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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1318 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nerino Allocati Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Massimo Valleriani
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato in data 12.11.2024 per violazione del principio di tempestività e violazione del diritto di difesa ed inosservanza dei termini procedimentali previsti dal d.lgs. 165/2001 e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla reintegra ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 ed alla corresponsione dell'indennità risarcitoria per il periodo dal licenziamento alla reintegra
– è infondata e deve essere rigettata.
Cont
3. La ricorrente ha lavorato come dipendente della convenuta a decorrere dal 20.4.2022 con inquadramento nella cat. D e profilo professionale di “collaboratore professionale sanitario-infermiere”
Costituisce circostanza pacifica che la ricorrente si sia assentata dal lavoro nei giorni 16,17 e 20 febbraio 2024 e dal 5.4.2024 al 30.5.2024 senza addurre alcuna giustificazione.
Dalla documentazione in atti risulta che il coordinatore della ricorrente abbia segnalato alla con mail del 26.2.2024, le numerose irregolarità riscontrate nel cartellino presenze Parte_1 del mese di febbraio in relazione a uscite anticipate dal servizio, mancate timbrature, nonché,
l'assenza ingiustificata nelle giornate del 16,17 e 20 febbraio 2024, ricordando alla dipendente la necessità di autorizzazione del responsabile in caso di permessi e la necessità di tempestivo inoltro del certificato di malattia in caso di assenza (all. 25 fasc. ricorr.).
La nota è rimasta priva di riscontro da parte della ricorrente.
Dalla documentazione in atti risulta inoltre che in data 28.5.2024 (prot. 50181) il coordinatore della ricorrente abbia inoltrato alla dipendente, nonché, al Direttore ff UOC professioni sanitaria, segnalazione con cui evidenziava che dal cartellino del mese di aprile 2024 la ricorrente risultava assente dal 5 al 30 aprile 2024, in assenza di alcuna giustificazione (all. fasc. resist.); seguiva nota dell'11.6.2024 (prot. 55245) con cui veniva segnalata l'assenza risultante dall'esame del cartellino presenza dal giorno 1 al 30 maggio (all. fasc. resist.).
Dal 31 maggio al 14 giugno 2024 la ricorrente si è assentata dal lavoro presentando regolare certificazione medica attestante lo stato di malattia.
2 Con nota del 19.6.2024 (prot. 58119) il Direttore ff UOC ha inoltrato all'Ufficio procedimenti disciplinari la segnalazione delle assenze della per le giornate del 16,17 e 20 Parte_1 febbraio 2024 e per il periodo dal 5 aprile al 30 maggio 2024 (all. fasc. resist).
È seguita la contestazione di addebito del 17.7.2024 (prot. 68446) alla dipendente con indicazione della violazione dell'art. 55 quater comma 1 lett. b) d.lgs. 165/2001 ed invito a presentarsi alla audizione a difesa (del 18.8.2024 – poi differita al 30.10.2024).
La ricorrente non si è presentata all'audizione orale, né ha prodotto alcuna nota scritta.
L'ufficio procedimenti disciplinari con verbale n. 4 del 12.11.2024, preso atto delle evidenze dei cartellini rilevazione presenza e della assenza di alcuna giustificazione della dipendente, ha irrogato alla dipendente la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso di cui all'art. 84 comma 9 punti i) in relazione alla lett. a) CCNL comparto Sanità 2019-2021; è seguita delibera del commissario straordinario n. 924 del 14.11.2024 con cui, preso atto del provvedimento dell della circostanza che la ricorrente risultava in aspettativa non Pt_2 retribuita dal 1.7.2024 al 1.1.2025 e del periodo di preavviso di due mesi, decorrente dal
16.1.2025, ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso (cfr. all. resist.).
4. Preliminarmente si osserva come, dalla documentazione in atti sopra riassunta, non possa in alcun modo configurarsi alcuna violazione del principio di tempestività del potere disciplinare ex art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001.
