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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, a scioglimento della riserva decisoria assunta all'udienza del 13/02/2025, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1073/2020 R.G.A.C.C. tra
, (cod. fisc. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Aduasio, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– ATTORE contro
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Daniela Gesmundo, giusta conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– CONVENUTO
Oggetto: arricchimento senza causa
Conclusioni delle parti (come da verbale d'udienza del 13.2.2025):
- Attore: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione”.
- Convenuto: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione
e risposta”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.02.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale il al fine di ivi sentirlo condannare al pagamento, in Controparte_1 suo favore, della somma di €. 29.370,68a titolo di indennizzo da arricchimento senza causa.
Ha dedotto, in sintesi, l'attore, a sostegno della spiegata domanda: a) che con atto di citazione del 21/05/2013 era stato convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale dalla
, che aveva formulato domanda di condanna nei suoi confronti al pagamento Controparte_2 della somma di €. 13.999,50, oltre interessi e rivalutazione, in relazione all'incarico verbale di fornitura (di attrezzatura per eventi) che il , quale assessore alla Cultura dell'Ente civico, Parte_1 aveva conferito il 30.7.2011 e che l'attrice aveva espletato, pur in assenza di incarico scritto, con conseguente responsabilità del Funzionario ex art. 191 del D.lgs. n. 267/2000; b) che il , Parte_1 costituitosi in giudizio ed oppostosi all'avversa domanda, aveva richiesto ed ottenuto la chiamata in causa del il quale tuttavia si era opposto alla domanda di manleva in ragione Controparte_1 dell'assenza del contratto scritto;
c) che il era stato autorizzato, come da prassi tenuta dal Parte_1
Comune di a conferire l'incarico all'impresa, in ragione dell'urgenza della prestazione, e CP_1
che i costi della prestazione erano stati in ogni caso “coperti” da precedenti delibere di Giunta;
d) che con sentenza nr. 762/2018 del 26/3/2018 il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda attorea, sicché, in adempimento del comando, il aveva corrisposto in favore della società Parte_1 [...] la somma di € 14.447,88 comprensiva di interessi, e in favore della stessa e del CP_3 CP_1 terzo chiamato l'importo di €. 4.813,90 a titolo di refusione delle spese legali;
e) che, come riconosciuto nella predetta sentenza, al residuerebbe la possibilità di promuovere, a Parte_1
pagamento effettuato, azione di ingiustificato arricchimento in danno del per Controparte_1 ottenere il ristoro di quanto corrisposto, ma l'Ente Civico, pur compulsato sul punto, avrebbe negato l'indennizzo; f) che sussisterebbero nel caso di specie tutti gli elementi della fattispecie di arricchimento senza causa, atteso che a fronte dell'impoverimento dell'odierno attore vi sarebbe stato l'arricchimento della P.A., quale unica beneficiaria della prestazione resa, e tenuto conto che la stessa era consapevole dell'arricchimento, avendo calendarizzato e approvato gli eventi culturali e le spese necessarie per sostenerli, in forza della delibera di Giunta Comunale del 18/7/2011 e delle successive delibere di imputazione di spesa in bilancio.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “- in via preliminare, l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accerti sia l'entità degli esborsi sostenuti dall'odierno attore in esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna n. 799/2018 del Tribunale di Trani del 26 marzo
2018, sia il contrapposto vantaggio economico determinato dal risparmio di spesa del CP_1
beneficiario esclusivo della prestazione fornita dalla società -
[...] Controparte_3 conseguentemente, accertata l'esistenza della locupletazione dell'Ente Locale e del relativo depauperamento del patrimonio dell'attore, dichiari ingiustificato l'arricchimento dell'odierno convenuto in danno del sig. nonché il diritto di quest'ultimo alla ripetizione di Parte_1
quanto dallo stesso versato, nella sua qualità di amministratore ed in forza della sentenza innanzi
Con richiamata, alla società VI. per sorte capitale, interessi, competenze di giudizio CP_3
nonché per le spese legali per la propria difesa e per quella del terzo chiamato in causa CP_1
- per l'effetto, condanni il convenuto in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante por tempore, al pagamento della somma di €. 29.370,68 sostenuta dall'attore per tutte le motivazioni esplicitate in narrativa, oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con comparsa del 18.6.2020 si è costituito in giudizio il invocando il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: a) che con la delibera n. 90 del 22.07.2011
