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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa LA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
21 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26 giugno 1985, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in OD (LO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 12, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ravaglia, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Valentina Pellini, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 18 (C.F.: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
OD (LO) il 23 ottobre 1980, residente in [...], via
Bernardinelli, n. 26 ed elettivamente domiciliato in Milano, via Quadronno, n. 4,
presso lo studio dell'avv. Martina Grassini, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Stefano A. Spagnuolo, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di OD
nella causa iscritta al n. 2758/2020 r.g.
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano – in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di OD n. 332/2024 del 04.04.2024, R.G. n. 2758/2020, Giudice dr.ssa Giulia Isadora Loi – in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'esponente (qui integralmente riproposte e da intendersi ritrascritte), disattesa ogni diversa eccezione e deduzione siccome infondata in fatto e diritto, così giudicare: in via principale e nel merito A) Accertare e dichiarare che il sig. ha sottoscritto Controparte_1 polizze/fondi di investimento come indicato nella tabella a) dell'atto di citazione a suo esclusivo interesse utilizzando fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza. Parte_1 B) Accertare e dichiarare che il sig. ha utilizzato i Controparte_1 fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice per fare versamenti nel suo esclusivo interesse alle società del di lui padre
pagina2 di 18 Link data sas, VA CO RL e VA SE RL come da tabella b) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra
la quota di sua spettanza. Parte_1 C) Accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato Controparte_1 disposizioni sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice nel suo esclusivo interesse come da tabella c) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza. D) Accertare e dichiarare che il sig. ha tratto Controparte_1 numerosi assegni indicati nella tabella d) dell'atto di citazione sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice senza concordare con la medesima l'utilizzo di tali somme e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza. Parte_1 In ogni caso
-Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e conseguente statuizione in ordine alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in adempimento della pronuncia impugnata. In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente in primo grado qui di seguito ritrascritte.
-Senza inversione dell'onus probandi, ammettere prova per testi ed interrogatorio formale di parte convenuta sui capitoli indicati nelle premesse dell'atto di citazione, tutti da ritenersi come preceduti dalla dizione “Vero che”.
- Si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto, sui seguenti capitoli di prova, tutti da ritenersi come preceduti dalla dizione “Vero che”: a)«il 26.06.2010 la sig.ra ha contratto matrimonio concordatario Pt_1 con il sig. , CF: nato a [...] C.F._3
OD il 23.10.1980 e residente in [...], adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni»; b)«il 13.12.2007 i due fidanzati hanno acceso il conto corrente n.010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE, versando ciascuno con bonifico bancario l'importo di € 9.000 così come emerge dai docc. 1/41 di parte attrice che mi si mostrano»; c)«sul conto corrente n. 010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE la coppia ha da sempre fatto confluire gli emolumenti percepiti per l'attività lavorativa svolta ed appoggiato carte di credito utilizzate per le spese familiari»; d)«il sig. nel corso degli anni ha movimentato il predetto Controparte_1 conto effettuando operazioni riconducibili unicamente al medesimo»; e)«il sig. ha versato tramite bonifico od assegno ad CP_1 [...] somme per complessivi € 119.227,80 per la sottoscrizione di Controparte_2 polizze/fondi di investimento cui l'attrice è estranea per così come riepilogato nel seguente schema: (omissis)”.
Per LU PO CC:
“In via principale Rigettare l'appello proposto poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado.
pagina3 di 18 In via istruttoria S'insiste per l'ammissione delle prove richieste in primo grado nelle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e non ammesse dal giudice di prime cure. Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie ex adverso articolate poiché inammissibili e/o ir-rilevanti ai fini di causa. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale d'avvocato del doppio grado di giudizio ex DM 55/14 e succ. mod.”.
pagina4 di 18 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di OD, , Controparte_1 chiedendo:
a) di accertare che il convenuto “ha sottoscritto polizze/fondi di investimento come indicato nella tabella a) dell'atto di citazione a suo esclusivo interesse utilizzando fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo
Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato
a parte attrice e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza”; Parte_1
b) di accertare che “il sig. ha utilizzato i fondi del Controparte_1 conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito
Emiliano, CREDEM, Filiale di LP e cointestato a parte attrice per CP_ fare versamenti nel suo esclusivo interesse alle società del di lui padre data sas, VA CO RL e VA SE RL come da tabella b) dell'atto di citazione
e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza”;
c) di accertare che “il sig. ha effettuato disposizioni Controparte_1 sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito
Emiliano, CREDEM, Filiale di LP e cointestato a parte attrice nel suo esclusivo interesse come da tabella c) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza”;
d) di accertare che “il sig. ha tratto numerosi assegni Controparte_1 indicati nella tabella d) dell'atto di citazione sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di
LP e cointestato a parte attrice senza concordare con la medesima
l'utilizzo di tali somme e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza”. Parte_1
In particolare, la parte attrice ha esposto le seguenti circostanze: il 26 giugno 2010 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
[...] sin dal 13 dicembre 2007 i due fidanzati avevano acceso il conto corrente n.
010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di pagina5 di 18 TE e la coppia aveva da sempre fatto confluire sul conto gli emolumenti percepiti dall'attività lavorativa svolta;
nel corso degli anni ha movimentato il predetto Controparte_1 conto, prelevando importi per complessivi euro 119.227,80, versati o bonificati ad per la sottoscrizione di polizze o fondi di Controparte_2 investimento ai quali l'attrice è estranea;
ha effettuato versamenti a tre società riferite al di lui Controparte_1 padre, per un importo complessivo di euro 28.669,22, anche in questo caso senza vantaggio per la parte attrice;
ha effettuato prelievi dal conto comune ad un Controparte_1 rapporto di conto corrente di sua esclusiva pertinenza, per complessivi euro
25.490,54; nel periodo dal 2008 al 2014 ha effettuato prelievi Controparte_1 dal conto comune, mediante emissione di assegni del complessivo importo di euro
51.336,91, in relazione ai quali parte attrice è assolutamente estranea.
Sulla base di tali premesse ha dedotto che, a seguito della fine Parte_1 della relazione coniugale, ella si era trovata priva di ogni disponibilità economica a causa delle malversazioni sopra descritte, non potendo più fare affidamento sui risparmi di anni di lavoro, poiché il conto corrente era stato progressivamente svuotato dal marito.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito che, dall'inizio Controparte_1 della convivenza, i promessi sposi avevano iniziato a far confluire sul conto corrente comune i propri introiti lavorativi, dallo stesso specificamente riepilogati alle pagine 4 e 5 della comparsa di risposta;
che solo dall'anno 2011 Parte_1 aveva iniziato a contribuire al ménage familiare, ma sempre in misura nettamente inferiore rispetto al marito;
che per i primi tre anni la moglie non avevano partecipato in alcun modo alle spese familiari, rimaste totalmente a carico di
[...]