In merito a questa disciplina, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è da tempo affermato l'orientamento secondo cui la scansione del procedimento disciplinare - e la decadenza dall'azione disciplinare, prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l'iter deve concludersi - richiede necessariamente un'individuazione certa ed oggettiva del "dies a quo", che presuppone che tale termine non sia agganciato ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell'Amministrazione, bensì, a una conoscenza piena da parte dell' che consenta al datore di lavoro l'attivazione del procedimento Pt_2 disciplinare (in tal senso Cass., Sezione Lavoro, sentenza 14/10/2015, n. 20733; Cass., Sezione
Lavoro, sentenza 10/08/2016, n. 16900). Parte Nel caso di specie l' , a fronte della segnalazione ricevuta dal Direttore ff UOC in data
19.6.2024, ha avviato il procedimento disciplinare in data 17.7.2024 (entro il termine di 30
3 giorni prescritto dalla normatia) e concluso il procedimento in data 14.11.2024, nel pieno rispetto dei 120 giorni prescritti dall'art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001.
Con riguardo alla dedotta intempestività della segnalazione delle assenze da parte del responsabile della struttura (eccepita al punto I del ricorso) si rileva come anche dopo le modifiche apportate dal d.lg. n. 75/2017 (c.d. legge Madia) all'art. 55-bis d.lg. n. 165/2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari, non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che sono certamente rilevanti eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti, le quali vanno tuttavia anch'esse misurate in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2022, n.29142; Cass. 17.2.2025, n. 4077).
Nel caso di specie la ricorrente non ha visto, in alcun modo, violato o leso il proprio diritto di difesa, il quale, al contrario, è stato ampiamente rispettato e sollecitato dal proprio coordinatore
(mail del 26.2.2024, nota del 28.5.2024 prot. 50181, nota dell'11.6.2020 prot. 55245).
5. In relazione alla eccezione afferente la violazione del principio di proporzionalità della sanzione si osserva quanto segue.
L'art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal D.Lgs. n. 150 del
2009, art. 69) in relazione alla infrazione consistente nell'“assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nel biennio…”, prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. La disposizione ha quindi introdotto (fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo), una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari particolarmente gravi ritenute idonee a fondare un licenziamento. Tra queste è appunto prevista l'ipotesi dell'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio, purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. La Cassazione ha recentemente ribadito il consolidato
4 principio (cfr. sentenza n. 18372/2023) secondo cui “anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento” (nello stesso senso Cass. 17600/2021; Cass., n. 18326 del 2016).
In termini concreti ciò significa che la tipizzazione ex ante effettuata dal legislatore (con riguardo all'assenza non giustificata), onera il lavoratore di dedurre e fornire elementi che consentano (in primis all'Amministrazione e, successivamente ed eventualmente, al giudice) di valutare la ricorrenza di circostanze tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tal senso comprendendo sia l'adempimento della prestazione principale sia tutto il corredo degli obblighi strumentali di correttezza e diligenza, e tali, quindi, da giustificare la condotta tenuta dal lavoratore seppur coincidente con la tipizzazione (oggettiva) effettuata dal legislatore.
Occorre dunque effettuare la verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato alla ricorrente in relazione al concreto rapporto, a tutte le circostanze del caso avuto riguardo anche all'assolvimento degli oneri probatori
6. Deduce la difesa attorea che la propria assistita si sia trovata, nel periodo oggetto di contestazione, in una condizione di disadattamento lavorativo – anche in considerazione delle difficoltà nelle relazioni interpersonali con i colleghi dettate dalla modifica delle mansioni e dall'assegnazione al diversa sede lavorativa – in condizioni delle sue patologie psicologiche, tale da assurgere a “scriminante” rispetto all'addebito disciplinare.
7. In relazione alla documentazione in atti si rileva, in primo luogo, che l'assegnazione alle mansioni di back office è stata effettuata proprio in considerazione della patologia psichiatrica da cui è risultata affetta e dalle difficoltà relazionali riscontrate nel rapporto con i colleghi;
allo stesso modo, il trasferimento in altro reparto (servizio di Anatomia Patologica di Formia) è stato disposto a seguito di una sua richiesta di trasferimento (cfr. doc. 7 e 8 fasc. ricorr.)
5 La documentazione medica prodotta se da una parte certamente attesta una condizione di disturbo psicopatologico, tuttavia, non assevera una condizione clinica che possa far ritenere che la ricorrente si sia trovata nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2024 in una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa ed, in particolare, in una situazione di impossibilità ad attendere all'obbligo della comunicazione della propria assenza per malattia.
Nel certificato di PS del 7.5.2024 la paziente risulta “ lucida, orientata, non presenta disturbi del pensiero. Umore lievemente elevato. Provocatoria e manipolativa. Riferisce di essere infermiera che lavora in questo nosocomio. (…) al momento non risultano disturbi psicopatologici acuti in atto per cui non necessita di ricovero.”
La ricorrente inoltre risulta aver presentato nel mese di maggio richieste di aspettativa
(inizialmente rigettate in quanto illeggibili o tardive e poi accolte con decorrenza dal 1 luglio
2024 al 1.1.2025), nonché certificazione di malattia per il periodo dal 31 maggio al 14 giugno
2024.
8. In considerazione della documentazione in atti non risulta fornita la prova di una situazione patologica che le avrebbe impedito, nell'immediatezza, di giustificare le assenze contestate, con la conseguenze che l'inadempimento non può ritenersi, in concreto, scriminato o giustificato.
9. Per le ragioni sopra esposte, ritenuta la legittimità e proporzionalità del licenziamento irrogato, il ricorso deve essere rigettato.
10. In relazione alle spese di lite, in considerazione della particolare condizione personale della ricorrente e tenuto conto della diversa natura delle parti, sussistono eccezionali regioni ai sensi dell'art. 91 c.p.c. come interpretato dalla C. Cost. n. 88/2017, per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , (R.G. 1318/2025), ogni contraria domanda, eccezione
[...] CP_1
e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
6 Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1318 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Nerino Allocati Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Massimo Valleriani
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento disciplinare irrogato in data 12.11.2024 per violazione del principio di tempestività e violazione del diritto di difesa ed inosservanza dei termini procedimentali previsti dal d.lgs. 165/2001 e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla reintegra ai sensi dell'art. 63 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 ed alla corresponsione dell'indennità risarcitoria per il periodo dal licenziamento alla reintegra
– è infondata e deve essere rigettata.
Cont
3. La ricorrente ha lavorato come dipendente della convenuta a decorrere dal 20.4.2022 con inquadramento nella cat. D e profilo professionale di “collaboratore professionale sanitario-infermiere”
Costituisce circostanza pacifica che la ricorrente si sia assentata dal lavoro nei giorni 16,17 e 20 febbraio 2024 e dal 5.4.2024 al 30.5.2024 senza addurre alcuna giustificazione.
Dalla documentazione in atti risulta che il coordinatore della ricorrente abbia segnalato alla con mail del 26.2.2024, le numerose irregolarità riscontrate nel cartellino presenze Parte_1 del mese di febbraio in relazione a uscite anticipate dal servizio, mancate timbrature, nonché,
l'assenza ingiustificata nelle giornate del 16,17 e 20 febbraio 2024, ricordando alla dipendente la necessità di autorizzazione del responsabile in caso di permessi e la necessità di tempestivo inoltro del certificato di malattia in caso di assenza (all. 25 fasc. ricorr.).
La nota è rimasta priva di riscontro da parte della ricorrente.
Dalla documentazione in atti risulta inoltre che in data 28.5.2024 (prot. 50181) il coordinatore della ricorrente abbia inoltrato alla dipendente, nonché, al Direttore ff UOC professioni sanitaria, segnalazione con cui evidenziava che dal cartellino del mese di aprile 2024 la ricorrente risultava assente dal 5 al 30 aprile 2024, in assenza di alcuna giustificazione (all. fasc. resist.); seguiva nota dell'11.6.2024 (prot. 55245) con cui veniva segnalata l'assenza risultante dall'esame del cartellino presenza dal giorno 1 al 30 maggio (all. fasc. resist.).
Dal 31 maggio al 14 giugno 2024 la ricorrente si è assentata dal lavoro presentando regolare certificazione medica attestante lo stato di malattia.
2 Con nota del 19.6.2024 (prot. 58119) il Direttore ff UOC ha inoltrato all'Ufficio procedimenti disciplinari la segnalazione delle assenze della per le giornate del 16,17 e 20 Parte_1 febbraio 2024 e per il periodo dal 5 aprile al 30 maggio 2024 (all. fasc. resist).
È seguita la contestazione di addebito del 17.7.2024 (prot. 68446) alla dipendente con indicazione della violazione dell'art. 55 quater comma 1 lett. b) d.lgs. 165/2001 ed invito a presentarsi alla audizione a difesa (del 18.8.2024 – poi differita al 30.10.2024).
La ricorrente non si è presentata all'audizione orale, né ha prodotto alcuna nota scritta.
L'ufficio procedimenti disciplinari con verbale n. 4 del 12.11.2024, preso atto delle evidenze dei cartellini rilevazione presenza e della assenza di alcuna giustificazione della dipendente, ha irrogato alla dipendente la sanzione del licenziamento disciplinare con preavviso di cui all'art. 84 comma 9 punti i) in relazione alla lett. a) CCNL comparto Sanità 2019-2021; è seguita delibera del commissario straordinario n. 924 del 14.11.2024 con cui, preso atto del provvedimento dell della circostanza che la ricorrente risultava in aspettativa non Pt_2 retribuita dal 1.7.2024 al 1.1.2025 e del periodo di preavviso di due mesi, decorrente dal
16.1.2025, ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto dei termini di preavviso (cfr. all. resist.).
4. Preliminarmente si osserva come, dalla documentazione in atti sopra riassunta, non possa in alcun modo configurarsi alcuna violazione del principio di tempestività del potere disciplinare ex art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001.
In merito a questa disciplina, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è da tempo affermato l'orientamento secondo cui la scansione del procedimento disciplinare - e la decadenza dall'azione disciplinare, prevista come sanzione per il mancato rispetto del termine entro il quale l'iter deve concludersi - richiede necessariamente un'individuazione certa ed oggettiva del "dies a quo", che presuppone che tale termine non sia agganciato ad una qualsiasi notizia pervenuta a qualunque ufficio o persona dell'Amministrazione, bensì, a una conoscenza piena da parte dell' che consenta al datore di lavoro l'attivazione del procedimento Pt_2 disciplinare (in tal senso Cass., Sezione Lavoro, sentenza 14/10/2015, n. 20733; Cass., Sezione
Lavoro, sentenza 10/08/2016, n. 16900). Parte Nel caso di specie l' , a fronte della segnalazione ricevuta dal Direttore ff UOC in data
19.6.2024, ha avviato il procedimento disciplinare in data 17.7.2024 (entro il termine di 30
3 giorni prescritto dalla normatia) e concluso il procedimento in data 14.11.2024, nel pieno rispetto dei 120 giorni prescritti dall'art. 55 bis comma 4 d.lgs. 165/2001.
Con riguardo alla dedotta intempestività della segnalazione delle assenze da parte del responsabile della struttura (eccepita al punto I del ricorso) si rileva come anche dopo le modifiche apportate dal d.lg. n. 75/2017 (c.d. legge Madia) all'art. 55-bis d.lg. n. 165/2001, la violazione del termine (ora di dieci giorni) per la trasmissione degli atti dal responsabile del servizio all'ufficio per i procedimenti disciplinari, non comporta la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, a meno che ne risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente;
il richiamo della norma al principio di tempestività va inteso nel senso che sono certamente rilevanti eventuali violazioni del termine per la trasmissione degli atti, le quali vanno tuttavia anch'esse misurate in ragione della violazione del diritto di difesa, tenendosi conto che il pregiudizio rispetto a quest'ultimo è di regola più probabile quanto più ci si allontani nel tempo dal momento dei fatti (Cassazione civile sez. lav., 06/10/2022, n.29142; Cass. 17.2.2025, n. 4077).
Nel caso di specie la ricorrente non ha visto, in alcun modo, violato o leso il proprio diritto di difesa, il quale, al contrario, è stato ampiamente rispettato e sollecitato dal proprio coordinatore
(mail del 26.2.2024, nota del 28.5.2024 prot. 50181, nota dell'11.6.2020 prot. 55245).
5. In relazione alla eccezione afferente la violazione del principio di proporzionalità della sanzione si osserva quanto segue.
L'art. 55-quater, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal D.Lgs. n. 150 del
2009, art. 69) in relazione alla infrazione consistente nell'“assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nel biennio…”, prevede la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso. La disposizione ha quindi introdotto (fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo), una tipizzazione di fattispecie di illeciti disciplinari particolarmente gravi ritenute idonee a fondare un licenziamento. Tra queste è appunto prevista l'ipotesi dell'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell'arco di un biennio, purché non ricorrano elementi che assurgano a “scriminante” della condotta tenuta dal lavoratore, tali da configurare una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa, in relazione sia all'adempimento della prestazione principale sia agli obblighi strumentali di correttezza e diligenza. La Cassazione ha recentemente ribadito il consolidato
4 principio (cfr. sentenza n. 18372/2023) secondo cui “anche a fronte di una fattispecie legale quale quella di cui all'art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, il licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, conservando l'amministrazione il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento” (nello stesso senso Cass. 17600/2021; Cass., n. 18326 del 2016).
In termini concreti ciò significa che la tipizzazione ex ante effettuata dal legislatore (con riguardo all'assenza non giustificata), onera il lavoratore di dedurre e fornire elementi che consentano (in primis all'Amministrazione e, successivamente ed eventualmente, al giudice) di valutare la ricorrenza di circostanze tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa, in tal senso comprendendo sia l'adempimento della prestazione principale sia tutto il corredo degli obblighi strumentali di correttezza e diligenza, e tali, quindi, da giustificare la condotta tenuta dal lavoratore seppur coincidente con la tipizzazione (oggettiva) effettuata dal legislatore.
Occorre dunque effettuare la verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato alla ricorrente in relazione al concreto rapporto, a tutte le circostanze del caso avuto riguardo anche all'assolvimento degli oneri probatori
6. Deduce la difesa attorea che la propria assistita si sia trovata, nel periodo oggetto di contestazione, in una condizione di disadattamento lavorativo – anche in considerazione delle difficoltà nelle relazioni interpersonali con i colleghi dettate dalla modifica delle mansioni e dall'assegnazione al diversa sede lavorativa – in condizioni delle sue patologie psicologiche, tale da assurgere a “scriminante” rispetto all'addebito disciplinare.
7. In relazione alla documentazione in atti si rileva, in primo luogo, che l'assegnazione alle mansioni di back office è stata effettuata proprio in considerazione della patologia psichiatrica da cui è risultata affetta e dalle difficoltà relazionali riscontrate nel rapporto con i colleghi;
allo stesso modo, il trasferimento in altro reparto (servizio di Anatomia Patologica di Formia) è stato disposto a seguito di una sua richiesta di trasferimento (cfr. doc. 7 e 8 fasc. ricorr.)
5 La documentazione medica prodotta se da una parte certamente attesta una condizione di disturbo psicopatologico, tuttavia, non assevera una condizione clinica che possa far ritenere che la ricorrente si sia trovata nei mesi di febbraio, aprile e maggio 2024 in una situazione di inesigibilità della prestazione lavorativa ed, in particolare, in una situazione di impossibilità ad attendere all'obbligo della comunicazione della propria assenza per malattia.
Nel certificato di PS del 7.5.2024 la paziente risulta “ lucida, orientata, non presenta disturbi del pensiero. Umore lievemente elevato. Provocatoria e manipolativa. Riferisce di essere infermiera che lavora in questo nosocomio. (…) al momento non risultano disturbi psicopatologici acuti in atto per cui non necessita di ricovero.”
La ricorrente inoltre risulta aver presentato nel mese di maggio richieste di aspettativa
(inizialmente rigettate in quanto illeggibili o tardive e poi accolte con decorrenza dal 1 luglio
2024 al 1.1.2025), nonché certificazione di malattia per il periodo dal 31 maggio al 14 giugno
2024.
8. In considerazione della documentazione in atti non risulta fornita la prova di una situazione patologica che le avrebbe impedito, nell'immediatezza, di giustificare le assenze contestate, con la conseguenze che l'inadempimento non può ritenersi, in concreto, scriminato o giustificato.
9. Per le ragioni sopra esposte, ritenuta la legittimità e proporzionalità del licenziamento irrogato, il ricorso deve essere rigettato.
10. In relazione alle spese di lite, in considerazione della particolare condizione personale della ricorrente e tenuto conto della diversa natura delle parti, sussistono eccezionali regioni ai sensi dell'art. 91 c.p.c. come interpretato dalla C. Cost. n. 88/2017, per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di , (R.G. 1318/2025), ogni contraria domanda, eccezione
[...] CP_1
e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
6 Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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