l'Amministrazione aveva stabilito di finanziare con fondi di bilancio pubblici soltanto le manifestazioni organizzare direttamente dall'amministrazione comunale, prenotando sul bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2011 tre diversi capitoli di spesa, di cui €. 18.750,00 cap. 35300;
€. 1.500,00 cap. 68220; €. 400, 00 cap. 24681; per un totale pari ad €. 20.650,00; b) che la successiva assunzione di spesa relativa alla programmazione degli spettacoli risultava concretamente attuata con la successiva determina dirigenziale del 12.08.2011 che aveva individuato in maniera analitica i destinatari dei fondi stanziati sui precedenti capitoli di spesa per il complessivo importo di €. 20.650,00, tra i quali non figurerebbe alcun fornitore ma soltanto gruppi musicali, di intrattenimento e di spettacolo;
c) che per le altre attività, pur patrocinate dal non v'era CP_1
stata mai assunzione di impegno di spesa;
d) che, inoltre, la fornitura oggetto di causa, a servizio di manifestazione a carattere religioso, avrebbe fornito utilità “sotto forma di promozione, immagine e oblazioni al comitato organizzatore della manifestazione, non anche all'ente pubblico nel cui territorio essa si è svolta”, onde non vi sarebbe prova di un vantaggio economicamente valutabile in favore del d) che, in subordine, l'indennizzo andrebbe contenuto nella minor somma tra CP_1
arricchimento e impoverimento. Ha concluso, dunque, invocando “il rigetto della domanda avversa e la vittoria delle spese di lite”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e con ordinanza del 19.10.2023 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte del convenuto nei CP_1 confronti dell'attore di un importo a titolo di sorte capitale pari ad euro 15.000,00, oltre ad un contributo onnicomprensivo a titolo di ristoro di spese di lite pari ad euro 5.000,00”), accettata da parte attrice e (implicitamente) rifiutata da parte convenuta, che non ha dichiarato espressamente l'accettazione sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 13.2.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
-----------
La domanda è fondata in parte e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
1. Le coordinate giuridiche ed ermeneutiche
Preliminarmente, giova brevemente ricordare, in punto di diritto, che:
a) i contratti stipulati dalle PP.AA. devono essere preceduti dalla c.d. fase procedimentale, volta alla formazione della volontà contrattuale la quale, in materia di Enti Locali, deve essere rispettosa delle norme dettate in tema di impegni di spesa (cfr. l'art. 191, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000); i rapporti, inoltre, devono assumere forma scritta a pena di nullità (v. R.D. 18.11.1923 n.
2440 e relativo Regolamento, R.D. 23.5.1924 n. 827 nonché art. 11, comma 13, D.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, ratione temporis applicabile),
b) in particolare, in tema di Enti Locali, l'art. 191, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 (che ripropone, in sostanza, l'art. 23, comma 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66), dopo aver sancito nei commi precedenti che alle amministrazioni Provinciali, ai Comuni ed alle Comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa e l'impegno contabile, dispone testualmente che “Nel caso in cui vi è stata
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura”. d) ne deriva, in buona sostanza, che nell'ipotesi di esecuzione di prestazioni in assenza di contratto o comunque in assenza di copertura finanziaria, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia attribuito l'incarico o “consentito” la prestazione, con la conseguenza che resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà,
l'azione di indebito arricchimento da parte del prestatore d'opera nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso (v. Cass. 12014 cit. e Cass. 9 dicembre 2015, n. 24860);
e) il funzionario evocato in giudizio dal prestatore dell'opera (o quello che, all'esito della lite, abbia corrisposto il relativo pagamento) ben può agire in via sussidiaria nei riguardi dell'Ente
Pubblico, laddove sussistano i requisiti dell'azione da indebito arricchimento;
f) che tali presupposti consistono, a norma degli artt. 2041-2042 c.c.: - nell'arricchimento di un soggetto;
- nella diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto;
- nella loro derivazione da un unico fatto costitutivo;
- nell'assenza di una valida causa giustificatrice;
nell'assenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito (c.d. sussidiarietà).
