG (VE) in persona del
Direttore Pro Tempore nel merito 1. In via principale respingere la domanda di nei Parte_1 Controparte_3 confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1 basata sulla asserita illegittimità della normativa nazionale per contrasto con la normativa unionale che non è accertabile nel presente giudizio e comunque perché non sussistono i presupposti per la disapplicazione della norma istitutiva dell'addizionale sull'accisa per il consumo di energia elettrica.
2. In via subordinata, previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale italiana sulle questioni portate all'attenzione dei detti
Supremi collegi come da quesiti indicati nei documenti 14, 15 e 17 e da intendersi qui integralmente ritrascritti;
ovvero anche ma non solo ex art. 295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale e la Corte di
Giustizie Europea si pronunci sulle questioni ad esse già rimesse, respingere la domanda di e Parte_1 Parte_3 Pt_4 nei confronti di per carenza di legittimazione
[...] Controparte_1 passiva di , dichiarando tenuta alla restituzione l' Controparte_1
Ufficio di Treviso, Via Santa Parte_6
Barbara, 7 - 31100 Treviso in persona del Direttore Pro Tempore e l' , Via Banchina Parte_6 Controparte_4 dell'Azoto, 15/1 - 30175 RG (VE) in persona del Direttore Pro
Tempore, ciascuna per quanto di ragione.
3. In via di ulteriore subordine, ove fosse accolta la domanda di e Parte_1 Parte_3 nei confronti di (a) limitare la Parte_4 Controparte_1 condanna al solo importo in linea capitale e comunque (b) condannare l'
Ufficio di Treviso, Via Santa Parte_6
Barbara, 7 - 31100 Treviso in persona del Direttore Pro Tempore e l' Ufficio di , Via Banchina Parte_6 CP_4 dell'Azoto, 15/1 - 30175 RG (VE) in persona del Direttore Pro
Tempore, a tenere indenne e manlevata da ogni Controparte_1
avversaria pretesa anche in punto spese ed interessi ognuna per quanto di ragione In via istruttoria ammettere le istanze di cui al § 10 della comparsa di costituzione e risposta, nonché così come dedotte con la memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 26/10/2023. Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche di eventuali CTU e CTP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le società attrici hanno adito l'intestata autorità giudiziaria per sentir accertare il carattere indebito della addizionale sulla accisa provinciale applicata alle fatture per consumi della fornitura di energia elettrica fornita dalla convenuta, per l'importo di € 18.779,65 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, per gli anni 2010 e
2011 Tale addizionale trovava la propria fonte nell'art. 6 comma 2 D.L.
511/1988 nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012, e nella affermazione della sua illegittimità ad opera della più recente giurisprudenza di legittimità (v. sentenze Corte
Cassazione n. 27099 e 29980 del 2019).
È sulla scorta di tali sentenze che la ricorrente ha svolto domanda di ripetizione dell'indebito.
La convenuta si è costituita eccependo: Controparte_1
1) L'inammissibilità della domanda
La domanda a detta di è inammissibile in CP_1 quanto ha impropriamente unificato in un solo processo tre rapporti sostanziali non connessi se non per la circostanza del tutto irrilevante della comune problematica affrontata. Tre sono le società attrici, tre i contratti e tre le pretese ben distinte. Solo per scrupolo ed in via subordinata, senza espresso richiamo per ogni §, si affronterà quindi il merito della causa (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 10/06/2020, n. 11085 ai cui sensi non rileva la mera coincidenza della medesima questione in diritto).
2) l'insussistenza dei requisiti dell'indebito oggettivo per i seguenti motivi:
Controparte, sul solco del nuovo orientamento della
Cassazione Tributaria, ha fondato la propria domanda verso con riferimento all'articolo 2033 cod. civ. Tale CP_1 domanda dovrà essere respinta per carenza dei presupposti.
Ciò sotto due profili che sono le diverse facce della stessa medaglia. L'istituto dell'indebito oggettivo è una manifestazione della più generale categoria dell'arricchimento senza causa. La regola generale del sistema è quella espressa dall'articolo 2041 cod. civ. che vieta di arricchirsi senza giusta causa: il pagamento dell'indebito è solo un'ipotesi particolare di arricchimento senza causa : precisamente l'ipotesi più frequente, che il legislatore ha previsto espressamente. Il fondamento dell'azione è quindi duplice;
occorre un ingiustificato 1 Sentenza 5.3.2015, causa C-553/13 e sentenza
25.7.2018, causa C-103/17 2 Sentenze 23.10.2019 nn. 27101
- 27099 e n. 33603 del 18/12/2019 arricchimento dell'accipiens ed un impoverimento del solvens . Sotto il profilo dell'impoverimento, si osserva che l'attrice, quale solvens, è una società commerciale che ha impiegato l'energia elettrica somministrata da (in relazione ai cui CP_1 consumi sono state applicate le addizionali) per la sua attività aziendale. Da questo deriva una conseguenza: in relazione alle fatture commerciali emesse da l'attrice ha Controparte_1 sì versato la quota parte di addizionale provinciale a titolo di accisa, ma è altresì presumibilmente vero che il relativo onere
è stato imputato a costo con beneficio fiscale compensativo idoneo ad escludere l'impoverimento. Come è noto, per i principi contabili e fiscali vigenti (cfr. al Titolo II, capo II, sez. I del T.U.I.R. -Testo Unico Imposte sui Redditi di cui al dpr
917/1986, ed in particolare alla sua regola generale contenuta nell'art. 109, intitolato “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa”-) gli importi pagati a titolo di fatture per il consumo di energia elettrica -ivi compresa la parte relativa a quanto qui oggetto di domanda di ripetizionecostituiscono voci di costo per l'azienda, ovvero partite contabili che vengono dedotte e/o detratte dai ricavi della stessa, andando dunque ad incidere sul margine. Se all'attrice fosse riconosciuto il diritto alla restituzioni delle addizionali, ne conseguirebbe un doppio ingiustificato ed indebito vantaggio: da un lato la detrazione del costo fiscalmente;
e dall'altro l'ottenimento del rimborso di quanto già, invece detratto e/o 3
Cfr. in dottrina Barbero, in Il sistema del diritto privato, Torino,
2001, pag. 825; , voce Ripetizione dell'indebito, in Per_2
Novissimo Digesto Italiano., Torino, 1968; Per_3
L'arricchimento senza causa, Milano, 1962. dedotto. L'altro aspetto ostativo all'applicabilità dell'articolo 2033 c.c. è il rovescio della medaglia: non si è arricchita. Le CP_1 somme che ha incassato per conto dell'Amministrazione
Finanziaria, non sono rimaste nel suo patrimonio. In materia, occorre focalizzare l'attenzione sul funzionamento delle accise, che non vedono quale soggetto percipiente
[...]
ma, per il meccanismo del riversamento, CP_1
l'Amministrazione Finanziaria e sulle addizionali provinciali in parte anche la Provincia di riferimento. L'articolo 6 comma terzo del D.L. 511/1988 istituivo delle addizionali, afferma che esse sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Pertanto il venditore incassa e riversa.
Tale riversamento, interrompe -anzi elimina- il flusso sotteso all'istituto dell'indebito.
Per questi motivi
in via principale si chiede il rigetto della domanda avversaria. Qualora tale chiara ed equa configurazione basata su una corretta applicazione dell'articolo 2033 cod. civ. dovesse essere denegatamente disattesa, sul presupposto meramente formale che il tributo è stato versato all'esponente e l'onere del regresso verso l'Amministrazione Finanziaria è ad essa addossato, è doveroso eccepire la vessatorietà del relativo sistema normativo che si va a riassumere, al fine di ottenere una assoluzione di
[...]
sotto altro profilo. CP_1
3) In via subordinata: il quadro normativo di riferimento per l'azione di regresso del venditore verso l'Amministrazione
Finanziaria.
Il procedimento di rimborso delle accise era regolato, all'epoca dei fatti di cui è causa -ed è regolato ancora oggi- dal sopra citato art. 14 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico
) che, al comma 2, disponeva -e ancora dispone, Per_4 sebbene al comma 4 e non più al 2- quanto segue: “2. L'accisa
è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e , e dall'articolo 10-ter, comma 2, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. La norma è stata modificata dal D.L. n. 193/2016, ma tali modifiche non hanno inciso sulla disciplina sopra ricordata4 .
In pratica, il fornitore dovrà quindi, prima di poter richiedere il rimborso all' Amministrazione finanziaria, subire o ancora peggio provocare, fino al giudicato, tre gradi di giudizio nei confronti dell'utente. Il che - sia consentito osservare - è vessatorio per entrambe le parti. Non sembra dubbio, infatti, che la locuzione “al termine di un procedimento giurisdizionale” impiegata dall'art. 14 del T.U. CI (tanto nella 4 I commi 3 e 4 della nuova formulazione corrispondono sostanzialmente al citato comma 2 della formulazione in vigore nel 2010 quanto nella successiva), debba essere intesa come “al termine dei tre gradi di giudizio previsti dal codice di procedura civile”.
4) L'illegittimità dell'articolo 14 T.U. accise: richiesta di disapplicazione o di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea
5) L'eventuale integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
e/o 107 c.p.c. nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Così riassunte le opposte prospettazioni, la domanda attorea si appalesa meritevole di accoglimento
I) L'eccezione di inammissibilità delle domande, perché proposte da tre soggetti distinti nel medesimo giudizio,è infondata, in quanto in base al disposto dell'art.103 c.p.c. inerente il litisconsorzio facoltativo più parti possono agire nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto ossia, come nel caso in esame, la ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica.
II) NEL MERITO
La questione, molto attuale, che ha visto una seriale promozione su tutto il territorio nazionale di azioni di ripetizione dell'indebito da parte di numerosi utenti finali che hanno corrisposto la cd addizionale sulle accise in materia di energia elettrica, ha negli ultimi anni numerose pronunce di merito.
L'addizionale in discorso è stata introdotta da una fonte legislativa nazionale (d.l. 511/1988) al fine di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale e di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali.
Essa trovava il proprio fondamento nell'art. 6, comma. 2, D.L. n.
511/1988, norma abrogata dal legislatore italiano con decorrenza 01 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, e dal 01 aprile 2012 per le
Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5 del
D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n.
16 del 2 marzo 2012, in quanto contrastante con il disposto della
Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE.
Il numeroso e sempre più corposo contenzioso delineatosi prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025 e della Corte della Giustizia UE 11.04.2024 causa C-316/2022 a livello nazionale è riferito al periodo precedente l'abrogazione dell'art. 6 e vede delinearsi due sostanziali orientamenti giurisprudenziali: da una parte le pronunce dei Tribunali di Milano (ord. 13.3.2021, Dott.ssa Giannelli),
TO (16.12.2020 Dott. Bertola) e MA (19.02.2021, Dott.ssa
ON Izzo) dall'altra l'orientamento del Tribunale di Torino
(20.4.2021, Giudice Dott. Di Capua). Se le pronunce dei Tribunali lombardi e di quello capitolino sono più propense a riconoscere la diretta applicabilità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea del diritto unionale e quindi dell'art. 1 par. 2 direttiva 2008/118/CE, con conseguente disapplicazione della norma impositiva nazionale esistente ratione temporis in quanto contrastante, il ragionamento svolto dal tribunale sabaudo fa maggiormente leva sulla mancanza di efficacia orizzontale della direttiva, con conseguente sua inapplicabilità nei rapporti tra privati (ossia utente finale e fornitore) e quindi rigetto della domanda, evidenziando come le sentenze della Suprema Corte intervenute in materia e citate dalle difese di coloro che svolgono le azioni di ripetizione (Cass. 27099 e 29980 del 2019) abbiano riguardato il diverso rapporto tributario tra utente finale e Amministrazione dello
Stato, alla quale era stato richiesto direttamente il rimborso.
