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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/12/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3320/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.” vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Sergio Sanasi, giusta mandato in atti, presso lo studio del quale, in Torre Santa
Susanna, alla Via G. Penna, n. 6 è elettivamente domiciliata
Attrice
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P. I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Corsa, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Brindisi, alla Via San Benedetto, n. 38 è elettivamente domiciliata
Convenuta
E
[...]
, nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante (P.I.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Di Candia, P.IVA_2 giusta mandato in atti, presso il cui studio in Salice Salentino, alla Via Umberto I, n. 3 è elettivamente domiciliato
Convenuto
1 Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 22.12.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.11.2024, ritualmente notificato alle parti convenute,
[...]
adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Controparte_2 impresa individuale, nella causazione dei danni subiti dall'attrice l'11.02.23. Per l'effetto, condannare l' , impresa individuale, e la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_3 loro, a risarcire tutti i danni patiti dall'attrice, nella misura di €. 199.369,90, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero a quella minore o maggiore somma, che sarà determinata come dovuta secondo diritto in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CNA come per legge”.
In punto di fatto, la deduceva che: in data 11.02.2023 scivolava sul pavimento CP_2 dell' a causa della presenza di unto e residui alimentari;
in conseguenza Controparte_2 del sinistro, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Brindisi, ove, sottoposta ad esami diagnostici, le veniva riscontrata la frattura dell'omero sinistro che la costringeva a sottoporsi ad un intervento chirurgico e ad un percorso riabilitativo;
in data
03.10.2023, si sottoponeva a visita medico legale presso il Dott. che le riconosceva Per_1 una invalidità permanente di punti 30, una inabilità temporanea assoluta di giorni 50, una sub-totale al 75% di giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60.
Sulla scorta della quantificazione succitata, inoltrava ai convenuti una proposta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita, riscontrata negativamente dalla
[...]
che non aderiva, e non riscontrata dall' . CP_1 Controparte_2
Per quanto innanzi, la adiva l'intestato Tribunale per sentir condannare le parti CP_2 convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in €
199.369,99.
Con comparsa del 27.01.2025, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda avanzata dall'attrice nei confronti della compagnia convenuta perché inammissibile, improponibile,
2 improcedibile nonché carente di titolarità attiva;
rigettare la domanda proposta con l'atto introduttivo in quanto totalmente infondata sia in punto an che in punto quantum;
in ogni caso dichiarare la inoperatività della polizza dedotta e la non ricorrenza nella fattispecie del rischio garantito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti conclusioni e di accoglimento parziale della domanda, riconoscere le pretese avanzate riducendo il risarcimento dovuto sulla scorta delle difese svolte sia sull'an, per effetto del riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'attrice, che sul quantum, per effetto dell'accertamento delle effettive e meno gravi conseguenze lesive patite in occasione del sinistro, dichiarando la compagnia tenuta a manlevare l'assicurato nei limiti di cui alla polizza sottoscritta, con applicazione, in ogni caso di tutte le limitazioni contrattualmente previste, ivi compreso lo scoperto del 10%; condannare parte istante al pagamento delle spese processuali in favore della concludente società o, in via subordinata e sempre nella residuale ipotesi di accoglimento parziale della domanda, compensare integralmente le spese”.
La Compagnia eccepiva l'inammissibilità dell'azione risarcitoria diretta esercitata nei suoi confronti da parte del danneggiato. A tal riguardo, precisava di essere tenuta esclusivamente a manlevare il proprio assicurato dall'obbligo di risarcimento dei danni, ferme restando le condizioni previste dalla polizza.
Con riferimento all'an e al quantum della pretesa creditoria, la rilevava Controparte_1 la discrasia tra la dinamica rappresentata dall'attrice nel giudizio e quanto rilevato nella cartella clinica del 24.02.2023, ove si faceva riferimento a “trauma accidentale- incidente domestico”. Con riferimento all'ammontare della domanda risarcitoria, ne eccepiva l'errata quantificazione.
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'
[...]
e la sua mancata costituzione, ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c.
Con comparsa del 14.02.2025, si costituiva tardivamente in giudizio l' Controparte_2
chiedendo: “In via preliminare I. Revocare la dichiarazione di contumacia
[...] della convenuta resa con decreto del 05/02/2025; Nel Controparte_2 merito: II. In via principale accertare e dichiarare che l'evento è stato determinato da un caso fortuito, con conseguente rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia in
3 fatto che in diritto. Di conseguenza, si chiede che venga esclusa ogni responsabilità dell in relazione alla caduta della parte attrice;
III. In Controparte_2 via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare il Terzo HDI Ass.ni, tenuta a manlevare la convenuta, e per l'effetto, condannare la Compagnia Assicurativa al pagamento di tutte le somme che dovessero essere obbligata a versare all'attore; In ogni caso IV. Condannare l'attrice al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, aumentati di spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L disconosceva qualsivoglia responsabilità in ordine al sinistro e Controparte_2 attribuiva l'evento lesivo ad un caso fortuito;
contestava anche l'ammontare delle somme richieste dall'attrice, ritenuto eccessivo e non provato.
Con ordinanza del 15.05.2025, “ritenuto opportuno decidere preliminarmente in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice direttamente nei confronti di nonché a quella di tardività della Controparte_1 domanda di manleva avanzata dalla convenuta, ”, il Controparte_2
Tribunale disponeva che la causa venisse rinviata all'udienza del 22.12.2025, per precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito delle note conclusive.
Negli scritti finali, la reiterava l'eccezione di inammissibilità della Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata dall'attrice direttamente nei suoi confronti. Relativamente Contr alla tardività della domanda di manleva spiegata dall' , la recisava di Controparte_2 non aver avanzato alcuna istanza di estromissione dal giudizio e di avere interesse a resistere, precisando di accettare il contraddittorio con il proprio assicurato. L'attrice dichiarava di non insistere per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata direttamente nei confronti della chiedendone l'estromissione dal Controparte_1 giudizio e insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa, così come sollevata da quest'ultima è fondata e merita accoglimento.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell'ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore. Infatti,
l'assicurazione della responsabilità civile non determina alcun rapporto tra assicuratore e terzo, realizzando lo scopo di tenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire a un terzo soggetto, estraneo al rapporto tra assicuratore e assicurato, il danno derivante da un illecito.
In definitiva, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo (finalizzato alla realizzazione di un interesse dell'assicurato, anche quando è effettuato direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917 c.c.) è distinta e autonoma dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato, il quale non ha, quindi, in assenza di una normativa specifica, come quella in materia di danni da circolazione stradale, azione diretta contro l'assicuratore.
Per quanto innanzi, quindi, deve dichiararsi la inammissibilità dell'azione diretta spiegata dalla nei confronti della CP_2 Controparte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale di manleva avanzata dalla convenuta,
[...]
nei confronti di questo Giudice deve rilevarne CP_2 Controparte_1
l'inammissibilità in quanto tardiva, essendo stata avanzata con comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Va precisato, sul punto, che l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali (in questo caso trasversale) può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
pertanto, a nulla rileva la circostanza che la convenuta, abbia precisato Controparte_1 di non aver eccepito tale tardità e di voler accettare il contraddittorio rispetto alla richiamata domanda di manleva.
5 Per quanto innanzi, secondo i principi di causalità e soccombenza, l'attrice e la convenuta,
vanno condannate alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio nei Controparte_2 confronti della Queste vengono liquidate come in dispositivo con Controparte_1 riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia (€ 199.369,99) e delle fasi svolte, esclusa quella istruttoria.
Così definite le domande avanzate nei confronti della convenuta va Controparte_1 disposta la prosecuzione del giudizio tra la parte attrice e la convenuta, , Controparte_2 per l'accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria rivolta nei riguardi di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina EC, pronunciando sentenza parziale nella causa proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, così decide:
[...]
1. Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da nei Parte_1 confronti della per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
3. condanna l'attrice e la convenuta al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, in favore della compagnia assicurativa, che si liquidano in € 4.217,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
4. dispone la prosecuzione del giudizio tra e l' Parte_1 [...]
per l'ammissione dei mezzi istruttori, come da separata Controparte_2 ordinanza.
Brindisi, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione Civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile- in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
EC, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3320/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità ex artt. 2049-2051-2052 c.c.” vertente
TRA
, (C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Sergio Sanasi, giusta mandato in atti, presso lo studio del quale, in Torre Santa
Susanna, alla Via G. Penna, n. 6 è elettivamente domiciliata
Attrice
NEI CONFRONTI DI
(C.F./P. I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Agnese Corsa, giusta mandato in atti, presso il cui studio in Brindisi, alla Via San Benedetto, n. 38 è elettivamente domiciliata
Convenuta
E
[...]