2. l'applicazione al caso di specie
L'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche ed ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Ente.
Risulta infatti circostanza pacifica, oltre che documentalmente acclarata (cfr. Sentenza n.
762/2018, all. fasc. attore) che il sia stato condannato a corrispondere, in favore Parte_1 dell'impresa l'importo di euro 13.999,50, oltre interessi e Controparte_4 spese di lite, queste ultime riconosciute anche in favore del all'esito del giudizio Controparte_1
svoltosi presso codesto Tribunale, azionato dalla predetta società nei confronti del quale Parte_1
assessore del per aver commissionato la relativa prestazione in assenza di CP_1 CP_1
contratto scritto e/o di impegno di spesa.
In particolare, dall'esame della predetta sentenza emerge che il è stato Parte_1
condannato in quanto obbligato ex lege nei confronti della società attrice ai sensi del richiamato 191,
4° comma, del D.Lgs. 267/2000, per avere, in qualità di assessore alla Cultura del Comune di contattato la per commissionarle la fornitura di gruppi elettrogeni necessari per CP_1 CP_2
la realizzazione delle manifestazioni estive in programma per il Comune di in assenza di un CP_1 contratto e di copertura di Bilancio, in quanto la delibera 90/2011 nulla indicava in ordine a tale fornitura, demandandola all'attività attuativa al dirigente del III settore.
Risulta altresì documentato che l'odierno attore ha poi effettivamente corrisposto dette somme, in uno alle spese legali per il proprio difensore (cfr. contabili di pagamento, all. fasc. attore).
Alla luce di tali circostanze di fatto, devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti essenziali della fattispecie di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. ed in particolare:
a) deve ritenersi soddisfatto il requisito della c.d. sussidiarietà, non permanendo in capo al altra azione per ottenere l'indennizzo delle perdite subite, atteso che le stesse hanno Parte_1 trovato causa nell'obbligazione di fonte normativa e che alcuna responsabilità contrattuale o aquiliana può esser fatta valere nei riguardi dell'Ente Civico, atteso che la causa giustificativa dell'esborso risiede nella condotta dello stesso funzionario;
b) che, parimenti, è ravvisabile l'arricchimento della P.A., sub specie di mancata spesa per l'esecuzione della prestazione. Al riguardo, non appare condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui né la delibera 90/2011 né la determina del 12.8.2011 avevano avuto riguardo alla fornitura per cui è causa, trattandosi di attività, a servizio di manifestazione a carattere religioso, non di competenza Comunale, con conseguente assenza di arricchimento e di utilità.
Ed invero, in ordine all'arricchimento, sia sufficiente rilevare che, sempre dall'esame della predetta sentenza, si evince che la società aveva agito per ottenere il corrispettivo della CP_2
fornitura dei gruppi elettrogeni necessari allo svolgimento di alcuni eventi culturali svoltisi nel
Comune di (in Piazza Cavour, nel borgo antico di Sovereto, nonché per le luminarie della CP_1 festa Maggiore di , apparentemente rientranti nell'ambito delle iniziative culturali di CP_1
competenza Comunale, mentre non vi è prova che tali eventi fossero di stretta competenza di altri soggetti, non potendo la stessa farsi desumere dalla mera non inclusione espressa negli atti deliberativi sopra richiamati, atteso che, se ivi fosse stata inclusa, ne avrebbe risposto direttamente l'Ente e non si sarebbe posto il problema dell'arricchimento in danno del funzionario.
c) che, allo stesso modo, è risultato dimostrato l'impoverimento dell'attore, sub specie di diminuzione patrimoniale derivante dal medesimo fatto costitutivo: ed infatti, in ragione del detto conferimento di incarico in assenza di contratto (e delibera di spesa), l'attore si è visto costretto a corrispondere direttamente nei riguardi dell'impresa il costo della prestazione. Tuttavia, è entro tale limite che deve essere contenuto l'indennizzo, con esclusione, dunque, dei costi sostenuti per le spese di lite. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 2041, comma 1, cod. civ., chi si è arricchito è tenuto, “nei limiti dell'arricchimento”, a indennizzare l'impoverito “della correlativa diminuzione patrimoniale” (art. 2041, comma 1, c.c.), sicché all'impoverito spetta la minor somma tra arricchimento ed impoverimento, dovendo restare fuori quegli esborsi a cui non abbia fatto seguito una correlata locupletazione della P.A. per effetto del medesimo fatto costitutivo.
d) che, infine, non è (più) richiesto il “riconoscimento” dell'utilitas, qualora l'azione sia espletata nei confronti di una P.A., ferma restando la possibilità per quest'ultima di eccepire e provare che, in quanto non voluto o non consapevole, la fattispecie è configurabile come arricchimento imposto (cfr. Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n. 10798): circostanza che, come detto, non è emersa dagli atti di causa, non potendo la stessa farsi coincidere con la mera non inclusione formale della prestazione tra le attività deliberative dell'Ente.
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere, in favore dell'attore, un indennizzo pari all'ammontare delle sole spese sostenute dal per pagare la sorte Parte_1
capitale in favore della prestatrice pari ad 14.474,88 €. CP_5
Su tale somma, costituente obbligazione pecuniaria c.d. di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT del costo della vita, dall'impoverimento alla data della presente pronuncia.
Non possono essere riconosciuti, invece, i c.d. interessi compensativi, in quanto non ha provato (e, invero, nemmeno allegato) un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr.,
Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di allegazione e prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355 e, di recente Cass. Civ., Sez. I,
29/10/2024 , n. 27938).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle predette somme vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.
3. La regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, in assenza della fase di assunzione delle prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del nel giudizio iscritto Parte_1 Controparte_1
al n. di ruolo di cui in epigrafe così provvede:
1) accoglie in parte la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna il a corrispondere, in favore dell'attore, a titolo di Controparte_1 arricchimento senza causa, la somma di euro 14.474,88 €, oltre a rivalutazione monetaria e interessi nella misura e secondo la decorrenza indicate in motivazione;
2) condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese processuali CP_1
liquidate in euro 545,00 per esborsi ed in euro 4.237,00 a titolo di compenso professionale, oltre,
r.f.s.g. 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge sugli importi riconosciuti a titolo di compenso del difensore.
Trani, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, a scioglimento della riserva decisoria assunta all'udienza del 13/02/2025, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1073/2020 R.G.A.C.C. tra
, (cod. fisc. , rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Simona Aduasio, giusta procura conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– ATTORE contro
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Daniela Gesmundo, giusta conferita su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
– CONVENUTO
Oggetto: arricchimento senza causa
Conclusioni delle parti (come da verbale d'udienza del 13.2.2025):
- Attore: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di citazione”.
- Convenuto: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione
e risposta”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19.02.2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale il al fine di ivi sentirlo condannare al pagamento, in Controparte_1 suo favore, della somma di €. 29.370,68a titolo di indennizzo da arricchimento senza causa.
Ha dedotto, in sintesi, l'attore, a sostegno della spiegata domanda: a) che con atto di citazione del 21/05/2013 era stato convenuto in giudizio dinanzi a codesto Tribunale dalla
, che aveva formulato domanda di condanna nei suoi confronti al pagamento Controparte_2 della somma di €. 13.999,50, oltre interessi e rivalutazione, in relazione all'incarico verbale di fornitura (di attrezzatura per eventi) che il , quale assessore alla Cultura dell'Ente civico, Parte_1 aveva conferito il 30.7.2011 e che l'attrice aveva espletato, pur in assenza di incarico scritto, con conseguente responsabilità del Funzionario ex art. 191 del D.lgs. n. 267/2000; b) che il , Parte_1 costituitosi in giudizio ed oppostosi all'avversa domanda, aveva richiesto ed ottenuto la chiamata in causa del il quale tuttavia si era opposto alla domanda di manleva in ragione Controparte_1 dell'assenza del contratto scritto;
c) che il era stato autorizzato, come da prassi tenuta dal Parte_1
Comune di a conferire l'incarico all'impresa, in ragione dell'urgenza della prestazione, e CP_1
che i costi della prestazione erano stati in ogni caso “coperti” da precedenti delibere di Giunta;
d) che con sentenza nr. 762/2018 del 26/3/2018 il Tribunale di Trani aveva accolto la domanda attorea, sicché, in adempimento del comando, il aveva corrisposto in favore della società Parte_1 [...] la somma di € 14.447,88 comprensiva di interessi, e in favore della stessa e del CP_3 CP_1 terzo chiamato l'importo di €. 4.813,90 a titolo di refusione delle spese legali;
e) che, come riconosciuto nella predetta sentenza, al residuerebbe la possibilità di promuovere, a Parte_1
pagamento effettuato, azione di ingiustificato arricchimento in danno del per Controparte_1 ottenere il ristoro di quanto corrisposto, ma l'Ente Civico, pur compulsato sul punto, avrebbe negato l'indennizzo; f) che sussisterebbero nel caso di specie tutti gli elementi della fattispecie di arricchimento senza causa, atteso che a fronte dell'impoverimento dell'odierno attore vi sarebbe stato l'arricchimento della P.A., quale unica beneficiaria della prestazione resa, e tenuto conto che la stessa era consapevole dell'arricchimento, avendo calendarizzato e approvato gli eventi culturali e le spese necessarie per sostenerli, in forza della delibera di Giunta Comunale del 18/7/2011 e delle successive delibere di imputazione di spesa in bilancio.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “- in via preliminare, l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accerti sia l'entità degli esborsi sostenuti dall'odierno attore in esecuzione degli obblighi derivanti dalla sentenza di condanna n. 799/2018 del Tribunale di Trani del 26 marzo
2018, sia il contrapposto vantaggio economico determinato dal risparmio di spesa del CP_1
beneficiario esclusivo della prestazione fornita dalla società -
[...] Controparte_3 conseguentemente, accertata l'esistenza della locupletazione dell'Ente Locale e del relativo depauperamento del patrimonio dell'attore, dichiari ingiustificato l'arricchimento dell'odierno convenuto in danno del sig. nonché il diritto di quest'ultimo alla ripetizione di Parte_1
quanto dallo stesso versato, nella sua qualità di amministratore ed in forza della sentenza innanzi
Con richiamata, alla società VI. per sorte capitale, interessi, competenze di giudizio CP_3
nonché per le spese legali per la propria difesa e per quella del terzo chiamato in causa CP_1
- per l'effetto, condanni il convenuto in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante por tempore, al pagamento della somma di €. 29.370,68 sostenuta dall'attore per tutte le motivazioni esplicitate in narrativa, oltre interessi legali e danni da svalutazione monetaria dal pagamento al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con comparsa del 18.6.2020 si è costituito in giudizio il invocando il Controparte_1 rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in sintesi: a) che con la delibera n. 90 del 22.07.2011
l'Amministrazione aveva stabilito di finanziare con fondi di bilancio pubblici soltanto le manifestazioni organizzare direttamente dall'amministrazione comunale, prenotando sul bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2011 tre diversi capitoli di spesa, di cui €. 18.750,00 cap. 35300;
€. 1.500,00 cap. 68220; €. 400, 00 cap. 24681; per un totale pari ad €. 20.650,00; b) che la successiva assunzione di spesa relativa alla programmazione degli spettacoli risultava concretamente attuata con la successiva determina dirigenziale del 12.08.2011 che aveva individuato in maniera analitica i destinatari dei fondi stanziati sui precedenti capitoli di spesa per il complessivo importo di €. 20.650,00, tra i quali non figurerebbe alcun fornitore ma soltanto gruppi musicali, di intrattenimento e di spettacolo;
c) che per le altre attività, pur patrocinate dal non v'era CP_1
stata mai assunzione di impegno di spesa;
d) che, inoltre, la fornitura oggetto di causa, a servizio di manifestazione a carattere religioso, avrebbe fornito utilità “sotto forma di promozione, immagine e oblazioni al comitato organizzatore della manifestazione, non anche all'ente pubblico nel cui territorio essa si è svolta”, onde non vi sarebbe prova di un vantaggio economicamente valutabile in favore del d) che, in subordine, l'indennizzo andrebbe contenuto nella minor somma tra CP_1
arricchimento e impoverimento. Ha concluso, dunque, invocando “il rigetto della domanda avversa e la vittoria delle spese di lite”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e con ordinanza del 19.10.2023 è stata formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte del convenuto nei CP_1 confronti dell'attore di un importo a titolo di sorte capitale pari ad euro 15.000,00, oltre ad un contributo onnicomprensivo a titolo di ristoro di spese di lite pari ad euro 5.000,00”), accettata da parte attrice e (implicitamente) rifiutata da parte convenuta, che non ha dichiarato espressamente l'accettazione sino all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale.
All'udienza del 13.2.2025, previa precisazione delle conclusioni e discussione orale ad opera delle parti, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.-
-----------
La domanda è fondata in parte e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
1. Le coordinate giuridiche ed ermeneutiche
Preliminarmente, giova brevemente ricordare, in punto di diritto, che:
a) i contratti stipulati dalle PP.AA. devono essere preceduti dalla c.d. fase procedimentale, volta alla formazione della volontà contrattuale la quale, in materia di Enti Locali, deve essere rispettosa delle norme dettate in tema di impegni di spesa (cfr. l'art. 191, 4° comma, del D.Lgs.
267/2000); i rapporti, inoltre, devono assumere forma scritta a pena di nullità (v. R.D. 18.11.1923 n.
2440 e relativo Regolamento, R.D. 23.5.1924 n. 827 nonché art. 11, comma 13, D.lgs. 12 aprile
2006, n. 163, ratione temporis applicabile),
b) in particolare, in tema di Enti Locali, l'art. 191, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 (che ripropone, in sostanza, l'art. 23, comma 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66), dopo aver sancito nei commi precedenti che alle amministrazioni Provinciali, ai Comuni ed alle Comunità montane l'effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa e l'impegno contabile, dispone testualmente che “Nel caso in cui vi è stata
l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera e) tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura”. d) ne deriva, in buona sostanza, che nell'ipotesi di esecuzione di prestazioni in assenza di contratto o comunque in assenza di copertura finanziaria, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia attribuito l'incarico o “consentito” la prestazione, con la conseguenza che resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà,
l'azione di indebito arricchimento da parte del prestatore d'opera nei confronti dell'ente, il quale può, comunque, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso (v. Cass. 12014 cit. e Cass. 9 dicembre 2015, n. 24860);
e) il funzionario evocato in giudizio dal prestatore dell'opera (o quello che, all'esito della lite, abbia corrisposto il relativo pagamento) ben può agire in via sussidiaria nei riguardi dell'Ente
Pubblico, laddove sussistano i requisiti dell'azione da indebito arricchimento;
f) che tali presupposti consistono, a norma degli artt. 2041-2042 c.c.: - nell'arricchimento di un soggetto;
- nella diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto;
- nella loro derivazione da un unico fatto costitutivo;
- nell'assenza di una valida causa giustificatrice;
nell'assenza di altra azione per ottenere l'indennizzo del pregiudizio subito (c.d. sussidiarietà).