. Controparte_1
Il convenuto ha, altresì, dedotto di essere libero professionista in campo odontoiatrico;
che il padre gestiva la contabilità Parte_2 familiare, fornendo, altresì, molteplici servizi e aiuti con le società che facevano a lui capo (VA Service, VA CO e Link Data); che tra tali servizi offerti da VA Service alla famiglia – vi era il noleggio delle Pt_1 Controparte_1 autovetture, i cui costi venivano addebitati alle odierne parti in causa.
pagina6 di 18 Il convenuto ha eccepito che, per aiutare il figlio e la sua famiglia, il padre aveva elargito numerose somme di denaro, attraverso Parte_2 prestiti, tanto che in data 1 luglio 2007 il convenuto e il padre avevano stipulato una scrittura privata, avente ad oggetto il prestito di somme di denaro infruttifere, nonché prestazioni dirette di servizi professionali, fornitura di beni e servizi, tramite le società di cui il padre risultava socio, amministratore e legale rappresentante;
che la sottoscrizione di tale scrittura privata, di cui Parte_1 era a conoscenza, giustificava le sottoscrizioni delle polizze Allenza Assicurazioni
e le relative uscite di denaro dal conto corrente comune.
A giustificazione di tutte le uscite dal conto corrente comune il convenuto ha prodotto uno schema riassuntivo delle stesse e ha eccepito che i prelievi da lui effettuati dal conto corrente comune si erano resi necessari per far fronte ai debiti della famiglia.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, con sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024, il Tribunale di
OD ha rigettato le domande proposte da condannandola al Parte_1 rimborso delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, a favore del convenuto.
Recepite le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha ritenuto, facendo applicazione del principio di cui all'art. 1298 c.c., che la domanda di parte attrice non meritasse accoglimento, poiché le somme di denaro utilizzate da per scopi personali, pari a complessivi euro Controparte_1
181.829,12, erano inferiori agli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, pari a complessivi euro 209.992,85.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 ottobre 2024, Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi in giudizio il 23 dicembre 2024, ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame, contestando specificamente i singoli motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina7 di 18 Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce “L'OMESSA E/O
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA” (p. 10, atto di appello).
Dopo aver evidenziato che la sentenza di primo grado risulta “motivata interamente per relationem al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio”,
l'appellante lamenta che il giudice non si sia pronunciato sulle domande di mero accertamento proposte da tale parte e tese ad accertare l'imputabilità esclusiva al convenuto di una serie di operazioni, dettagliate dalla parte attrice nelle tabelle a),
b), c) e d) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Precisa che il giudice non si è pronunciato sui motivi per cui le operazioni dedotte in giudizio non fossero completamente ascrivibili al personale ed esclusivo interesse del convenuto e ciò sebbene quest'ultimo non avesse contestato il contenuto dell'atto introduttivo né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum e non avesse neppure provato la sostenuta riconducibilità degli addebiti alle esigenze del nucleo familiare.
Deduce, quindi, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132, n. 4, c.p.c. e 11 della Costituzione.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame deduce il Parte_1
“TRAVISAMENTO DELLE PROVE E L'ERRATA APPLICAZIONE DELLA
REGOLA DI RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO” (p. 12, atto di appello).
Si duole che il giudice abbia omesso di considerare due aspetti di assoluto rilievo: l'omessa contestazione, da parte del convenuto, delle operazioni allegate da parte attrice;
l'omesso assolvimento, da parte del convenuto, dell'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine al fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio dalla parte attrice (fatto impeditivo costituito dall'imputabilità delle operazioni di debito alle esigenze della famiglia).
Con riferimento al primo aspetto, la parte appellante sostiene che l'esistenza delle operazioni e la loro quantificazione complessiva in euro 224.724,47 sono pagina8 di 18 fatti pacifici a norma dell'art. 115 c.p.c., in quanto il convenuto ha solo eccepito di aver eseguito le operazioni oggetto di causa per fronteggiare asseriti, ma inesistenti, debiti familiari e non per scopi personali.
Quanto al secondo aspetto, l'appellante afferma che, a fronte di prelievi da parte di un coniuge di somme di denaro presenti sul conto corrente comune, spetta al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza. Lamenta, quindi, che il giudice abbia violato l'art. 2697
c.c., poiché, in assenza di prova, da parte di della Controparte_1 riconducibilità delle operazioni dedotte in giudizio ad esigenze familiari, la domanda restitutoria di parte attrice avrebbe dovuto essere accolta, in conformità alla giurisprudenza (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 20457/2016).
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di appello deduce il “TRAVISAMENTO Parte_1
DELLA TU E LA CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE” (p. 19, atto di appello).
Censura le parti della sentenza che motivano nei seguenti termini:
“La domanda di parte attrice non merita accoglimento tenuto conto del fatto che le somme utilizzate da per scopi personali, pari a Controparte_1 complessivi € 181.829,12 sono inferiori agli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, pari a complessivi € 209.992,85. In altri termini CP_1
ha disposto in proprio favore di una somma non eccedente la quota
[...] parte di sua spettanza”;
“Quanto agli altri addebiti, pari a complessivi € 375.245,74, la stessa non è riuscita a riferirli a nessuno dei coniugi, mancando “una causale che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte” (cfr. pag. 17 elaborato peritale)”;
“Del resto, nessuna rilevanza al riguardo può essere riconosciuta agli altri addebiti accertati dalla TU (pari a complessivi € 375.245,74), mancando la prova delle relative causali e dunque di una loro diretta connessione con fini esclusivi di uno solo dei due coniugi”.
L'appellante lamenta che il giudice abbia richiamato solo in parte l'elaborato peritale, omettendo di considerare la risposta finale del consulente tecnico d'ufficio contenuta a pagina 24 del suo elaborato, in cui l'ausiliare del giudice ricostruisce la situazione finanziaria delle parti nei seguenti termini:
pagina9 di 18 “SITUAZIONE CRIPPA ELENA RICOSTRUITA
Accrediti 2007 – 2017 € 197.790,40
Addebiti 2007 – 2017 € 138.636,36
Differenza a credito € 59.154,04
SITUAZIONE ST IC CA RICOSTRUITA
Accrediti 2007- 2017 € 342.947,04
Addebiti 2007 – 2017 € 397.873,80
Differenza a debito € 54.926,76”.
L'appellante lamenta, quindi che, pur avendo affermato in premessa di motivazione di aver recepito le conclusioni dell'elaborato peritale, il giudice di prime cure abbia poi finito contraddittoriamente per rigettare le domande attoree, pur avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che aveva Controparte_1 compiuto atti di disposizione in misura superiore rispetto alle somme di denaro depositate sul conto corrente comune.
Quanto alla comparazione tra le somme utilizzate da Controparte_1
e gli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, l'appellante ripropone le considerazioni già espresse in primo grado.
Afferma, quindi, che se il giudice avesse applicato correttamente l'art. 2697
c.c. e il principio dispositivo, avrebbe ritenuto accertate le operazioni dedotte in giudizio come esclusivamente riferibili al convenuto per un importo di euro
224.724,47, certamente superiore a quello degli accrediti diretti individuati in perizia (euro 209.992,85).
Sostiene, altresì, che se il giudice avesse valutato compiutamente l'intero elaborato peritale sarebbe giunto a conclusioni opposte, avendo il consulente tecnico d'ufficio evidenziato una differenza a debito di di Controparte_1 euro 54.926,76.
QUARTO MOTIVO.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata istruttoria della causa e ripropone le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure.
Lamenta che il giudice abbia deciso la causa “senza valutare i documenti prodotti dalle parti e senza svolgere alcuna istruttoria, disponendo direttamente la perizia sulla domanda restitutoria (senza aver preliminarmente esaminato e
pagina10 di 18 valutato le domande di accertamento e le eccezioni sollevate dall'esponente)” (p.
22, atto di appello).
Le difese dell'appellato.
contesta i motivi di impugnazione, rilevando, in Controparte_1 particolare, che l'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione, poiché nel giudizio di primo grado il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice e sulla quantificazione e sulla qualificazione delle entrate e delle uscite sul conto corrente comune il contraddittorio si è svolto in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento alle entrate del conto corrente comune l'appellato evidenzia che, in un primo momento, nella bozza del proprio elaborato peritale, il consulente tecnico d'ufficio aveva individuati come riconducibili a CP_1
accrediti per complessivi euro 209.992,85 e che, a seguito delle
[...] osservazioni del consulente tecnico del convenuto, l'ausiliare del giudice aveva riquantificato gli accrediti di competenza del convenuto in euro 395.124,13.
L'appellato afferma, dunque, che, sebbene tale circostanza si sia rivelata ininfluente al fine della decisione, gli accrediti sul conto corrente comune riconducibili ad attività professionale di sono pari a euro Controparte_1
328.636,00 e non a euro 209.992,85 come indicato, per mero errore materiale, nella sentenza gravata. Chiede, quindi, alla Corte di emendare tale errore materiale, in applicazione del principio di diritto secondo cui l'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza non richiede appello incidentale
(Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447).
La richiesta di correzione di errore materiale.
In via preliminare deve essere esaminata la domanda di correzione di errore materiale formulata dall'appellato.
L'istanza è infondata, poiché il preteso errore dedotto da CP_1
configura, ove esistente, un errore di giudizio, posto che l'accertamento
[...] compiuto dal giudice in ordine alle somme di denaro accreditate sul conto corrente comune da e costituenti provento di sua attività Controparte_1 lavorativa è frutto di una scelta tra le diverse soluzioni prospettate dal consulente tecnico d'ufficio a conclusione del suo elaborato e in risposta alle osservazioni del consulente tecnico del convenuto (cfr. pp. 21 e ss. della relazione).
pagina11 di 18 Risulta, invero, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa che l'importo di euro 328.636,00 indicato dall'ausiliare del Persona_1 giudice come ammontare degli accrediti “diretti” di competenza di CP_1
, è stato determinato considerando come imputabili direttamente a tale
[...] parte anche gli accrediti di assegni fino a concorrenza di quanto esposto nelle dichiarazioni dei redditi di (cfr. p. 21 della relazione del Controparte_1 consulente tecnico d'ufficio).
Diversamente, l'importo degli accrediti “diretti” di competenza di
[...]
, determinato dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 14 della Controparte_1 propria relazione in euro 209.992,85 e recepito nella sentenza gravata a pagina 4,
è stato calcolato senza considerare i maggiori importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi, poiché, coma ha spiegato lo stesso ausiliare del giudice in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di , “La sottoscritta, Controparte_1 come indicava anche nella bozza di TU, non è in grado di affermare con certezza che i maggiori importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi rispetto agli accrediti chiaramente derivanti da attività professionale siano transitati dal conto corrente oggetto di causa. Quanto occorso in riferimento all'anno 2015 è indicativo proprio di questo. In ogni modo nell'allegato 16 viene riportata la ricostruzione della quota di assegni accreditati nel conto corrente oggetto di causa imputati al sig. fino a concorrenza di quanto indicato Controparte_1 nelle dichiarazioni dei redditi. Da questa diversa imputazione, discendono ovviamente diverse percentuali di attribuzioni alle parti in causa degli accrediti sul conto corrente, si veda l'allegato 17” (p. 21 della relazione).
Alla stregua di quanto evidenziato nella stessa relazione del consulente tecnico d'ufficio, emerge chiaramente come gli importi degli accrediti diretti di competenza di , quali accertati dall'ausiliare del giudice, Controparte_1 presuppongano una diversa valutazione delle prove acquisite nel processo, con la conseguenza che la scelta dell'uno piuttosto che dell'altro importo da parte del giudice di prime cure non può considerarsi frutto di un mero errore materiale, ma deve propriamente essere riferita a un diverso apprezzamento delle prove e, quindi, a una precisa decisione del giudice di prime cure.
Non vi è, dunque, luogo per un emendamento dell'importo di euro
209.992,85, così come richiesto dall'appellato.
L'esame del gravame.
pagina12 di 18 In ordine di priorità logico giuridica deve essere esaminato il quarto e ultimo motivo di impugnazione, poiché attiene alla definizione del thema probandum.
Il motivo è privo di fondamento, poiché l'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado è più che esaustiva, considerata la natura documentale della causa.
Ciò premesso, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Il giudice di prime cure si è pronunciato sulle domande di accertamento proposte dalla parte attrice, come si evince dalla lettura delle pagine 5 e 6 della sentenza.
Richiamando l'elaborato peritale, il giudice ha accertato che fossero direttamente riconducibili a i seguenti addebiti sul conto corrente Parte_1 comune:
“versamenti a INPS (riscatto laurea ) € 11.090,30 Parte_1 bonifico a debito a favore di giroconto € 945,00 Parte_1 bonifico a regalo di compleanno € 2.000,00”, Parte_3 per un totale di euro 14.035,30.
Il giudice ha, altresì, accertato che fossero direttamente riconducibili a
[...]
i seguenti addebiti sul conto corrente comune: Controparte_1
“Pagamento Mod. F24 tributi vari € 12.531,02
Bonifici a favore giroconto/girofondi € 22.290,54 Controparte_1
CP_ Bonifici a Data € 14.691,71 Controparte_4
Pagamenti preautorizzati € 240,00 Controparte_2
Quota parte della voce “ritiro assegni” di cui sono prodotte le copie degli assegni intestati a o (allegati da Controparte_2 Controparte_6
42 A 62 dell'atto di citazione) € 116.562,80
Quota parte della voce “ritiro assegni” di cui sono prodotte le copie degli assegni intestati a VA SE RL (allegati da Controparte_7
63 a 69 dell'atto di citazione e all. 3 comparsa costit. €
15.513,05”, per un importo complessivo di euro 181.829,12.
Quanto agli altri addebiti, pari a complessivi euro 375.245,74, il giudice ha richiamato gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, affermando come quest'ultimo non fosse riuscito a riferirli a nessuno dei coniugi, mancando “una
pagina13 di 18 causale oggettiva che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte” (cfr. pag.17 elaborato peritale)” (p. 6, sentenza gravata).
Alla luce di quanto osservato deve, quindi, affermarsi che il giudice di prime cure ha pronunciato su tutte le domande proposte da avendo Parte_1 accertato che il convenuto aveva compiuto atti dispositivi, nel suo esclusivo interesse, per complessivi euro 181.829,12 e avendo ritenuto che gli addebiti per euro 375.245,74 non fossero riconducibili ad atti di disposizione posti in essere da nel suo interesse esclusivo. Controparte_1
Deve essere, quindi, escluso il dedotto vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo di gravame è fondato nei limiti di seguito precisati.
Anzitutto, va affermato che non può ritenersi che il convenuto non avesse contestato nell'an e nel quantum le operazioni dedotte in giudizio da parte attrice, poiché egli aveva fornito un resoconto riassuntivo delle uscite da lui poste in essere, eccependo che erano state destinate a estinguere debiti familiari. Anche nel corso di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio tale parte aveva contestato qualificazione e quantificazione delle entrate e delle uscite dal conto corrente comune.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, non può, dunque, trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. nell'accertamento degli atti di disposizione posti in essere da nel suo esclusivo interesse, tanto più che Controparte_1
l'importo indicato dall'appellante (pari a euro 224.724,47) contrasta con la quantificazione degli addebiti riconducibili a , effettuata dal Parte_4 consulente tecnico d'ufficio in euro 181.829,12 e non contestata da parte attrice in sede di osservazioni all'elaborato peritale.
Nella misura in cui l'appellante lamenta che il giudice avrebbe dovuto considerare riferibili a addebiti per complessivi euro Controparte_1
224.724,47 in virtù del principio dell'onere della prova, richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di conto corrente intestato ai coniugi
(Cass. n. 20457/2016), la censura è parzialmente fondata.
Il giudice ha accertato, sulla base di una puntuale e congruente consulenza tecnica d'ufficio, che addebiti sul conto corrente comune pari a complessivi euro
181.829,12 erano sicuramente imputabili, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, a . Appare evidente che, nella misura in cui il Controparte_1 convenuto non è riuscito a provare, come da lui eccepito, che tale somma di pagina14 di 18 denaro era riferibile a debiti familiari, il giudice di prime cure ha accertato, in accoglimento delle domande di mero accertamento proposte da parte attrice, che si trattava di operazioni poste in essere dal convenuto nel suo esclusivo interesse.
Con riferimento alla differenza tra l'importo degli addebiti che parte attrice imputava al convenuto (pari a complessivi euro 224.724,47) e l'importo accertato come sicuramente imputabile a (pari a euro 181.829,12), il Controparte_1 giudice di prime cure ha finito con l'invertire l'onere probatorio.
E' stato, invero, affermato dalla giurisprudenza che “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione - quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008;
Cass. l luglio 2009, n. 15406; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484)” (Cass. n. 20457 del 2016).
Nel caso in esame, con riferimento alla somma di denaro di euro 42.895,35
(euro 224.724,47 meno euro 181.829,12) il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare, in applicazione del richiamato principio di diritto, che si trattava di atti di disposizione del conto corrente comune effettuati dal Controparte_1 nel suo esclusivo interesse.
Il giudice avrebbe dovuto, quindi, considerare come addebiti imputabili all'esclusivo interesse di la complessiva somma di denaro Controparte_1 di euro 224.724,47 (euro 181.829,12 più euro 42.895,35).
Nei predetti termini va, dunque, emendata la motivazione della sentenza gravata.
Il diverso accertamento in ordine agli addebiti imputabili all'esclusivo interesse di non comporta, tuttavia, l'accoglimento della Controparte_1
pagina15 di 18 domanda di in ragione di quanto sarà in seguito accertato Parte_1 nell'esaminare il terzo motivo di gravame.
Il terzo motivo è infondato.
Le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 24 dell'elaborato peritale non possono fondare l'accoglimento del motivo in valutazione, ove si consideri che il calcolo compiuto dal consulente tecnico d'ufficio si basa sull'esame di tutte le movimentazioni intervenute sul conto corrente comune nel periodo dal 2007 al 2017, mentre la domanda restitutoria riguardava specifiche operazioni di disposizione compiute dal convenuto sul conto corrente comune.
Si aggiunga che il consulente ha calcolato: a) accrediti sul conto corrente per i quali non ha rinvenuto una causale oggettiva che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte e che ha, pertanto, suddiviso tra le singole parti in causa sulla base delle percentuali determinate proporzionalmente al concorso di ciascuno al conto corrente comune;
b) addebiti per i quali non ha rinvenuto una causale oggettiva che li riconducesse all'una o all'altra delle parti, parimenti attribuendoli proporzionalmente alle parti.
E' evidente che l'attribuzione proporzionale degli accrediti viola la regola dell'art. 1298 c.c., secondo la quale tutte le somme di denaro presenti sul conto corrente comune che non siano riconducibili ad uno dei comunisti spettano in egual misura a ciascuno dei correntisti.
L'attribuzione proporzionale degli addebiti su conto corrente non riconducibili a una o all'altra delle parti non tiene conto dei principi dell'onere probatorio, quali evidenziati nell'esaminare il secondo motivo di gravame.
Agli accrediti diretti di euro 209.992,85 riferibili con certezza a
[...]
vanno aggiunti accrediti pari alla metà di euro 209.633,85 (che è Controparte_1
l'ammontare complessivo degli accrediti sul conto corrente per i quali il consulente tecnico d'ufficio non ha accertato la provenienza da una o dall'altra parte e che, secondo la regola dell'art. 1298 c.c., spettano a metà a ciascuno dei correntisti).
La metà di euro 209.633,85 è pari a euro 104.816,92.
Gli accrediti riferibili a sono, quindi, pari a Controparte_1 complessivi euro 314.809,77 (euro 209.992,85 più euro 104.816,92).
pagina16 di 18 Quindi, una volta accertato che aveva contribuito Controparte_1 con risorse proprie al conto corrente comune per euro 314.809,77, per valutare il fondamento della domanda restitutoria occorre verificare se l'importo degli addebiti sul conto corrente imputabili a esigenze esclusive di Controparte_1
(accertato in euro 224.724,47, come evidenziato nell'esaminare il secondo motivo di gravame) sia o meno contenuto nel limite delle risorse di conto corrente spettanti esclusivamente a tale parte.
Poiché la somma di denaro di euro 224.724,47, di cui CP_1
ha disposto dal conto corrente comune non supera l'ammontare della
[...] quota parte di sua spettanza (pari a euro 314.809,77), va confermata la pronuncia di rigetto della domanda restitutoria di . Parte_1
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguenza che la sentenza gravata va confermata, sia pure con la diversa motivazione in precedenza evidenziata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre pagina17 di 18 2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al quantum richiesto da (pari a euro 54.926,76: cfr. p. 22 dell'atto di Parte_1 appello).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 per la riforma della sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di OD nella causa iscritta al n. 2758/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata, con diversa motivazione;
NA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa LA TT
pagina18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Presidente
Dott.ssa Silvia BRAT Consigliere
Dott.ssa LA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
21 ottobre 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
26 giugno 1985, residente in [...] ed elettivamente domiciliata in OD (LO), Corso Vittorio Emanuele II, n. 12, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Ravaglia, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Valentina Pellini, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 18 (C.F.: ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
OD (LO) il 23 ottobre 1980, residente in [...], via
Bernardinelli, n. 26 ed elettivamente domiciliato in Milano, via Quadronno, n. 4,
presso lo studio dell'avv. Martina Grassini, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Stefano A. Spagnuolo, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di OD
nella causa iscritta al n. 2758/2020 r.g.
OGGETTO: Arricchimento senza causa
Conclusioni:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano – in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di OD n. 332/2024 del 04.04.2024, R.G. n. 2758/2020, Giudice dr.ssa Giulia Isadora Loi – in accoglimento delle domande formulate in primo grado dall'esponente (qui integralmente riproposte e da intendersi ritrascritte), disattesa ogni diversa eccezione e deduzione siccome infondata in fatto e diritto, così giudicare: in via principale e nel merito A) Accertare e dichiarare che il sig. ha sottoscritto Controparte_1 polizze/fondi di investimento come indicato nella tabella a) dell'atto di citazione a suo esclusivo interesse utilizzando fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza. Parte_1 B) Accertare e dichiarare che il sig. ha utilizzato i Controparte_1 fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice per fare versamenti nel suo esclusivo interesse alle società del di lui padre
pagina2 di 18 Link data sas, VA CO RL e VA SE RL come da tabella b) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra
la quota di sua spettanza. Parte_1 C) Accertare e dichiarare che il sig. ha effettuato Controparte_1 disposizioni sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice nel suo esclusivo interesse come da tabella c) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza. D) Accertare e dichiarare che il sig. ha tratto Controparte_1 numerosi assegni indicati nella tabella d) dell'atto di citazione sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato a parte attrice senza concordare con la medesima l'utilizzo di tali somme e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza. Parte_1 In ogni caso
-Con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e conseguente statuizione in ordine alla restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in adempimento della pronuncia impugnata. In via istruttoria: si rinnovano tutte le istanze istruttorie formulate dall'esponente in primo grado qui di seguito ritrascritte.
-Senza inversione dell'onus probandi, ammettere prova per testi ed interrogatorio formale di parte convenuta sui capitoli indicati nelle premesse dell'atto di citazione, tutti da ritenersi come preceduti dalla dizione “Vero che”.
- Si chiede l'ammissione di prova per testi ed interrogatorio formale del convenuto, sui seguenti capitoli di prova, tutti da ritenersi come preceduti dalla dizione “Vero che”: a)«il 26.06.2010 la sig.ra ha contratto matrimonio concordatario Pt_1 con il sig. , CF: nato a [...] C.F._3
OD il 23.10.1980 e residente in [...], adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni»; b)«il 13.12.2007 i due fidanzati hanno acceso il conto corrente n.010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE, versando ciascuno con bonifico bancario l'importo di € 9.000 così come emerge dai docc. 1/41 di parte attrice che mi si mostrano»; c)«sul conto corrente n. 010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE la coppia ha da sempre fatto confluire gli emolumenti percepiti per l'attività lavorativa svolta ed appoggiato carte di credito utilizzate per le spese familiari»; d)«il sig. nel corso degli anni ha movimentato il predetto Controparte_1 conto effettuando operazioni riconducibili unicamente al medesimo»; e)«il sig. ha versato tramite bonifico od assegno ad CP_1 [...] somme per complessivi € 119.227,80 per la sottoscrizione di Controparte_2 polizze/fondi di investimento cui l'attrice è estranea per così come riepilogato nel seguente schema: (omissis)”.
Per LU PO CC:
“In via principale Rigettare l'appello proposto poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza di primo grado.
pagina3 di 18 In via istruttoria S'insiste per l'ammissione delle prove richieste in primo grado nelle memorie ex art. 183 c. VI c.p.c. e non ammesse dal giudice di prime cure. Ci si oppone a tutte le richieste istruttorie ex adverso articolate poiché inammissibili e/o ir-rilevanti ai fini di causa. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale d'avvocato del doppio grado di giudizio ex DM 55/14 e succ. mod.”.
pagina4 di 18 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17 novembre 2020, ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di OD, , Controparte_1 chiedendo:
a) di accertare che il convenuto “ha sottoscritto polizze/fondi di investimento come indicato nella tabella a) dell'atto di citazione a suo esclusivo interesse utilizzando fondi del conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo
Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di TE e cointestato
a parte attrice e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza”; Parte_1
b) di accertare che “il sig. ha utilizzato i fondi del Controparte_1 conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito
Emiliano, CREDEM, Filiale di LP e cointestato a parte attrice per CP_ fare versamenti nel suo esclusivo interesse alle società del di lui padre data sas, VA CO RL e VA SE RL come da tabella b) dell'atto di citazione
e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza”;
c) di accertare che “il sig. ha effettuato disposizioni Controparte_1 sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito
Emiliano, CREDEM, Filiale di LP e cointestato a parte attrice nel suo esclusivo interesse come da tabella c) dell'atto di citazione e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra Parte_1 la quota di sua spettanza”;
d) di accertare che “il sig. ha tratto numerosi assegni Controparte_1 indicati nella tabella d) dell'atto di citazione sul conto corrente n. 010/0001293-6 aperto presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di
LP e cointestato a parte attrice senza concordare con la medesima
l'utilizzo di tali somme e conseguentemente condannare il convenuto a rifondere alla sig.ra la quota di sua spettanza”. Parte_1
In particolare, la parte attrice ha esposto le seguenti circostanze: il 26 giugno 2010 ha contratto matrimonio concordatario con CP_1
, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
[...] sin dal 13 dicembre 2007 i due fidanzati avevano acceso il conto corrente n.
010/0001293-6 presso il Gruppo Bancario Credito Emiliano, CREDEM, Filiale di pagina5 di 18 TE e la coppia aveva da sempre fatto confluire sul conto gli emolumenti percepiti dall'attività lavorativa svolta;
nel corso degli anni ha movimentato il predetto Controparte_1 conto, prelevando importi per complessivi euro 119.227,80, versati o bonificati ad per la sottoscrizione di polizze o fondi di Controparte_2 investimento ai quali l'attrice è estranea;
ha effettuato versamenti a tre società riferite al di lui Controparte_1 padre, per un importo complessivo di euro 28.669,22, anche in questo caso senza vantaggio per la parte attrice;
ha effettuato prelievi dal conto comune ad un Controparte_1 rapporto di conto corrente di sua esclusiva pertinenza, per complessivi euro
25.490,54; nel periodo dal 2008 al 2014 ha effettuato prelievi Controparte_1 dal conto comune, mediante emissione di assegni del complessivo importo di euro
51.336,91, in relazione ai quali parte attrice è assolutamente estranea.
Sulla base di tali premesse ha dedotto che, a seguito della fine Parte_1 della relazione coniugale, ella si era trovata priva di ogni disponibilità economica a causa delle malversazioni sopra descritte, non potendo più fare affidamento sui risparmi di anni di lavoro, poiché il conto corrente era stato progressivamente svuotato dal marito.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito che, dall'inizio Controparte_1 della convivenza, i promessi sposi avevano iniziato a far confluire sul conto corrente comune i propri introiti lavorativi, dallo stesso specificamente riepilogati alle pagine 4 e 5 della comparsa di risposta;
che solo dall'anno 2011 Parte_1 aveva iniziato a contribuire al ménage familiare, ma sempre in misura nettamente inferiore rispetto al marito;
che per i primi tre anni la moglie non avevano partecipato in alcun modo alle spese familiari, rimaste totalmente a carico di
[...]
. Controparte_1
Il convenuto ha, altresì, dedotto di essere libero professionista in campo odontoiatrico;
che il padre gestiva la contabilità Parte_2 familiare, fornendo, altresì, molteplici servizi e aiuti con le società che facevano a lui capo (VA Service, VA CO e Link Data); che tra tali servizi offerti da VA Service alla famiglia – vi era il noleggio delle Pt_1 Controparte_1 autovetture, i cui costi venivano addebitati alle odierne parti in causa.
pagina6 di 18 Il convenuto ha eccepito che, per aiutare il figlio e la sua famiglia, il padre aveva elargito numerose somme di denaro, attraverso Parte_2 prestiti, tanto che in data 1 luglio 2007 il convenuto e il padre avevano stipulato una scrittura privata, avente ad oggetto il prestito di somme di denaro infruttifere, nonché prestazioni dirette di servizi professionali, fornitura di beni e servizi, tramite le società di cui il padre risultava socio, amministratore e legale rappresentante;
che la sottoscrizione di tale scrittura privata, di cui Parte_1 era a conoscenza, giustificava le sottoscrizioni delle polizze Allenza Assicurazioni
e le relative uscite di denaro dal conto corrente comune.
A giustificazione di tutte le uscite dal conto corrente comune il convenuto ha prodotto uno schema riassuntivo delle stesse e ha eccepito che i prelievi da lui effettuati dal conto corrente comune si erano resi necessari per far fronte ai debiti della famiglia.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, con sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024, il Tribunale di
OD ha rigettato le domande proposte da condannandola al Parte_1 rimborso delle spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, a favore del convenuto.
Recepite le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha ritenuto, facendo applicazione del principio di cui all'art. 1298 c.c., che la domanda di parte attrice non meritasse accoglimento, poiché le somme di denaro utilizzate da per scopi personali, pari a complessivi euro Controparte_1
181.829,12, erano inferiori agli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, pari a complessivi euro 209.992,85.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 ottobre 2024, Parte_1 ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui ha chiesto l'integrale riforma.
Costituitosi in giudizio il 23 dicembre 2024, ha Controparte_1 chiesto il rigetto del gravame, contestando specificamente i singoli motivi.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 20 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina7 di 18 Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, trenta giorni prima e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati con provvedimento emesso dal consigliere istruttore ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame l'appellante deduce “L'OMESSA E/O
INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA” (p. 10, atto di appello).
Dopo aver evidenziato che la sentenza di primo grado risulta “motivata interamente per relationem al contenuto della consulenza tecnica d'ufficio”,
l'appellante lamenta che il giudice non si sia pronunciato sulle domande di mero accertamento proposte da tale parte e tese ad accertare l'imputabilità esclusiva al convenuto di una serie di operazioni, dettagliate dalla parte attrice nelle tabelle a),
b), c) e d) dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Precisa che il giudice non si è pronunciato sui motivi per cui le operazioni dedotte in giudizio non fossero completamente ascrivibili al personale ed esclusivo interesse del convenuto e ciò sebbene quest'ultimo non avesse contestato il contenuto dell'atto introduttivo né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum e non avesse neppure provato la sostenuta riconducibilità degli addebiti alle esigenze del nucleo familiare.
Deduce, quindi, la violazione degli artt. 112 c.p.c., 132, n. 4, c.p.c. e 11 della Costituzione.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame deduce il Parte_1
“TRAVISAMENTO DELLE PROVE E L'ERRATA APPLICAZIONE DELLA
REGOLA DI RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO” (p. 12, atto di appello).
Si duole che il giudice abbia omesso di considerare due aspetti di assoluto rilievo: l'omessa contestazione, da parte del convenuto, delle operazioni allegate da parte attrice;
l'omesso assolvimento, da parte del convenuto, dell'onere probatorio sul medesimo gravante in ordine al fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio dalla parte attrice (fatto impeditivo costituito dall'imputabilità delle operazioni di debito alle esigenze della famiglia).
Con riferimento al primo aspetto, la parte appellante sostiene che l'esistenza delle operazioni e la loro quantificazione complessiva in euro 224.724,47 sono pagina8 di 18 fatti pacifici a norma dell'art. 115 c.p.c., in quanto il convenuto ha solo eccepito di aver eseguito le operazioni oggetto di causa per fronteggiare asseriti, ma inesistenti, debiti familiari e non per scopi personali.
Quanto al secondo aspetto, l'appellante afferma che, a fronte di prelievi da parte di un coniuge di somme di denaro presenti sul conto corrente comune, spetta al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza. Lamenta, quindi, che il giudice abbia violato l'art. 2697
c.c., poiché, in assenza di prova, da parte di della Controparte_1 riconducibilità delle operazioni dedotte in giudizio ad esigenze familiari, la domanda restitutoria di parte attrice avrebbe dovuto essere accolta, in conformità alla giurisprudenza (Cass. n. 27069/2022; Cass. n. 20457/2016).
TERZO MOTIVO.
Con un terzo motivo di appello deduce il “TRAVISAMENTO Parte_1
DELLA TU E LA CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE” (p. 19, atto di appello).
Censura le parti della sentenza che motivano nei seguenti termini:
“La domanda di parte attrice non merita accoglimento tenuto conto del fatto che le somme utilizzate da per scopi personali, pari a Controparte_1 complessivi € 181.829,12 sono inferiori agli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, pari a complessivi € 209.992,85. In altri termini CP_1
ha disposto in proprio favore di una somma non eccedente la quota
[...] parte di sua spettanza”;
“Quanto agli altri addebiti, pari a complessivi € 375.245,74, la stessa non è riuscita a riferirli a nessuno dei coniugi, mancando “una causale che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte” (cfr. pag. 17 elaborato peritale)”;
“Del resto, nessuna rilevanza al riguardo può essere riconosciuta agli altri addebiti accertati dalla TU (pari a complessivi € 375.245,74), mancando la prova delle relative causali e dunque di una loro diretta connessione con fini esclusivi di uno solo dei due coniugi”.
L'appellante lamenta che il giudice abbia richiamato solo in parte l'elaborato peritale, omettendo di considerare la risposta finale del consulente tecnico d'ufficio contenuta a pagina 24 del suo elaborato, in cui l'ausiliare del giudice ricostruisce la situazione finanziaria delle parti nei seguenti termini:
pagina9 di 18 “SITUAZIONE CRIPPA ELENA RICOSTRUITA
Accrediti 2007 – 2017 € 197.790,40
Addebiti 2007 – 2017 € 138.636,36
Differenza a credito € 59.154,04
SITUAZIONE ST IC CA RICOSTRUITA
Accrediti 2007- 2017 € 342.947,04
Addebiti 2007 – 2017 € 397.873,80
Differenza a debito € 54.926,76”.
L'appellante lamenta, quindi che, pur avendo affermato in premessa di motivazione di aver recepito le conclusioni dell'elaborato peritale, il giudice di prime cure abbia poi finito contraddittoriamente per rigettare le domande attoree, pur avendo il consulente tecnico d'ufficio accertato che aveva Controparte_1 compiuto atti di disposizione in misura superiore rispetto alle somme di denaro depositate sul conto corrente comune.
Quanto alla comparazione tra le somme utilizzate da Controparte_1
e gli accrediti sul conto corrente allo stesso riferibili, l'appellante ripropone le considerazioni già espresse in primo grado.
Afferma, quindi, che se il giudice avesse applicato correttamente l'art. 2697
c.c. e il principio dispositivo, avrebbe ritenuto accertate le operazioni dedotte in giudizio come esclusivamente riferibili al convenuto per un importo di euro
224.724,47, certamente superiore a quello degli accrediti diretti individuati in perizia (euro 209.992,85).
Sostiene, altresì, che se il giudice avesse valutato compiutamente l'intero elaborato peritale sarebbe giunto a conclusioni opposte, avendo il consulente tecnico d'ufficio evidenziato una differenza a debito di di Controparte_1 euro 54.926,76.
QUARTO MOTIVO.
Con un quarto e ultimo motivo di gravame l'appellante si duole della mancata istruttoria della causa e ripropone le istanze istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure.