, nella persona del suo legale Controparte_2 rappresentante (P.I.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Di Candia, P.IVA_2 giusta mandato in atti, presso il cui studio in Salice Salentino, alla Via Umberto I, n. 3 è elettivamente domiciliato
Convenuto
1 Conclusioni delle parti: come da verbale di precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 22.12.2025, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.11.2024, ritualmente notificato alle parti convenute,
[...]
adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Controparte_2 impresa individuale, nella causazione dei danni subiti dall'attrice l'11.02.23. Per l'effetto, condannare l' , impresa individuale, e la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_3 loro, a risarcire tutti i danni patiti dall'attrice, nella misura di €. 199.369,90, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del sinistro all'effettivo soddisfo, ovvero a quella minore o maggiore somma, che sarà determinata come dovuta secondo diritto in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CNA come per legge”.
In punto di fatto, la deduceva che: in data 11.02.2023 scivolava sul pavimento CP_2 dell' a causa della presenza di unto e residui alimentari;
in conseguenza Controparte_2 del sinistro, veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Brindisi, ove, sottoposta ad esami diagnostici, le veniva riscontrata la frattura dell'omero sinistro che la costringeva a sottoporsi ad un intervento chirurgico e ad un percorso riabilitativo;
in data
03.10.2023, si sottoponeva a visita medico legale presso il Dott. che le riconosceva Per_1 una invalidità permanente di punti 30, una inabilità temporanea assoluta di giorni 50, una sub-totale al 75% di giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60.
Sulla scorta della quantificazione succitata, inoltrava ai convenuti una proposta di stipula di una convenzione di negoziazione assistita, riscontrata negativamente dalla
[...]
che non aderiva, e non riscontrata dall' . CP_1 Controparte_2
Per quanto innanzi, la adiva l'intestato Tribunale per sentir condannare le parti CP_2 convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in €
199.369,99.
Con comparsa del 27.01.2025, si costituiva in giudizio la Controparte_1 la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda avanzata dall'attrice nei confronti della compagnia convenuta perché inammissibile, improponibile,
2 improcedibile nonché carente di titolarità attiva;
rigettare la domanda proposta con l'atto introduttivo in quanto totalmente infondata sia in punto an che in punto quantum;
in ogni caso dichiarare la inoperatività della polizza dedotta e la non ricorrenza nella fattispecie del rischio garantito;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le precedenti conclusioni e di accoglimento parziale della domanda, riconoscere le pretese avanzate riducendo il risarcimento dovuto sulla scorta delle difese svolte sia sull'an, per effetto del riconoscimento di un concorso di colpa in capo all'attrice, che sul quantum, per effetto dell'accertamento delle effettive e meno gravi conseguenze lesive patite in occasione del sinistro, dichiarando la compagnia tenuta a manlevare l'assicurato nei limiti di cui alla polizza sottoscritta, con applicazione, in ogni caso di tutte le limitazioni contrattualmente previste, ivi compreso lo scoperto del 10%; condannare parte istante al pagamento delle spese processuali in favore della concludente società o, in via subordinata e sempre nella residuale ipotesi di accoglimento parziale della domanda, compensare integralmente le spese”.
La Compagnia eccepiva l'inammissibilità dell'azione risarcitoria diretta esercitata nei suoi confronti da parte del danneggiato. A tal riguardo, precisava di essere tenuta esclusivamente a manlevare il proprio assicurato dall'obbligo di risarcimento dei danni, ferme restando le condizioni previste dalla polizza.
Con riferimento all'an e al quantum della pretesa creditoria, la rilevava Controparte_1 la discrasia tra la dinamica rappresentata dall'attrice nel giudizio e quanto rilevato nella cartella clinica del 24.02.2023, ove si faceva riferimento a “trauma accidentale- incidente domestico”. Con riferimento all'ammontare della domanda risarcitoria, ne eccepiva l'errata quantificazione.
Verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti dell'
[...]
e la sua mancata costituzione, ne veniva dichiarata la Controparte_2 contumacia con decreto emesso ex art. 171 bis c.p.c.
Con comparsa del 14.02.2025, si costituiva tardivamente in giudizio l' Controparte_2
chiedendo: “In via preliminare I. Revocare la dichiarazione di contumacia
[...] della convenuta resa con decreto del 05/02/2025; Nel Controparte_2 merito: II. In via principale accertare e dichiarare che l'evento è stato determinato da un caso fortuito, con conseguente rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia in
3 fatto che in diritto. Di conseguenza, si chiede che venga esclusa ogni responsabilità dell in relazione alla caduta della parte attrice;
III. In Controparte_2 via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, dichiarare il Terzo HDI Ass.ni, tenuta a manlevare la convenuta, e per l'effetto, condannare la Compagnia Assicurativa al pagamento di tutte le somme che dovessero essere obbligata a versare all'attore; In ogni caso IV. Condannare l'attrice al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio, aumentati di spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
L disconosceva qualsivoglia responsabilità in ordine al sinistro e Controparte_2 attribuiva l'evento lesivo ad un caso fortuito;
contestava anche l'ammontare delle somme richieste dall'attrice, ritenuto eccessivo e non provato.
