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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10943/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10943/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Michele Rondinelli Parte_1
ATTORE
contro
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Girardi CP_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo: (i) di aver sottoscritto in data 31.10.2014 con un
[...] ONroparte_2
“contratto per la redazione di una perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing – contratto Gold” (doc.
1) avente ad oggetto l'analisi del contratto di mutuo fondiario stipulato dall'attore con ING
NK in data 17.5.2007 al fine di verificare l'eventuale presenza di tassi usurari e/o anatocistici ed altri elementi di invalidità; (ii) di aver aderito, all'atto della firma del contratto, alla formula denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Totale” (rimborso di ogni spesa
e/o costo sostenuto dal cliente in caso di soccombenza nell'intrapresa azione legale di
1 restituzione del maltolto valutato e quantificato in perizia) in forza di polizza che gli CP_1 ON garantisce, in qualità di cliente che vi ha aderito e, dunque, di assicurato, la copertura delle spese legali e di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia eventualmente ON promossa sulla base della perizia redatta da (iii) che la perizia tecnica redatta dall'ing. ON incaricato da ha evidenziato delle anomalie nel contratto di mutuo;
(iv) di Persona_1 aver, pertanto, sulla base di tale perizia, convenuto in giudizio ING NK dinnanzi al Tribunale di Pavia (R.G. 7006/2016) e di essere risultato, all'esito di tale giudizio, soccombente (sentenza n. 1386/2019); (v) di aver inviato regolare denuncia a con mail del 19.11.2019, CP_1 chiedendo l'attivazione della polizza e il rimborso di tutte le spese legali e di assistenza tecnica ON sostenute ai sensi del contratto formula “Gold” stipulato con senza, tuttavia, ottenere quanto richiesto;
(vi) che le spese sostenute e coperte dall'assicurazione comprendono: € CP_1 ON 2.500,00 per perizia (doc. 24); € 183,00 per spese di mediazione (doc. 25); € 11.745,15 per compenso difensore (docc. 26, 27, 28 e 29); € 200,00 per registrazione sentenza (doc. 31); €
9.484,28 per competenze liquidate all'avv. di controparte (doc. 30), per complessivi € 24.112,43. In conseguenza di ciò, ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
24.112,43.
costituitasi con comparsa del 1.2.2021, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 deducendo: 1) decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine entro cui doveva essere introdotto il giudizio di merito nei confronti dell'istituto di credito (24 mesi dalla stipulazione del contratto Gold); 2) mancanza di alea, avendo l'attore instaurato il giudizio nei confronti della banca sulla scorta di una perizia tecnica del tutto inadeguata a supportare le sue ragioni, onde la soccombenza era praticamente certa e prevedibile;
3) decadenza dalla garanzia ON assicurativa per colpa grave di che ha consegnato al cliente una perizia inattendibile e assolutamente inidonea a fondare la domanda nel giudizio contro l'istituto di credito;
4) mancata asseverazione della perizia. Ha, infine, contestato il quantum richiesto perché non documentato e/o non dovuto in base alla polizza.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025.
*
Dall'analisi degli atti e delle produzioni allegate risultano documentati e/o incontestati: 1) la ON stipulazione del contratto per redazione di analisi contabile tra e (doc. Parte_1
1); 2) la formula Gold prescelta, comprensiva della “Copertura Tutela Legale Totale” come da ON polizza collettiva stipulata da con (doc. 2); 3) la perizia tecnica fornita CP_1 ON dall'esperto incaricato da che attesta la natura usuraria del tasso di interessi applicato
2 dall'istituto di credito (doc. 3); 4) la sentenza del Tribunale di Pavia che ha rigettato la domanda dell'attore e condannato al pagamento delle spese di lite (doc. 10).
Le eccezioni di inoperatività della polizza formulate dalla convenuta sono infondate.
