Ordinanza collegiale 14 luglio 2025
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 4053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4053 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11793 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele AR D'Alesio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del DM adottato dal Ministro dell'Interno in data 16.06.2022 e notificato a in data 29.06.2022, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AR RB AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente -OMISSIS- ha impugnato il decreto emesso in data 16.06.2022 e notificato in data 29.06.2022 rubricato al n° ”-OMISSIS-” adottato dal Ministero dell’ Interno, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana proposta ai sensi dell’art. 9, comma 1. Lettera f) della Legge 5.2.1992 n° 91, presentata in data -OMISSIS-.
A seguito dell’acquisizione del rapporto informativo della Questura di Torino, veniva comunicato che a carico della richiedente erano state emesse osservazioni contrarie, e quindi seguiva preavviso di rigetto notificato in data 29.10.2021.
2. La ricorrente lamenta che le vicende processuali menzionate nel provvedimento di diniego non hanno avuto alcun esito giudiziario a carico dell’istante e che ella sia integrata nel tessuto sociale, non potendo avere rilievo il sequestro giudiziario di beni per effetto di vicende che hanno colpito altri soggetti (nella specie il fratello -OMISSIS-).
In sostanza si lamenta un difetto di motivazione e istruttoria che renderebbe illegittima la decisione.
3. Il Collegio con l’ordinanza -OMISSIS- ha chiesto all’Amministrazione integrazione documentale e i casellari aggiornati.
L’Amministrazione ha depositato i documenti e una relazione istruttoria.
4. All’udienza di smaltimento del 9.1.2026, la causa è passata in decisione.
5. Il provvedimento di reiezione della domanda di cittadinanza è motivato sull’esistenza di elementi che fanno desumere la mancata integrazione del nucleo familiare della ricorrente e determinano, secondo la Questura, un giudizio prognostico negativo.
Infatti, inizialmente era stata contestata l’esistenza di un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. su disposizione della Procura di Milano da parte della Guardia di Finanza, in quanto all’istante, sorella dell’indagato -OMISSIS- -OMISSIS-, venivano sequestrati beni, mobili ed immobili, il cui possesso appariva del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
In effetti a carico del fratello dall’istante, -OMISSIS- -OMISSIS-, nato in -OMISSIS- il -OMISSIS-, risultavano precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, produzione e traffico illecito di stupefacenti (condanna del -OMISSIS-), ricettazione (condanna del -OMISSIS-).
All’esito delle osservazioni seguite al preavviso di rigetto- con le quali è stata fatta presente l’assenza di carichi pendenti in capo all’istante e che i reati commessi dal fratello non dovrebbero inficiare e compromettere la richiesta di concessione di cittadinanza dell’interessata - la Questura ha accolto parzialmente le doglianze del legale in merito alle contestazioni promosse dall’Amministrazione affermando che “ tuttavia permangono gli addebiti contestati al fratello dell’interessata”, il che significa che “ come da orientamento della giurisprudenza, che il rapporto di parentela o affinità indica l’esistenza di un legame stabile e, quindi, duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico”.
In pratica, la presenza in Italia del nucleo familiare rappresenta, per l’Amministrazione, “un elemento di stabilità che genera strette interrelazioni tra la richiedente e il contesto sociale di riferimento, manifestando il progetto di radicamento dello straniero nel territorio italiano e che, diversamente, non è possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento della richiedente e del proprio nucleo familiare”.
Quindi gli elementi sopraindicati sono, per la Questura, sintomatici di una mancata integrazione nella comunità nazionale dell’intero nucleo familiare nel quale l’istante è inserita, elementi che non si basano solo sulla responsabilità penale, ma su una serie di presupposti da cui dedurre le espressioni di una condotta non incline alla accettazione dei valori condivisi dal comune sentire.
6. A parere del Collegio tale motivazione è insufficiente a fondare il provvedimento di rigetto.
Come ben chiarito ex plurimis nella sentenza di questo T.a.r. 9033/2021, citata dalla difesa della ricorrente, la discrezionalità assai ampia di cui gode l’Amministrazione nella concessione o meno della cittadinanza italiana non può sconfinare in arbitrio o avere una motivazione contraddittoria e perplessa.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito in molteplici occasioni: i) che per la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della l. 5.2.1992, n. 91 l’amministrazione gode di un ampio potere discrezionale, soggetto tuttavia al controllo giudiziario sull'esercizio della discrezionalità, che non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, ma alla logicità e proporzionalità della stessa, alla sufficienza dell'istruttoria svolta, al non travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. III, 6 settembre 2016, n. 3819; 25 agosto 2016, n. 3696; 11 marzo 2016, n. 1874); ii) la delicatezza della valutazione discrezionale che l'amministrazione è chiamata a compiere ai sensi dell'art. 9, comma 1 , lett. f) cit. nel formulare il giudizio di meritevolezza in relazione alla richiesta di conseguire lo status di cittadino si correla alla pienezza del godimento dei diritti civili e politici che scaturisce dall’attribuzione dello status civitatis. Pertanto, l'amministrazione è tenuta all'esame scrupoloso delle condizioni personali, economiche e familiari, della condotta e dello stile di vita dell'interessato, che devono risultare rispettosi delle regole di convivenza civile del nostro ordinamento, a tutela dell'interesse pubblico al corretto e stabile inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano, che non arrechi danno allo stesso; iii) l'amministrazione non solo deve tenere conto dei fatti penalmente rilevanti esplicitamente indicati dal legislatore (cfr. art. 6 l. 91/92), ma deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale (Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III, 21/10/2019, n.7122).
Come ha evidenziato Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n.3121, “il portato di discrezionalità che connota l'atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell'amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato e si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 6 settembre 2018 n. 5262 e 12 novembre 2014, n. 5571; Id., sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913, 10 gennaio 2011, n. 52 nonché 26 gennaio 2010, n. 282)” .
6.1. Ciò posto, nel caso di specie il Collegio ritiene che il Ministero non abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, non assolvendo all'onere di motivazione in maniera puntuale e proporzionata rispetto alla varietà delle circostanze meritevoli di considerazione nel giudizio discrezionale cui lo stesso è chiamato.
Il diniego è stato inizialmente motivato su vicende processuali alle quali la ricorrente è risultata del tutto estranea (vedi documenti in atti che relativamente al sequestro hanno escluso che i beni della ricorrente potessero essere proventi di attività delittuose del fratello) per poi attenzionare esclusivamente la condotta del fratello, sicuramente di rilevanza penale ma in ordine alla quale la donna ha fornito giustificazioni legate anche allo stato di salute del suddetto -OMISSIS- -OMISSIS-, autore di reati comunque risalenti nel tempo, in Italia da anni e invalido a causa di un serio infortunio sul lavoro, episodio al quale viene ricondotta la condizione di deprivazione e isolamento che lo ha portato a commettere reati legati al mondo degli stupefacenti.
Per contro, la ricorrente ha dimostrato di avere un lavoro stabile (titolare partita iva) e di aver acquistato un immobile di proprietà.
Nonostante questo, deve rilevarsi come il provvedimento impugnato non faccia alcun cenno né al particolare disvalore della condotta contestata alla ricorrente rispetto ai principî fondamentali della convivenza sociale e alla tutela anticipata della incolumità pubblica, né alla condizione sociale dello straniero, riferendosi unicamente alla mancata coincidenza tra l'interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana. Non risultano peraltro oggetto di valutazione gli elementi partecipati in sede procedimentale dalla ricorrente in relazione alla condizione di regolare residenza in Italia in condizione di integrazione sociale.
Quanto alle risultanze penali emerse a carico del fratello, deve rilevarsi che, sebbene l'indagine circa l’affidabilità del richiedente possa essere estesa anche ai componenti del nucleo familiare, occorre che dall’istruttoria emergano elementi idonei a dimostrare che il legame familiare sia in concreto idoneo ad inficiare le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante.
Nel caso di specie risulta che i due fratelli non siano più conviventi e che il -OMISSIS- abbia trasferito la sua residenza, non per doppi fini, quale quello di facilitare la concessione della domanda di cittadinanza della sorella, ma poiché, come documentato in atti, si è coniugato, ed ha
costituito un proprio nucleo familiare con la moglie, beneficiaria della domanda di ricongiungimento familiare.
In tale procedimento, la Questura di Torino, ha concesso al fratello -OMISSIS- (nonostante i suoi precedenti penali) l’autorizzazione affinché la coniuge potesse ottenere il nulla osta al ricongiungimento.
Tutti e due i fratelli sono titolari di regolare permesso di soggiorno (illimitato a favore della ricorrente) da circa vent’anni.
Attualmente la ricorrente è l'unico membro del suo stato di famiglia, essendosi la madre trasferita definitivamente in -OMISSIS- (al. 12) mentre il fratello ha costituito un proprio nucleo familiare con la moglie dal 2019 (v.all.8).
Orbene, pur ribadendo che sicuramente il giudizio discrezionale della Questura poteva arrivare a considerare la presenza di legami familiari equivoci quali ostativi alla concessione della cittadinanza, resta il fatto che non poteva esimersi dalla valutazione concreta dell’inserimento sociale della persona istante, cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta in alcun modo.
La motivazione, in sostanza, è basata esclusivamente sull’esistenza di reati in capo a un fratello che non risulta convivente, che ha un proprio nucleo familiare, la cui ultima condanna è del 2006 e che comunque ha avuto una vita lavorativa travagliata, al punto che percepisce una pensione di invalidità dall’INAIL.
Tale motivazione, proprio perché basata su fatti non imputabili alla ricorrente ma privi di riscontro concreto in relazione agli effetti sul livello di integrazione, rappresenterebbero una sorta di causa di esclusione a vita dall’ottenimento della cittadinanza, che è certamente un interesse legittimo dello straniero e non un diritto soggettivo ma che non può essere denegata per ragioni non previste dall’ordinamento.
Infatti, un conto è l’esercizio del potere discrezionale che si espliciti in una motivazione che abbia tenuto conto delle risultanze di fatto e sia il frutto di una istruttoria completa e affidabile, un conto è il rigetto sic et simpliciter sulla base di una valutazione prognostica basata su elementi ipotetici e del tutto privi di collegamento con elementi fattuali.
Manca, in sostanza, un concreto accertamento sull’attualità e concretezza della pericolosità della ricorrente e della sua mancata integrazione anche in prospettiva, integrazione che di fatto esiste, e che non si vede come possa essere inficiata in futuro dall’esistenza di un fratello che non delinqueva, all’epoca del provvedimento da quasi venti anni e che non risulta più convivente con l’istante.
Come correttamente evidenziato dalla difesa della parte, il Collegio non ritiene che sia sufficiente sostenere che desti pericolosità sociale la sorella di una persona condannata da oltre 16 anni e con pena scontata, quando la stessa sorella sia immune da vicende penali (come confermato dall’istruttoria voluta dal collegio) e non vi siano elementi di pericolosità sociale a suo carico.
Peraltro, è del tutto inaccettabile che la motivazione del provvedimento si basi su congetture opotetiche, posto che la Questura ha espressamente ritenuto che “proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico”.
Tale motivazione è peraltro illogica, sia perché non tiene conto del fatto che i legami di parentela (specie coi fratelli), come tutte le vicende umane, possono terminare sotto un profilo dei rapporti personali e non è previsto che durino in eterno, sia perché non si vede come la ricorrente, che in oltre venti anni sul suolo italiano non ha mai agevolato la condotta del fratello, dovrebbe farlo proprio adesso o in futuro nel caso divenisse cittadina italiana.
Peraltro, non è stato considerato che il fratello della ricorrente è in regola con il permesso di soggiorno da oltre venticinque anni, cioè da prima dell’amputazione del braccio destro, avvenuto sul luogo di lavoro, sicchè egli tuttora fruisce del permesso di soggiorno per residenza elettiva, essendo beneficiario di vitalizia pensione di invalidità INAIL.
7. In conclusione, il provvedimento va annullato e l’Amministrazione dovrà provvedere alla sua riemissione previa rivalutazione degli elementi fattuali necessari, sulla base dei contenuti della presente decisione.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore di -OMISSIS- che liquida in euro 1000,00 oltre c.u. e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RB AV, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR RB AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.