Articolo 1 della Legge 22 novembre 1988, n. 528
Articolo 2
Versione
15 dicembre 1988
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli
emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle
regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione mondiale del turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979,
degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13
delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della
stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota al titolo e all'art. 1 della legge:
Lo statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo e' stato approvato e reso esecutivo in Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1018 .
Entrata in vigore il 15 dicembre 1988