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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cinicola;
Parte_1
Attore contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo De Santis;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: integrazione somme rimborso buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 19.02.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
premesso che: a) sottoscriveva presso l'ufficio postale di Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 6 Cerchiara di Calabria, in diverse date, n. 15 buoni postali fruttiferi di diverso ammontare, tutti rimborsati in data 26.06.2016; b) sebbene sul retro dei buoni fruttiferi postali veniva indicato, in modo dettagliato, il tasso di rendimento, al momento del rimborso le non CP_1
corrispondevano la somma derivante dal calcolo dei tassi di rendimento ma una somma, per tutti i buoni, inferiore;
nello specifico: 1) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.093 sottoscritto in data 17.07.1989 con una somma da corrispondere pari ad €. 12.220,09, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 9287,41 con una differenza pari ad €. 2.932,68; 2) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.230 sottoscritto in data 13.12.1990 con una somma da corrispondere pari ad €. 11.093,91, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 8.529,88 con una differenza pari ad €. 2.564,03; 3) buono postale fruttifero di £ 1.000.000 serie Q n. 000.740 sottoscritto in data 13.06.1991 con una somma da corrispondere pari ad €. 5.383,14, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 4.122,91 con una differenza pari ad €. 1.260,23; 4) buono postale fruttifero di £ 1.000.000 serie Q n. 000.741 sottoscritto in data 13.06.1991 con una somma da corrispondere pari ad €. 5.383,14, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 4.122,31 con una differenza pari ad €. 1.260,23; 5) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.428 sottoscritto in data 16.11.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 9.575,22, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.393,62 con una differenza pari ad €. 2.181,16; 6) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.359 sottoscritto in data 19.03.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 10.122,50, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.772,37 con una differenza pari ad €. 2.350,13; 7) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.388 sottoscritto in data 15.05.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 10.018,10, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.677,69 con una differenza pari ad €. 2.340,41; 8) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.442 sottoscritto in data 12.12.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 9.506,34, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.393,62 con una differenza pari ad €. 2.112,72; 9) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.610 06 sottoscritto in data 12.12.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.786,44, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.825,48 con una differenza pari ad €. 1960,96; 10) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.613 06 sottoscritto in data 02.12.1993 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.737,88, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.825,48 con una differenza pari ad €. 1.912,40; 11) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.619 06 sottoscritto in data 13.12.1990 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.700,99, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.825,48 con una differenza pari ad €. 1.875,51; 12) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.630 06 sottoscritto in data 19.01.1994 con una somma pagina 2 di 6 da corrispondere pari ad €. 8.623,05, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.730,79 con una differenza pari ad €. 1.892,26; 13) buono postale fruttifero di £ 5.000.000 n. 02.469.763 07 sottoscritto in data 07.01.1997 con una somma da corrispondere pari ad €. 9.676,00, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 8.210,99 con una differenza pari ad €. 1.465,01; 14) buono postale fruttifero di £ 5.000.000 n. 03.565.462 07 sottoscritto in data 17.02.1998 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.584,16, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 5.968,15 con una differenza pari ad €. 2.616,01; 15) buono postale fruttifero di £ 5.000.000 n. 03.565.463 07 sottoscritto in data 17.02.1998 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.584,16, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 5.968,15 con una differenza pari ad €. 2.616,01;
Sosteneva, pertanto, il diritto ad un accredito nei confronti di della somma di Controparte_1
€. 31.339,75.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. ,al pagamento della somma di €. 31.339,75 a
[...] favore dell'istante; condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario oltre iva e cap come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse domande perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali erano state stabilite dai decreti ministeriali, e che aveva applicato pedissequamente le CP_1
prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, riconoscendo al sig. gli Parte_1
interessi stabiliti dal medesimo decreto.
concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: rigettare tutte le domande dell'Attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
Limitatamente ai buoni contrassegnati dal n. 14 e n. 15 dell'atto di citazione accertare e dichiarare la nullità della pretesa per violazione degli art. 163 n. 4) e n. 5) c.p.c.; in ogni caso rigettare le domande dell'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atto anche per i buoni contrassegnati dai numeri 14 e 15 dell'atto di citazione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
pagina 3 di 6 All'udienza del 10.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, il G.I. tratteneva la causa in decisione con concessione termini per il deposito di memorie conclusionali.
1. Nel merito
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
E' noto come i buoni fruttiferi ordinari postali (B.F.P.) rappresentano una particolare forma di titolo che garantisce la restituzione del capitale investito (valore facciale o nominale) e degli interessi maturati per un certo intervallo temporale. Questa tipologia di titoli ha la caratteristica principale di essere garantiti dallo Stato Italiano, a prescindere dalle condizioni di eventuali congiunture economiche negative, pertanto, alla scadenza del termine, il sottoscrittore otterrà il capitale investito incrementato degli interessi maturati.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'esistenza oppure no del diritto di parte attrice, quale risparmiatore sottoscrivente buoni fruttiferi postali della serie “Q”, “S”, “U”, ad ottenere una integrazione, a saldo del rimborso dei titoli richiesto già ottenuto in data 25.06.2016.
Va, innanzitutto, precisato che risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 173 comma I dpr. n. 156/1973, per come novellato dall'art. 1 dl. n. 460/1974, alla stregua del quale “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
In base a tale disposizione normativa era, pertanto, consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale.
Non osta, a tal proposito, l'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 7 del dl. n. 284/1999. Tale disposizione ha infatti stabilito, al comma 3, che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.
Pertanto, essendo la sottoscrizione del buono per cui è causa avvenuta nell'arco temporale dal
1989 e 1998, dunque, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del citato art. 7 e dei successivi decreti attuativi, la normativa contenuta nell'abrogato art. 173 continua a trovare applicazione ratione temporis.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, par d'uopo registrare come costituisca profilo documentato per tabulas che l'attore ebbe ad acquisire i buoni fruttiferi postali ordinari individuati in dodici BFP appartenenti alla serie “Q”, un BFP appartenente alla serie “S” (in vigore dal 01/12/1996 al 30/06/1997) e due
BFP appartenenti alla serie “U” (in vigore dal 10/12/1998 al 09/12/1998).
La serie “Q” è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n.
148; di seguito il “D.M. 1986”.
Ai sensi dell'art. 4 del DM 1986: «Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi».
L'unico titolo riferito alla serie “S”, oggetto della presente causa, è stato emesso – come stabilito dal DM del 27 novembre 1996, con l'utilizzo dei moduli emessi per la serie corrispondente
Quanto ai BFP riferiti alla serie “U” si precisa che gli stessi sono stati istituiti con decreto del 24 dicembre 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303).
Ciò premesso, per quanto riguarda la corretta applicazione delle somme corrisposte a titolo di rimborso del capitale ed interessi al netto della ritenuta, si richiama il contenuto dell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio Dott. il quale ha innanzitutto fornito Persona_1
indicazione puntuale (pag. 8 elaborato peritale) e corretta applicazione dei saggi di interesse applicati al B.F.P. in questione ( BFP Serie “Q” nella misura del 8% dal 1° al 5° anno;
9% dal 6° al
10° anno;
10,50% dall'11° al 15 anno;
12% dal 16° al 20° anno;
Interesse semplice del 12% dal
21° al 30° anno;
serie “S” tassi di interesse nella misura del 5,50%, fino al 5° anno;
6,50%, CP_2 dal 6° al 10° anno;
7,5%, dall'11° al 15° anno;
9%, dal 16° anno al 20° anno;
Interesse semplice dello 0,50% dal 21° anno al 30° anno;
BFP serie “U” tassi di interesse: 4,25%, fino al 5° anno;
4,75%, dal 6° al 10° anno;
5,50%, dall'11° al 15° anno;
6,50%, dal 16° anno al 20° anno;
Interesse semplice dello 0,50% dal 21° anno al 30° anno).
Alla luce dei conteggi riportati nell'elaborato peritale la somma a titolo di rimborso accertata dal
CTU in relazione ai buoni fruttiferi postali in questione, al netto della ritenuta fiscale, è pari ad euro
105.855,37 a fronte dell'importo già rimborsato da in favore dell'attore al netto Controparte_1 della ritenuta fiscale pari ad €. 103.654,93.( pag.11 elaborato peritale).
pagina 5 di 6 Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise in quanto sorrette da ampia motivazione sia sul metodo che sui calcoli.
Ne consegue, pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice il diritto della stessa al rimborso della rimanente somma di euro 2.200,44 (nella specie, €105.855,37 – € 103.654,93) ad integrazione e saldo del rimborso capitale ed interessi dei buoni fruttiferi postali al 25.06.2016
2.Sulle spese di lite.
Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum”, (scaglione 1.101,00-5.200,00) dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di difficoltà delle questioni affrontate.
Gli esborsi della ctu vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 672/20 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della rimanente somma a titolo di rimborso di euro Parte_1
2.200,44;
2. Condanna al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio che liquida in euro 545,00 per spese vive, euro 1.278,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
3. Pone definitivamente a carico di spese di CTU;
Controparte_1
Castrovillari, 06.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice monocratico Dott.ssa Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cinicola;
Parte_1
Attore contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo De Santis;
Controparte_1
Convenuto
OGGETTO: integrazione somme rimborso buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con atto di citazione del 19.02.2020, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
premesso che: a) sottoscriveva presso l'ufficio postale di Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 6 Cerchiara di Calabria, in diverse date, n. 15 buoni postali fruttiferi di diverso ammontare, tutti rimborsati in data 26.06.2016; b) sebbene sul retro dei buoni fruttiferi postali veniva indicato, in modo dettagliato, il tasso di rendimento, al momento del rimborso le non CP_1
corrispondevano la somma derivante dal calcolo dei tassi di rendimento ma una somma, per tutti i buoni, inferiore;
nello specifico: 1) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.093 sottoscritto in data 17.07.1989 con una somma da corrispondere pari ad €. 12.220,09, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 9287,41 con una differenza pari ad €. 2.932,68; 2) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.230 sottoscritto in data 13.12.1990 con una somma da corrispondere pari ad €. 11.093,91, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 8.529,88 con una differenza pari ad €. 2.564,03; 3) buono postale fruttifero di £ 1.000.000 serie Q n. 000.740 sottoscritto in data 13.06.1991 con una somma da corrispondere pari ad €. 5.383,14, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 4.122,91 con una differenza pari ad €. 1.260,23; 4) buono postale fruttifero di £ 1.000.000 serie Q n. 000.741 sottoscritto in data 13.06.1991 con una somma da corrispondere pari ad €. 5.383,14, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 4.122,31 con una differenza pari ad €. 1.260,23; 5) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.428 sottoscritto in data 16.11.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 9.575,22, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.393,62 con una differenza pari ad €. 2.181,16; 6) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.359 sottoscritto in data 19.03.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 10.122,50, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.772,37 con una differenza pari ad €. 2.350,13; 7) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.388 sottoscritto in data 15.05.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 10.018,10, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.677,69 con una differenza pari ad €. 2.340,41; 8) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 000.442 sottoscritto in data 12.12.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 9.506,34, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 7.393,62 con una differenza pari ad €. 2.112,72; 9) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.610 06 sottoscritto in data 12.12.1992 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.786,44, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.825,48 con una differenza pari ad €. 1960,96; 10) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.613 06 sottoscritto in data 02.12.1993 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.737,88, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.825,48 con una differenza pari ad €. 1.912,40; 11) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.619 06 sottoscritto in data 13.12.1990 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.700,99, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.825,48 con una differenza pari ad €. 1.875,51; 12) buono postale fruttifero di £ 2.000.000 serie Q n. 00.814.630 06 sottoscritto in data 19.01.1994 con una somma pagina 2 di 6 da corrispondere pari ad €. 8.623,05, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 6.730,79 con una differenza pari ad €. 1.892,26; 13) buono postale fruttifero di £ 5.000.000 n. 02.469.763 07 sottoscritto in data 07.01.1997 con una somma da corrispondere pari ad €. 9.676,00, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 8.210,99 con una differenza pari ad €. 1.465,01; 14) buono postale fruttifero di £ 5.000.000 n. 03.565.462 07 sottoscritto in data 17.02.1998 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.584,16, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 5.968,15 con una differenza pari ad €. 2.616,01; 15) buono postale fruttifero di £ 5.000.000 n. 03.565.463 07 sottoscritto in data 17.02.1998 con una somma da corrispondere pari ad €. 8.584,16, mentre le poste hanno corrisposto solo €. 5.968,15 con una differenza pari ad €. 2.616,01;
Sosteneva, pertanto, il diritto ad un accredito nei confronti di della somma di Controparte_1
€. 31.339,75.
Concludeva, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. ,al pagamento della somma di €. 31.339,75 a
[...] favore dell'istante; condannare in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario oltre iva e cap come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.”
Si costituiva in giudizio la quale contestava le avverse domande perché Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali erano state stabilite dai decreti ministeriali, e che aveva applicato pedissequamente le CP_1
prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986, riconoscendo al sig. gli Parte_1
interessi stabiliti dal medesimo decreto.
concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta: rigettare tutte le domande dell'Attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto;
Limitatamente ai buoni contrassegnati dal n. 14 e n. 15 dell'atto di citazione accertare e dichiarare la nullità della pretesa per violazione degli art. 163 n. 4) e n. 5) c.p.c.; in ogni caso rigettare le domande dell'attore, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in atto anche per i buoni contrassegnati dai numeri 14 e 15 dell'atto di citazione. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
pagina 3 di 6 All'udienza del 10.03.2025, tenutasi in modalità cartolare, il G.I. tratteneva la causa in decisione con concessione termini per il deposito di memorie conclusionali.
1. Nel merito
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
E' noto come i buoni fruttiferi ordinari postali (B.F.P.) rappresentano una particolare forma di titolo che garantisce la restituzione del capitale investito (valore facciale o nominale) e degli interessi maturati per un certo intervallo temporale. Questa tipologia di titoli ha la caratteristica principale di essere garantiti dallo Stato Italiano, a prescindere dalle condizioni di eventuali congiunture economiche negative, pertanto, alla scadenza del termine, il sottoscrittore otterrà il capitale investito incrementato degli interessi maturati.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'esistenza oppure no del diritto di parte attrice, quale risparmiatore sottoscrivente buoni fruttiferi postali della serie “Q”, “S”, “U”, ad ottenere una integrazione, a saldo del rimborso dei titoli richiesto già ottenuto in data 25.06.2016.
Va, innanzitutto, precisato che risulta applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 173 comma I dpr. n. 156/1973, per come novellato dall'art. 1 dl. n. 460/1974, alla stregua del quale “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
In base a tale disposizione normativa era, pertanto, consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in
Gazzetta Ufficiale.
Non osta, a tal proposito, l'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 7 del dl. n. 284/1999. Tale disposizione ha infatti stabilito, al comma 3, che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”.
Pertanto, essendo la sottoscrizione del buono per cui è causa avvenuta nell'arco temporale dal
1989 e 1998, dunque, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del citato art. 7 e dei successivi decreti attuativi, la normativa contenuta nell'abrogato art. 173 continua a trovare applicazione ratione temporis.
pagina 4 di 6 Tanto premesso, par d'uopo registrare come costituisca profilo documentato per tabulas che l'attore ebbe ad acquisire i buoni fruttiferi postali ordinari individuati in dodici BFP appartenenti alla serie “Q”, un BFP appartenente alla serie “S” (in vigore dal 01/12/1996 al 30/06/1997) e due
BFP appartenenti alla serie “U” (in vigore dal 10/12/1998 al 09/12/1998).
La serie “Q” è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n.
148; di seguito il “D.M. 1986”.
Ai sensi dell'art. 4 del DM 1986: «Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi».
L'unico titolo riferito alla serie “S”, oggetto della presente causa, è stato emesso – come stabilito dal DM del 27 novembre 1996, con l'utilizzo dei moduli emessi per la serie corrispondente
Quanto ai BFP riferiti alla serie “U” si precisa che gli stessi sono stati istituiti con decreto del 24 dicembre 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303).
Ciò premesso, per quanto riguarda la corretta applicazione delle somme corrisposte a titolo di rimborso del capitale ed interessi al netto della ritenuta, si richiama il contenuto dell'elaborato peritale del consulente tecnico d'ufficio Dott. il quale ha innanzitutto fornito Persona_1
indicazione puntuale (pag. 8 elaborato peritale) e corretta applicazione dei saggi di interesse applicati al B.F.P. in questione ( BFP Serie “Q” nella misura del 8% dal 1° al 5° anno;
9% dal 6° al
10° anno;
10,50% dall'11° al 15 anno;
12% dal 16° al 20° anno;
Interesse semplice del 12% dal
21° al 30° anno;
serie “S” tassi di interesse nella misura del 5,50%, fino al 5° anno;
6,50%, CP_2 dal 6° al 10° anno;
7,5%, dall'11° al 15° anno;
9%, dal 16° anno al 20° anno;
Interesse semplice dello 0,50% dal 21° anno al 30° anno;
BFP serie “U” tassi di interesse: 4,25%, fino al 5° anno;
4,75%, dal 6° al 10° anno;
5,50%, dall'11° al 15° anno;
6,50%, dal 16° anno al 20° anno;
Interesse semplice dello 0,50% dal 21° anno al 30° anno).
Alla luce dei conteggi riportati nell'elaborato peritale la somma a titolo di rimborso accertata dal
CTU in relazione ai buoni fruttiferi postali in questione, al netto della ritenuta fiscale, è pari ad euro
105.855,37 a fronte dell'importo già rimborsato da in favore dell'attore al netto Controparte_1 della ritenuta fiscale pari ad €. 103.654,93.( pag.11 elaborato peritale).
pagina 5 di 6 Le conclusioni del CTU meritano di essere condivise in quanto sorrette da ampia motivazione sia sul metodo che sui calcoli.
Ne consegue, pertanto, in accoglimento della domanda di parte attrice il diritto della stessa al rimborso della rimanente somma di euro 2.200,44 (nella specie, €105.855,37 – € 103.654,93) ad integrazione e saldo del rimborso capitale ed interessi dei buoni fruttiferi postali al 25.06.2016
2.Sulle spese di lite.
Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum”, (scaglione 1.101,00-5.200,00) dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di difficoltà delle questioni affrontate.
Gli esborsi della ctu vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 672/20 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della rimanente somma a titolo di rimborso di euro Parte_1
2.200,44;
2. Condanna al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
giudizio che liquida in euro 545,00 per spese vive, euro 1.278,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
3. Pone definitivamente a carico di spese di CTU;
Controparte_1
Castrovillari, 06.06.25
Il Giudice
Dott.ssa Beatrice Magaro'
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'Addetta U.P.P. Dott.ssa Teresa
Talarico
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