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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3198/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3198/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa congiuntamente da:
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sofia Amoddio
e
, C.F. CF Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Barbara La Bella con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data pagina 1 di 5 14/09/2013 nel Comune di Siracusa;
- che dall'unione sono nati i figli , il 14 luglio 2010 ed Per_1 il 22 ottobre 2014; Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto n. 432/2022 del
29/11/2022
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 03/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAZIONE DEI FIGLI
I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2 genitori, con collocazione presso la madre in Siracusa, Via Bartolomeo
Cannizzo n. 23;
pagina 2 di 5 DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON
COLLOCATARIO
Il diritto di visita del padre viene regolato sulla base degli impegni dei minori, scolastici e post-scolastici e della disponibilità degli stessi genitori. Il sig. terrà con sé i figli due giorni a settimana, CP_1 oltre al sabato o alla domenica alternativamente con la signora
Data la turnazione lavorativa del padre, egli comunicherà via Pt_1
WhatsApp all'inizio di ogni settimana alla signora i due giorni Pt_1 in cui eserciterà il diritto di visita. Il padre, in base ai suoi turni di lavoro, si impegna inoltre a prendere e accompagnare i figli a scuola e alle attività sportive settimanalmente. Salvi diversi accordi tra le parti.
GESTIONE GIORNALIERA DEI FIGLI
Per due fine settimana alternati ogni mese, dal venerdì al lunedì, ciascun genitore si occuperà di accompagnare i figli alle attività sportive e a scuola.
PERIODI DI VACANZA
Durante il periodo estivo, la permanenza dei figli con ciascun genitore sarà regolata in base alle ferie di entrambi, il padre terrà con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi. Per le festività natalizie,
i figli trascorreranno con il padre alternativamente o il 24 oppure il 25 dicembre;
il 31 dicembre oppure l'1 gennaio;
per le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente o il giorno di Pasqua oppure il lunedì di Pasquetta. In merito ai figli i coniugi si concorda il seguente piano genitoriale: la minore è Persona_3 campionessa internazionale di Muay Thai, disciplina che la occupa tutti i lunedì, mercoledì e venerdì a eccezione della preparazione alle gare, periodo in cui si allena tutti i giorni. A settembre 2024 ha cominciato a frequentare l'Istituto Rizza, indirizzo grafica e telecomunicazioni. Il minore si allena a calcio Persona_4 presso la sede Rarinantes di Siracusa e da settembre 2024 ha ripreso tutti i lunedì, mercoledì e venerdì.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. verserà mensilmente alla signora la somma di CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 € 350,00, soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Il sig. CP_1 contribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie, comprendenti istruzione, (tasse di ripetizione, e universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezione di ripetizione), spese mediche non coperte dal
SSN, spese odontoiatriche, occhiali da vista, attività sportive e ricreative ed a tutte quelle previamente concordate fra i genitori;
in ogni caso si terrà conto del protocollo presente presso il Tribunale di
Siracusa.
ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
L'Assegno Unico continuerà ad essere percepito integralmente al
100% dalla signora Pt_1
MANTENIMENTO CONIUGI
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano che nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente dai ricorrenti. Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali- fatta eccezione per quanto convenuto nel ricorso già depositato- i ricorrenti convengono che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente, avendo già regolamentato i loro rapporti patrimoniali.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO Ciascun genitore presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli.
SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale i figli convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
pagina 4 di 5 Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 14/09/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 2013 (Atto n. 297,
Parte II Serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 24.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3198/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del promossa congiuntamente da:
, C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sofia Amoddio
e
, C.F. CF Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. Barbara La Bella con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data pagina 1 di 5 14/09/2013 nel Comune di Siracusa;
- che dall'unione sono nati i figli , il 14 luglio 2010 ed Per_1 il 22 ottobre 2014; Per_2
- di essersi separati consensualmente con decreto n. 432/2022 del
29/11/2022
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza confermavano le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 03/02/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
AFFIDAMENTO CONGIUNTO E COLLOCAZIONE DEI FIGLI
I figli minori ed vengono affidati congiuntamente ai Per_1 Per_2 genitori, con collocazione presso la madre in Siracusa, Via Bartolomeo
Cannizzo n. 23;
pagina 2 di 5 DIRITTO DI VISITA E FREQUENTAZIONE DEL GENITORE NON
COLLOCATARIO
Il diritto di visita del padre viene regolato sulla base degli impegni dei minori, scolastici e post-scolastici e della disponibilità degli stessi genitori. Il sig. terrà con sé i figli due giorni a settimana, CP_1 oltre al sabato o alla domenica alternativamente con la signora
Data la turnazione lavorativa del padre, egli comunicherà via Pt_1
WhatsApp all'inizio di ogni settimana alla signora i due giorni Pt_1 in cui eserciterà il diritto di visita. Il padre, in base ai suoi turni di lavoro, si impegna inoltre a prendere e accompagnare i figli a scuola e alle attività sportive settimanalmente. Salvi diversi accordi tra le parti.
GESTIONE GIORNALIERA DEI FIGLI
Per due fine settimana alternati ogni mese, dal venerdì al lunedì, ciascun genitore si occuperà di accompagnare i figli alle attività sportive e a scuola.
PERIODI DI VACANZA
Durante il periodo estivo, la permanenza dei figli con ciascun genitore sarà regolata in base alle ferie di entrambi, il padre terrà con sé i figli per almeno 15 giorni, anche non consecutivi. Per le festività natalizie,
i figli trascorreranno con il padre alternativamente o il 24 oppure il 25 dicembre;
il 31 dicembre oppure l'1 gennaio;
per le festività pasquali i figli trascorreranno con il padre alternativamente o il giorno di Pasqua oppure il lunedì di Pasquetta. In merito ai figli i coniugi si concorda il seguente piano genitoriale: la minore è Persona_3 campionessa internazionale di Muay Thai, disciplina che la occupa tutti i lunedì, mercoledì e venerdì a eccezione della preparazione alle gare, periodo in cui si allena tutti i giorni. A settembre 2024 ha cominciato a frequentare l'Istituto Rizza, indirizzo grafica e telecomunicazioni. Il minore si allena a calcio Persona_4 presso la sede Rarinantes di Siracusa e da settembre 2024 ha ripreso tutti i lunedì, mercoledì e venerdì.
MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il sig. verserà mensilmente alla signora la somma di CP_1 Pt_1
pagina 3 di 5 € 350,00, soggetta a rivalutazione ISTAT annuale. Il sig. CP_1 contribuirà inoltre al 50% delle spese straordinarie, comprendenti istruzione, (tasse di ripetizione, e universitarie, libri, corsi di specializzazione, lezione di ripetizione), spese mediche non coperte dal
SSN, spese odontoiatriche, occhiali da vista, attività sportive e ricreative ed a tutte quelle previamente concordate fra i genitori;
in ogni caso si terrà conto del protocollo presente presso il Tribunale di
Siracusa.
ASSEGNO UNICO PER I FIGLI
L'Assegno Unico continuerà ad essere percepito integralmente al
100% dalla signora Pt_1
MANTENIMENTO CONIUGI
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano che nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente dai ricorrenti. Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali- fatta eccezione per quanto convenuto nel ricorso già depositato- i ricorrenti convengono che non hanno più nulla a pretendere reciprocamente, avendo già regolamentato i loro rapporti patrimoniali.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO Ciascun genitore presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio dei figli.
SPESE LEGALI
Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale i figli convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
pagina 4 di 5 Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti,
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 14/09/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Siracusa dell'anno 2013 (Atto n. 297,
Parte II Serie A)
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 24.4.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone Dott. Gilberto Orazio Rapisarda
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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