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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 quale titolare della impresa individuale La TE EN Di CH, Di DE AL AE;
assistito dall'avv. MARCHESINI CARLO;
elettivamente domiciliato in Perugia, v. della Pescara n. 30, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. CARNEVALI GIORGIO;
elettivamente domiciliato in --
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, ma per importi inferiori rispetto a quelli richiesti, la domanda risarcitoria proposta da , proprietaria dell'immobile sito a in Via Roma n. 7/A Parte_3 CP_1 identificato al catasto dei fabbricati al fg. 66, part. 96, sub. 15, nei confronti di
[...]
, concessionaria dei servizi idrici urbani del Comune di , intesa Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 6 al risarcimento di complessivi euro 20.668,44 per i danni subiti alle pareti dell'immobile e ai prodotti alimentari ivi depositati a causa delle infiltrazioni di acque nere manifestatesi a partire dal
27.02.2021; cioè quelli verificatosi in epoca successiva a quella della sostituzione dell'impianto fognario da parte dei dipendenti dalla convenuta risalente ad “alcuni mesi prima” dell'infiltrazioni.
2 – Sfornita invece di prova quella proposta dalla conduttrice del medesimo immobile,
, quale titolare della ditta individuale “La TE EN di CH di Parte_2
DE AL AE” attività di commercio al dettaglio di generi alimentari rumeni.
3 – Si legge in citazione che a seguito delle verifiche eseguite sugli scarichi fognari tramite video-ispezioni, le attrici appuravano che “due scarichi (uno collegato alle cucine di due appartamenti, l'altro di acque nere) non erano stati allacciati all'impianto fognario, oggetto di manutenzione, poco tempo prima [n.d.r. dalla comparsa delle infiltrazioni], proprio da parte di
; deducendo la responsabilità esclusiva dell ai sensi dell'art. 2051 c.c., le attrici CP_1 CP_1 chiedono quindi il risarcimento integrale dei subiti danni patrimoniali;
3.1 – la li quantifica in euro 15.775,10,43 (importo inferiore rispetto a quello Pt_1 risultante dalla somma dalle fatture allegate pari ad euro 17.992,50), di cui: euro 1.800,00 per la mancata percezione di quattro mensilità di canoni di locazione a causa dell'inutilizzabilità totale degli stessi da parte della conduttrice;
euro 1.183,40 per lo smontaggio delle scaffalature danneggiate e lo spostamento dei beni alimentari ivi presenti e rimontaggio nuovi scaffali di cui al
TD01 fatt. n. 1/1/1 del 13 gennaio 2022; euro 6.130,50 per ricerca infiltrazioni, realizzazione della video-ispezione e fornitura materiali per il ripristino del negozio compresa sanificazione effettuate nove volte pari al numero degli allegamenti di cui al TD01 n. 1/1/2 del 13 gennaio 2022; euro
5.917,00 per demolizione e realizzazione delle pareti in cartongesso e dell'intonaco di cui alla
TD01 n. 1/1/3 del 13 gennaio 2022; euro 1.927,60 per la fornitura materiali per la scaffalatura del negozio di cui alla fatt. n. 1/1/4 del 13 gennaio 2022; euro 1.034,00 per i lavori di ricerca delle perdite delle fognature di cui alla missiva del 10.03.2021 indirizzata al Condominio di di Viale
Martiri della Libertà n. 8 (all. 12); ed euro 500,00 per videoispezione fognatura di cui al documento indirizzato al Condominio di Viale Martiri della Libertà n. 8 (all. 13);
li quantifica in euro 4.913,34 (importo superiore rispetto a quello risultate Parte_4 dalle poste di seguito elencate di euro 4.695,42), pari all'importo delle fatture allegate relative all'acquisto dei beni alimentari del 03.02.2021di euro 988,69 (fatt. n. 223 di euro 917,17; fatt. n.
147 di euro 71,52), del 10.02.2021 di euro 1.190,97 (fatt. n. 185 di euro 126,96; fatt. n. 278 di euro 1.064,01), del 17.02.2021 di euro 1.025,39 (fatt, n. 235 di euro 95,28; fatt. 328 di euro pagina 2 di 6 930,11) e del 24.02.2021 di euro 1.490,37 (fatt. n. 392), asseritamente deteriorati a causa dei lamentati allagamenti.
4 – In punto di fatto risultano documentalmente provate (foto e video allegati in atti), oltre che non contestate, le infiltrazioni di acque nere dalle pareti del piano seminterrato dell'immobile di proprietà della e la loro incontestata comparsa a partire dal 27.01.2021. CP_2
4.1 - Provata -oltre che documentalmente tramite foto e videoispezioni alla fognatura- anche la riconducibilità delle infiltrazioni al mancato allaccio di due scarichi delle porzioni immobiliari della attrice all'impianto fognario oggetto di precedente manutenzione da parte dei dipendenti della convenuta. Sul punto, titolare della L.A. Idrotermica snc di Controparte_3
CC LI & C. incaricata dall'attrice (in uno con i proprietari degli immobili del
) degli accertamenti per verificare la causa degli Parte_5 eventi infiltrativi, all'udienza del 18.09.2023 ha affermato che “… con la videoispezione [n.d.r. degli scarichi fognari] è emerso che due scarichi del condominio di Viale Martiri della Libertà
[n.d.r. immobile attiguo a quello di proprietà della anch'esso colpito dal fenomeno Pt_1 infiltrativo] non erano stati allacciati alla nuova condotta” specificando che “l'APM o chi per loro ha intubato un tubo nella vecchia fognatura e praticamente non è stato aperto il passaggio con questi due scarichi;
quindi le fognature esistenti non sono state collegate alla nuova fognatura”.
4.1.1 - Il teste precisava inoltre che alle operazioni di video-ispezione erano presenti anche due dipendenti della e che, entrambi citati in qualità di CP_1 Testimone_1 Testimone_2 teste alla medesima udienza, confermavano la circostanza.
In particolare, dichiarava che “quando abbiamo rifatto la fognatura, per un Testimone_1 tratto è stato reinserito un tubo in plastica all'interno di un tubo in cemento, nel punto in cui non è stato ricollegato il vecchio allaccio scaricava non solo l'allaccio ma anche il pluviale esterno del fabbricato, l'allaccio del fabbricato si trovava più in basso dell'allaccio del pluviale, quindi nel fare
i lavori di rinnovo della rete fognaria è stata collegata la tubazione del pluviale pensando che in quella fosse convogliato il tutto e invece bisognava creare l'ingresso anche per un altro allaccio cioè quello del condominio che si trovava più in basso, poi è stato fatto successivamente, a seguito della segnalazione” aggiungeva inoltre che “era stata fatta una videoispezione preliminare nello stesso punto dell'allaccio del pluviale e non era stato visto che doveva essere creato un altro allaccio”.
4.2 - Incontestato e incontestabile il potere esercitato dall sul sistema fognario CP_1 all'epoca del sinistro e dunque la relazione di custodia intercorrente tra l'ente gestore e la rete pagina 3 di 6 idrica dalla quale è derivato il danno lamentato dalle attrici e dunque la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.: la responsabilità semi-oggettiva del custode sussiste non solo quando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana -condotta colposa dei dipendenti dell'azienda convenuta- che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass. sez. III, 12 luglio
2022, n. 21977).
4.2.1 – Sussiste altresì anche la responsabilità generica extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per negligente ed imperito svolgimento dell'opera (mancato collegamento alla nuova conduttura di scarichi esistenti e già collegati a quella vecchia) di ristrutturazione dell'impianto fognario sottostante l'immobile di proprietà della Pt_1
4.3 - Provato altresì il nesso di causalità tra l'omesso allaccio delle fognature del condominio di Viale Martiri della Libertà n.
8 -adiacente all'immobile di proprietà della alla Pt_1 nuova condotta fognaria e le infiltrazioni di acque nere sulle pareti dell'immobile.