Quanto alla decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine indicato in polizza, va osservato che per “procedimento giudiziario” deve intendersi non quello in senso stretto che prende avvio con la notifica dell'atto introduttivo, ma anche la fase precedente di mediazione che, peraltro, in materia bancaria e finanziaria (oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Pavia) rappresenta condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. 28/2010. ON Dagli atti risulta che il contratto Gold con è stato stipulato in data 31.10.2014 (doc. 1) e che l'invito a presentarsi in mediazione è stato notificato alla controparte tramite pec all'indirizzo il giorno 03/04/2015 alle ore 14:34:41 (doc. 23), dunque entro il termine Email_1 previsto dal contratto.
Il rilievo secondo cui non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (perché il contenzioso era stato avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato) è parimenti infondato. Invero, analizzando le motivazioni della sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l'aleatorietà dell'evento soccombenza. Infatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall'orientamento prescelto dal giudicante intorno alle questioni giuridiche dedotte in causa (la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usura, l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, etc.), in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante. La domanda, dunque, è stata respinta perché il giudice non ha condiviso la linea difensiva degli attori, non già perché la perizia prodotta non era idonea a supportarla.
L'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave è, di per sé, corretta ex art. 1900 c.c., ma altrettanto inconferente nel caso di specie giacché è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi ON gravemente colposo l'operato dei professionisti non potendosi la prova automaticamente desumere dal mero rigetto della richiesta di CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato e non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi CP e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale. D'altronde, è la stessa ON che, stipulando la polizza collettiva, ha fatto affidamento sui professionisti assumendosi anche il rischio di eventuali negligenze ed imperizie. Quanto all'asserita condotta colposa degli attori, si osserva che l'art. 18 della polizza esclude la garanzia per i soli fatti dolosi dell'assicurato, non anche, invece, per le condotte gravemente colpose. Ne consegue
3 l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dalla garanzia, di una eventuale – e comunque ugualmente indimostrata – condotta gravemente colposa dell'attore.
Infine, premesso che il contratto di assicurazione in nessuna parte prescrive che la perizia ON econometrica fornita da al cliente e posta a fondamento della domanda giudiziale verso la banca debba essere asseverata, se con ciò si intenda la procedura di certificazione mediante giuramento avanti a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 5 del RD 9 ottobre 1922 n. 1366, non è in effetti neppure chiaro se l'eccezione di ciò intenda affermare o si riferisca invece, CP_1 come pare più probabile in assenza di suo esplicito richiamo alla procedura normativa di asseverazione mediante giuramento del perito avanti a cancelliere o a notaio, all'opinione diffusa che distingue la perizia semplice firmata dall'autore da quella che lo stesso autore autocertifica autentica e fedele. Invero, non è ravvisabile alcuna differenza giuridica tra perizia stragiudiziale semplice firmata e autocertificata (le responsabilità civili e penali che discendono dalle eventuali falsità non mutano in alcun modo;
quanto all'efficacia in giudizio nulla muta neppure in caso di perizia di parte giurata, che resta in ogni caso mera allegazione difensiva: cfr. ad es. Cass. sez. 5,
29 luglio 2011 n. 16650), ove pure si intenda che il contratto di assicurazione richieda, ai fini della copertura, perizia secondo tale accezione asseverata (assente ogni indicazione in proposito negli art. 11 e 12, nei quali in più parti si fa riferimento mero a perizie econometriche del ON professionista incaricato da l'unico cenno in astratto utile ed invocato dalla convenuta che compare nel contratto di assicurazione è contenuto nella parentetica dell'art. 13 sul significato di cassazione dei “principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica”, invero assai generico e privo di ogni specificazione su significato e contenuto della certificazione resa dal perito, che in ogni caso certamente non è quella prevista dal RD n. 1366/1922, che è opera non del perito o traduttore ma del cancelliere avanti al quale il sottoscrittore giura).
È allora sufficiente considerare che non esiste formula sacrale per dichiarare di avere bene eseguito l'incarico e che le perizie si concludono con attestazione della qualifica ed iscrizione all'albo professionale e sottoscrizione “in fede”, requisito minimo necessario e sufficiente per poterle utilizzare nel giudizio contro l'istituto di credito e, poi, per poter invocare la copertura assicurativa.
Quanto all'importo indennizzabile, di fronte alla contestazione della convenuta, l'attore ha fornito prova di aver sostenuto tutti i costi indicati;
pertanto, va condannata a corrispondere CP_1 complessivi € 24.112,43. Trattandosi di debito di valore, spettano gli interessi compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del 19.11.2019 (data della denuncia sinistro a CP_1 tramite mail sub doc. 11) e poi annualmente rivalutata fino alla liquidazione (data della presente pronuncia). Da tale ultima data decorrono gli interessi legali sino al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (importi medi per fase studio, introduttiva e decisoria e minimi per fase istruttoria considerata la definizione senza attività istruttoria, esaurita nel deposito delle sole memorie) in complessivi € 4.872, 55 di cui € 4.237,00 per compenso ed €
635,55 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
condanna al pagamento, in favore di di € 24.211,43 oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione ed interessi come in motivazione;
condanna a rifondere a le spese di lite liquidate come in CP_1 Parte_1 motivazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 4 luglio 2025
Il Giudice
Elena Fondrieschi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Elena Fondrieschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10943/2020 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Michele Rondinelli Parte_1
ATTORE
contro
, con il patrocinio dell'avv. Andrea Girardi CP_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 deducendo: (i) di aver sottoscritto in data 31.10.2014 con un
[...] ONroparte_2
“contratto per la redazione di una perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing – contratto Gold” (doc.
1) avente ad oggetto l'analisi del contratto di mutuo fondiario stipulato dall'attore con ING
NK in data 17.5.2007 al fine di verificare l'eventuale presenza di tassi usurari e/o anatocistici ed altri elementi di invalidità; (ii) di aver aderito, all'atto della firma del contratto, alla formula denominata “Gold” comprensiva di “Copertura Tutela Legale Totale” (rimborso di ogni spesa
e/o costo sostenuto dal cliente in caso di soccombenza nell'intrapresa azione legale di
1 restituzione del maltolto valutato e quantificato in perizia) in forza di polizza che gli CP_1 ON garantisce, in qualità di cliente che vi ha aderito e, dunque, di assicurato, la copertura delle spese legali e di assistenza tecnica in caso di soccombenza nella controversia eventualmente ON promossa sulla base della perizia redatta da (iii) che la perizia tecnica redatta dall'ing. ON incaricato da ha evidenziato delle anomalie nel contratto di mutuo;
(iv) di Persona_1 aver, pertanto, sulla base di tale perizia, convenuto in giudizio ING NK dinnanzi al Tribunale di Pavia (R.G. 7006/2016) e di essere risultato, all'esito di tale giudizio, soccombente (sentenza n. 1386/2019); (v) di aver inviato regolare denuncia a con mail del 19.11.2019, CP_1 chiedendo l'attivazione della polizza e il rimborso di tutte le spese legali e di assistenza tecnica ON sostenute ai sensi del contratto formula “Gold” stipulato con senza, tuttavia, ottenere quanto richiesto;
(vi) che le spese sostenute e coperte dall'assicurazione comprendono: € CP_1 ON 2.500,00 per perizia (doc. 24); € 183,00 per spese di mediazione (doc. 25); € 11.745,15 per compenso difensore (docc. 26, 27, 28 e 29); € 200,00 per registrazione sentenza (doc. 31); €
9.484,28 per competenze liquidate all'avv. di controparte (doc. 30), per complessivi € 24.112,43. In conseguenza di ciò, ha chiesto la condanna di al pagamento della somma di € CP_1
24.112,43.
costituitasi con comparsa del 1.2.2021, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 deducendo: 1) decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine entro cui doveva essere introdotto il giudizio di merito nei confronti dell'istituto di credito (24 mesi dalla stipulazione del contratto Gold); 2) mancanza di alea, avendo l'attore instaurato il giudizio nei confronti della banca sulla scorta di una perizia tecnica del tutto inadeguata a supportare le sue ragioni, onde la soccombenza era praticamente certa e prevedibile;
3) decadenza dalla garanzia ON assicurativa per colpa grave di che ha consegnato al cliente una perizia inattendibile e assolutamente inidonea a fondare la domanda nel giudizio contro l'istituto di credito;
4) mancata asseverazione della perizia. Ha, infine, contestato il quantum richiesto perché non documentato e/o non dovuto in base alla polizza.
La causa è stata istruita con la sola acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025.
*
Dall'analisi degli atti e delle produzioni allegate risultano documentati e/o incontestati: 1) la ON stipulazione del contratto per redazione di analisi contabile tra e (doc. Parte_1
1); 2) la formula Gold prescelta, comprensiva della “Copertura Tutela Legale Totale” come da ON polizza collettiva stipulata da con (doc. 2); 3) la perizia tecnica fornita CP_1 ON dall'esperto incaricato da che attesta la natura usuraria del tasso di interessi applicato
2 dall'istituto di credito (doc. 3); 4) la sentenza del Tribunale di Pavia che ha rigettato la domanda dell'attore e condannato al pagamento delle spese di lite (doc. 10).
Le eccezioni di inoperatività della polizza formulate dalla convenuta sono infondate.
Quanto alla decadenza dalla garanzia assicurativa per decorrenza del termine indicato in polizza, va osservato che per “procedimento giudiziario” deve intendersi non quello in senso stretto che prende avvio con la notifica dell'atto introduttivo, ma anche la fase precedente di mediazione che, peraltro, in materia bancaria e finanziaria (oggetto del giudizio davanti al Tribunale di Pavia) rappresenta condizione di procedibilità della domanda ex d.lgs. 28/2010. ON Dagli atti risulta che il contratto Gold con è stato stipulato in data 31.10.2014 (doc. 1) e che l'invito a presentarsi in mediazione è stato notificato alla controparte tramite pec all'indirizzo il giorno 03/04/2015 alle ore 14:34:41 (doc. 23), dunque entro il termine Email_1 previsto dal contratto.
Il rilievo secondo cui non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza (perché il contenzioso era stato avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato) è parimenti infondato. Invero, analizzando le motivazioni della sentenza, pur di rigetto della domanda, non si può ritenere che la perizia econometrica fosse assolutamente inadeguata, al punto da escludere l'aleatorietà dell'evento soccombenza. Infatti, il rigetto della domanda è scaturito piuttosto dall'orientamento prescelto dal giudicante intorno alle questioni giuridiche dedotte in causa (la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini del calcolo dell'usura, l'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese, etc.), in un periodo storico in cui la giurisprudenza era oscillante. La domanda, dunque, è stata respinta perché il giudice non ha condiviso la linea difensiva degli attori, non già perché la perizia prodotta non era idonea a supportarla.
L'affermazione circa l'esclusione dell'operatività della copertura assicurativa per il caso che il sinistro sia stato causato da una condotta dell'assicurato o del contraente caratterizzata da dolo o colpa grave è, di per sé, corretta ex art. 1900 c.c., ma altrettanto inconferente nel caso di specie giacché è onere dell'assicuratore almeno allegare specificamente per quali profili si reputi ON gravemente colposo l'operato dei professionisti non potendosi la prova automaticamente desumere dal mero rigetto della richiesta di CTU che, peraltro, costituisce ipotesi espressamente prevista in polizza e ricompresa nel rischio assicurato e non potendosi, in ogni caso, far ricadere l'eventuale colpa grave del contraente sul beneficiario che, dal canto suo, non aveva certo i mezzi CP e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale. D'altronde, è la stessa ON che, stipulando la polizza collettiva, ha fatto affidamento sui professionisti assumendosi anche il rischio di eventuali negligenze ed imperizie. Quanto all'asserita condotta colposa degli attori, si osserva che l'art. 18 della polizza esclude la garanzia per i soli fatti dolosi dell'assicurato, non anche, invece, per le condotte gravemente colpose. Ne consegue
3 l'irrilevanza, ai fini dell'esclusione dalla garanzia, di una eventuale – e comunque ugualmente indimostrata – condotta gravemente colposa dell'attore.