Si ritengono maggiormente persuasive le argomentazioni delle corti di merito che hanno riconosciuto l'azione svolta per i motivi che si andranno a illustrare a breve.
Devono però prima essere decise le diverse eccezioni sollevate dalla convenuta.
Le doglianze mosse da parte convenuta con riguardo alla macchinosità del sistema che si è andato creando ed alle relative falle non possono comunque assurgere a motivo di diniego di accoglimento della domanda delle società attrici: l'utente finale, che ha diritto a ripetere quanto indebitamente versato, non deve “scontare” il peso delle denunciate criticità di tale sistema.
Per ciò che concerne la successiva fase di richiesta di rimborso di CP
all'Amministrazione Finanziaria si rileva che non appare questa la sede deputata a dirimere una tale problematica né è opportuno affrontarla per veder procrastinato il momento di riconoscimento della fondatezza diritto attoreo. Appare invece logico ed improntato in un'ottica di economia processuale ipotizzare che la problematica dell'attuale normativa, secondo cui il fornitore di energia dovrebbe attendere tre gradi di giudizio per poi poter a sua volta richiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria, sia affrontata in separata sede CP solo dai soggetti che vi hanno diretto interesse, appunto e l'Amministrazione.
Da ultimo si osserva l'infondatezza della richiesta di parte convenuta di chiamata in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 102 e/o 107 c.p.c. per le argomentazioni già addotte con ordinanza di rigetto e per i seguenti motivi: Nel caso che interessa i rapporti giuridici rilevanti sono due: - Uno tra il fornitore di energia elettrica e il fisco - Uno tra il fornitore di energia elettrica ed il consumatore finale;
Proprio perché si tratta di due rapporti giuridici tra soggetti diversi, con diverso fondamento e con diversa natura, non sussistono i requisiti per coinvolgere nel presente contenzioso anche l' atteso che non vi è alcun Parte_6 elemento per fondare l'ipotesi di integrazione del contraddittorio. Al più, CP anche per quanto sopra dedotto, sarà il fornitore di energia ( ) ad agire nei riguardi del fisco per veder riconosciute le proprie ragioni ma, comunque, in sede e momento separati rispetto al presente giudizio.
Le domande dispiegate dalle società attrici nel presente giudizio devono essere accolte.
1. – ritenuta la fondatezza della domanda di parte ricorrente.
Basti ivi rilevare che l'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del
15.04.2025 per contrasto con gli articoli 11 e 117 comma 1
Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E. Di tale pronuncia si riporta la parte motivazionale che ivi rileva:
“… 7.– Deve ora essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di
Udine, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
8.‒ Va preliminarmente disattesa l'eccezione della difesa statale di manifesta inammissibilità della questione, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale. Quanto osservato appena sopra al punto 6 porta a concludere che, invece, correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. 8.1.‒ Le questioni sono quindi ammissibili e si deve ritenere che la censura sollevata dal rimettente in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., coinvolga, implicitamente, anche l'art. 11 Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa
Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto 3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del 2025). 8.2.‒ Va poi tenuto presente, al fine di valutare d'ufficio il permanere del requisito della rilevanza,
l'effetto prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, GA ST IL PA . Da un lato, infatti, questa CP_5 pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta». Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs.
n. 504 del 1995, «viola il principio di effettività». Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della
Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo. Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa
Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Alla luce di queste considerazioni si deve quindi ritenere che il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia. 9.‒
Nel merito, la questione è fondata. L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito
‒, che prevede: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: […] c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese». Questa disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Quest'ultima, in particolare, prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che: «[i] prodotti di cui al paragrafo 1» – tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE – «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». A tale disposizione si è sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni». La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa
C255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C553/13,
EU:C:2015:149, punto 34)». 10.‒ La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo
2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet). 10.1.‒
Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. In merito, la
Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C437/97,
EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014,
Transportes JO Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 23).
Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014,
Transportes JO Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C553/13,
EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, Controparte_6
già . Con la medesima sentenza si è poi precisato
[...] CP_7 che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese
(v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes
JO Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 29)». Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes JO
Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno
2023, Endesa Generación, C833/21, EU:C:2023:516, punto
42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-
336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG). 11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è
«in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio»
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142). 12.‒ Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decretolegge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)…”.
Ebbene, poiché l'addizionale sulle accise richiesta in rivalsa dal fornitore al consumatore finale poggia su tale norma, poiché la disposizione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale è caducata con efficacia ex tunc, poiché l'azione di ripetizione di indebito ben può basarsi sulla declaratoria di incostituzionalità (cfr. Cass. 3314/2020:
“l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito, così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale”), la domanda di parte ricorrente appare fondata;
1. – ritenuto che la pronuncia e le conseguenti osservazioni assorbono ogni altra questione, afferente alla portata della sentenza della Corte di Giustizia 11.04.2024 causa C-316/2022 la quale rinviene il suo presupposto nella vigenza ed operatività dell'art. 6 sopra citato ed oggi caducato.;
3 – ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 29 legge 428/1990, atteso che essa non concerne l'utente finale sul quale viene scaricato il costo dell'imposta, che in nessun modo contribuisce al calcolo della dichiarazione dei redditi;
5. – ritenuto che, in conclusione, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 cit. deriva il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e l'obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo, non contestato nel suo effettivo versamento, di euro 235.433,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo 6. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, ai valori minimi stante la non particolare difficoltà degli affari trattati);
IN PUNTO QUANTUM CP_8
Vanno riconosciute alle società attrici le somme dalle stesse reclamate, per il principio di non contestazione, oltre gli interessi legali come da domanda , non essendo state contestate da le CP_1 quantificazioni delle loro pretese creditorie
In punto spese di lite
Non può considerarsi in mala fede la convenuta nel momento in cui ha rifiutato la restituzione delle somme de quibus e ciò perché lo stato della normativa vigente non contempla espressamente la facoltà, per il fornitore che ne abbia ricevuta espressa richiesta da parte del consumatore, di restituire l'importo corrispondente all'imposta non dovuta;
l'articolo 14 TUA si limita a statuire, al comma 2 che “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al comma 4, che, “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Non appare, quindi, censurabile la decisione di non dare corso alla richiesta di parte ricorrente prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2033 CC. Per tale motivo sussistono eccezionali e gravi motivi per compensare ompensate nella misura della ½ le spese di lite, mentre per la restante ½ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato anche che parte convenuta ha sollevato numerose eccezioni per contrastare la domanda di controparte, eccezioni tutte rivelatesi infondate. Nel caso di specie tenuto conto del valore determinato del decisum, degli effetti della decisione,della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi i come da seguente prospetto (da dimezzare in considerazione della compensazione parziale previa riduzione del 70% del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo state svolte istruttorie orali o tecniche
).
La Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n.10367 del 17 aprile
2024, ha statuito i seguenti principi di diritto secondo cui:
“l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2,
d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del
10% dall'undicesimo al trentesimo;
se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.”
Nel caso di specie trattasi di pretese identiche in fatto ed in diritto
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase di trattazione/istruttoria , valore medio ridotto del 70% € 504,00
Fase decisionale: \ € 1.620,00
Compenso tabellare € 3.820,00
Compenso ridotto della metà per la compensazione parziale €
1.910,00
Con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 €
2.483,00
p.q.m.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
1. in accoglimento della domanda svolta da Parte_1
e nei confronti di , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 accerta che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica oggetto di causa non era dovuto;
2. per l'effetto condanna in persona del Controparte_1
leg.rappr. pro-tempore, C.F. , a rimborsare: P.IVA_4
a in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore la somma di € 8.411,74;
a in persona del legale rappresentante pro-tempore la Parte_3 somma di € 5.911,16
a , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_4 la somma di € 6.369,77
Per tutte e tre le posizioni, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della ½ e condanna in persona del leg.rappr. pro- Controparte_1 tempore, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_4
pro tempore, a rifondere a e Parte_1 Parte_3
,quali creditori solidali in persona del loro legale Parte_4 rappresentante pro-tempore la restante metà che liquida, nella relativa parte, in € 2.483,00 per compensi ed in € 264,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
.
Così deciso in Genova il 06 novembre 2025
Il Giudice
AL AU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
VI SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice Unico AL AU , ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile R.G. n. 2101/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
cod. fisc. , con sede in (31050) Parte_2 C.F._1
Monastier di Treviso (TV), Via Giovanni XXIII n.1, cod. fisc. e P.Iva
; P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 Parte_2
cod. fisc. , con sede in (31050) Monastier
[...] C.F._1 di Treviso (TV), Via Giovanni XXIII n.1, cod. fisc. e P.Iva ; P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_4
cod. fisc. , con sede in 31050) Parte_5 C.F._2
Monastier di Treviso (TV), Via Giovanni XXIII n.1, cod. fisc. e P.Iva
; rappresentate e difese dagli avv.ti Berardino Iacobucci P.IVA_3
(cod. fisc. – pec C.F._3
) e SA AL (cod. fisc. Email_1
– pec: ), ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliate presso il loro studio in MA, Via Ennio
Quirino Visconti, 99 (fax: 06.68130649), giusta procure in calce e su fogli separati allegati all'atto di citazione
ATTORI contro con sede in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo Controparte_1
CP nr. 7, C.F. nonché partecipante al Gruppo IVA con P.IVA_4
Partita IVA del Gruppo n. , in persona del procuratore P.IVA_5 speciale dottor che la rappresenta in forza di Controparte_2 procura Notaio di Saronno, Rep. 42673, Racc. 30658 del 21 Persona_1 ottobre 2015, rappresentata e difesa in forza di mandato reso su foglio separato congiunto al presente atto dall'avv. dal prof. avv Marco Lopez de Gonzalo, (C.F. pec C.F._5
in unione con l'avv. Maria Email_3
CL AG (C.F. , pec C.F._6
, elettivamente domiciliata Email_4 presso il di lei studio in Genova Piazza Dante 6/4
CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia al Tribunale Illustrissimo, in accoglimento della presente domanda, contrariis rejectis: in via principale, accertare e dichiarare che gli importi rispettivamente corrisposti da: Firmato Da: IACOBUCCI
RD Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
a4351af98307da9 - 2 - - per un totale di € 8.411,74, Parte_1
- per un totale di € 5.911,16, - per un totale Parte_3 Parte_4 di € 6.369,77, a a titolo di addizionale provinciale Controparte_1 sull'accisa dell'energia elettrica negli anni 2010 – 2011, a seguito della disapplicazione dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. 511/1988 per contrasto con l'art. 1 p.2 della direttiva n. 20087118/CE, rappresentano pagamenti privi di giustificazione causale, che, come tali, vanno restituiti ai sensi dell'art. 2033 c.c.; per effetto di quanto sopra condannare Controparte_1 alla restituzione, a favore di dell'importo di € Parte_1
8.411,74, a favore di dell'importo di € 5.911,16, a favore di Parte_3 dell'importo di € 6.369,77, oltre interessi legali a decorrere Parte_4 dalla corresponsione sino al dì del pagamento, ovvero dei diversi importi che saranno riconosciuti di giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via pregiudiziale dichiarare l'azione promossa da Controparte_3 inammissibile per i motivi indicati nel §2 della comparsa di
[...]
costituzione e risposta In caso di mancato accoglimento della suddetta domanda, preliminarmente Previa rifissazione della prima udienza, disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c., ovvero dell'art. 107 c.p.c l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' Parte_6
Ufficio di Treviso, Via Santa Barbara, 7 - 31100 Treviso
[...] in persona del Direttore Pro Tempore e nei confronti dell'
[...]