Lamenta che il giudice abbia deciso la causa “senza valutare i documenti prodotti dalle parti e senza svolgere alcuna istruttoria, disponendo direttamente la perizia sulla domanda restitutoria (senza aver preliminarmente esaminato e
pagina10 di 18 valutato le domande di accertamento e le eccezioni sollevate dall'esponente)” (p.
22, atto di appello).
Le difese dell'appellato.
contesta i motivi di impugnazione, rilevando, in Controparte_1 particolare, che l'art. 115 c.p.c. non può trovare applicazione, poiché nel giudizio di primo grado il convenuto ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice e sulla quantificazione e sulla qualificazione delle entrate e delle uscite sul conto corrente comune il contraddittorio si è svolto in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
Con riferimento alle entrate del conto corrente comune l'appellato evidenzia che, in un primo momento, nella bozza del proprio elaborato peritale, il consulente tecnico d'ufficio aveva individuati come riconducibili a CP_1
accrediti per complessivi euro 209.992,85 e che, a seguito delle
[...] osservazioni del consulente tecnico del convenuto, l'ausiliare del giudice aveva riquantificato gli accrediti di competenza del convenuto in euro 395.124,13.
L'appellato afferma, dunque, che, sebbene tale circostanza si sia rivelata ininfluente al fine della decisione, gli accrediti sul conto corrente comune riconducibili ad attività professionale di sono pari a euro Controparte_1
328.636,00 e non a euro 209.992,85 come indicato, per mero errore materiale, nella sentenza gravata. Chiede, quindi, alla Corte di emendare tale errore materiale, in applicazione del principio di diritto secondo cui l'istanza per la correzione di errore materiale della sentenza non richiede appello incidentale
(Cass. 21 ottobre 1998, n. 10447).
La richiesta di correzione di errore materiale.
In via preliminare deve essere esaminata la domanda di correzione di errore materiale formulata dall'appellato.
L'istanza è infondata, poiché il preteso errore dedotto da CP_1
configura, ove esistente, un errore di giudizio, posto che l'accertamento
[...] compiuto dal giudice in ordine alle somme di denaro accreditate sul conto corrente comune da e costituenti provento di sua attività Controparte_1 lavorativa è frutto di una scelta tra le diverse soluzioni prospettate dal consulente tecnico d'ufficio a conclusione del suo elaborato e in risposta alle osservazioni del consulente tecnico del convenuto (cfr. pp. 21 e ss. della relazione).
pagina11 di 18 Risulta, invero, dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa che l'importo di euro 328.636,00 indicato dall'ausiliare del Persona_1 giudice come ammontare degli accrediti “diretti” di competenza di CP_1
, è stato determinato considerando come imputabili direttamente a tale
[...] parte anche gli accrediti di assegni fino a concorrenza di quanto esposto nelle dichiarazioni dei redditi di (cfr. p. 21 della relazione del Controparte_1 consulente tecnico d'ufficio).
Diversamente, l'importo degli accrediti “diretti” di competenza di
[...]
, determinato dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 14 della Controparte_1 propria relazione in euro 209.992,85 e recepito nella sentenza gravata a pagina 4,
è stato calcolato senza considerare i maggiori importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi, poiché, coma ha spiegato lo stesso ausiliare del giudice in risposta alle osservazioni del consulente tecnico di , “La sottoscritta, Controparte_1 come indicava anche nella bozza di TU, non è in grado di affermare con certezza che i maggiori importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi rispetto agli accrediti chiaramente derivanti da attività professionale siano transitati dal conto corrente oggetto di causa. Quanto occorso in riferimento all'anno 2015 è indicativo proprio di questo. In ogni modo nell'allegato 16 viene riportata la ricostruzione della quota di assegni accreditati nel conto corrente oggetto di causa imputati al sig. fino a concorrenza di quanto indicato Controparte_1 nelle dichiarazioni dei redditi. Da questa diversa imputazione, discendono ovviamente diverse percentuali di attribuzioni alle parti in causa degli accrediti sul conto corrente, si veda l'allegato 17” (p. 21 della relazione).
Alla stregua di quanto evidenziato nella stessa relazione del consulente tecnico d'ufficio, emerge chiaramente come gli importi degli accrediti diretti di competenza di , quali accertati dall'ausiliare del giudice, Controparte_1 presuppongano una diversa valutazione delle prove acquisite nel processo, con la conseguenza che la scelta dell'uno piuttosto che dell'altro importo da parte del giudice di prime cure non può considerarsi frutto di un mero errore materiale, ma deve propriamente essere riferita a un diverso apprezzamento delle prove e, quindi, a una precisa decisione del giudice di prime cure.
Non vi è, dunque, luogo per un emendamento dell'importo di euro
209.992,85, così come richiesto dall'appellato.
L'esame del gravame.
pagina12 di 18 In ordine di priorità logico giuridica deve essere esaminato il quarto e ultimo motivo di impugnazione, poiché attiene alla definizione del thema probandum.
Il motivo è privo di fondamento, poiché l'attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado è più che esaustiva, considerata la natura documentale della causa.
Ciò premesso, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Il giudice di prime cure si è pronunciato sulle domande di accertamento proposte dalla parte attrice, come si evince dalla lettura delle pagine 5 e 6 della sentenza.
Richiamando l'elaborato peritale, il giudice ha accertato che fossero direttamente riconducibili a i seguenti addebiti sul conto corrente Parte_1 comune:
“versamenti a INPS (riscatto laurea ) € 11.090,30 Parte_1 bonifico a debito a favore di giroconto € 945,00 Parte_1 bonifico a regalo di compleanno € 2.000,00”, Parte_3 per un totale di euro 14.035,30.
Il giudice ha, altresì, accertato che fossero direttamente riconducibili a
[...]
i seguenti addebiti sul conto corrente comune: Controparte_1
“Pagamento Mod. F24 tributi vari € 12.531,02
Bonifici a favore giroconto/girofondi € 22.290,54 Controparte_1
CP_ Bonifici a Data € 14.691,71 Controparte_4
Pagamenti preautorizzati € 240,00 Controparte_2
Quota parte della voce “ritiro assegni” di cui sono prodotte le copie degli assegni intestati a o (allegati da Controparte_2 Controparte_6
42 A 62 dell'atto di citazione) € 116.562,80
Quota parte della voce “ritiro assegni” di cui sono prodotte le copie degli assegni intestati a VA SE RL (allegati da Controparte_7
63 a 69 dell'atto di citazione e all. 3 comparsa costit. €
15.513,05”, per un importo complessivo di euro 181.829,12.
Quanto agli altri addebiti, pari a complessivi euro 375.245,74, il giudice ha richiamato gli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio, affermando come quest'ultimo non fosse riuscito a riferirli a nessuno dei coniugi, mancando “una
pagina13 di 18 causale oggettiva che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte” (cfr. pag.17 elaborato peritale)” (p. 6, sentenza gravata).
Alla luce di quanto osservato deve, quindi, affermarsi che il giudice di prime cure ha pronunciato su tutte le domande proposte da avendo Parte_1 accertato che il convenuto aveva compiuto atti dispositivi, nel suo esclusivo interesse, per complessivi euro 181.829,12 e avendo ritenuto che gli addebiti per euro 375.245,74 non fossero riconducibili ad atti di disposizione posti in essere da nel suo interesse esclusivo. Controparte_1
Deve essere, quindi, escluso il dedotto vizio di omessa pronuncia.
Il secondo motivo di gravame è fondato nei limiti di seguito precisati.
