Sentenza 29 novembre 2017
Massime • 1
In sede di appello cautelare, per la natura devolutiva del giudizio, è inammissibile la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari formulata, ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la prima volta nel corso dell'udienza camerale e rimasta estranea sia alle questioni prese in esame dal giudice " a quo", sia all'atto di impugnazione proposto al tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'istituto disciplinato dall'art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990 ha connotazioni di assoluta autonomia rispetto alla previsione di cui all'art. 284 cod. proc. pen., alla quale sola era improntata l'originaria istanza del prevenuto, stante la radicale diversità dei presupposti che ne legittimano l'applicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2017, n. 57262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57262 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2017 |
Testo completo
57262-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/11/2017 SENT. N. SEZ. DOMENICO CARCANO - Presidente - 2234/2017 EA TRONCI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EMILIA ANNA GIORDANO N. 32472/2017 ALESSANDRA BASSI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT EA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2017 del TRIB. LIBERTA' ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere EA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore RITENUTO IN FATTO 1. EA AT propone personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Roma, adito ai sensi 1 dell'art. 310 cod. proc. pen., ha disatteso l'appello proposto avverso l'ordinanza 21-22.03.2017 del Tribunale di Velletri, di rigetto dell'istanza di revoca о sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in atto a carico del prevenuto, condannato, all'esito del giudizio di primo grado con rito abbreviato, alla pena di anni sei di reclusione ed € 18.000,00 di multa per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura.
2. Giova da subito precisare che le censure mosse con il presente atto d'impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento tanto agli artt. 299 e 310 cod. proc. pen., quanto all'art. 275 dello stesso codice di rito, hanno ad oggetto il provvedimento del Tribunale capitolino, nella sola parte in cui lo stesso ha ritenuto inammissibile la "richiesta di revoca" - rectius: di sostituzione prospettata a mente dell'art. 89 D.P.R. 309/90 nel corso - dell'udienza celebratasi il 19 maggio 2017, in quanto estranea al contenuto dell'istanza a suo tempo sottoposta all'attenzione del giudice procedente, "non costituendo pertanto motivo di appello". Assume, per contro, l'imputato ricorrente che la richiesta di cui trattasi avrebbe dovuto correttamente essere apprezzata come "fatto nuovo sopravvenuto" e, come tale, valutata nel merito: ciò in considerazione del fatto che, con il proposto appello, "la difesa aveva censurato il provvedimento impugnato con riferimento proprio all'inadeguatezza della misura cautelare carceraria, sicché il nuovo documento prodotto all'udienza camerale ... ossia " la disponibilità all'accoglienza formalizzata dalla Comunità Dianova, per la cura e riabilitazione dei tossicodipendenti costituiva soltanto 'elemento rafforzativo', nuovo e sopravvenuto, delle ragioni già illustrate". Tanto - si prosegue in ossequio all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, "ormai univoca nel ritenere che la ratio sottesa all'art. 299 c.p.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporti l'attribuzione al giudice dell'appello cautelare del potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata"; non senza aggiungere come, con riferimento alla procedura di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ed alla stregua del "diritto vivente", "le parti processuali debbano ritenersi ammesse a produrre anche elementi successivi all'ordinanza confermativa della misura custodiale e comunque tali da consentire l'applicazione del principio di cui 2 all'art. 299 cpp per cui la conferma del titolo detentivo deve basarsi su una valutazione della situazione cautelare aggiornata ed il più possibile aderente alla realtà processuale". Conseguente, infine, la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen., atteso che "la proposta sostituzione della misura avrebbe arginato - oltre ogni ragionevole dubbio l'esigenza cautelare della reiterazione del reato, che l'ordinanza - impugnata ha reputato permanere senza alcuna motivazione in ordine alla richiesta ex art. 89 cit. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, con le connesse statuizioni previste dall'art. 616 cod. proc. pen., nella misura di giustizia indicata in dispositivo.
2. L'esito testé anticipato costituisce la risultante necessitata della manifesta infondatezza della prospettazione difensiva. Invero, l'istituto disciplinato dall'art. 89 D.P.R. 309/90 riveste connotazioni di assoluta autonomia rispetto alla previsione di cui all'art. 284 cod. proc. pen., alla quale sola risulta improntata l'originaria istanza (subordinata) di sostituzione della più gravosa misura in atto nella parte in cui fa riferimento a quella meno afflittiva dell'assegnazione agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre dell'imputato, a tal fine dichiaratasi disponibile come pure l'appello formalizzato per via del rigetto della stessa. Depongono in tal senso, al di là del comune genus in cui si colloca la misura alternativa alla custodia in carcere degli arresti domiciliari, quale che sia il luogo di assegnazione, la radicale diversità dei presupposti che ne legittimano l'applicazione ed alla cui verifica il giudice è tenuto: non già il mero requisito dell'adeguatezza della misura, unico cui l'art. 284 cod. proc. pen. subordina l'adozione del relativo provvedimento, bensì, per rimanere all'ipotesi disciplinata dal secondo comma del citato art. 89, che qui rileva: ➤ lo stato di tossicodipendenza (o alcooldipendenza) del soggetto;
➤ la disponibilità ad accoglierlo del servizio pubblico per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero di una struttura privata accreditata per la relativa diagnosi e per il recupero di tali individui;
аб За ➤ l'adeguatezza del programma a detto fine elaborato;
➤ l'assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente puntualizzato non coincidere "con una normale situazione di pericolosità", identificandosi "i una esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità" (cfr. Sez. 6, sent. n. 18969 del 17.01.2013, Rv. 255123; conf. Sez. 3, sent. n. 27075 del 19.03.2014, Rv. 259649); fermo restando che la presenza di particolari esigenze cautelari impone l'opzione per una struttura di tipo residenziale: v., a tale ultimo riguardo, Sez. 6, sent. n. 9985 del 13.01.2017, Rv. 269775).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, del tutto correttamente il Tribunale capitolino ha rimarcato l'estraneità della censura al novero delle questioni su cui il g.i.p. era stato in precedenza sollecitato a provvedere, come tale necessariamente estranea all'ambito del principio devolutivo che regola in generale la materia delle impugnazioni, tanto più alla luce della già rilevata assenza della censura medesima nell'atto di appello sottoposto al vaglio del Tribunale, ai sensi dell'art. 310 del codice di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 29.11.2017. Il Consigliere est. Il Presidente Ановия блок DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 DIC 2017 L IL FUNZIONARIO GIUDIZ Piete Esposito N Z O E