4.3.1- Infatti, sia pure contestando l'addebito della responsabilità, la convenuta non ha fornito prova del caso fortuito e della dedotta imputabilità dell'evento lesivo all'asserito difetto strutturale e idraulico del condominio ove è ubicato l'immobile. In ogni caso, sussistendo la prova della condotta colposa della convenuta questa risponderebbe comunque dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4.3.2 – Conferma della esistenza del nesso di causalità si rinviene anche nella circostanza che dopo l'esecuzione di lavori di nuovo allacciamento delle condutture non si sono verificati ulteriori episodi di infiltrazioni.
5- Sulla quantificazione del danno.
5.1 - Sfornito di prova quello specificatamente patito dalla , la quale non ha Pt_2 prodotto alcun elemento idoneo a sostegno del dedotto ammaloramento delle materie prime acquistate anteriormente alla manifestazione delle infiltrazioni e delle quali chiede il risarcimento.
Irrilevanti a tal fine le allegate n. 6 fotografie (alcune delle quali sfocate) di prodotti finiti (torte e dolci), peraltro apparentemente integri.
Parimenti irrilevanti le fatture di le quali, pur addebitando “… lo Persona_1 spostamento di tutti i materiali e alimenti presenti negli scaffali danneggiati…” sono state emesse a distanza di circa un anno (13.01.2022) dal lamentato evento infiltrativo.
pagina 4 di 6 e priva di altri elementi a sostegno la dichiarazione testimoniale resa dal marito Pt_6 della conduttrice, dal seguente tenore letterale “… dietro al muro c'era un deposito Testimone_3
e quei prodotti sono andati a male”.
5.2 - Provato invece il danno lamentato dalla locatrice che verrà liquidato da questo giudice sulla base dell'espletata CTU alla quale ritiene di poter aderire in quanto precisa, esaustiva, esente da contraddizioni e sufficientemente motivata distaccandosi dalle conclusioni del CTU solo relativamente ai corrispettivi di cui alle fatture di L.a. Idrotermica snc (all. 12 e all. 13). Infatti, tali corrispettivi rispettivamente di euro 1.034,00 e di euro 500,00, pur ritenuti congrui dal CTU
, vanno entrambi esclusi dalla liquidazione del risarcimento in quanto addebitati Persona_2
(come si evince dall'intestazione presente in alto a destra dei documenti contabili) al Condominio di Viale Martiri della Libertà n. 8, soggetto estraneo al presente giudizio.
5.2.1 - Invece per le fatture emesse da (figlio di ), il CTU Testimone_4 Parte_1 pur precisando che la quantificazione a corpo delle singole lavorazioni renda impossibile la verifica della “corrispondenza delle superfici su cui si è intervenuti (o le ore in economia con relativo costo dei materiali utilizzati) e la congruenza dei costi unitari applicati”, con l'ausilio del
Prezzario della Regione Marche 2024 e “dopo aver visionato le foto e i video agli atti, ed eseguito il sopralluogo con il rilievo metrico dell'immobile”, ha ritenuto congrui i punti dei seguenti preventivi:
- nn. 1 e 2 del TD01 fatt. n. 1/1/1 del 13 gennaio 2022 di complessivi euro 1.183,40 (pari ad euro 970,00 al netto dell'iva);
- dal n. 2 al n. 8 compresi di cui al TD01 n. 1/1/2 del 13 gennaio 2022 di complessivi euro
2.897,50 (pari ad euro 2.375,00 al netto dell'iva) e quelli di cui al punto 9, in quanto impossibile verificare il numero degli allagamenti, limitatamente all'importo di euro 1.200 (pari ad euro
1.464,00 comprensivo di iva), ovvero di euro 300,00 per il n. 4 di interventi stimati, circa uno al mese da gennaio 2021 ad aprile 2021, con esclusione dei lavori di cui al punto 1 “prestazione manodopera ricerca possibili infiltrazioni dai piani superiori o da condotte presenti dietro alla parete da cui si verificano infiltrazioni del negozio sito in via Roma n. 6” perché CP_1 descrive delle opere già quantificate nelle altre voci della medesima fattura per un totale di euro
4.361,50;
- n. 2 (di euro 900,00 al netto d'iva) e dal 4 al 9 (di euro 2.580,00 al netto d'iva) del TD01 n.