Anzitutto, va affermato che non può ritenersi che il convenuto non avesse contestato nell'an e nel quantum le operazioni dedotte in giudizio da parte attrice, poiché egli aveva fornito un resoconto riassuntivo delle uscite da lui poste in essere, eccependo che erano state destinate a estinguere debiti familiari. Anche nel corso di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio tale parte aveva contestato qualificazione e quantificazione delle entrate e delle uscite dal conto corrente comune.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, non può, dunque, trovare applicazione l'art. 115 c.p.c. nell'accertamento degli atti di disposizione posti in essere da nel suo esclusivo interesse, tanto più che Controparte_1
l'importo indicato dall'appellante (pari a euro 224.724,47) contrasta con la quantificazione degli addebiti riconducibili a , effettuata dal Parte_4 consulente tecnico d'ufficio in euro 181.829,12 e non contestata da parte attrice in sede di osservazioni all'elaborato peritale.
Nella misura in cui l'appellante lamenta che il giudice avrebbe dovuto considerare riferibili a addebiti per complessivi euro Controparte_1
224.724,47 in virtù del principio dell'onere della prova, richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di conto corrente intestato ai coniugi
(Cass. n. 20457/2016), la censura è parzialmente fondata.
Il giudice ha accertato, sulla base di una puntuale e congruente consulenza tecnica d'ufficio, che addebiti sul conto corrente comune pari a complessivi euro
181.829,12 erano sicuramente imputabili, sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, a . Appare evidente che, nella misura in cui il Controparte_1 convenuto non è riuscito a provare, come da lui eccepito, che tale somma di pagina14 di 18 denaro era riferibile a debiti familiari, il giudice di prime cure ha accertato, in accoglimento delle domande di mero accertamento proposte da parte attrice, che si trattava di operazioni poste in essere dal convenuto nel suo esclusivo interesse.
Con riferimento alla differenza tra l'importo degli addebiti che parte attrice imputava al convenuto (pari a complessivi euro 224.724,47) e l'importo accertato come sicuramente imputabile a (pari a euro 181.829,12), il Controparte_1 giudice di prime cure ha finito con l'invertire l'onere probatorio.
E' stato, invero, affermato dalla giurisprudenza che “a fronte di prelevamenti, da parte di un coniuge, di somme di pertinenza della comunione - quali sono state ritenute essere quelle giacenti sul conto corrente intestato alla coppia -, competa al coniuge che abbia effettuato le operazioni e che alleghi di aver impiegato gli importi prelevati nell'interesse della comunione o della famiglia dimostrare quest'ultima circostanza: ciò, sia in quanto quest'ultima si atteggia a fatto impeditivo dell'obbligazione restitutoria;
sia in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. S.U. 30 ottobre
2001, n. 13533; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008;
Cass. l luglio 2009, n. 15406; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484)” (Cass. n. 20457 del 2016).
Nel caso in esame, con riferimento alla somma di denaro di euro 42.895,35
(euro 224.724,47 meno euro 181.829,12) il giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare, in applicazione del richiamato principio di diritto, che si trattava di atti di disposizione del conto corrente comune effettuati dal Controparte_1 nel suo esclusivo interesse.
Il giudice avrebbe dovuto, quindi, considerare come addebiti imputabili all'esclusivo interesse di la complessiva somma di denaro Controparte_1 di euro 224.724,47 (euro 181.829,12 più euro 42.895,35).
Nei predetti termini va, dunque, emendata la motivazione della sentenza gravata.
Il diverso accertamento in ordine agli addebiti imputabili all'esclusivo interesse di non comporta, tuttavia, l'accoglimento della Controparte_1
pagina15 di 18 domanda di in ragione di quanto sarà in seguito accertato Parte_1 nell'esaminare il terzo motivo di gravame.
Il terzo motivo è infondato.
Le conclusioni esposte dal consulente tecnico d'ufficio a pagina 24 dell'elaborato peritale non possono fondare l'accoglimento del motivo in valutazione, ove si consideri che il calcolo compiuto dal consulente tecnico d'ufficio si basa sull'esame di tutte le movimentazioni intervenute sul conto corrente comune nel periodo dal 2007 al 2017, mentre la domanda restitutoria riguardava specifiche operazioni di disposizione compiute dal convenuto sul conto corrente comune.
Si aggiunga che il consulente ha calcolato: a) accrediti sul conto corrente per i quali non ha rinvenuto una causale oggettiva che portasse all'attribuzione all'una o all'altra parte e che ha, pertanto, suddiviso tra le singole parti in causa sulla base delle percentuali determinate proporzionalmente al concorso di ciascuno al conto corrente comune;
b) addebiti per i quali non ha rinvenuto una causale oggettiva che li riconducesse all'una o all'altra delle parti, parimenti attribuendoli proporzionalmente alle parti.
E' evidente che l'attribuzione proporzionale degli accrediti viola la regola dell'art. 1298 c.c., secondo la quale tutte le somme di denaro presenti sul conto corrente comune che non siano riconducibili ad uno dei comunisti spettano in egual misura a ciascuno dei correntisti.
L'attribuzione proporzionale degli addebiti su conto corrente non riconducibili a una o all'altra delle parti non tiene conto dei principi dell'onere probatorio, quali evidenziati nell'esaminare il secondo motivo di gravame.
Agli accrediti diretti di euro 209.992,85 riferibili con certezza a
[...]
vanno aggiunti accrediti pari alla metà di euro 209.633,85 (che è Controparte_1
l'ammontare complessivo degli accrediti sul conto corrente per i quali il consulente tecnico d'ufficio non ha accertato la provenienza da una o dall'altra parte e che, secondo la regola dell'art. 1298 c.c., spettano a metà a ciascuno dei correntisti).
La metà di euro 209.633,85 è pari a euro 104.816,92.
Gli accrediti riferibili a sono, quindi, pari a Controparte_1 complessivi euro 314.809,77 (euro 209.992,85 più euro 104.816,92).
pagina16 di 18 Quindi, una volta accertato che aveva contribuito Controparte_1 con risorse proprie al conto corrente comune per euro 314.809,77, per valutare il fondamento della domanda restitutoria occorre verificare se l'importo degli addebiti sul conto corrente imputabili a esigenze esclusive di Controparte_1
(accertato in euro 224.724,47, come evidenziato nell'esaminare il secondo motivo di gravame) sia o meno contenuto nel limite delle risorse di conto corrente spettanti esclusivamente a tale parte.
Poiché la somma di denaro di euro 224.724,47, di cui CP_1
ha disposto dal conto corrente comune non supera l'ammontare della
[...] quota parte di sua spettanza (pari a euro 314.809,77), va confermata la pronuncia di rigetto della domanda restitutoria di . Parte_1
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con la conseguenza che la sentenza gravata va confermata, sia pure con la diversa motivazione in precedenza evidenziata.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ragione del rigetto del gravame, l'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese del presente grado alla parte vittoriosa.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre pagina17 di 18 2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum, corrispondente al quantum richiesto da (pari a euro 54.926,76: cfr. p. 22 dell'atto di Parte_1 appello).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 per la riforma della sentenza n. 332/2024, pubblicata il 4 aprile 2024 dal Tribunale di OD nella causa iscritta al n. 2758/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA integralmente la sentenza impugnata, con diversa motivazione;
NA
a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e
C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
. Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott.ssa LA TT
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