Articolo 176 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 175Articolo 177
Versione
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
Art. 176.
(Modalita' di realizzazione delle isole di traffico)
1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi:
a) isole a raso: sono realizzate mediante ((strisce di colore bianco (fig. II.446) )) ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere.
Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;
b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, ((paline)) birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola;
c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.
2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola e' vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma puo' essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorche' l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.
3. Il sistema a raso dovra' di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente