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Sentenza 11 marzo 2026
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01730/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 00537 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01730/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2025, proposto da
NA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Baldiserra, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 404/2025 emessa dal Tribunale Civile di Venezia, Sezione Lavoro, recante n. R.G. 429/2025, riconoscimento indennità sostitutiva ferie non godute, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 09.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01730/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute nell'anno scolastico 2018/2019 per 18,66 gg. di ferie residue e 3 gg. di festività soppresse, calcolata sulla base del CCNL e maggiorata di interessi legali.
2. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della sentenza indicata.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata all'Amministrazione in data 9 maggio 2025.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, N. 01730/2025 REG.RIC.
provvedendo a corrispondere alla ricorrente le indennità ivi liquidate, maggiorate degli interessi legali, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, ai suddetti incombenti provvederà un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nella persona del Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro Direttore generale ovvero ad altro dirigente dello stesso Ministero, che ivi dovrà dare esecuzione entro l'ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli andrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
6. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01730/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Bardino, Presidente F/F, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER MO, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/03/2026
N. 00537 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01730/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2025, proposto da
NA NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Baldiserra, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 404/2025 emessa dal Tribunale Civile di Venezia, Sezione Lavoro, recante n. R.G. 429/2025, riconoscimento indennità sostitutiva ferie non godute, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 09.05.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 01730/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Nicola Bardino
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute nell'anno scolastico 2018/2019 per 18,66 gg. di ferie residue e 3 gg. di festività soppresse, calcolata sulla base del CCNL e maggiorata di interessi legali.
2. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della sentenza indicata.
3. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
4. In via preliminare, va rilevato che risultano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del
1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
La sentenza di cui si chiede l'ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti, ed è stata notificata all'Amministrazione in data 9 maggio 2025.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Non è infatti contestato che l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa è ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, l'Amministrazione intimata deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe descritta, N. 01730/2025 REG.RIC.
provvedendo a corrispondere alla ricorrente le indennità ivi liquidate, maggiorate degli interessi legali, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione.
Una volta decorso infruttuosamente tale termine, ai suddetti incombenti provvederà un Commissario ad acta, che sin d'ora si nomina nella persona del Direttore generale pro tempore della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, con facoltà di subdelegare, anche in parte, gli adempimenti esecutivi ad altro Direttore generale ovvero ad altro dirigente dello stesso Ministero, che ivi dovrà dare esecuzione entro l'ulteriore termine di sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione che gli andrà a tal fine essere indirizzata a cura della parte ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
6. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate nell'importo di € 800,00 (ottocento/00), oltre a rimborso forfetario per spese generali, imposte ed oneri di legge, disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 01730/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Bardino, Presidente F/F, Estensore
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER MO, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO