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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1983/2019 RGAC vertente tra
, in persona dell'Amministratore e Legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Algieri presso il cui studio sito in Roma, al Viale di Val Fiorita, n. 90 è elettivamente domiciliata. appellante e contro
Con
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Daniela Grillo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, presso l'avv. Sergio Greco con studio alla Piazza
Carlo Bigotti n. 24 appellata
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 105/2019 emessa dal
Tribunale Ordinario di Castrovillari Dott. Di Pede, a definizione del giudizio assunto con RG n. 541/2009 pubblicata in data 15 marzo 2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e riportate nell'atto di citazione, che qui si intende integralmente richiamato, con vittoria di spese ed onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per l'appellata , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore: “voglia l'Ecc.ma Corte adìta rigettare l'appello con la conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze.”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato nel marzo del 2009, la aveva convenuto Parte_1
in giudizio la per sentirla condannare alla restituzione Controparte_2
delle somme indebitamente percepite in relazione al c/c n. 2842 acceso dalla società appellante presso la filiale di Corigliano Calabro della banca appellata.
La aveva dedotto che, nel corso del rapporto, durato da “ben prima del 1997” al Pt_1
7.06.2007, la banca avrebbe applicato illegittimamente l'anatocismo trimestrale, la commissione di massimo scoperto (CMS) ed interessi e tassi usurai.
La , costituitasi in giudizio a mezzo del proprio difensore, Controparte_2
aveva chiesto il rigetto della domanda attrice, eccependo in particolar modo l'incompletezza della documentazione prodotta dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Espletata la CTU, la causa veniva mandata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di primo grado, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di aveva Parte_1 Controparte_2 rigettato la domanda, compensato le spese, posto le spese di CTU per metà a carico della e per l'altra metà a carico della . Pt_1 Controparte_2
L'appellante, con atto di citazione depositato telematicamente il 18.10.2019, aveva impugnato la suddetta sentenza, instaurando così il giudizio recante RGAC 1983/2019.
In data 20.01.2020 si era costituita la chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza dell'11.06.2024, la società appellante aveva chiesto un rinvio ai sensi dell'art. 185 c.p.c. ed il Collegio aveva disposto la comparizione delle parti all'udienza del 25.06.2024 al fine di verificare la positività di conciliazione della lite.
All'udienza dell'8.10.2024, la causa veniva ancora rinviata per verificare il perfezionamento delle predette trattative o, in caso di esito negativo delle stesse, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note, giusto separato decreto del presidente della sezione.
All'udienza del 13.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le parti costituite non hanno depositato le note difensive per la trattazione dell'udienza del 22.4.2025 e, alla successiva udienza del 13.5.2025, alla quale la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno svolto alcuna attività di difesa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pervenire ad una decisione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante, nei confronti della Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale
[...]
di Castrovillari n. 105/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-nulla sulle spese.
Catanzaro 14.5.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1983/2019 RGAC vertente tra
, in persona dell'Amministratore e Legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Algieri presso il cui studio sito in Roma, al Viale di Val Fiorita, n. 90 è elettivamente domiciliata. appellante e contro
Con
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M. Daniela Grillo, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, presso l'avv. Sergio Greco con studio alla Piazza
Carlo Bigotti n. 24 appellata
Conclusioni
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 105/2019 emessa dal
Tribunale Ordinario di Castrovillari Dott. Di Pede, a definizione del giudizio assunto con RG n. 541/2009 pubblicata in data 15 marzo 2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e riportate nell'atto di citazione, che qui si intende integralmente richiamato, con vittoria di spese ed onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per l'appellata , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore: “voglia l'Ecc.ma Corte adìta rigettare l'appello con la conferma dell'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e competenze.”.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato nel marzo del 2009, la aveva convenuto Parte_1
in giudizio la per sentirla condannare alla restituzione Controparte_2
delle somme indebitamente percepite in relazione al c/c n. 2842 acceso dalla società appellante presso la filiale di Corigliano Calabro della banca appellata.
La aveva dedotto che, nel corso del rapporto, durato da “ben prima del 1997” al Pt_1
7.06.2007, la banca avrebbe applicato illegittimamente l'anatocismo trimestrale, la commissione di massimo scoperto (CMS) ed interessi e tassi usurai.
La , costituitasi in giudizio a mezzo del proprio difensore, Controparte_2
aveva chiesto il rigetto della domanda attrice, eccependo in particolar modo l'incompletezza della documentazione prodotta dall'odierna appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Espletata la CTU, la causa veniva mandata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di primo grado, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di aveva Parte_1 Controparte_2 rigettato la domanda, compensato le spese, posto le spese di CTU per metà a carico della e per l'altra metà a carico della . Pt_1 Controparte_2
L'appellante, con atto di citazione depositato telematicamente il 18.10.2019, aveva impugnato la suddetta sentenza, instaurando così il giudizio recante RGAC 1983/2019.
In data 20.01.2020 si era costituita la chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza dell'11.06.2024, la società appellante aveva chiesto un rinvio ai sensi dell'art. 185 c.p.c. ed il Collegio aveva disposto la comparizione delle parti all'udienza del 25.06.2024 al fine di verificare la positività di conciliazione della lite.
All'udienza dell'8.10.2024, la causa veniva ancora rinviata per verificare il perfezionamento delle predette trattative o, in caso di esito negativo delle stesse, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12 novembre 2024, sostituita dal deposito di note, giusto separato decreto del presidente della sezione.
All'udienza del 13.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le parti costituite non hanno depositato le note difensive per la trattazione dell'udienza del 22.4.2025 e, alla successiva udienza del 13.5.2025, alla quale la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno svolto alcuna attività di difesa.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pervenire ad una decisione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
la corte di appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante, nei confronti della Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante, avverso la sentenza del tribunale
[...]
di Castrovillari n. 105/2019, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
-nulla sulle spese.
Catanzaro 14.5.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo