Articolo 1 della Legge 30 maggio 1907, n. 272
Articolo 2
Versione
15 giugno 1907
Art. 1.

Sono approvate le qui unite convenzioni stipulate il 20 febbraio 1907 colla Navigazione generale italiana, con la Societa' veneziana di navigazione e con la Societa' di navigazione «La Veloce», per la proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 dell'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi nelle convenzioni stesse indicati.

Sono pure approvate le annesse dichiarazioni di proroga dal 1° luglio 1908 a tutto giugno 1910 delle convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi esercitati dalla Societa' di navigazione Puglia, dalla Societa' siciliana di navigazione, dalla Compagnia Neederland e dalla Ditta Francesco La Cava e figli.

Entrata in vigore il 15 giugno 1907