Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Consigliere dott. ssa Maria Luisa Arienzo ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 700/2024 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato D'ADDAMIO ORSOLA e C.F._2 dall'Abogado Francesco D'Addamio RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
La Corte, letto il ricorso presentato in data 22/03/2024 da
[...]
con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole Pt_1 durata del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, introdotto con citazione notificata l'11.3.2008, definito, all'esito di impugnazione, con ordinanza della Suprema Corte pubblicata in data 22.9.2023; letto l'art.4 della legge n. 89 del 2001, alla cui stregua la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
Vista la documentazione allegata, e rilevato che il giudizio de quo, detratte le sospensioni per l'interposizione delle impugnazioni, ha avuto una durata complessiva di anni 14, mesi 6 e giorni 3;
Rilevato quindi che il giudizio in esame eccede di anni 8, mesi 6 e giorni 3 rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001; Letto l'art. 2 bis, comma 1, della legge n.89 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis secondo cui “ la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; Considerato che, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa (nella specie indeterminabile);
Considerato che tenuto conto dell'esito del giudizio presupposto, degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa anche in considerazione delle condizioni personali della parte, sia equo ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati;
Rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate facendo applicazione del D.M. 8 ottobre 2022 n. 147 con attribuzione in favore dell'Avv. D'ADDAMIO ORSOLA e dell'Abogado Francesco D'Addamio;
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare Controparte_1 senza dilazione in favore di la somma di € 3.600,00 Parte_1
a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché di pagare le spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 473,00 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. D'ADDAMIO ORSOLA e dell'Abogado Francesco D'Addamio dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli in data 07/06/2025
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Arienzo