Articolo 1 della Legge 1 maggio 1930, n. 450
Articolo 2
Versione
20 maggio 1930
Art. 1.

Alle spese da erogarsi dai funzionari delegati sara' provveduto, in sostituzione dei mandati di anticipazione e a disposizione ora in uso, e con effetto dal prossimo esercizio finanziario, mediante ordini di accreditamento sui quali i funzionari stessi disporranno i pagamenti con titoli intestati ai creditori, ovvero, nei limiti autorizzati, i prelevamenti a proprio favore, per i pagamenti da eseguire direttamente.

Entrata in vigore il 20 maggio 1930