1/1/3 del 13 gennaio 2022 di complessivi euro 4.245,60 (pari ad euro 3.480 al netto dell'iva) e quello di cui al punto 1 che limitatamente all'importo di euro 350 al netto d'iva (euro 427,00
pagina 5 di 6 comprensivo di iva) e al numero 3 limitatamente ad euro 260,00 al netto d'iva (di euro 317,20), in quanto entrambi risultano troppo onerosi. Per un totale di euro 4.989,80 ivato;
- del punto 1 della fatt. n. 1/1/4 del 13 gennaio 2022 di euro 1.927,60 (al netto d'iva pari ad euro 1.580).
5.3 - Per un totale di euro 12.462,30 comprensivo d'iva alla quale va aggiunto il canone di quattro mensilità incontestatamente non corrisposte da , di Parte_2 complessivi euro 1.800,00.
5.4 - Così, va liquidato in favore l'importo di euro di euro 14.262.30, a Parte_7 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalle singole fatture al soddisfo e per i canoni dalla rispettiva scadenza mensile.
6 - Le spese del giudizio e quelle della CTU seguono la soccombenza;
tenuto conto che le attrici sono difese dal medesimo professionista e l'una è vittoriosa e l'altra ( ) Pt_1 Pt_2 Cont soccombente, quest'ultima va condannata sostenere per intero quelle della , la quale a sua volta va condannata a sostenere per intero quelle della la liquidazione segue in Pt_1 dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della e Parte_1 CP_1
CONDANNA quest'ultima a pagare alla attrice la somma di euro 14.262.30, oltre interessi legali come al punto 5.4 della motivazione;
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da , quale titolare Parte_2 della ditta individuale “La OT EN di CH di DE ”; Parte_2
CONDANNA l a sostenere le spese del giudizio Controparte_1 della e le liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, Pt_1 cap, iva e spese vive documentate;
Cont CONDANNA a sostenere le spese dell e le liquida in euro Parte_2
5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
COMPENSA in pari quota le spese di CTU.
Macerata, 18 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 104/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2 quale titolare della impresa individuale La TE EN Di CH, Di DE AL AE;
assistito dall'avv. MARCHESINI CARLO;
elettivamente domiciliato in Perugia, v. della Pescara n. 30, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. CARNEVALI GIORGIO;
elettivamente domiciliato in --
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28.10.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, ma per importi inferiori rispetto a quelli richiesti, la domanda risarcitoria proposta da , proprietaria dell'immobile sito a in Via Roma n. 7/A Parte_3 CP_1 identificato al catasto dei fabbricati al fg. 66, part. 96, sub. 15, nei confronti di
[...]
, concessionaria dei servizi idrici urbani del Comune di , intesa Controparte_1 CP_1
pagina 1 di 6 al risarcimento di complessivi euro 20.668,44 per i danni subiti alle pareti dell'immobile e ai prodotti alimentari ivi depositati a causa delle infiltrazioni di acque nere manifestatesi a partire dal
27.02.2021; cioè quelli verificatosi in epoca successiva a quella della sostituzione dell'impianto fognario da parte dei dipendenti dalla convenuta risalente ad “alcuni mesi prima” dell'infiltrazioni.
2 – Sfornita invece di prova quella proposta dalla conduttrice del medesimo immobile,
, quale titolare della ditta individuale “La TE EN di CH di Parte_2
DE AL AE” attività di commercio al dettaglio di generi alimentari rumeni.
3 – Si legge in citazione che a seguito delle verifiche eseguite sugli scarichi fognari tramite video-ispezioni, le attrici appuravano che “due scarichi (uno collegato alle cucine di due appartamenti, l'altro di acque nere) non erano stati allacciati all'impianto fognario, oggetto di manutenzione, poco tempo prima [n.d.r. dalla comparsa delle infiltrazioni], proprio da parte di
; deducendo la responsabilità esclusiva dell ai sensi dell'art. 2051 c.c., le attrici CP_1 CP_1 chiedono quindi il risarcimento integrale dei subiti danni patrimoniali;
3.1 – la li quantifica in euro 15.775,10,43 (importo inferiore rispetto a quello Pt_1 risultante dalla somma dalle fatture allegate pari ad euro 17.992,50), di cui: euro 1.800,00 per la mancata percezione di quattro mensilità di canoni di locazione a causa dell'inutilizzabilità totale degli stessi da parte della conduttrice;
euro 1.183,40 per lo smontaggio delle scaffalature danneggiate e lo spostamento dei beni alimentari ivi presenti e rimontaggio nuovi scaffali di cui al
TD01 fatt. n. 1/1/1 del 13 gennaio 2022; euro 6.130,50 per ricerca infiltrazioni, realizzazione della video-ispezione e fornitura materiali per il ripristino del negozio compresa sanificazione effettuate nove volte pari al numero degli allegamenti di cui al TD01 n. 1/1/2 del 13 gennaio 2022; euro
5.917,00 per demolizione e realizzazione delle pareti in cartongesso e dell'intonaco di cui alla
TD01 n. 1/1/3 del 13 gennaio 2022; euro 1.927,60 per la fornitura materiali per la scaffalatura del negozio di cui alla fatt. n. 1/1/4 del 13 gennaio 2022; euro 1.034,00 per i lavori di ricerca delle perdite delle fognature di cui alla missiva del 10.03.2021 indirizzata al Condominio di di Viale
Martiri della Libertà n. 8 (all. 12); ed euro 500,00 per videoispezione fognatura di cui al documento indirizzato al Condominio di Viale Martiri della Libertà n. 8 (all. 13);
li quantifica in euro 4.913,34 (importo superiore rispetto a quello risultate Parte_4 dalle poste di seguito elencate di euro 4.695,42), pari all'importo delle fatture allegate relative all'acquisto dei beni alimentari del 03.02.2021di euro 988,69 (fatt. n. 223 di euro 917,17; fatt. n.
147 di euro 71,52), del 10.02.2021 di euro 1.190,97 (fatt. n. 185 di euro 126,96; fatt. n. 278 di euro 1.064,01), del 17.02.2021 di euro 1.025,39 (fatt, n. 235 di euro 95,28; fatt. 328 di euro pagina 2 di 6 930,11) e del 24.02.2021 di euro 1.490,37 (fatt. n. 392), asseritamente deteriorati a causa dei lamentati allagamenti.
4 – In punto di fatto risultano documentalmente provate (foto e video allegati in atti), oltre che non contestate, le infiltrazioni di acque nere dalle pareti del piano seminterrato dell'immobile di proprietà della e la loro incontestata comparsa a partire dal 27.01.2021. CP_2
4.1 - Provata -oltre che documentalmente tramite foto e videoispezioni alla fognatura- anche la riconducibilità delle infiltrazioni al mancato allaccio di due scarichi delle porzioni immobiliari della attrice all'impianto fognario oggetto di precedente manutenzione da parte dei dipendenti della convenuta. Sul punto, titolare della L.A. Idrotermica snc di Controparte_3
CC LI & C. incaricata dall'attrice (in uno con i proprietari degli immobili del
) degli accertamenti per verificare la causa degli Parte_5 eventi infiltrativi, all'udienza del 18.09.2023 ha affermato che “… con la videoispezione [n.d.r. degli scarichi fognari] è emerso che due scarichi del condominio di Viale Martiri della Libertà
[n.d.r. immobile attiguo a quello di proprietà della anch'esso colpito dal fenomeno Pt_1 infiltrativo] non erano stati allacciati alla nuova condotta” specificando che “l'APM o chi per loro ha intubato un tubo nella vecchia fognatura e praticamente non è stato aperto il passaggio con questi due scarichi;
quindi le fognature esistenti non sono state collegate alla nuova fognatura”.
4.1.1 - Il teste precisava inoltre che alle operazioni di video-ispezione erano presenti anche due dipendenti della e che, entrambi citati in qualità di CP_1 Testimone_1 Testimone_2 teste alla medesima udienza, confermavano la circostanza.
In particolare, dichiarava che “quando abbiamo rifatto la fognatura, per un Testimone_1 tratto è stato reinserito un tubo in plastica all'interno di un tubo in cemento, nel punto in cui non è stato ricollegato il vecchio allaccio scaricava non solo l'allaccio ma anche il pluviale esterno del fabbricato, l'allaccio del fabbricato si trovava più in basso dell'allaccio del pluviale, quindi nel fare
i lavori di rinnovo della rete fognaria è stata collegata la tubazione del pluviale pensando che in quella fosse convogliato il tutto e invece bisognava creare l'ingresso anche per un altro allaccio cioè quello del condominio che si trovava più in basso, poi è stato fatto successivamente, a seguito della segnalazione” aggiungeva inoltre che “era stata fatta una videoispezione preliminare nello stesso punto dell'allaccio del pluviale e non era stato visto che doveva essere creato un altro allaccio”.
4.2 - Incontestato e incontestabile il potere esercitato dall sul sistema fognario CP_1 all'epoca del sinistro e dunque la relazione di custodia intercorrente tra l'ente gestore e la rete pagina 3 di 6 idrica dalla quale è derivato il danno lamentato dalle attrici e dunque la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.: la responsabilità semi-oggettiva del custode sussiste non solo quando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana -condotta colposa dei dipendenti dell'azienda convenuta- che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (Cass. sez. III, 12 luglio
2022, n. 21977).
4.2.1 – Sussiste altresì anche la responsabilità generica extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per negligente ed imperito svolgimento dell'opera (mancato collegamento alla nuova conduttura di scarichi esistenti e già collegati a quella vecchia) di ristrutturazione dell'impianto fognario sottostante l'immobile di proprietà della Pt_1
4.3 - Provato altresì il nesso di causalità tra l'omesso allaccio delle fognature del condominio di Viale Martiri della Libertà n.
8 -adiacente all'immobile di proprietà della alla Pt_1 nuova condotta fognaria e le infiltrazioni di acque nere sulle pareti dell'immobile.
4.3.1- Infatti, sia pure contestando l'addebito della responsabilità, la convenuta non ha fornito prova del caso fortuito e della dedotta imputabilità dell'evento lesivo all'asserito difetto strutturale e idraulico del condominio ove è ubicato l'immobile. In ogni caso, sussistendo la prova della condotta colposa della convenuta questa risponderebbe comunque dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2043 c.c.
4.3.2 – Conferma della esistenza del nesso di causalità si rinviene anche nella circostanza che dopo l'esecuzione di lavori di nuovo allacciamento delle condutture non si sono verificati ulteriori episodi di infiltrazioni.
5- Sulla quantificazione del danno.
5.1 - Sfornito di prova quello specificatamente patito dalla , la quale non ha Pt_2 prodotto alcun elemento idoneo a sostegno del dedotto ammaloramento delle materie prime acquistate anteriormente alla manifestazione delle infiltrazioni e delle quali chiede il risarcimento.
Irrilevanti a tal fine le allegate n. 6 fotografie (alcune delle quali sfocate) di prodotti finiti (torte e dolci), peraltro apparentemente integri.
Parimenti irrilevanti le fatture di le quali, pur addebitando “… lo Persona_1 spostamento di tutti i materiali e alimenti presenti negli scaffali danneggiati…” sono state emesse a distanza di circa un anno (13.01.2022) dal lamentato evento infiltrativo.
pagina 4 di 6 e priva di altri elementi a sostegno la dichiarazione testimoniale resa dal marito Pt_6 della conduttrice, dal seguente tenore letterale “… dietro al muro c'era un deposito Testimone_3
e quei prodotti sono andati a male”.
5.2 - Provato invece il danno lamentato dalla locatrice che verrà liquidato da questo giudice sulla base dell'espletata CTU alla quale ritiene di poter aderire in quanto precisa, esaustiva, esente da contraddizioni e sufficientemente motivata distaccandosi dalle conclusioni del CTU solo relativamente ai corrispettivi di cui alle fatture di L.a. Idrotermica snc (all. 12 e all. 13). Infatti, tali corrispettivi rispettivamente di euro 1.034,00 e di euro 500,00, pur ritenuti congrui dal CTU
, vanno entrambi esclusi dalla liquidazione del risarcimento in quanto addebitati Persona_2
(come si evince dall'intestazione presente in alto a destra dei documenti contabili) al Condominio di Viale Martiri della Libertà n. 8, soggetto estraneo al presente giudizio.
5.2.1 - Invece per le fatture emesse da (figlio di ), il CTU Testimone_4 Parte_1 pur precisando che la quantificazione a corpo delle singole lavorazioni renda impossibile la verifica della “corrispondenza delle superfici su cui si è intervenuti (o le ore in economia con relativo costo dei materiali utilizzati) e la congruenza dei costi unitari applicati”, con l'ausilio del
Prezzario della Regione Marche 2024 e “dopo aver visionato le foto e i video agli atti, ed eseguito il sopralluogo con il rilievo metrico dell'immobile”, ha ritenuto congrui i punti dei seguenti preventivi:
- nn. 1 e 2 del TD01 fatt. n. 1/1/1 del 13 gennaio 2022 di complessivi euro 1.183,40 (pari ad euro 970,00 al netto dell'iva);
- dal n. 2 al n. 8 compresi di cui al TD01 n. 1/1/2 del 13 gennaio 2022 di complessivi euro
2.897,50 (pari ad euro 2.375,00 al netto dell'iva) e quelli di cui al punto 9, in quanto impossibile verificare il numero degli allagamenti, limitatamente all'importo di euro 1.200 (pari ad euro
1.464,00 comprensivo di iva), ovvero di euro 300,00 per il n. 4 di interventi stimati, circa uno al mese da gennaio 2021 ad aprile 2021, con esclusione dei lavori di cui al punto 1 “prestazione manodopera ricerca possibili infiltrazioni dai piani superiori o da condotte presenti dietro alla parete da cui si verificano infiltrazioni del negozio sito in via Roma n. 6” perché CP_1 descrive delle opere già quantificate nelle altre voci della medesima fattura per un totale di euro
4.361,50;
- n. 2 (di euro 900,00 al netto d'iva) e dal 4 al 9 (di euro 2.580,00 al netto d'iva) del TD01 n.
1/1/3 del 13 gennaio 2022 di complessivi euro 4.245,60 (pari ad euro 3.480 al netto dell'iva) e quello di cui al punto 1 che limitatamente all'importo di euro 350 al netto d'iva (euro 427,00
pagina 5 di 6 comprensivo di iva) e al numero 3 limitatamente ad euro 260,00 al netto d'iva (di euro 317,20), in quanto entrambi risultano troppo onerosi. Per un totale di euro 4.989,80 ivato;
- del punto 1 della fatt. n. 1/1/4 del 13 gennaio 2022 di euro 1.927,60 (al netto d'iva pari ad euro 1.580).
5.3 - Per un totale di euro 12.462,30 comprensivo d'iva alla quale va aggiunto il canone di quattro mensilità incontestatamente non corrisposte da , di Parte_2 complessivi euro 1.800,00.
5.4 - Così, va liquidato in favore l'importo di euro di euro 14.262.30, a Parte_7 titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalle singole fatture al soddisfo e per i canoni dalla rispettiva scadenza mensile.
6 - Le spese del giudizio e quelle della CTU seguono la soccombenza;
tenuto conto che le attrici sono difese dal medesimo professionista e l'una è vittoriosa e l'altra ( ) Pt_1 Pt_2 Cont soccombente, quest'ultima va condannata sostenere per intero quelle della , la quale a sua volta va condannata a sostenere per intero quelle della la liquidazione segue in Pt_1 dispositivo.
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, accoglie la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della e Parte_1 CP_1
CONDANNA quest'ultima a pagare alla attrice la somma di euro 14.262.30, oltre interessi legali come al punto 5.4 della motivazione;
RESPINGE la domanda risarcitoria proposta da , quale titolare Parte_2 della ditta individuale “La OT EN di CH di DE ”; Parte_2
CONDANNA l a sostenere le spese del giudizio Controparte_1 della e le liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, Pt_1 cap, iva e spese vive documentate;
Cont CONDANNA a sostenere le spese dell e le liquida in euro Parte_2
5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
COMPENSA in pari quota le spese di CTU.
Macerata, 18 febbraio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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