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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/09/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
UDIENZA DEL 23 settembre 2025 il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui, nella causa iscritta al N. 1490/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv. A. Arena)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi al Pt_1
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento della somma di €
5.225,80, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver lavorato per la società convenuta dal 15.7.2024 al 30.11.2024, in qualità di addetto navetta e pulizia auto, con inquadramento al 5° livello CCNL commercio confcommercio.
Il ricorrente lamentava il mancato pagamento, alla cessazione del rapporto, delle retribuzioni relative ai mesi di ottobre e novembre 2024, dei ratei e delle competenze di fine rapporto e del TFR.
Rassegnava le sopra indicate conclusioni.
La società convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, ha lavorato per la convenuta dal 15.7.2024 al 30.11.2024, in qualità di addetto navetta e pulizia auto, con inquadramento al 5° livello CCNL commercio confcommercio (v. doc.
1-4 fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di ottobre e novembre 2024, dei rati e delle competenze di fine rapporto e del TFR.
L'istante ha dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta mentre la convenuta, che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, nè ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la mancanza di validi motivi che giu- stificassero l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda richiesta pari ad €
5.225,80 (di cui € 668,43 per TFR), tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1490/2025 R.G.:
1) condanna la in persona Controparte_1
del legale rappresentante, al pagamento, in favore di della somma lorda Parte_1
di € 5.225,80, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
2) condanna la in persona Controparte_1
del legale rappresentante, al pagamento, in favore di delle spese Parte_1
processuali, liquidate in complessivi €
1.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Bergamo, 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini