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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice RO RD OZ ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 5255 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Altavilla Silentina (SA) via Biserta n. 7, Parte_1 presso lo studio del procuratore Avv. Orietta Lettieri, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_1 in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Locri via Firenze n. 113, presso lo studio del procuratore Avv. Domenico Spanò, dal quale è rappresentata e difesa
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Claudia Ruperto
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18 ottobre 2022, ha rappresentato di aver Parte_1 ricevuto il 16 giugno 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720229024868448000. Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento limitatamente alla cartella esattoriale n. 09720110052542932000, notificata in data 22 marzo 2011, per la parte relativa ai crediti nella CP_ titolarità dell' per contributi IVS proporzionali gestione separata professionisti, per € 1.033,14, affermandone la prescrizione. CP_ Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio e Controparte_1 chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento, in relazione ai ruoli contestati.
1.1. Si è costituita in giudizio , che ha contestato quanto Controparte_1 dedotto da parte ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso. CP_
1.2. Si è altresì costituito in giudizio l' che ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
2. Con ordinanza del 30 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 24 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. ha depositato tempestivamente una nota di Controparte_1 trattazione scritta, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati entro la data del 28 febbraio 2023.
3. Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_2 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_3
2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
Occorre inoltre ricordare che la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (Cass. 6 febbraio 2024, n.
3414).
3.2. Nel caso di specie, ha depositato: Controparte_1 copia della notifica della cartella esattoriale n. 09720110052542932000 e della relativa notifica, eseguita il 22 marzo 2011 (come dedotto peraltro anche da parte ricorrente: doc. 2 della memoria); copia del proprio provvedimento n. 48885 del 23 marzo 2015, di accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata in riferimento alla cartella opposta, dal ricorrente, il 25 novembre 2014
(doc. 3 della memoria); copia dell'intimazione di pagamento n. 09720189026385131000, riferita anche alla cartella opposta e notificata in data 13 giugno 2018. (doc. 4 della memoria).
L'intimazione di pagamento oggetto di causa risulta pacificamente notificata il 16 giugno
2022.
3.2.1. All'udienza del 19 settembre 2023 parte ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta dall'ente di riscossione.
3.3. Sulla base della documentazione prodotta, rileva l'Ufficio che, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, ritenuta l'efficacia interruttiva della istanza di rateazione presentata il 25 novembre 2014 e della notifica dell'intimazione di pagamento n.
09720189026385131000, eseguita in data 13 giugno 2018, rilevato che nel caso di specie è non trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla notifica dalla cartella di pagamento n. 09720110052542932000 (intervenuta il 22 marzo 2011) alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, datata 16 giugno 2022, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
4. Il ricorso non può conclusivamente trovare accoglimento.
5. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente, soccombente, deve CP_ essere condannata al relativo pagamento in favore di e , Controparte_1 secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014
n. 55 in relazione al valore del credito contestato di € 1.033,14, con distrazione in favore del procuratore costituito dell'ente di riscossione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
CP_
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1
€ 251,00;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in € 251,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge,
[...] da distrarsi.
Si comunichi.
Velletri, 20 ottobre 2025
Il giudice
RO RD OZ