TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/07/2025, n. 2863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2863 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1047 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “reintegra nel possesso- merito possessorio” e vertente
TRA
- (p. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Napoli, alla via Belvedere, 222, in persona del legale rapp.te p.t. dott. , CP_1 elettivamente domiciliata in Sant' Antimo alla Via Roma, 157 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Ferrara la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E on sede in Marano di Napoli, alla via Poggio Controparte_2
Vallesana, 2, Palazzo Begonia B, P.IVA , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_2 rappresentante p.t. sig. C.F. , residente in [...]di Napoli, al CP_3 C.F._1
Corso Italia, 81
RESISTENTE CONTUMACE
E
C.F. in persona della Commissione Controparte_4 P.IVA_3
Straordinaria legale, domiciliata per la carica presso il Palazzo Municipale in Marano di Napoli;
rappresentato e difeso - giusta Determina di affidamento dei servizi legali n. 129 del 9.9.2021- dall'Avv. Raffaele Marciano presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia alla via Donizetti, 2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., la società ricorrente premetteva -per quel che rileva in tale sede- che: previo espletamento della procedura di evidenza pubblica disciplinata dall'art. 20, comma
2, della l. 109 del 1994, il stipulava contratto di concessione, giusta atto pubblico Controparte_4 del 27 gennaio 2006 rep. n. 1553 (cfr. doc. 1, in fasc. parte ricorrente) per la progettazione esecutiva,
1 R.G. n. 1047/2023
la realizzazione e la gestione delle opere produttive e infrastrutturali ricomprese nel PIP;
in data
27.9.2006 la società concessionaria comunicava il subentro nel rapporto concessorio quale soggetto attuatore della società istante, come previsto dall'art. 6 n. 1) della convenzione e dall'art. 21 del bando di gara;
la concessionaria, come previsto in contratto, provvedeva, a sua cura e spese, all'acquisto dei terreni, provvedendo alla liquidazione delle indennità di esproprio;
il provvedeva al CP_4 trasferimento in piena ed esclusiva proprietà delle aree in capo al Concessionario a mezzo n. 105 decreti di esproprio emessi in data 8 dicembre 2008; con permesso di costruire n. 73 del 29.9.2006, il autorizzava l'esecuzione delle opere pubbliche di urbanizzazione Controparte_4 primaria e secondaria esterne e interne al P.I.P. in conformità al progetto esecutivo redatto dall' arch.
la concessionaria provvedeva, a sua cura e spese alla realizzazione delle opere Persona_1 infrastrutturali esterne ed interne del P.I.P. di Marano;
oltre alle opere infrastrutturali la società era tenuta alla realizzazione di una serie di capannoni industriali sulle aree acquisite in proprietà esclusiva identificate come comparti (B; C e D); i predetti capannoni, acquisiti in proprietà esclusiva, in base alle previsioni contrattuali, una volta realizzati erano destinati alla vendita, avvenuta sulla base di prezzi stabiliti dalla convenzione e sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
Esponeva che con nota n. 87 del 22.10.2018, il Comune di Marano disponeva la revoca della concessione per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi di cui alla convenzione rep.
n. 1553 del 27.1.2016 per il quale pende un giudizio di merito innanzi a questo Tribunale;
con comunicazione recante protocollo n. 19742 del 15.7.2020 il in persona del Controparte_4
Dirigente dell'Area Tecnica dott.ssa , richiamando la determinazione dirigenziale prot. n. Pt_2
87 del 22.10.2018 sosteneva che per effetto della predetta risoluzione, l'area PIP e tutti i beni immobili ivi realizzati rientravano nell'esclusiva proprietà del;
tra tali beni rientravano n. Controparte_4
13 capannoni realizzati nell'ambito dei comparti B, C e D acquisiti in proprietà esclusiva da parte della società; pertanto, senza legittimazione, da circa due anni la disponeva Parte_1 dei citati beni, percependo sine titulo i relativi compensi.
Nell'ambito del predetto giudizio di revoca, veniva proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale, in pendenza e per la durata del giudizio di merito, si chiedeva l'inibitoria al di qualunque CP_4 attività avente ad oggetto i predetti immobili che potessero concretare un turbativa ovvero una lesione del godimento della società ricorrente, ricorso che veniva accolto in primo grado e dichiarato inammissibile in sede di reclamo per difetto di residualità dell'azione cautelare proposta e per assenza dei requisiti dell'azione cautelare intrapresa (doc, 17 e 18).
Deduceva, altresì, che contrariamente a quanto dedotto nella nota, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 (rubricato diritto di superficie); 18 (rubricato riconsegna) e 21
(Risoluzione per inadempimento e Riscatto), in caso di risoluzione del rapporto, la retrocessione
2 R.G. n. 1047/2023
opererebbe esclusivamente con riguardo ad alcuni beni dettagliatamente elencati (infrastrutture e beni comparto A) nonché con riguardo alle “opere infrastrutturali comuni” senza ricomprendere i capannoni industriali realizzati ed acquistati in proprietà esclusiva e destinati alla vendita (comparto
B, C e D), come si evince dalla relazione notarile ipocatastale redatta dal Notaio in Persona_2 data 31.3.2022 (doc. 16).
Esponeva, altresì, che in data 12.4.2022 l'amministratore della società ricorrente, coadiuvato da un consulente tecnico di fiducia e da due suoi collaboratori, al fine di eseguire una ricognizione dello stato dei luoghi e programmare gli eventuali interventi di manutenzione periodica da eseguire sui capannoni edificati nei comparti B, C e D, constatava che il capannone industriale identificato catastalmente con la particella 620, foglio 1 edificato nel comparto B, risultava nella libera disponibilità ed accessibile liberamente con l'utilizzo delle chiavi di apertura delle serrature (cfr. relazione tecnica redatta dall' ing. , doc.15 e relative fotografie ). Persona_3
Anche a seguito di un' ulteriore visita da parte dell'amministratore della società ricorrente per le verifiche di sicurezza, avvenuta nella prima metà del mese di novembre 2022, sussisteva il medesimo stato dei luoghi (era tutto regolare, ovvero vuoto come lasciato in precedenza, con catene apposte dal sottoscritto e regolari chiavi per l'accesso nel capannone”).
Deduceva che in data 5.1.2023, nel corso di un sopralluogo finalizzato sempre alla verifica dello stato dei luoghi, all'interno del capannone in questione venivano rinvenute delle suppellettili appartenenti a soggetti terzi;
dopo aver contattato i Carabinieri, l'amministratore della società provvedeva immediatamente a sporgere formale denunzia querela al fine di accertare anche sotto il profilo penale la responsabilità dei fatti ascritti (doc. 14); di aver appreso in tale occasione che il capannone fosse stato locato dal in favore della società Controparte_4 Controparte_2
Esponeva, altresì, che il capannone de quo (identificato al catasto fabbricati del Comune di Marano di Napoli al foglio 1, p.lla 620) a seguito dell'acquisizione del fondo in piena ed esclusiva proprietà, unitamente all'area annessa, era stato acquistato per accessione in piena ed esclusiva proprietà.
La società ricorrente quindi, sin dalla sua edificazione era sempre stata ininterrottamente nel pieno ed esclusivo possesso materiale e giuridico del capannone per cui è causa, in qualità di proprietaria esclusiva (come si evince dal sopralluogo ispettivo del 12.4.2022 e del novembre 2022).
Ciononostante, all'esito dell'accertamento del 5.1.2023 la ricorrente constatava che l'accesso all'immobile risultava precluso per la sostituzione della catena e del lucchetto di apertura del cancello carrabile nonché della serratura del cancello pedonale posto all'interno del comparto;
che il capannone risultava occupato (dall'esterno si rilevava la presenza di materiale e merce all'interno del capannone); in tale occasione si presentava il sig. , legale rappresentante della società CP_2
3 R.G. n. 1047/2023
che dichiarava di detenere l'immobile a titolo di locazione;
tali Controparte_2 circostanze venivano confermate anche alla presenza dei carabinieri e dei agenti di polizia locale.
In data 21.1.2023, pertanto, la ricorrente notificava sia al che alla Controparte_4 società una comunicazione, rimasta senza riscontro, con la quale chiedeva Controparte_2 di fornire spiegazioni in merito, intimando il rilascio immediato dell'immobile occultamente occupato e la rimozione degli oggetti allocati senza alcuna autorizzazione e/o titolo (doc. 20;21) oltre che cessare immediatamente la condotta usurpativa al fine di reintegrare l'istante nel possesso giuridico e materiale dell'immobile.
Su tali premesse, chiedeva ai sensi dell'art. 1168 c.c., la reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del cespite sopra descritto - precisamente capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel
Comune di Marano di Napoli in zona PIP -identificato catastalmente presso il catasto terreni del
Comune di Marano di Napoli al Foglio 1, particella 620, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat F/5, confinante con particella 621, particella 464, con particella 608 e con strada comune - con l'immediata restituzione, libero da persone e cose, del capannone, con la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando in toto quanto affermato dalla società CP_4 ricorrente, precisava che la Determina n. 87 del 22.10.2018 con la quale veniva revocata la
Concessione in favore della e risolta la Convenzione Rep. n. 1553 del Parte_1
27.01.2006 (giudizio pendente innanzi all'intestato Tribunale all'esito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tar e del Consiglio di Stato) veniva adottata nel rispetto della Convenzione Rep.
n. 1553 del 27.01.2006 ed in applicazione dell'art. 21 “Risoluzione per inadempimento e Riscatto” della stessa Convenzione.
Eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'odierno giudicante, a favore del Giudice
Amministrativo, evidenziando come l'intestato Tribunale si fosse già pronunciato in due giudizi concernenti analoga fattispecie, dichiarando con le Ordinanze n. R.G. 8219/2022 e 8121/2022, entrambe del 6.12.2022, il proprio difetto di giurisdizione per esser competente il Giudice
Amministrativo.
Sempre in via preliminare eccepiva la decadenza dalla domanda, essendo decorso più di un anno dalla conoscenza dello spoglio, come si evince dalla nota prot. 19742 del 15.7.2020 e dalla tutela azionata dallo stesso ricorrente.
In ogni caso evidenziava l'insussistenza dei presupposti per la reintegra, non essendovi alcuno spoglio violento o clandestino ed al contempo essendovi una legittima immissione in possesso da parte del di Marano di Napoli nelle aree del PIP. CP_4
4 R.G. n. 1047/2023
A tal fine chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
il rigetto della domanda, mancando i presupposti di fatto e di diritto per la reintegra nel possesso, con la condanna alle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 15 marzo 2023, all'esito dell'escussione di due informatori di parte ricorrente, i procuratori si riportavano ai rispettivi atti, scritti e conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con termine per note fino al 14-4-2023.
Con ordinanza del 12.5.2023 il Giudice adito accoglieva l'azione possessoria proposta.
In data 19-5-2023 avverso la predetta ordinanza il proponeva Controparte_4 reclamo.
Si costituivano in sede di reclamo sia la società ricorrente, insistendo per il rigetto del reclamo sia la società la quale, con memoria difensiva depositata in data Controparte_2
22.6.2023, chiedeva l' accoglimento del reclamo aderendo alle difese spiegate dal CP_4
Con ordinanza del 20.12.2023 il Tribunale, adito in sede di reclamo (procedimento recante n. RG
5137/2023) rigettava il reclamo, confermando integralmente l'ordinanza impugnata.
Con istanza depositata in data 17.2.2024 il proponeva istanza di Controparte_4 prosecuzione del giudizio di merito possessorio ex art. 703 c.p.c. chiedendo il rigetto della domanda con la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 14-6-2024 fissata per la prosecuzione del giudizio il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18-12-2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (ordinanza del 23 dicembre 2024).
Con ordinanza del 7-4-2025 la causa veniva rimessa sul ruolo atteso che da verifiche effettuate in cancelleria l'ordinanza del 23-12-2024 non risultava comunicata ai difensori.
All'udienza del 21 maggio 2025 tenuta in modalità cartolare (cfr. ordinanza del 16-6-2025) la causa veniva riservata in decisione senza termini.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della società resistente in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. sig. , la quale, benché ritualmente evocata in CP_3 giudizio, non si è costituita.
Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.
In via preliminare va osservato che le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva
5 R.G. n. 1047/2023
in una mera attività materiale lesiva di beni disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali dei quali il privato vanti il possesso.
Ove risulti, invece, sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo (ex multis da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 9281/2020; Cass. civ., Sez. Un. n. 29087/2019; Cass. civ.,
Sez. Un. n. 32364/2018; Cass. civ., Sez. Un. n. 15155/2015; Cass. Civ. n. 10285/12; Cass. Civ. n.
24563/10; Cass. civ., Sez. Un. n. 15469/2009; Cass. Civ. n. 24764/2009; Cass. civ., Sez. Un. n.
23561/2008, Cass. civ. n. 10375/2007; Cass. civ. n. 4633/2007: ordinanza Cass.; Sez. Un. n.
395/2023).
Nel caso in esame, va rilevato che la giurisdizione in merito all'impugnativa dell'atto di risoluzione della convenzione, giusta determina dirigenziale n. 87 del 22.10.2018, è stata oggetto di scrutinio da parte del G.A..
Ed invero il TAR Campania con sentenza n. 159/2019 (doc. 24 in fasc. parte ricorrente) ha statuito, con efficacia di giudicato esterno, a seguito della conferma in Consiglio di Stato con sentenza n.
268/2020 (doc. 25 in fasc. parte ricorrente) che tutte le vicende attinenti alla fase esecutiva del contratto di concessione di lavori pubblici, successive all'aggiudicazione, al di là del nomen iuris attribuito dall'Amministrazione, altro non sono che atti di autonomia privata esercizio di poteri privatistici e non autoritativi e che il nomen iuris utilizzato dalla P.A. sottende l'esercizio, non già di poteri autoritativi ti tipo pubblicistico, ma di facoltà paritetiche ( nello specifico, per quel che qui rileva, il Consiglio di Stato ha affermato:
Considerato che:
la presente controversia, incentrandosi sulla contestazione della disposta risoluzione contrattuale, attiene alla fase esecutiva della concessione di lavori pubblici, successiva all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto/convenzione…la fattispecie si pone al di fuori del novero delle concessioni di pubblici servizi per essere, invece, attratta dall'ambito delle concessioni di lavori pubblici, soggette a disciplina alquanto diversa in tema di riparto di giurisdizione…. il nomen iuris di “revoca della concessione”, utilizzato dall'amministrazione comunale nella gravata determinazione dirigenziale, disvela in sostanza l'esercizio non di poteri autoritativi di tipo pubblicistico ma di poteri privatistici, contemplati dalla stessa convenzione, finalizzati allo scioglimento del vincolo contrattuale;
deve essere ravvisato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario).
Già in precedenza giurisprudenza più risalente aveva precisato che “hanno natura privatistica i contratti che l'ente pubblico stipula con i privati, ponendosi sullo stesso piano di questi ultimi, con esclusione di ogni potere di supremazia, a nulla rilevando il carattere pubblico dei fini per i quali tali
6 R.G. n. 1047/2023
negozi sono stati stipulati” (Cass. Civ., sent. 5357/1980 ; Cass. Civ., SS.UU 749/1976 ; Cass. Civ.,
SS.UU. 2830/1966).
Più recentemente, invece, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte (Cass. Civ.,
SS. UU. n. 28638 del 18.10.2021) ha pronunciato la massima secondo cui “rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia promossa da una società nei confronti dell'Ente comunale diretta all'ottenimento di una tutela possessoria ex art. 1168 c.c. contro l'esecuzione coatta della sottrazione della struttura cimiteriale alla disponibilità della stessa sulla scorta di un'asserita intervenuta risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti”.
Anche nel caso sopra citato, l'intervento del si è venuto a concretizzare nella fase di CP_4 svolgimento del rapporto, con l'adozione di una determina con la quale era stata dichiarata l'intenzione di ottenere la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., con un'iniziativa perciò unilaterale dell'ente territoriale sulla base di un meccanismo di natura privatistica, ragion per cui, attraverso questo atto e la conseguente immissione in possesso della struttura cimiteriale -denunciata come illegittima- lo stesso ente ha dimostrato di aver agito secondo le regole del diritto privato contrattuale, donde la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione della conseguente tutela possessoria azionata.
E ciò sulla scorta della configuratasi carenza di potere in concreto in capo al citato CP_4
Ed ancora, le Sezioni Unite concludono affermando che “secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite la P.A., una volta esauritasi la fase pubblicistica addivenendo poi alla stipula di una conseguente convenzione in esito all'aggiudicazione dell'opera a seguito della procedura di evidenza pubblica, si innesta una successiva fase a connotazione privatistica relativa al profilo esecutivo caratterizzato da una serie di contrapposte obbligazioni e nella quale si individuano le ragioni (e il relativo procedimento) per contestare eventuali inadempimenti, per formalizzare diffide all'esecuzione di prestazioni e anche per dar corso alla eventuale risoluzione della convenzione in presenza di condotte omissive o gravemente carenti (cfr. SU n. 28804/2011, n. 2482/2017 e, da ultimo, Cass. n.
5504/2020)”.
Tanto premesso, nel presente giudizio, avente come oggetto il ricorso per la reintegra nel possesso di un bene immobile, la P. A. non ha appreso il bene in forza dell'esercizio di un pubblico potere: con la nota del 15.7.2020 il resistente ha manifestato la volontà di rientrare nel possesso di “beni”, in forza della determina n. 87 del 22.10.2018, attraverso la quale si revocava la concessione di cui alla convenzione n. 1553 del 27.1.2006, senza, tuttavia, porre in essere atti materiali destinati alla apprensione dei beni.
7 R.G. n. 1047/2023
La predetta nota del 15.7.2020 costituisce, infatti, un atto conseguente e connesso rispetto alla risoluzione che costituisce il precedente logico-giuridico ed attiene alla fase di esecuzione del contratto con riguardo alle vicende restitutorie connesse e consequenziali alla risoluzione.
In definitiva il è intervenuto nella fase attuativa del contratto con specifico Controparte_4 riferimento al momento risolutivo del rapporto contrattuale inerente alle obbligazioni restitutorie;
ne consegue che non essendoci stato alcun atto di natura autoritativa (né attraverso la delibera disponente la revoca della concessione, avvenuta sulla base di quanto stabilito nel contratto, né nell'invio della nota di intimazione al rilascio degli immobili, né tantomeno nell'apprensione materiale del capannone industriale per cui è causa) devono ritenersi applicabili le norme di diritto privato e la giurisdizione del Tribunale adito (di avviso analogo è la giurisprudenza più recente del giudice amministrativo,
TAR Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 3 gennaio 2020 n. 6,. laddove è previsto che la giurisdizione del
G.A. sussiste sino al termine del procedimento di natura pubblicistica, mentre a partire dall'intervenuta efficacia della procedura riemerge l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo che si fonda sulla causa petendi).
Sull'eccezione di decadenza.
L'eccezione non è fondata.
E' noto che condizione per il positivo esperimento dell'azione possessoria è la relazione di fatto con la res, concretante una situazione possessoria;
una volta accertata che sia stata posta in essere - violentemente od occultamente - una effettiva privazione del possesso, entro l'anno dalla proposizione dell'azione, deve essere ordinata la reintegrazione (cfr. Tribunale Salerno, sez. II, 12.1.2016 n. 111).
Qualora la tempestività dell'azione -presupposto necessario dell'esercizio dell'azione- venga posta in discussione, come nella specie, con l'eccezione di decadenza, spetta alla parte ricorrente fornire la prova positiva di avere esercitato l'azione entro e non oltre l'anno solare dal preteso sofferto spoglio.
In merito si sottolinea, altresì, come la giurisprudenza abbia chiarito che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1168, comma 1, c.c. ai fini, dell'esperimento dell'azione possessoria
"decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto, presentando caratteristiche sue proprie, si presta ad essere considero isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto" (cfr. Cass.; sez. II, n. 8148/l2; Cass., sez. II, n. 282/97; Tribunale Perugia, sez. II, 2.3.2016).
Orbene nel caso in esame bisogna partire dalla già richiamata nota prot. 19742 del 15.7.2020 avente ad oggetto “AREA PIP – IMMISSIONE IN POSSESSO” ricollegando il alla nota predetta CP_4
l'eccezione di decadenza.
L'argomento non è convincente nel caso in esame.
8 R.G. n. 1047/2023
La predetta nota -che al più può configurare una molestia nel possesso- rappresenta, come prima evidenziato, un atto prodromico con cui il Comune ha manifestato l'intenzione di volersi immettere nel possesso, senza, tuttavia, porre in essere atti materiali destinati alla apprensione dei beni.
Risulta, invece, provato per tabulas nonché dall'istruttoria seppur sommaria, che, anche successivamente alla nota del luglio 2020, il cespite per cui è causa è stato nella libera disponibilità della società ricorrente (come si evince dai sopralluoghi effettuati in data 12.4.2022 e nel novembre
2022).
In merito l'informatore (ing. escusso all'udienza del 15-3-2023) ha riferito: in data 12- 4- Per_3
2022 unitamente ad un collaboratore e all'avv. Ferrara ho fatto un sopralluogo;
lo scopo era adottare interventi manutentivi per allineare i capannoni (sostituire infissi, sistemare impianti idrici, opere di giardinaggio). L'amministratore dott. che era presente con noi aveva le chiavi e siamo CP_1 entrati presso i luoghi. I luoghi avevano segni di non utilizzo, erbacce, alcuni capannoni avevano escrementi di animali ed infissi rotti. Erano capannoni non utilizzati. In un capannone, non quello oggetto di causa, addirittura trovammo un cane che aveva trovato ivi rifugio. In quell'occasione ispezionai i capannoni, tra cui quello per cui è causa. Feci una nota che indicava lo stato dei luoghi, trasmessa sia al dott. che all'avv. Ferrara. Mi riporto alla relazione in atti depositata. CP_1
Parimenti l'altro informatore escusso (sig. , escusso all'udienza del 15-3-2023) ha riferito Tes_1 insieme al dott. sono andato presso i luoghi sia nel mese di novembre 2022 che a gennaio CP_1
2023. Il 5 gennaio 2023 mi recai per visionare il capannone. Entrai con le chiavi datemi dal dott.
. Le chiavi del cancello esterno anzi il catenaccio era stato già cambiato. Quando sono CP_1 arrivati i Carabinieri ed il sig. io ero già all'interno del capannone. Lo ha cambiato CP_2 CP_2 le chiavi ossia il catenaccio del cancello esterno. Inviai anche foto a perché i Carabinieri CP_1 volevano parlare con l'amministratore. dichiarò di avere un contratto di locazione che lo CP_2 legittimava ad occupare il capannone. Questo contratto non fu esibito. Il capannone era funzionante,
c'erano erbacce, mobili di messi da lui. Erano attrezzatture riconducibili ad un CP_2 calzaturificio. A novembre invece non c'era nulla , io entrai con le mie chiavi sia del cancello esterno che quello di ingresso. A gennaio invece trovai il catenaccio sostituito.
Tali dichiarazioni sono, altresì, conformi alla documentazione in atti: in particolare è stata depositata la relazione relativa ai sopralluoghi da cui si evince che, almeno fino a novembre 2022, il capannone per cui è causa era nella disponibilità della ricorrente nonché accessibile liberamente con l'utilizzo delle chiavi di apertura delle serrature (cfr. relazione tecnica redatta dall' ing. , doc.15 Persona_3
e relative fotografie).
Del resto, il contratto tra il e la società odierna resistente, depositato soltanto con le memorie CP_4 del 13-4-2023, è datato 30.12.2022 (rep 1979 del 30.12.2022,) con decorrenza dall' 1-1-2023.
9 R.G. n. 1047/2023
Ne consegue che deve ritenersi rispettato il termine di decadenza atteso che la scoperta dello spoglio
è avvenuta in data 5-1-2023 a seguito dell' ultimo sopralluogo effettuato dalla ricorrente, potendo in precedenza (almeno fino a novembre 2022) la ricorrente accedere liberamente al capannone per cui
è causa.
Merito della res controversa.
La domanda è fondata.
In primo luogo sussiste la legittimazione passiva dei resistenti atteso che il soggetto da evocare nel giudizio possessorio si identifica nell'autore materiale della condotta pretesamente lesiva del possesso vantato sulla res, a prescindere dalla titolarità del corrispondente diritto reale fondato sui titoli dominicali.
Inoltre si osserva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, legittimati passivi all'azione sia di spoglio che di manutenzione sono oltre l'autore materiale, altresì gli autori morali ovvero coloro che abbiano incaricato l'effettuazione dello spoglio (mandanti) oppure che ne abbiano approvato l'effettuazione, traendone vantaggio o che ne abbiano anche soltanto tratto vantaggio (cfr.
Cass.; sez. II;
sentenza 4 maggio 2012 n. 6785; Cass.; sez. II;
sentenza 24 maggio 2002 n. 7621;
Cass.; sez. I;
sentenza 8 giugno 2001 n. 7775; Cass.; sez. II;
sentenza 26 aprile 1994, n. 3941; Cass.; sez. II;
sentenza 25 maggio 1993 n. 5873).
In particolare la giurisprudenza di legittimità qualifica come “autore morale” dello spoglio o della turbativa -e come tale legittimato passivamente alle azioni possessorie - il soggetto al quale l'atto lesivo giovi, perché amplia il suo diritto o il suo possesso, e che, convenuto in sede possessoria sostiene la legittimità degli atti compiuti, facendoli perciò propri e manifestando la volontà di trarne profitto (Cass. n. 1938/78; Cass. n. 6785/12, n. 10743/01, n. 11916/00, n. 1222/97, n. 3941/94, n.
5873/93, n. 105/84, n. 96/84).
Parimenti sussiste la legittimazione attiva, essendo dimostrato il possesso continuativo del bene e la relazione con la res in capo alla società istante.
In punto di diritto la condotta lamentata va sussunta nel paradigma normativo di cui all'art. 1168 c.c..
Si evidenzia che l'art. 1168 c.c., così come l'art. 1170 c.c., tutela lo ius possessionis, che consiste nell'insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria); esso si distingue perciò dallo ius possidendi, che consiste nel diritto del titolare del potere giuridico di possedere la sua cosa.
Il legislatore, attraverso tali norme, intende tutelare il possesso in quanto tale (cioè "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l'effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale (Cass. n. 8075/03, n. 1040/98).
10 R.G. n. 1047/2023
Ne deriva che gli artt. 1168-1170 c.c., nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la "situazione di fatto" (il possesso, appunto), del tutto prescindendo dalla "situazione di diritto" (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore) in quanto una cosa è il diritto di esercitare un potere (ius possidendi) un' altra il fatto di esercitarlo effettivamente (ius possessionis), valendo il titolo di proprietà ad colorandam possessionem.
Logico corollario di ciò è che ai fini della tutela possessoria ex artt. 1168-1170 c.c., del tutto irrilevante è la titolarità della proprietà o di altro diritto reale occorrendo, invece, che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, cioè della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso ("spoglio") ovvero la molestia dello stesso ("turbativa").
In definitiva, premesso che l'azione di reintegrazione è diretta esclusivamente alla tutela del possesso, inteso come potere di fatto manifestato sulla cosa, indipendentemente dal regime legale o convenzionale del diritto corrispondente, la prova di colui che lo invoca deve avere ad oggetto soltanto la relazione materiale con la cosa, poiché ai sensi dell'art. 1141 c.c. si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto sul bene, con la conseguenza che, dimostrato siffatto materiale godimento, fa poi carico alla controparte provare che esso sia qualificabile come mera detenzione o che sia stato consentito per mera tolleranza del dominus ovvero provare che esso si manifesti in meri atti di tolleranza, caratterizzati da transitorietà e saltuarietà ed aventi fondamento nello spirito di accondiscendenza, nei rapporti di amicizia, di buon vicinato
(ex plurimis Cassazione 3712/94).
In particolare al fine di valutare la fondatezza della spiegata domanda di cui all'art. 1168 c.c. occorre accertare se: 1) il ricorrente esercitava sul cespite ( rectius capannone) di cui chiede la reintegra il possesso o la detenzione qualificata, 2) se dal punto di vista oggettivo i resistenti in concorso hanno perpetrato uno spoglio munito dei caratteri della violenza o della clandestinità, ed infine 3) se lo spossessamento, dal punto di vista soggettivo, sia stato perpetrato con la coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore o detentore qualificato.
Ciò premesso, ricondotta la nota del 2020 del nell'alveo dell'agire privatistico, Controparte_4 in assenza di prova di un'apprensione materiale del possesso del capannone da parte del CP_4 devono ritenersi dimostrati in capo alla società ricorrente sia la disponibilità del capannone che il libero accesso al cespite, almeno fino a novembre 2022 (cfr. dichiarazioni rese dagli informatori sopra riportate;
documentazione in atti e fotografie relative ai sopralluoghi del 12-4-2022 e del novembre
2022; contratto tra comune e società resistente del 30-12-2022 e decorrenza dall' 1 gennaio 2023)
11 R.G. n. 1047/2023
nonché lo spossessamento sia materiale (ovvero la sostituzione delle serrature di accesso ai capannoni ed ai cancelli ) che giuridico (stipula di un nuovo contratto di locazione del bene) operato dai resistenti ai danni della società istante.
Anche sul piano soggettivo non può, inoltre, dubitarsi della configurabilità di uno spoglio, atteso che l' animus spoliandi consiste nella coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore, senza che occorra dolo né colpa (Cass. n. 2957/05, n. 2667/01, n. 8486/00), essendo sufficiente la volontarietà dell'atto suscettibile di ledere l'altrui possesso (Cass. n. 23453/04), insita nella volontarietà delle limitazioni arrecate al possesso altrui, cioè nell'alterazione dello stato preesistente, senza necessità di intenzioni specifiche (Cass. n. 13218/05), eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e senza che assuma rilevanza, nel caso di specie, l'eventuale convinzione, come nelle specie, di esercitare un proprio diritto (Cass. n. 2957/05, n. 5467/85, n. 2107/84) sia se fondato su un titolo costitutivo negoziale, sia se basato su un atto amministrativo, astrattamente idoneo a legittimare la pretesa sul bene: l'esistenza di un titolo concessorio o autorizzativo della pubblica amministrazione non esclude difatti l'animus spoliandi e, quindi, il soggetto che sottragga ad altri il materiale possesso o la detenzione del bene, realizza la fattispecie di spoglio giudizialmente perseguibile (Cass. n. 9668/2003).
Accertato il consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere sussistente l' animus spoliandi.
L'intenzione soggettiva di chi adduca di avere modificato la situazione esistente, in attuazione di un diritto proprio o altrui, è irrilevante;
le azioni possessorie tutelano lo ius possessionis anche in contrasto con lo ius possidendi; per cui, l'eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a far valere non già la sussistenza di un possesso esclusivo dello spogliatore, ma lo ius possidendi ossia la pretesa al diritto di possedere in via esclusiva.
Come più volte precisato, l'elemento soggettivo dello spoglio sussiste anche laddove sia accompagnato dalla convinzione di esercitare il proprio diritto a conseguire un possesso, se esercitato nel concreto da altri (Cass. n. 4198/2016 ; Cass. n. 7621/2002).
Nel caso di specie, si è trattato, inoltre, di spoglio eseguito con violenza, essendosi proceduto alla rimozione e sostituzione delle precedenti serrature di accesso (cfr. Cass. n. 22174/12) e clandestino.
Ricorre, infatti, uno spoglio clandestino tutte le volte in cui lo spossessamento sia avvenuto con atti che non possono in alcun modo venire a conoscenza di chi è stato privato del possesso, con l'ordinaria diligenza.
12 R.G. n. 1047/2023
L'accertamento della possibilità per lo spogliato, di avere conoscenza dell'avvenuto spoglio, deve essere compiuto attraverso la valutazione delle circostanze in cui lo spoglio è stato commesso e lo spossessamento mantenuto, nonché dalle condizioni in cui si è trovato il possessore.
Sussiste, pertanto, clandestinità quando il possessore o il detentore, pur usando l'ordinaria diligenza, si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza, alla stregua delle concrete circostanze in cui è stato commesso lo spoglio (Cass. 8/1/2003, n. 6767), il quale pertanto si accorge o comunque ne viene a conoscenza in un momento posteriore, come verificatosi nella specie.
La clandestinità dello spoglio, nel caso in esame, è da intendersi riferita non ad una generica volontà dell'ente comunale di apprendere materialmente i beni immobili ricadenti nel PIP ma alla specifica attività spoliativa, oggetto del presente giudizio, estrinsecatasi da parte del con CP_4
l'occupazione del capannone ed il cambio delle serrature di accesso all'immobile; la successiva occupazione del capannone, avvenuta attraverso l'apprensione materiale dell'immobile e la stipula del contratto di locazione (condotta posta in essere contro la volontà del possessore -società ricorrente, come espressamente manifestato sia in sede amministrativa che giudiziaria).
La riconduzione dell'operato del sul piano privatistico rende, in definitiva, quest'ultimo CP_4 assoggettato ai principi che regolano l'agire privatistico da cui deriva l'inammissibilità della formulazione, nel giudizio possessorio, delle eccezioni attinenti al profilo petitorio, se non nella misura in cui esse siano dirette a provare l'esistenza di un possesso conforme al diritto vantato sull'immobile, ipotesi, nella specie, non rinvenibile, in cui il diritto di proprietà dell'immobile de quo in capo al dovrà essere accertato nel giudizio avente ad oggetto la revoca della concessione, CP_4 giudizio introdotto dalla attuale ricorrente e in corso dinanzi a questo Tribunale.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento del ricorso possessorio, deve ordinarsi ai resistenti di reintegrare il ricorrente nel pieno possesso del capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel Comune di Marano di Napoli in zona PIP, identificato catastalmente presso il catasto terreni del Comune di Marano di Napoli al Foglio 1, particella 620, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat
F/5, confinante con particella 621, particella 464, con particella 608 e con strada comune - con l'immediata restituzione del cespite, libero da persone e cose con l'immediata riduzione in pristino dei luoghi.
Per quanto concerne, invece, la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal CP_4 resistente la stessa non è stata riproposta nelle conclusioni ( memorie del 17-12-2024 e del 19-5-2025) ed in ogni caso è assorbita dall'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, come da dispositivo, sulla CP_4 base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alla fase di studio della
13 R.G. n. 1047/2023
controversia (€ 1.701,00), a quella introduttiva del giudizio (€ 1.204,00) e decisionale (€ 2.905,00) con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Tenuto conto della contumacia della società resistente, della natura e dell'esito della controversia nulla si dispone in tale sede sulle spese con la società in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dr. ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1047/2023 del R.G.A.C. pendente tra
[...] in persona del legale rapp.te p.t. dott. , Parte_1 CP_1 contro la società in persona del legale rappresentante p.t. nonché contro Controparte_2 in persona della Commissione Straordinaria legale, così Controparte_4 provvede:
1) dichiara la contumacia della società in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. ;
2) Ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, accoglie la domanda di reintegra nel possesso avanzata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 1168 c.c.; per l'effetto, confermando l' ordinanza del 12-5-2023 nonché il provvedimento emesso in sede di reclamo del 20.12.2023
3) Ordina ai resistenti in persona della Commissione Controparte_4
Straordinaria legale e società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 di reintegrare la in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 dott. , nel possesso del capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel CP_1
Comune di Marano di Napoli in zona PIP, identificato catastalmente presso il catasto terreni del
Comune di Marano di Napoli al Foglio 1, particella 620, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat F/5, confinante con particella 621, particella 464, con particella 608 e con strada comune - con l'immediata restituzione del cespite, libero da persone e cose;
4) rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) Condanna il in persona della Commissione Controparte_4
Straordinaria legale al pagamento in favore della in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. dott. delle spese del presente giudizio che si liquidano CP_1 in complessivi € 5.810,00 compensi, il tutto oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Ferrara anticipatario;
6) Compensa le spese di lite con la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
14 R.G. n. 1047/2023
Aversa 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1047 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “reintegra nel possesso- merito possessorio” e vertente
TRA
- (p. IVA ), con Parte_1 P.IVA_1 sede in Napoli, alla via Belvedere, 222, in persona del legale rapp.te p.t. dott. , CP_1 elettivamente domiciliata in Sant' Antimo alla Via Roma, 157 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Ferrara la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E on sede in Marano di Napoli, alla via Poggio Controparte_2
Vallesana, 2, Palazzo Begonia B, P.IVA , in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_2 rappresentante p.t. sig. C.F. , residente in [...]di Napoli, al CP_3 C.F._1
Corso Italia, 81
RESISTENTE CONTUMACE
E
C.F. in persona della Commissione Controparte_4 P.IVA_3
Straordinaria legale, domiciliata per la carica presso il Palazzo Municipale in Marano di Napoli;
rappresentato e difeso - giusta Determina di affidamento dei servizi legali n. 129 del 9.9.2021- dall'Avv. Raffaele Marciano presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Sant'Anastasia alla via Donizetti, 2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., la società ricorrente premetteva -per quel che rileva in tale sede- che: previo espletamento della procedura di evidenza pubblica disciplinata dall'art. 20, comma
2, della l. 109 del 1994, il stipulava contratto di concessione, giusta atto pubblico Controparte_4 del 27 gennaio 2006 rep. n. 1553 (cfr. doc. 1, in fasc. parte ricorrente) per la progettazione esecutiva,
1 R.G. n. 1047/2023
la realizzazione e la gestione delle opere produttive e infrastrutturali ricomprese nel PIP;
in data
27.9.2006 la società concessionaria comunicava il subentro nel rapporto concessorio quale soggetto attuatore della società istante, come previsto dall'art. 6 n. 1) della convenzione e dall'art. 21 del bando di gara;
la concessionaria, come previsto in contratto, provvedeva, a sua cura e spese, all'acquisto dei terreni, provvedendo alla liquidazione delle indennità di esproprio;
il provvedeva al CP_4 trasferimento in piena ed esclusiva proprietà delle aree in capo al Concessionario a mezzo n. 105 decreti di esproprio emessi in data 8 dicembre 2008; con permesso di costruire n. 73 del 29.9.2006, il autorizzava l'esecuzione delle opere pubbliche di urbanizzazione Controparte_4 primaria e secondaria esterne e interne al P.I.P. in conformità al progetto esecutivo redatto dall' arch.