, Via Banchina dell'Azoto, Parte_6 Controparte_4
15/1 - 30175 RG (VE) in persona del Direttore Pro Tempore in subordine, sempre previa rifissazione della prima udienza, a norma dell'art. 269 c.p.c., consentire la chiamata in causa nei confronti dell' Ufficio di Treviso, Via Santa Parte_6
Barbara, 7 - 31100 Treviso in persona del Direttore Pro Tempore e nei confronti dell' , Parte_6 Controparte_4
Via Banchina dell'Azoto, 15/1 - 30175 RG (VE) in persona del
Direttore Pro Tempore nel merito 1. In via principale respingere la domanda di nei Parte_1 Controparte_3 confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, Controparte_1 basata sulla asserita illegittimità della normativa nazionale per contrasto con la normativa unionale che non è accertabile nel presente giudizio e comunque perché non sussistono i presupposti per la disapplicazione della norma istitutiva dell'addizionale sull'accisa per il consumo di energia elettrica.
2. In via subordinata, previo occorrendo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale italiana sulle questioni portate all'attenzione dei detti
Supremi collegi come da quesiti indicati nei documenti 14, 15 e 17 e da intendersi qui integralmente ritrascritti;
ovvero anche ma non solo ex art. 295 cod. proc. civ.- in attesa che la Corte Costituzionale e la Corte di
Giustizie Europea si pronunci sulle questioni ad esse già rimesse, respingere la domanda di e Parte_1 Parte_3 Pt_4 nei confronti di per carenza di legittimazione
[...] Controparte_1 passiva di , dichiarando tenuta alla restituzione l' Controparte_1
Ufficio di Treviso, Via Santa Parte_6
Barbara, 7 - 31100 Treviso in persona del Direttore Pro Tempore e l' , Via Banchina Parte_6 Controparte_4 dell'Azoto, 15/1 - 30175 RG (VE) in persona del Direttore Pro
Tempore, ciascuna per quanto di ragione.
3. In via di ulteriore subordine, ove fosse accolta la domanda di e Parte_1 Parte_3 nei confronti di (a) limitare la Parte_4 Controparte_1 condanna al solo importo in linea capitale e comunque (b) condannare l'
Ufficio di Treviso, Via Santa Parte_6
Barbara, 7 - 31100 Treviso in persona del Direttore Pro Tempore e l' Ufficio di , Via Banchina Parte_6 CP_4 dell'Azoto, 15/1 - 30175 RG (VE) in persona del Direttore Pro
Tempore, a tenere indenne e manlevata da ogni Controparte_1
avversaria pretesa anche in punto spese ed interessi ognuna per quanto di ragione In via istruttoria ammettere le istanze di cui al § 10 della comparsa di costituzione e risposta, nonché così come dedotte con la memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 26/10/2023. Con vittoria di spese ed onorari di lite, anche di eventuali CTU e CTP.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le società attrici hanno adito l'intestata autorità giudiziaria per sentir accertare il carattere indebito della addizionale sulla accisa provinciale applicata alle fatture per consumi della fornitura di energia elettrica fornita dalla convenuta, per l'importo di € 18.779,65 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, per gli anni 2010 e
2011 Tale addizionale trovava la propria fonte nell'art. 6 comma 2 D.L.
511/1988 nella versione vigente prima della sua abrogazione ad opera del D.L. 16/2012, e nella affermazione della sua illegittimità ad opera della più recente giurisprudenza di legittimità (v. sentenze Corte
Cassazione n. 27099 e 29980 del 2019).
È sulla scorta di tali sentenze che la ricorrente ha svolto domanda di ripetizione dell'indebito.
La convenuta si è costituita eccependo: Controparte_1
1) L'inammissibilità della domanda
La domanda a detta di è inammissibile in CP_1 quanto ha impropriamente unificato in un solo processo tre rapporti sostanziali non connessi se non per la circostanza del tutto irrilevante della comune problematica affrontata. Tre sono le società attrici, tre i contratti e tre le pretese ben distinte. Solo per scrupolo ed in via subordinata, senza espresso richiamo per ogni §, si affronterà quindi il merito della causa (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 10/06/2020, n. 11085 ai cui sensi non rileva la mera coincidenza della medesima questione in diritto).
2) l'insussistenza dei requisiti dell'indebito oggettivo per i seguenti motivi:
Controparte, sul solco del nuovo orientamento della
Cassazione Tributaria, ha fondato la propria domanda verso con riferimento all'articolo 2033 cod. civ. Tale CP_1 domanda dovrà essere respinta per carenza dei presupposti.
Ciò sotto due profili che sono le diverse facce della stessa medaglia. L'istituto dell'indebito oggettivo è una manifestazione della più generale categoria dell'arricchimento senza causa. La regola generale del sistema è quella espressa dall'articolo 2041 cod. civ. che vieta di arricchirsi senza giusta causa: il pagamento dell'indebito è solo un'ipotesi particolare di arricchimento senza causa : precisamente l'ipotesi più frequente, che il legislatore ha previsto espressamente. Il fondamento dell'azione è quindi duplice;
occorre un ingiustificato 1 Sentenza 5.3.2015, causa C-553/13 e sentenza
25.7.2018, causa C-103/17 2 Sentenze 23.10.2019 nn. 27101
- 27099 e n. 33603 del 18/12/2019 arricchimento dell'accipiens ed un impoverimento del solvens . Sotto il profilo dell'impoverimento, si osserva che l'attrice, quale solvens, è una società commerciale che ha impiegato l'energia elettrica somministrata da (in relazione ai cui CP_1 consumi sono state applicate le addizionali) per la sua attività aziendale. Da questo deriva una conseguenza: in relazione alle fatture commerciali emesse da l'attrice ha Controparte_1 sì versato la quota parte di addizionale provinciale a titolo di accisa, ma è altresì presumibilmente vero che il relativo onere
è stato imputato a costo con beneficio fiscale compensativo idoneo ad escludere l'impoverimento. Come è noto, per i principi contabili e fiscali vigenti (cfr. al Titolo II, capo II, sez. I del T.U.I.R. -Testo Unico Imposte sui Redditi di cui al dpr
917/1986, ed in particolare alla sua regola generale contenuta nell'art. 109, intitolato “Norme generali sui componenti del reddito d'impresa”-) gli importi pagati a titolo di fatture per il consumo di energia elettrica -ivi compresa la parte relativa a quanto qui oggetto di domanda di ripetizionecostituiscono voci di costo per l'azienda, ovvero partite contabili che vengono dedotte e/o detratte dai ricavi della stessa, andando dunque ad incidere sul margine. Se all'attrice fosse riconosciuto il diritto alla restituzioni delle addizionali, ne conseguirebbe un doppio ingiustificato ed indebito vantaggio: da un lato la detrazione del costo fiscalmente;
e dall'altro l'ottenimento del rimborso di quanto già, invece detratto e/o 3
Cfr. in dottrina Barbero, in Il sistema del diritto privato, Torino,
2001, pag. 825; , voce Ripetizione dell'indebito, in Per_2
Novissimo Digesto Italiano., Torino, 1968; Per_3
L'arricchimento senza causa, Milano, 1962. dedotto. L'altro aspetto ostativo all'applicabilità dell'articolo 2033 c.c. è il rovescio della medaglia: non si è arricchita. Le CP_1 somme che ha incassato per conto dell'Amministrazione
Finanziaria, non sono rimaste nel suo patrimonio. In materia, occorre focalizzare l'attenzione sul funzionamento delle accise, che non vedono quale soggetto percipiente
[...]
ma, per il meccanismo del riversamento, CP_1
l'Amministrazione Finanziaria e sulle addizionali provinciali in parte anche la Provincia di riferimento. L'articolo 6 comma terzo del D.L. 511/1988 istituivo delle addizionali, afferma che esse sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Pertanto il venditore incassa e riversa.
Tale riversamento, interrompe -anzi elimina- il flusso sotteso all'istituto dell'indebito.
Per questi motivi
in via principale si chiede il rigetto della domanda avversaria. Qualora tale chiara ed equa configurazione basata su una corretta applicazione dell'articolo 2033 cod. civ. dovesse essere denegatamente disattesa, sul presupposto meramente formale che il tributo è stato versato all'esponente e l'onere del regresso verso l'Amministrazione Finanziaria è ad essa addossato, è doveroso eccepire la vessatorietà del relativo sistema normativo che si va a riassumere, al fine di ottenere una assoluzione di
[...]
sotto altro profilo. CP_1
3) In via subordinata: il quadro normativo di riferimento per l'azione di regresso del venditore verso l'Amministrazione
Finanziaria.
Il procedimento di rimborso delle accise era regolato, all'epoca dei fatti di cui è causa -ed è regolato ancora oggi- dal sopra citato art. 14 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico
) che, al comma 2, disponeva -e ancora dispone, Per_4 sebbene al comma 4 e non più al 2- quanto segue: “2. L'accisa
è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e , e dall'articolo 10-ter, comma 2, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. La norma è stata modificata dal D.L. n. 193/2016, ma tali modifiche non hanno inciso sulla disciplina sopra ricordata4 .
In pratica, il fornitore dovrà quindi, prima di poter richiedere il rimborso all' Amministrazione finanziaria, subire o ancora peggio provocare, fino al giudicato, tre gradi di giudizio nei confronti dell'utente. Il che - sia consentito osservare - è vessatorio per entrambe le parti. Non sembra dubbio, infatti, che la locuzione “al termine di un procedimento giurisdizionale” impiegata dall'art. 14 del T.U. CI (tanto nella 4 I commi 3 e 4 della nuova formulazione corrispondono sostanzialmente al citato comma 2 della formulazione in vigore nel 2010 quanto nella successiva), debba essere intesa come “al termine dei tre gradi di giudizio previsti dal codice di procedura civile”.
4) L'illegittimità dell'articolo 14 T.U. accise: richiesta di disapplicazione o di rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea
5) L'eventuale integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.
e/o 107 c.p.c. nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.
Così riassunte le opposte prospettazioni, la domanda attorea si appalesa meritevole di accoglimento
I) L'eccezione di inammissibilità delle domande, perché proposte da tre soggetti distinti nel medesimo giudizio,è infondata, in quanto in base al disposto dell'art.103 c.p.c. inerente il litisconsorzio facoltativo più parti possono agire nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l'oggetto ossia, come nel caso in esame, la ripetizione dell'addizionale sulle accise dell'energia elettrica.
II) NEL MERITO
La questione, molto attuale, che ha visto una seriale promozione su tutto il territorio nazionale di azioni di ripetizione dell'indebito da parte di numerosi utenti finali che hanno corrisposto la cd addizionale sulle accise in materia di energia elettrica, ha negli ultimi anni numerose pronunce di merito.
L'addizionale in discorso è stata introdotta da una fonte legislativa nazionale (d.l. 511/1988) al fine di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale e di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali.
Essa trovava il proprio fondamento nell'art. 6, comma. 2, D.L. n.
511/1988, norma abrogata dal legislatore italiano con decorrenza 01 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie, e dal 01 aprile 2012 per le
Regioni a Statuto Speciale, rispettivamente dall'art. 18, comma 5 del
D.Lgs n. 68 del 6 maggio 2011 e dall'articolo 4, comma 10, del D.L. n.
16 del 2 marzo 2012, in quanto contrastante con il disposto della
Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE.
Il numeroso e sempre più corposo contenzioso delineatosi prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 43 del 15.04.2025 e della Corte della Giustizia UE 11.04.2024 causa C-316/2022 a livello nazionale è riferito al periodo precedente l'abrogazione dell'art. 6 e vede delinearsi due sostanziali orientamenti giurisprudenziali: da una parte le pronunce dei Tribunali di Milano (ord. 13.3.2021, Dott.ssa Giannelli),
TO (16.12.2020 Dott. Bertola) e MA (19.02.2021, Dott.ssa
ON Izzo) dall'altra l'orientamento del Tribunale di Torino
(20.4.2021, Giudice Dott. Di Capua). Se le pronunce dei Tribunali lombardi e di quello capitolino sono più propense a riconoscere la diretta applicabilità dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea del diritto unionale e quindi dell'art. 1 par. 2 direttiva 2008/118/CE, con conseguente disapplicazione della norma impositiva nazionale esistente ratione temporis in quanto contrastante, il ragionamento svolto dal tribunale sabaudo fa maggiormente leva sulla mancanza di efficacia orizzontale della direttiva, con conseguente sua inapplicabilità nei rapporti tra privati (ossia utente finale e fornitore) e quindi rigetto della domanda, evidenziando come le sentenze della Suprema Corte intervenute in materia e citate dalle difese di coloro che svolgono le azioni di ripetizione (Cass. 27099 e 29980 del 2019) abbiano riguardato il diverso rapporto tributario tra utente finale e Amministrazione dello
Stato, alla quale era stato richiesto direttamente il rimborso.
Si ritengono maggiormente persuasive le argomentazioni delle corti di merito che hanno riconosciuto l'azione svolta per i motivi che si andranno a illustrare a breve.
Devono però prima essere decise le diverse eccezioni sollevate dalla convenuta.
Le doglianze mosse da parte convenuta con riguardo alla macchinosità del sistema che si è andato creando ed alle relative falle non possono comunque assurgere a motivo di diniego di accoglimento della domanda delle società attrici: l'utente finale, che ha diritto a ripetere quanto indebitamente versato, non deve “scontare” il peso delle denunciate criticità di tale sistema.
Per ciò che concerne la successiva fase di richiesta di rimborso di CP
all'Amministrazione Finanziaria si rileva che non appare questa la sede deputata a dirimere una tale problematica né è opportuno affrontarla per veder procrastinato il momento di riconoscimento della fondatezza diritto attoreo. Appare invece logico ed improntato in un'ottica di economia processuale ipotizzare che la problematica dell'attuale normativa, secondo cui il fornitore di energia dovrebbe attendere tre gradi di giudizio per poi poter a sua volta richiedere il rimborso all'Amministrazione Finanziaria, sia affrontata in separata sede CP solo dai soggetti che vi hanno diretto interesse, appunto e l'Amministrazione.
Da ultimo si osserva l'infondatezza della richiesta di parte convenuta di chiamata in giudizio dell'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 102 e/o 107 c.p.c. per le argomentazioni già addotte con ordinanza di rigetto e per i seguenti motivi: Nel caso che interessa i rapporti giuridici rilevanti sono due: - Uno tra il fornitore di energia elettrica e il fisco - Uno tra il fornitore di energia elettrica ed il consumatore finale;
Proprio perché si tratta di due rapporti giuridici tra soggetti diversi, con diverso fondamento e con diversa natura, non sussistono i requisiti per coinvolgere nel presente contenzioso anche l' atteso che non vi è alcun Parte_6 elemento per fondare l'ipotesi di integrazione del contraddittorio. Al più, CP anche per quanto sopra dedotto, sarà il fornitore di energia ( ) ad agire nei riguardi del fisco per veder riconosciute le proprie ragioni ma, comunque, in sede e momento separati rispetto al presente giudizio.
Le domande dispiegate dalle società attrici nel presente giudizio devono essere accolte.
1. – ritenuta la fondatezza della domanda di parte ricorrente.
Basti ivi rilevare che l'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del
15.04.2025 per contrasto con gli articoli 11 e 117 comma 1
Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E. Di tale pronuncia si riporta la parte motivazionale che ivi rileva:
“… 7.– Deve ora essere esaminata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n.
511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di
Udine, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.
8.‒ Va preliminarmente disattesa l'eccezione della difesa statale di manifesta inammissibilità della questione, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale. Quanto osservato appena sopra al punto 6 porta a concludere che, invece, correttamente il giudice a quo ha ritenuto preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della non applicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. 8.1.‒ Le questioni sono quindi ammissibili e si deve ritenere che la censura sollevata dal rimettente in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., coinvolga, implicitamente, anche l'art. 11 Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa
Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto 3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del 2025). 8.2.‒ Va poi tenuto presente, al fine di valutare d'ufficio il permanere del requisito della rilevanza,
l'effetto prodotto nel giudizio a quo dalla recente sentenza della Corte di giustizia 11 aprile 2024, causa C-316/22, GA ST IL PA . Da un lato, infatti, questa CP_5 pronuncia ha ribadito che «l'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta». Dall'altro, però, rispetto all'impostazione tradizionale secondo cui solo l'impedimento di fatto, e non anche quello giuridico, può consentire al privato di agire direttamente nei confronti dello Stato, ha ritenuto che la disposizione nazionale di cui si discuteva, cioè proprio il ricordato art. 14, comma 4, del d.lgs.
n. 504 del 1995, «viola il principio di effettività». Pur mantenendo fermo che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva, la Corte di giustizia ha ora riconosciuto che il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva.
Tuttavia, tale possibilità ‒ ora riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità a seguito della citata sentenza della
Corte di giustizia (tra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 luglio 2024, n. 21154) ‒ di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato, non priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Udine, il cui esito è comunque destinato a riflettersi nel giudizio in corso, che attiene, invece, alla richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite la diversa azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo. Solo in caso di accoglimento della questione sollevata, infatti, il giudice a quo potrebbe condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza di questa
Corte che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Alla luce di queste considerazioni si deve quindi ritenere che il requisito della rilevanza non sia venuto meno a seguito della suddetta pronuncia della Corte di giustizia. 9.‒
Nel merito, la questione è fondata. L'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, nella formulazione oggetto di censura, è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 ‒ sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito
‒, che prevede: «1. È istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di: […] c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di
200.000 kWh di consumo al mese». Questa disposizione ha trovato applicazione a decorrere dal 1° giugno 2007, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello stesso decreto legislativo ed è stata poi abrogata dall'art. 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. L'intervento che ha condotto a sostituire l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, trova origine nel recepimento della direttiva
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE del
Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Quest'ultima, in particolare, prevedeva, all'art. 3, paragrafo 2, che: «[i] prodotti di cui al paragrafo 1» – tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva 2003/96/CE – «possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta». A tale disposizione si è sovrapposta la formulazione dell'art. 1, paragrafo 2, della successiva direttiva 2008/118/CE, applicabile ratione temporis al giudizio a quo, secondo cui: «[g]li Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni». La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa
C255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C553/13,
EU:C:2015:149, punto 34)». 10.‒ La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica. Al riguardo, la Corte di giustizia ha chiarito, con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, che «[s]econdo una lettura congiunta dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 di quest'ultima direttiva, i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni» (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo
2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet). 10.1.‒
Dunque, affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta. In merito, la
Corte di giustizia ha precisato che la finalità specifica «è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C434/97, EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C437/97,
EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014,
Transportes JO Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 23).
Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014,
Transportes JO Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C553/13,
EU:C:2015:149, punto 41)» (Corte di giustizia, prima sezione, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, Controparte_6
già . Con la medesima sentenza si è poi precisato
[...] CP_7 che «[c]iò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese
(v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2014, Transportes
JO Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 29)». Si è poi ulteriormente chiarito che «si può ritenere che un'imposta supplementare gravante sui prodotti sottoposti ad accisa, il cui gettito non è oggetto di una destinazione predeterminata, persegua una finalità specifica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118, solo se tale imposta è concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l'aliquota d'imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio tassando fortemente i prodotti interessati al fine di scoraggiarne il consumo (sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes JO
Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 32, e del 22 giugno
2023, Endesa Generación, C833/21, EU:C:2023:516, punto
42)» (Corte di giustizia, sentenza 14 marzo 2024, causa C-
336/22, f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG). 11.‒ Alla luce di tali criteri ermeneutici deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è
«in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio»
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n.
24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142). 12.‒ Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decretolegge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)…”.
Ebbene, poiché l'addizionale sulle accise richiesta in rivalsa dal fornitore al consumatore finale poggia su tale norma, poiché la disposizione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale è caducata con efficacia ex tunc, poiché l'azione di ripetizione di indebito ben può basarsi sulla declaratoria di incostituzionalità (cfr. Cass. 3314/2020:
“l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito, così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale”), la domanda di parte ricorrente appare fondata;
1. – ritenuto che la pronuncia e le conseguenti osservazioni assorbono ogni altra questione, afferente alla portata della sentenza della Corte di Giustizia 11.04.2024 causa C-316/2022 la quale rinviene il suo presupposto nella vigenza ed operatività dell'art. 6 sopra citato ed oggi caducato.;
3 – ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex art. 29 legge 428/1990, atteso che essa non concerne l'utente finale sul quale viene scaricato il costo dell'imposta, che in nessun modo contribuisce al calcolo della dichiarazione dei redditi;
5. – ritenuto che, in conclusione, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 cit. deriva il carattere indebito della traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e l'obbligo del rivenditore di restituire all'utente l'importo, non contestato nel suo effettivo versamento, di euro 235.433,38, oltre interessi legali dalla domanda al saldo 6. - ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in attuazione del dm 147/2022 e avuto riguardo allo scaglione di riferimento
(da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, ai valori minimi stante la non particolare difficoltà degli affari trattati);
IN PUNTO QUANTUM CP_8
Vanno riconosciute alle società attrici le somme dalle stesse reclamate, per il principio di non contestazione, oltre gli interessi legali come da domanda , non essendo state contestate da le CP_1 quantificazioni delle loro pretese creditorie
In punto spese di lite
Non può considerarsi in mala fede la convenuta nel momento in cui ha rifiutato la restituzione delle somme de quibus e ciò perché lo stato della normativa vigente non contempla espressamente la facoltà, per il fornitore che ne abbia ricevuta espressa richiesta da parte del consumatore, di restituire l'importo corrispondente all'imposta non dovuta;
l'articolo 14 TUA si limita a statuire, al comma 2 che “il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al comma 4, che, “qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”. Non appare, quindi, censurabile la decisione di non dare corso alla richiesta di parte ricorrente prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2033 CC. Per tale motivo sussistono eccezionali e gravi motivi per compensare ompensate nella misura della ½ le spese di lite, mentre per la restante ½ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato anche che parte convenuta ha sollevato numerose eccezioni per contrastare la domanda di controparte, eccezioni tutte rivelatesi infondate. Nel caso di specie tenuto conto del valore determinato del decisum, degli effetti della decisione,della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri medi i come da seguente prospetto (da dimezzare in considerazione della compensazione parziale previa riduzione del 70% del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo state svolte istruttorie orali o tecniche
).
La Corte di Cassazione, sezione III, con l'ordinanza n.10367 del 17 aprile
2024, ha statuito i seguenti principi di diritto secondo cui:
“l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale (attore, convenuto o terzo interventore) ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2,
d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.;
la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14;
se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del
10% dall'undicesimo al trentesimo;
se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.;
sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.”
Nel caso di specie trattasi di pretese identiche in fatto ed in diritto
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase di trattazione/istruttoria , valore medio ridotto del 70% € 504,00
Fase decisionale: \ € 1.620,00
Compenso tabellare € 3.820,00
Compenso ridotto della metà per la compensazione parziale €
1.910,00
Con aumento del 30% ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 €
2.483,00
p.q.m.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis
1. in accoglimento della domanda svolta da Parte_1
e nei confronti di , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 accerta che il pagamento delle addizionali alle accise sull'energia elettrica oggetto di causa non era dovuto;
2. per l'effetto condanna in persona del Controparte_1
leg.rappr. pro-tempore, C.F. , a rimborsare: P.IVA_4
a in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore la somma di € 8.411,74;
a in persona del legale rappresentante pro-tempore la Parte_3 somma di € 5.911,16
a , in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_4 la somma di € 6.369,77
Per tutte e tre le posizioni, oltre interessi legali dalla data di proposizione della domanda giudiziale al saldo;
3. Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della ½ e condanna in persona del leg.rappr. pro- Controparte_1 tempore, C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_4
pro tempore, a rifondere a e Parte_1 Parte_3
,quali creditori solidali in persona del loro legale Parte_4 rappresentante pro-tempore la restante metà che liquida, nella relativa parte, in € 2.483,00 per compensi ed in € 264,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA
.
Così deciso in Genova il 06 novembre 2025
Il Giudice
AL AU