Con ordinanza del 15.05.2025, “ritenuto opportuno decidere preliminarmente in ordine all'eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice direttamente nei confronti di nonché a quella di tardività della Controparte_1 domanda di manleva avanzata dalla convenuta, ”, il Controparte_2
Tribunale disponeva che la causa venisse rinviata all'udienza del 22.12.2025, per precisazione delle conclusioni e discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termini per il deposito delle note conclusive.
Negli scritti finali, la reiterava l'eccezione di inammissibilità della Controparte_1 domanda risarcitoria avanzata dall'attrice direttamente nei suoi confronti. Relativamente Contr alla tardività della domanda di manleva spiegata dall' , la recisava di Controparte_2 non aver avanzato alcuna istanza di estromissione dal giudizio e di avere interesse a resistere, precisando di accettare il contraddittorio con il proprio assicurato. L'attrice dichiarava di non insistere per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata direttamente nei confronti della chiedendone l'estromissione dal Controparte_1 giudizio e insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con contestuale sentenza parziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice nei confronti della compagnia assicurativa, così come sollevata da quest'ultima è fondata e merita accoglimento.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione di risarcimento cui quest'ultimo è tenuto nei confronti del danneggiato, il quale, a differenza di quanto si verifica nell'ambito della speciale disciplina della responsabilità derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, non sussistendo alcun rapporto giuridico immediato tra danneggiato ed assicuratore. Infatti,
l'assicurazione della responsabilità civile non determina alcun rapporto tra assicuratore e terzo, realizzando lo scopo di tenere indenne l'assicurato dall'obbligo di risarcire a un terzo soggetto, estraneo al rapporto tra assicuratore e assicurato, il danno derivante da un illecito.
In definitiva, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo (finalizzato alla realizzazione di un interesse dell'assicurato, anche quando è effettuato direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917 c.c.) è distinta e autonoma dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato, il quale non ha, quindi, in assenza di una normativa specifica, come quella in materia di danni da circolazione stradale, azione diretta contro l'assicuratore.
Per quanto innanzi, quindi, deve dichiararsi la inammissibilità dell'azione diretta spiegata dalla nei confronti della CP_2 Controparte_1
Quanto alla domanda riconvenzionale di manleva avanzata dalla convenuta,
[...]
nei confronti di questo Giudice deve rilevarne CP_2 Controparte_1
l'inammissibilità in quanto tardiva, essendo stata avanzata con comparsa di costituzione e risposta depositata oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
Va precisato, sul punto, che l'intervenuta decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali (in questo caso trasversale) può essere rilevata d'ufficio dal Giudice;
pertanto, a nulla rileva la circostanza che la convenuta, abbia precisato Controparte_1 di non aver eccepito tale tardità e di voler accettare il contraddittorio rispetto alla richiamata domanda di manleva.
5 Per quanto innanzi, secondo i principi di causalità e soccombenza, l'attrice e la convenuta,
vanno condannate alla rifusione, in solido, delle spese di giudizio nei Controparte_2 confronti della Queste vengono liquidate come in dispositivo con Controparte_1 riferimento ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M.
147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra
€ 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto del valore della controversia (€ 199.369,99) e delle fasi svolte, esclusa quella istruttoria.
Così definite le domande avanzate nei confronti della convenuta va Controparte_1 disposta la prosecuzione del giudizio tra la parte attrice e la convenuta, , Controparte_2 per l'accertamento della fondatezza della domanda risarcitoria rivolta nei riguardi di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina EC, pronunciando sentenza parziale nella causa proposta da
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, così decide:
[...]
1. Rigetta la domanda risarcitoria spiegata da nei Parte_1 confronti della per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
2. Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
3. condanna l'attrice e la convenuta al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, in favore della compagnia assicurativa, che si liquidano in € 4.217,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, come per legge;
4. dispone la prosecuzione del giudizio tra e l' Parte_1 [...]
per l'ammissione dei mezzi istruttori, come da separata Controparte_2 ordinanza.
Brindisi, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina EC
6 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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