la concessionaria provvedeva, a sua cura e spese alla realizzazione delle opere Persona_1 infrastrutturali esterne ed interne del P.I.P. di Marano;
oltre alle opere infrastrutturali la società era tenuta alla realizzazione di una serie di capannoni industriali sulle aree acquisite in proprietà esclusiva identificate come comparti (B; C e D); i predetti capannoni, acquisiti in proprietà esclusiva, in base alle previsioni contrattuali, una volta realizzati erano destinati alla vendita, avvenuta sulla base di prezzi stabiliti dalla convenzione e sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
Esponeva che con nota n. 87 del 22.10.2018, il Comune di Marano disponeva la revoca della concessione per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi di cui alla convenzione rep.
n. 1553 del 27.1.2016 per il quale pende un giudizio di merito innanzi a questo Tribunale;
con comunicazione recante protocollo n. 19742 del 15.7.2020 il in persona del Controparte_4
Dirigente dell'Area Tecnica dott.ssa , richiamando la determinazione dirigenziale prot. n. Pt_2
87 del 22.10.2018 sosteneva che per effetto della predetta risoluzione, l'area PIP e tutti i beni immobili ivi realizzati rientravano nell'esclusiva proprietà del;
tra tali beni rientravano n. Controparte_4
13 capannoni realizzati nell'ambito dei comparti B, C e D acquisiti in proprietà esclusiva da parte della società; pertanto, senza legittimazione, da circa due anni la disponeva Parte_1 dei citati beni, percependo sine titulo i relativi compensi.
Nell'ambito del predetto giudizio di revoca, veniva proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. con il quale, in pendenza e per la durata del giudizio di merito, si chiedeva l'inibitoria al di qualunque CP_4 attività avente ad oggetto i predetti immobili che potessero concretare un turbativa ovvero una lesione del godimento della società ricorrente, ricorso che veniva accolto in primo grado e dichiarato inammissibile in sede di reclamo per difetto di residualità dell'azione cautelare proposta e per assenza dei requisiti dell'azione cautelare intrapresa (doc, 17 e 18).
Deduceva, altresì, che contrariamente a quanto dedotto nella nota, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 (rubricato diritto di superficie); 18 (rubricato riconsegna) e 21
(Risoluzione per inadempimento e Riscatto), in caso di risoluzione del rapporto, la retrocessione
2 R.G. n. 1047/2023
opererebbe esclusivamente con riguardo ad alcuni beni dettagliatamente elencati (infrastrutture e beni comparto A) nonché con riguardo alle “opere infrastrutturali comuni” senza ricomprendere i capannoni industriali realizzati ed acquistati in proprietà esclusiva e destinati alla vendita (comparto
B, C e D), come si evince dalla relazione notarile ipocatastale redatta dal Notaio in Persona_2 data 31.3.2022 (doc. 16).
Esponeva, altresì, che in data 12.4.2022 l'amministratore della società ricorrente, coadiuvato da un consulente tecnico di fiducia e da due suoi collaboratori, al fine di eseguire una ricognizione dello stato dei luoghi e programmare gli eventuali interventi di manutenzione periodica da eseguire sui capannoni edificati nei comparti B, C e D, constatava che il capannone industriale identificato catastalmente con la particella 620, foglio 1 edificato nel comparto B, risultava nella libera disponibilità ed accessibile liberamente con l'utilizzo delle chiavi di apertura delle serrature (cfr. relazione tecnica redatta dall' ing. , doc.15 e relative fotografie ). Persona_3
Anche a seguito di un' ulteriore visita da parte dell'amministratore della società ricorrente per le verifiche di sicurezza, avvenuta nella prima metà del mese di novembre 2022, sussisteva il medesimo stato dei luoghi (era tutto regolare, ovvero vuoto come lasciato in precedenza, con catene apposte dal sottoscritto e regolari chiavi per l'accesso nel capannone”).
Deduceva che in data 5.1.2023, nel corso di un sopralluogo finalizzato sempre alla verifica dello stato dei luoghi, all'interno del capannone in questione venivano rinvenute delle suppellettili appartenenti a soggetti terzi;
dopo aver contattato i Carabinieri, l'amministratore della società provvedeva immediatamente a sporgere formale denunzia querela al fine di accertare anche sotto il profilo penale la responsabilità dei fatti ascritti (doc. 14); di aver appreso in tale occasione che il capannone fosse stato locato dal in favore della società Controparte_4 Controparte_2
Esponeva, altresì, che il capannone de quo (identificato al catasto fabbricati del Comune di Marano di Napoli al foglio 1, p.lla 620) a seguito dell'acquisizione del fondo in piena ed esclusiva proprietà, unitamente all'area annessa, era stato acquistato per accessione in piena ed esclusiva proprietà.
La società ricorrente quindi, sin dalla sua edificazione era sempre stata ininterrottamente nel pieno ed esclusivo possesso materiale e giuridico del capannone per cui è causa, in qualità di proprietaria esclusiva (come si evince dal sopralluogo ispettivo del 12.4.2022 e del novembre 2022).
Ciononostante, all'esito dell'accertamento del 5.1.2023 la ricorrente constatava che l'accesso all'immobile risultava precluso per la sostituzione della catena e del lucchetto di apertura del cancello carrabile nonché della serratura del cancello pedonale posto all'interno del comparto;
che il capannone risultava occupato (dall'esterno si rilevava la presenza di materiale e merce all'interno del capannone); in tale occasione si presentava il sig. , legale rappresentante della società CP_2
3 R.G. n. 1047/2023
che dichiarava di detenere l'immobile a titolo di locazione;
tali Controparte_2 circostanze venivano confermate anche alla presenza dei carabinieri e dei agenti di polizia locale.
In data 21.1.2023, pertanto, la ricorrente notificava sia al che alla Controparte_4 società una comunicazione, rimasta senza riscontro, con la quale chiedeva Controparte_2 di fornire spiegazioni in merito, intimando il rilascio immediato dell'immobile occultamente occupato e la rimozione degli oggetti allocati senza alcuna autorizzazione e/o titolo (doc. 20;21) oltre che cessare immediatamente la condotta usurpativa al fine di reintegrare l'istante nel possesso giuridico e materiale dell'immobile.
Su tali premesse, chiedeva ai sensi dell'art. 1168 c.c., la reintegra nel pieno ed esclusivo possesso del cespite sopra descritto - precisamente capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel
Comune di Marano di Napoli in zona PIP -identificato catastalmente presso il catasto terreni del
Comune di Marano di Napoli al Foglio 1, particella 620, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat F/5, confinante con particella 621, particella 464, con particella 608 e con strada comune - con l'immediata restituzione, libero da persone e cose, del capannone, con la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, contestando in toto quanto affermato dalla società CP_4 ricorrente, precisava che la Determina n. 87 del 22.10.2018 con la quale veniva revocata la
Concessione in favore della e risolta la Convenzione Rep. n. 1553 del Parte_1
27.01.2006 (giudizio pendente innanzi all'intestato Tribunale all'esito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tar e del Consiglio di Stato) veniva adottata nel rispetto della Convenzione Rep.
n. 1553 del 27.01.2006 ed in applicazione dell'art. 21 “Risoluzione per inadempimento e Riscatto” della stessa Convenzione.
Eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'odierno giudicante, a favore del Giudice
Amministrativo, evidenziando come l'intestato Tribunale si fosse già pronunciato in due giudizi concernenti analoga fattispecie, dichiarando con le Ordinanze n. R.G. 8219/2022 e 8121/2022, entrambe del 6.12.2022, il proprio difetto di giurisdizione per esser competente il Giudice
Amministrativo.
Sempre in via preliminare eccepiva la decadenza dalla domanda, essendo decorso più di un anno dalla conoscenza dello spoglio, come si evince dalla nota prot. 19742 del 15.7.2020 e dalla tutela azionata dallo stesso ricorrente.
In ogni caso evidenziava l'insussistenza dei presupposti per la reintegra, non essendovi alcuno spoglio violento o clandestino ed al contempo essendovi una legittima immissione in possesso da parte del di Marano di Napoli nelle aree del PIP. CP_4
4 R.G. n. 1047/2023
A tal fine chiedeva dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
il rigetto della domanda, mancando i presupposti di fatto e di diritto per la reintegra nel possesso, con la condanna alle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
All'udienza del 15 marzo 2023, all'esito dell'escussione di due informatori di parte ricorrente, i procuratori si riportavano ai rispettivi atti, scritti e conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con termine per note fino al 14-4-2023.
Con ordinanza del 12.5.2023 il Giudice adito accoglieva l'azione possessoria proposta.
In data 19-5-2023 avverso la predetta ordinanza il proponeva Controparte_4 reclamo.
Si costituivano in sede di reclamo sia la società ricorrente, insistendo per il rigetto del reclamo sia la società la quale, con memoria difensiva depositata in data Controparte_2
22.6.2023, chiedeva l' accoglimento del reclamo aderendo alle difese spiegate dal CP_4
Con ordinanza del 20.12.2023 il Tribunale, adito in sede di reclamo (procedimento recante n. RG
5137/2023) rigettava il reclamo, confermando integralmente l'ordinanza impugnata.
Con istanza depositata in data 17.2.2024 il proponeva istanza di Controparte_4 prosecuzione del giudizio di merito possessorio ex art. 703 c.p.c. chiedendo il rigetto della domanda con la condanna alle spese di giudizio.
All'udienza del 14-6-2024 fissata per la prosecuzione del giudizio il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di svolgere accertamenti istruttori, rinviava la causa per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18-12-2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (ordinanza del 23 dicembre 2024).
Con ordinanza del 7-4-2025 la causa veniva rimessa sul ruolo atteso che da verifiche effettuate in cancelleria l'ordinanza del 23-12-2024 non risultava comunicata ai difensori.
All'udienza del 21 maggio 2025 tenuta in modalità cartolare (cfr. ordinanza del 16-6-2025) la causa veniva riservata in decisione senza termini.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della società resistente in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. sig. , la quale, benché ritualmente evocata in CP_3 giudizio, non si è costituita.
Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.
In via preliminare va osservato che le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva
5 R.G. n. 1047/2023
in una mera attività materiale lesiva di beni disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali dei quali il privato vanti il possesso.
Ove risulti, invece, sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo (ex multis da ultimo cfr. Cass. civ., Sez. Un. n. 9281/2020; Cass. civ., Sez. Un. n. 29087/2019; Cass. civ.,
Sez. Un. n. 32364/2018; Cass. civ., Sez. Un. n. 15155/2015; Cass. Civ. n. 10285/12; Cass. Civ. n.
24563/10; Cass. civ., Sez. Un. n. 15469/2009; Cass. Civ. n. 24764/2009; Cass. civ., Sez. Un. n.
23561/2008, Cass. civ. n. 10375/2007; Cass. civ. n. 4633/2007: ordinanza Cass.; Sez. Un. n.
395/2023).
Nel caso in esame, va rilevato che la giurisdizione in merito all'impugnativa dell'atto di risoluzione della convenzione, giusta determina dirigenziale n. 87 del 22.10.2018, è stata oggetto di scrutinio da parte del G.A..
Ed invero il TAR Campania con sentenza n. 159/2019 (doc. 24 in fasc. parte ricorrente) ha statuito, con efficacia di giudicato esterno, a seguito della conferma in Consiglio di Stato con sentenza n.
268/2020 (doc. 25 in fasc. parte ricorrente) che tutte le vicende attinenti alla fase esecutiva del contratto di concessione di lavori pubblici, successive all'aggiudicazione, al di là del nomen iuris attribuito dall'Amministrazione, altro non sono che atti di autonomia privata esercizio di poteri privatistici e non autoritativi e che il nomen iuris utilizzato dalla P.A. sottende l'esercizio, non già di poteri autoritativi ti tipo pubblicistico, ma di facoltà paritetiche ( nello specifico, per quel che qui rileva, il Consiglio di Stato ha affermato:
Considerato che:
la presente controversia, incentrandosi sulla contestazione della disposta risoluzione contrattuale, attiene alla fase esecutiva della concessione di lavori pubblici, successiva all'aggiudicazione e alla stipula del relativo contratto/convenzione…la fattispecie si pone al di fuori del novero delle concessioni di pubblici servizi per essere, invece, attratta dall'ambito delle concessioni di lavori pubblici, soggette a disciplina alquanto diversa in tema di riparto di giurisdizione…. il nomen iuris di “revoca della concessione”, utilizzato dall'amministrazione comunale nella gravata determinazione dirigenziale, disvela in sostanza l'esercizio non di poteri autoritativi di tipo pubblicistico ma di poteri privatistici, contemplati dalla stessa convenzione, finalizzati allo scioglimento del vincolo contrattuale;
deve essere ravvisato il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario).
Già in precedenza giurisprudenza più risalente aveva precisato che “hanno natura privatistica i contratti che l'ente pubblico stipula con i privati, ponendosi sullo stesso piano di questi ultimi, con esclusione di ogni potere di supremazia, a nulla rilevando il carattere pubblico dei fini per i quali tali
6 R.G. n. 1047/2023
negozi sono stati stipulati” (Cass. Civ., sent. 5357/1980 ; Cass. Civ., SS.UU 749/1976 ; Cass. Civ.,
SS.UU. 2830/1966).
Più recentemente, invece, in una fattispecie analoga a quella in esame, la Suprema Corte (Cass. Civ.,
SS. UU. n. 28638 del 18.10.2021) ha pronunciato la massima secondo cui “rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia promossa da una società nei confronti dell'Ente comunale diretta all'ottenimento di una tutela possessoria ex art. 1168 c.c. contro l'esecuzione coatta della sottrazione della struttura cimiteriale alla disponibilità della stessa sulla scorta di un'asserita intervenuta risoluzione di diritto del contratto e della dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti”.
Anche nel caso sopra citato, l'intervento del si è venuto a concretizzare nella fase di CP_4 svolgimento del rapporto, con l'adozione di una determina con la quale era stata dichiarata l'intenzione di ottenere la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c., con un'iniziativa perciò unilaterale dell'ente territoriale sulla base di un meccanismo di natura privatistica, ragion per cui, attraverso questo atto e la conseguente immissione in possesso della struttura cimiteriale -denunciata come illegittima- lo stesso ente ha dimostrato di aver agito secondo le regole del diritto privato contrattuale, donde la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla cognizione della conseguente tutela possessoria azionata.
E ciò sulla scorta della configuratasi carenza di potere in concreto in capo al citato CP_4
Ed ancora, le Sezioni Unite concludono affermando che “secondo la giurisprudenza di queste Sezioni unite la P.A., una volta esauritasi la fase pubblicistica addivenendo poi alla stipula di una conseguente convenzione in esito all'aggiudicazione dell'opera a seguito della procedura di evidenza pubblica, si innesta una successiva fase a connotazione privatistica relativa al profilo esecutivo caratterizzato da una serie di contrapposte obbligazioni e nella quale si individuano le ragioni (e il relativo procedimento) per contestare eventuali inadempimenti, per formalizzare diffide all'esecuzione di prestazioni e anche per dar corso alla eventuale risoluzione della convenzione in presenza di condotte omissive o gravemente carenti (cfr. SU n. 28804/2011, n. 2482/2017 e, da ultimo, Cass. n.
5504/2020)”.
Tanto premesso, nel presente giudizio, avente come oggetto il ricorso per la reintegra nel possesso di un bene immobile, la P. A. non ha appreso il bene in forza dell'esercizio di un pubblico potere: con la nota del 15.7.2020 il resistente ha manifestato la volontà di rientrare nel possesso di “beni”, in forza della determina n. 87 del 22.10.2018, attraverso la quale si revocava la concessione di cui alla convenzione n. 1553 del 27.1.2006, senza, tuttavia, porre in essere atti materiali destinati alla apprensione dei beni.
7 R.G. n. 1047/2023
La predetta nota del 15.7.2020 costituisce, infatti, un atto conseguente e connesso rispetto alla risoluzione che costituisce il precedente logico-giuridico ed attiene alla fase di esecuzione del contratto con riguardo alle vicende restitutorie connesse e consequenziali alla risoluzione.
In definitiva il è intervenuto nella fase attuativa del contratto con specifico Controparte_4 riferimento al momento risolutivo del rapporto contrattuale inerente alle obbligazioni restitutorie;
ne consegue che non essendoci stato alcun atto di natura autoritativa (né attraverso la delibera disponente la revoca della concessione, avvenuta sulla base di quanto stabilito nel contratto, né nell'invio della nota di intimazione al rilascio degli immobili, né tantomeno nell'apprensione materiale del capannone industriale per cui è causa) devono ritenersi applicabili le norme di diritto privato e la giurisdizione del Tribunale adito (di avviso analogo è la giurisprudenza più recente del giudice amministrativo,
TAR Puglia, Bari, Sez. I, sentenza 3 gennaio 2020 n. 6,. laddove è previsto che la giurisdizione del
G.A. sussiste sino al termine del procedimento di natura pubblicistica, mentre a partire dall'intervenuta efficacia della procedura riemerge l'ordinario criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo che si fonda sulla causa petendi).