Infine, premesso che il contratto di assicurazione in nessuna parte prescrive che la perizia ON econometrica fornita da al cliente e posta a fondamento della domanda giudiziale verso la banca debba essere asseverata, se con ciò si intenda la procedura di certificazione mediante giuramento avanti a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 5 del RD 9 ottobre 1922 n. 1366, non è in effetti neppure chiaro se l'eccezione di ciò intenda affermare o si riferisca invece, CP_1 come pare più probabile in assenza di suo esplicito richiamo alla procedura normativa di asseverazione mediante giuramento del perito avanti a cancelliere o a notaio, all'opinione diffusa che distingue la perizia semplice firmata dall'autore da quella che lo stesso autore autocertifica autentica e fedele. Invero, non è ravvisabile alcuna differenza giuridica tra perizia stragiudiziale semplice firmata e autocertificata (le responsabilità civili e penali che discendono dalle eventuali falsità non mutano in alcun modo;
quanto all'efficacia in giudizio nulla muta neppure in caso di perizia di parte giurata, che resta in ogni caso mera allegazione difensiva: cfr. ad es. Cass. sez. 5,
29 luglio 2011 n. 16650), ove pure si intenda che il contratto di assicurazione richieda, ai fini della copertura, perizia secondo tale accezione asseverata (assente ogni indicazione in proposito negli art. 11 e 12, nei quali in più parti si fa riferimento mero a perizie econometriche del ON professionista incaricato da l'unico cenno in astratto utile ed invocato dalla convenuta che compare nel contratto di assicurazione è contenuto nella parentetica dell'art. 13 sul significato di cassazione dei “principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica”, invero assai generico e privo di ogni specificazione su significato e contenuto della certificazione resa dal perito, che in ogni caso certamente non è quella prevista dal RD n. 1366/1922, che è opera non del perito o traduttore ma del cancelliere avanti al quale il sottoscrittore giura).
È allora sufficiente considerare che non esiste formula sacrale per dichiarare di avere bene eseguito l'incarico e che le perizie si concludono con attestazione della qualifica ed iscrizione all'albo professionale e sottoscrizione “in fede”, requisito minimo necessario e sufficiente per poterle utilizzare nel giudizio contro l'istituto di credito e, poi, per poter invocare la copertura assicurativa.
Quanto all'importo indennizzabile, di fronte alla contestazione della convenuta, l'attore ha fornito prova di aver sostenuto tutti i costi indicati;
pertanto, va condannata a corrispondere CP_1 complessivi € 24.112,43. Trattandosi di debito di valore, spettano gli interessi compensativi sulla somma previamente devalutata alla data del 19.11.2019 (data della denuncia sinistro a CP_1 tramite mail sub doc. 11) e poi annualmente rivalutata fino alla liquidazione (data della presente pronuncia). Da tale ultima data decorrono gli interessi legali sino al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione del DM 55/2014 per le cause di valore tra € 5.201,00 e € 26.000,00 (importi medi per fase studio, introduttiva e decisoria e minimi per fase istruttoria considerata la definizione senza attività istruttoria, esaurita nel deposito delle sole memorie) in complessivi € 4.872, 55 di cui € 4.237,00 per compenso ed €
635,55 per spese generali al 15%, oltre IVA e CPA di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
condanna al pagamento, in favore di di € 24.211,43 oltre CP_1 Parte_1 rivalutazione ed interessi come in motivazione;
condanna a rifondere a le spese di lite liquidate come in CP_1 Parte_1 motivazione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Brescia, 4 luglio 2025
Il Giudice
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