2. l'applicazione al caso di specie
L'applicazione delle suesposte coordinate giuridiche ed ermeneutiche al caso di specie conduce all'accoglimento della domanda attorea nei confronti dell'Ente.
Risulta infatti circostanza pacifica, oltre che documentalmente acclarata (cfr. Sentenza n.
762/2018, all. fasc. attore) che il sia stato condannato a corrispondere, in favore Parte_1 dell'impresa l'importo di euro 13.999,50, oltre interessi e Controparte_4 spese di lite, queste ultime riconosciute anche in favore del all'esito del giudizio Controparte_1
svoltosi presso codesto Tribunale, azionato dalla predetta società nei confronti del quale Parte_1
assessore del per aver commissionato la relativa prestazione in assenza di CP_1 CP_1
contratto scritto e/o di impegno di spesa.
In particolare, dall'esame della predetta sentenza emerge che il è stato Parte_1
condannato in quanto obbligato ex lege nei confronti della società attrice ai sensi del richiamato 191,
4° comma, del D.Lgs. 267/2000, per avere, in qualità di assessore alla Cultura del Comune di contattato la per commissionarle la fornitura di gruppi elettrogeni necessari per CP_1 CP_2
la realizzazione delle manifestazioni estive in programma per il Comune di in assenza di un CP_1 contratto e di copertura di Bilancio, in quanto la delibera 90/2011 nulla indicava in ordine a tale fornitura, demandandola all'attività attuativa al dirigente del III settore.
Risulta altresì documentato che l'odierno attore ha poi effettivamente corrisposto dette somme, in uno alle spese legali per il proprio difensore (cfr. contabili di pagamento, all. fasc. attore).
Alla luce di tali circostanze di fatto, devono ritenersi sussistenti tutti i requisiti essenziali della fattispecie di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. ed in particolare:
a) deve ritenersi soddisfatto il requisito della c.d. sussidiarietà, non permanendo in capo al altra azione per ottenere l'indennizzo delle perdite subite, atteso che le stesse hanno Parte_1 trovato causa nell'obbligazione di fonte normativa e che alcuna responsabilità contrattuale o aquiliana può esser fatta valere nei riguardi dell'Ente Civico, atteso che la causa giustificativa dell'esborso risiede nella condotta dello stesso funzionario;
b) che, parimenti, è ravvisabile l'arricchimento della P.A., sub specie di mancata spesa per l'esecuzione della prestazione. Al riguardo, non appare condivisibile quanto sostenuto da parte convenuta, secondo cui né la delibera 90/2011 né la determina del 12.8.2011 avevano avuto riguardo alla fornitura per cui è causa, trattandosi di attività, a servizio di manifestazione a carattere religioso, non di competenza Comunale, con conseguente assenza di arricchimento e di utilità.