Sull'eccezione di decadenza.
L'eccezione non è fondata.
E' noto che condizione per il positivo esperimento dell'azione possessoria è la relazione di fatto con la res, concretante una situazione possessoria;
una volta accertata che sia stata posta in essere - violentemente od occultamente - una effettiva privazione del possesso, entro l'anno dalla proposizione dell'azione, deve essere ordinata la reintegrazione (cfr. Tribunale Salerno, sez. II, 12.1.2016 n. 111).
Qualora la tempestività dell'azione -presupposto necessario dell'esercizio dell'azione- venga posta in discussione, come nella specie, con l'eccezione di decadenza, spetta alla parte ricorrente fornire la prova positiva di avere esercitato l'azione entro e non oltre l'anno solare dal preteso sofferto spoglio.
In merito si sottolinea, altresì, come la giurisprudenza abbia chiarito che il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 1168, comma 1, c.c. ai fini, dell'esperimento dell'azione possessoria
"decorre dal primo di essi soltanto se quelli successivi, essendo strettamente collegati e connessi, devono ritenersi prosecuzione della stessa attività; altrimenti, quando ogni atto, presentando caratteristiche sue proprie, si presta ad essere considero isolatamente, il termine decorre dall'ultimo atto" (cfr. Cass.; sez. II, n. 8148/l2; Cass., sez. II, n. 282/97; Tribunale Perugia, sez. II, 2.3.2016).
Orbene nel caso in esame bisogna partire dalla già richiamata nota prot. 19742 del 15.7.2020 avente ad oggetto “AREA PIP – IMMISSIONE IN POSSESSO” ricollegando il alla nota predetta CP_4
l'eccezione di decadenza.
L'argomento non è convincente nel caso in esame.
8 R.G. n. 1047/2023
La predetta nota -che al più può configurare una molestia nel possesso- rappresenta, come prima evidenziato, un atto prodromico con cui il Comune ha manifestato l'intenzione di volersi immettere nel possesso, senza, tuttavia, porre in essere atti materiali destinati alla apprensione dei beni.
Risulta, invece, provato per tabulas nonché dall'istruttoria seppur sommaria, che, anche successivamente alla nota del luglio 2020, il cespite per cui è causa è stato nella libera disponibilità della società ricorrente (come si evince dai sopralluoghi effettuati in data 12.4.2022 e nel novembre
2022).
In merito l'informatore (ing. escusso all'udienza del 15-3-2023) ha riferito: in data 12- 4- Per_3
2022 unitamente ad un collaboratore e all'avv. Ferrara ho fatto un sopralluogo;
lo scopo era adottare interventi manutentivi per allineare i capannoni (sostituire infissi, sistemare impianti idrici, opere di giardinaggio). L'amministratore dott. che era presente con noi aveva le chiavi e siamo CP_1 entrati presso i luoghi. I luoghi avevano segni di non utilizzo, erbacce, alcuni capannoni avevano escrementi di animali ed infissi rotti. Erano capannoni non utilizzati. In un capannone, non quello oggetto di causa, addirittura trovammo un cane che aveva trovato ivi rifugio. In quell'occasione ispezionai i capannoni, tra cui quello per cui è causa. Feci una nota che indicava lo stato dei luoghi, trasmessa sia al dott. che all'avv. Ferrara. Mi riporto alla relazione in atti depositata. CP_1
Parimenti l'altro informatore escusso (sig. , escusso all'udienza del 15-3-2023) ha riferito Tes_1 insieme al dott. sono andato presso i luoghi sia nel mese di novembre 2022 che a gennaio CP_1
2023. Il 5 gennaio 2023 mi recai per visionare il capannone. Entrai con le chiavi datemi dal dott.
. Le chiavi del cancello esterno anzi il catenaccio era stato già cambiato. Quando sono CP_1 arrivati i Carabinieri ed il sig. io ero già all'interno del capannone. Lo ha cambiato CP_2 CP_2 le chiavi ossia il catenaccio del cancello esterno. Inviai anche foto a perché i Carabinieri CP_1 volevano parlare con l'amministratore. dichiarò di avere un contratto di locazione che lo CP_2 legittimava ad occupare il capannone. Questo contratto non fu esibito. Il capannone era funzionante,
c'erano erbacce, mobili di messi da lui. Erano attrezzatture riconducibili ad un CP_2 calzaturificio. A novembre invece non c'era nulla , io entrai con le mie chiavi sia del cancello esterno che quello di ingresso. A gennaio invece trovai il catenaccio sostituito.
Tali dichiarazioni sono, altresì, conformi alla documentazione in atti: in particolare è stata depositata la relazione relativa ai sopralluoghi da cui si evince che, almeno fino a novembre 2022, il capannone per cui è causa era nella disponibilità della ricorrente nonché accessibile liberamente con l'utilizzo delle chiavi di apertura delle serrature (cfr. relazione tecnica redatta dall' ing. , doc.15 Persona_3
e relative fotografie).
Del resto, il contratto tra il e la società odierna resistente, depositato soltanto con le memorie CP_4 del 13-4-2023, è datato 30.12.2022 (rep 1979 del 30.12.2022,) con decorrenza dall' 1-1-2023.
9 R.G. n. 1047/2023
Ne consegue che deve ritenersi rispettato il termine di decadenza atteso che la scoperta dello spoglio
è avvenuta in data 5-1-2023 a seguito dell' ultimo sopralluogo effettuato dalla ricorrente, potendo in precedenza (almeno fino a novembre 2022) la ricorrente accedere liberamente al capannone per cui
è causa.
Merito della res controversa.
La domanda è fondata.
In primo luogo sussiste la legittimazione passiva dei resistenti atteso che il soggetto da evocare nel giudizio possessorio si identifica nell'autore materiale della condotta pretesamente lesiva del possesso vantato sulla res, a prescindere dalla titolarità del corrispondente diritto reale fondato sui titoli dominicali.
Inoltre si osserva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, legittimati passivi all'azione sia di spoglio che di manutenzione sono oltre l'autore materiale, altresì gli autori morali ovvero coloro che abbiano incaricato l'effettuazione dello spoglio (mandanti) oppure che ne abbiano approvato l'effettuazione, traendone vantaggio o che ne abbiano anche soltanto tratto vantaggio (cfr.
Cass.; sez. II;
sentenza 4 maggio 2012 n. 6785; Cass.; sez. II;
sentenza 24 maggio 2002 n. 7621;
Cass.; sez. I;
sentenza 8 giugno 2001 n. 7775; Cass.; sez. II;
sentenza 26 aprile 1994, n. 3941; Cass.; sez. II;
sentenza 25 maggio 1993 n. 5873).
In particolare la giurisprudenza di legittimità qualifica come “autore morale” dello spoglio o della turbativa -e come tale legittimato passivamente alle azioni possessorie - il soggetto al quale l'atto lesivo giovi, perché amplia il suo diritto o il suo possesso, e che, convenuto in sede possessoria sostiene la legittimità degli atti compiuti, facendoli perciò propri e manifestando la volontà di trarne profitto (Cass. n. 1938/78; Cass. n. 6785/12, n. 10743/01, n. 11916/00, n. 1222/97, n. 3941/94, n.
5873/93, n. 105/84, n. 96/84).
Parimenti sussiste la legittimazione attiva, essendo dimostrato il possesso continuativo del bene e la relazione con la res in capo alla società istante.
In punto di diritto la condotta lamentata va sussunta nel paradigma normativo di cui all'art. 1168 c.c..
Si evidenzia che l'art. 1168 c.c., così come l'art. 1170 c.c., tutela lo ius possessionis, che consiste nell'insieme dei diritti che il possesso in sé genera nel possessore (tra cui, appunto, il diritto alla tutela possessoria); esso si distingue perciò dallo ius possidendi, che consiste nel diritto del titolare del potere giuridico di possedere la sua cosa.
Il legislatore, attraverso tali norme, intende tutelare il possesso in quanto tale (cioè "il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale", secondo la chiara definizione legislativa), del tutto indipendentemente dal fatto che il possessore sia l'effettivo titolare della proprietà o di altro diritto reale (Cass. n. 8075/03, n. 1040/98).
10 R.G. n. 1047/2023
Ne deriva che gli artt. 1168-1170 c.c., nel prevedere e disciplinare le azioni di reintegrazione e di manutenzione, tutelano soltanto la "situazione di fatto" (il possesso, appunto), del tutto prescindendo dalla "situazione di diritto" (titolarità della proprietà o di altro diritto reale in capo al possessore) in quanto una cosa è il diritto di esercitare un potere (ius possidendi) un' altra il fatto di esercitarlo effettivamente (ius possessionis), valendo il titolo di proprietà ad colorandam possessionem.
Logico corollario di ciò è che ai fini della tutela possessoria ex artt. 1168-1170 c.c., del tutto irrilevante è la titolarità della proprietà o di altro diritto reale occorrendo, invece, che sia data la prova dell'esistenza del possesso (cioè della situazione di fatto di cui all'art. 1140 c.c.) e della lesione dello stesso, cioè della condotta in cui sia consistita la privazione del possesso ("spoglio") ovvero la molestia dello stesso ("turbativa").
In definitiva, premesso che l'azione di reintegrazione è diretta esclusivamente alla tutela del possesso, inteso come potere di fatto manifestato sulla cosa, indipendentemente dal regime legale o convenzionale del diritto corrispondente, la prova di colui che lo invoca deve avere ad oggetto soltanto la relazione materiale con la cosa, poiché ai sensi dell'art. 1141 c.c. si deve sempre presumere il possesso in colui che esercita il potere di fatto sul bene, con la conseguenza che, dimostrato siffatto materiale godimento, fa poi carico alla controparte provare che esso sia qualificabile come mera detenzione o che sia stato consentito per mera tolleranza del dominus ovvero provare che esso si manifesti in meri atti di tolleranza, caratterizzati da transitorietà e saltuarietà ed aventi fondamento nello spirito di accondiscendenza, nei rapporti di amicizia, di buon vicinato
(ex plurimis Cassazione 3712/94).
In particolare al fine di valutare la fondatezza della spiegata domanda di cui all'art. 1168 c.c. occorre accertare se: 1) il ricorrente esercitava sul cespite ( rectius capannone) di cui chiede la reintegra il possesso o la detenzione qualificata, 2) se dal punto di vista oggettivo i resistenti in concorso hanno perpetrato uno spoglio munito dei caratteri della violenza o della clandestinità, ed infine 3) se lo spossessamento, dal punto di vista soggettivo, sia stato perpetrato con la coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore o detentore qualificato.
Ciò premesso, ricondotta la nota del 2020 del nell'alveo dell'agire privatistico, Controparte_4 in assenza di prova di un'apprensione materiale del possesso del capannone da parte del CP_4 devono ritenersi dimostrati in capo alla società ricorrente sia la disponibilità del capannone che il libero accesso al cespite, almeno fino a novembre 2022 (cfr. dichiarazioni rese dagli informatori sopra riportate;
documentazione in atti e fotografie relative ai sopralluoghi del 12-4-2022 e del novembre
2022; contratto tra comune e società resistente del 30-12-2022 e decorrenza dall' 1 gennaio 2023)
11 R.G. n. 1047/2023
nonché lo spossessamento sia materiale (ovvero la sostituzione delle serrature di accesso ai capannoni ed ai cancelli ) che giuridico (stipula di un nuovo contratto di locazione del bene) operato dai resistenti ai danni della società istante.
Anche sul piano soggettivo non può, inoltre, dubitarsi della configurabilità di uno spoglio, atteso che l' animus spoliandi consiste nella coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore, senza che occorra dolo né colpa (Cass. n. 2957/05, n. 2667/01, n. 8486/00), essendo sufficiente la volontarietà dell'atto suscettibile di ledere l'altrui possesso (Cass. n. 23453/04), insita nella volontarietà delle limitazioni arrecate al possesso altrui, cioè nell'alterazione dello stato preesistente, senza necessità di intenzioni specifiche (Cass. n. 13218/05), eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso e senza che assuma rilevanza, nel caso di specie, l'eventuale convinzione, come nelle specie, di esercitare un proprio diritto (Cass. n. 2957/05, n. 5467/85, n. 2107/84) sia se fondato su un titolo costitutivo negoziale, sia se basato su un atto amministrativo, astrattamente idoneo a legittimare la pretesa sul bene: l'esistenza di un titolo concessorio o autorizzativo della pubblica amministrazione non esclude difatti l'animus spoliandi e, quindi, il soggetto che sottragga ad altri il materiale possesso o la detenzione del bene, realizza la fattispecie di spoglio giudizialmente perseguibile (Cass. n. 9668/2003).
Accertato il consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere sussistente l' animus spoliandi.
L'intenzione soggettiva di chi adduca di avere modificato la situazione esistente, in attuazione di un diritto proprio o altrui, è irrilevante;
le azioni possessorie tutelano lo ius possessionis anche in contrasto con lo ius possidendi; per cui, l'eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a far valere non già la sussistenza di un possesso esclusivo dello spogliatore, ma lo ius possidendi ossia la pretesa al diritto di possedere in via esclusiva.
Come più volte precisato, l'elemento soggettivo dello spoglio sussiste anche laddove sia accompagnato dalla convinzione di esercitare il proprio diritto a conseguire un possesso, se esercitato nel concreto da altri (Cass. n. 4198/2016 ; Cass. n. 7621/2002).
Nel caso di specie, si è trattato, inoltre, di spoglio eseguito con violenza, essendosi proceduto alla rimozione e sostituzione delle precedenti serrature di accesso (cfr. Cass. n. 22174/12) e clandestino.
Ricorre, infatti, uno spoglio clandestino tutte le volte in cui lo spossessamento sia avvenuto con atti che non possono in alcun modo venire a conoscenza di chi è stato privato del possesso, con l'ordinaria diligenza.
12 R.G. n. 1047/2023
L'accertamento della possibilità per lo spogliato, di avere conoscenza dell'avvenuto spoglio, deve essere compiuto attraverso la valutazione delle circostanze in cui lo spoglio è stato commesso e lo spossessamento mantenuto, nonché dalle condizioni in cui si è trovato il possessore.
Sussiste, pertanto, clandestinità quando il possessore o il detentore, pur usando l'ordinaria diligenza, si sia trovato nell'impossibilità di averne conoscenza, alla stregua delle concrete circostanze in cui è stato commesso lo spoglio (Cass. 8/1/2003, n. 6767), il quale pertanto si accorge o comunque ne viene a conoscenza in un momento posteriore, come verificatosi nella specie.
La clandestinità dello spoglio, nel caso in esame, è da intendersi riferita non ad una generica volontà dell'ente comunale di apprendere materialmente i beni immobili ricadenti nel PIP ma alla specifica attività spoliativa, oggetto del presente giudizio, estrinsecatasi da parte del con CP_4
l'occupazione del capannone ed il cambio delle serrature di accesso all'immobile; la successiva occupazione del capannone, avvenuta attraverso l'apprensione materiale dell'immobile e la stipula del contratto di locazione (condotta posta in essere contro la volontà del possessore -società ricorrente, come espressamente manifestato sia in sede amministrativa che giudiziaria).
La riconduzione dell'operato del sul piano privatistico rende, in definitiva, quest'ultimo CP_4 assoggettato ai principi che regolano l'agire privatistico da cui deriva l'inammissibilità della formulazione, nel giudizio possessorio, delle eccezioni attinenti al profilo petitorio, se non nella misura in cui esse siano dirette a provare l'esistenza di un possesso conforme al diritto vantato sull'immobile, ipotesi, nella specie, non rinvenibile, in cui il diritto di proprietà dell'immobile de quo in capo al dovrà essere accertato nel giudizio avente ad oggetto la revoca della concessione, CP_4 giudizio introdotto dalla attuale ricorrente e in corso dinanzi a questo Tribunale.
Alla luce delle anzidette considerazioni, in accoglimento del ricorso possessorio, deve ordinarsi ai resistenti di reintegrare il ricorrente nel pieno possesso del capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel Comune di Marano di Napoli in zona PIP, identificato catastalmente presso il catasto terreni del Comune di Marano di Napoli al Foglio 1, particella 620, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat
F/5, confinante con particella 621, particella 464, con particella 608 e con strada comune - con l'immediata restituzione del cespite, libero da persone e cose con l'immediata riduzione in pristino dei luoghi.
Per quanto concerne, invece, la domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dal CP_4 resistente la stessa non è stata riproposta nelle conclusioni ( memorie del 17-12-2024 e del 19-5-2025) ed in ogni caso è assorbita dall'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza del resistente e si liquidano, come da dispositivo, sulla CP_4 base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alla fase di studio della
13 R.G. n. 1047/2023
controversia (€ 1.701,00), a quella introduttiva del giudizio (€ 1.204,00) e decisionale (€ 2.905,00) con attribuzione ex art. 93 c.p.c.
Tenuto conto della contumacia della società resistente, della natura e dell'esito della controversia nulla si dispone in tale sede sulle spese con la società in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dr. ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1047/2023 del R.G.A.C. pendente tra
[...] in persona del legale rapp.te p.t. dott. , Parte_1 CP_1 contro la società in persona del legale rappresentante p.t. nonché contro Controparte_2 in persona della Commissione Straordinaria legale, così Controparte_4 provvede:
1) dichiara la contumacia della società in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. ;
2) Ritenuta sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario, accoglie la domanda di reintegra nel possesso avanzata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 1168 c.c.; per l'effetto, confermando l' ordinanza del 12-5-2023 nonché il provvedimento emesso in sede di reclamo del 20.12.2023
3) Ordina ai resistenti in persona della Commissione Controparte_4
Straordinaria legale e società in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 di reintegrare la in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 dott. , nel possesso del capannone industriale e di tutte le aree ad esso annesse- sito nel CP_1
Comune di Marano di Napoli in zona PIP, identificato catastalmente presso il catasto terreni del
Comune di Marano di Napoli al Foglio 1, particella 620, sub 1 Cat D/7 e sub. 2 cat F/5, confinante con particella 621, particella 464, con particella 608 e con strada comune - con l'immediata restituzione del cespite, libero da persone e cose;
4) rigetta la domanda avanzata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
5) Condanna il in persona della Commissione Controparte_4
Straordinaria legale al pagamento in favore della in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t. dott. delle spese del presente giudizio che si liquidano CP_1 in complessivi € 5.810,00 compensi, il tutto oltre I.V.A. e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Giuseppe Ferrara anticipatario;
6) Compensa le spese di lite con la società in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
14 R.G. n. 1047/2023
Aversa 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sequino
15