Ed invero, in ordine all'arricchimento, sia sufficiente rilevare che, sempre dall'esame della predetta sentenza, si evince che la società aveva agito per ottenere il corrispettivo della CP_2
fornitura dei gruppi elettrogeni necessari allo svolgimento di alcuni eventi culturali svoltisi nel
Comune di (in Piazza Cavour, nel borgo antico di Sovereto, nonché per le luminarie della CP_1 festa Maggiore di , apparentemente rientranti nell'ambito delle iniziative culturali di CP_1
competenza Comunale, mentre non vi è prova che tali eventi fossero di stretta competenza di altri soggetti, non potendo la stessa farsi desumere dalla mera non inclusione espressa negli atti deliberativi sopra richiamati, atteso che, se ivi fosse stata inclusa, ne avrebbe risposto direttamente l'Ente e non si sarebbe posto il problema dell'arricchimento in danno del funzionario.
c) che, allo stesso modo, è risultato dimostrato l'impoverimento dell'attore, sub specie di diminuzione patrimoniale derivante dal medesimo fatto costitutivo: ed infatti, in ragione del detto conferimento di incarico in assenza di contratto (e delibera di spesa), l'attore si è visto costretto a corrispondere direttamente nei riguardi dell'impresa il costo della prestazione. Tuttavia, è entro tale limite che deve essere contenuto l'indennizzo, con esclusione, dunque, dei costi sostenuti per le spese di lite. Come è noto, infatti, ai sensi dell'art. 2041, comma 1, cod. civ., chi si è arricchito è tenuto, “nei limiti dell'arricchimento”, a indennizzare l'impoverito “della correlativa diminuzione patrimoniale” (art. 2041, comma 1, c.c.), sicché all'impoverito spetta la minor somma tra arricchimento ed impoverimento, dovendo restare fuori quegli esborsi a cui non abbia fatto seguito una correlata locupletazione della P.A. per effetto del medesimo fatto costitutivo.
d) che, infine, non è (più) richiesto il “riconoscimento” dell'utilitas, qualora l'azione sia espletata nei confronti di una P.A., ferma restando la possibilità per quest'ultima di eccepire e provare che, in quanto non voluto o non consapevole, la fattispecie è configurabile come arricchimento imposto (cfr. Cass., Sez. Un., 26 maggio 2015, n. 10798): circostanza che, come detto, non è emersa dagli atti di causa, non potendo la stessa farsi coincidere con la mera non inclusione formale della prestazione tra le attività deliberative dell'Ente.
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere, in favore dell'attore, un indennizzo pari all'ammontare delle sole spese sostenute dal per pagare la sorte Parte_1
capitale in favore della prestatrice pari ad 14.474,88 €. CP_5
Su tale somma, costituente obbligazione pecuniaria c.d. di valore, è dovuta la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT del costo della vita, dall'impoverimento alla data della presente pronuncia.
Non possono essere riconosciuti, invece, i c.d. interessi compensativi, in quanto non ha provato (e, invero, nemmeno allegato) un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nel riconoscimento di tale tipo di pregiudizio (cfr.,
Cass. civ. sez. III, 13/07/2018, n.18564) e non potendosi escludere che la stessa somma, ove fosse stata resa tempestivamente disponibile, sarebbe stata destinata ad impieghi non produttivi di un maggior guadagno. In mancanza di allegazione e prova, dunque, deve ritenersi che la somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. Cass., sez. III, 12.2.2010, n. 3355 e, di recente Cass. Civ., Sez. I,
29/10/2024 , n. 27938).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle predette somme vanno corrisposti gli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.
3. La regolamentazione delle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/2022), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella, ridotti del 50% per la fase di trattazione/istruttoria, in assenza della fase di assunzione delle prove.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del nel giudizio iscritto Parte_1 Controparte_1
al n. di ruolo di cui in epigrafe così provvede:
1) accoglie in parte la domanda attorea per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna il a corrispondere, in favore dell'attore, a titolo di Controparte_1 arricchimento senza causa, la somma di euro 14.474,88 €, oltre a rivalutazione monetaria e interessi nella misura e secondo la decorrenza indicate in motivazione;
2) condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese processuali CP_1
liquidate in euro 545,00 per esborsi ed in euro 4.237,00 a titolo di compenso professionale, oltre,
r.f.s.g. 15%, iva e cpa ove dovuti come per legge sugli importi riconosciuti a titolo di compenso del difensore.
Trani, 25 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto