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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1885/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6314/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Calderon De La Barca 87 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento parziale degli avvisi di accertamento
Resistente/Appellato: accoglimento parziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
(TEFA) – Anni 2018/2023 – n. 112490071617, notificato in data 15 gennaio 2025, per un importo di € 7.268,01 riferito agli immobili siti in Roma alla Indirizzo_1. Progr. IMM. Foglio Num. Sub. Categoria catastale 1) Dati_Cat_1 0034 C02
2) 2 Dati_Cat_1 0527 C02 3) Dati_Cat_1 0521 A02 4) Dati_Cat_1 0526 C02 Rappresenta il ricorrente che
-al progressivo 1, corretto è l'avviso e non solleva alcun rilievo;
-ai progressivi 2 e 4 gli stessi sono stati venduti in data 12 Aprile 2022 a mezzo atto Notaio Nominativo_1 in Roma, registrato presso ufficio Roma 3, al n. 8843, serie 1T, in data 13/04/2022, necessita quindi del ricalcolo del tributo;
-al progressivo 3, unico A02 della lista, l' imposta IMU è stata - come da contratto - pagata per gli anni 2018, 2019 e primo semestre 2020 a nome di Nominativo_2, cod. fisc. BTTNMR16M58A90Q, Codice Utente 0010134994, comproprietaria assieme dell'immobile ed ivi residente (cfr bollettini di pagamento allegati); lo stesso immobile è stato venduto in data 12/04/2022 Comunica di aver presentato istanza in autotutela al comune di Roma, ad oggi rimasta inevasa. In data 14.01.2026 si è costituito il comune di Roma Capitale rilevando che è stato emesso provvedimento di sgravio parziale e chiede di rigettare in parte il ricorso.
All' odierna udienza camerale la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Infatti sulla base di quanto dichiarato e documentato, questa Corte ritiene:
-al n.1 dovuto è il tributo in base alla dichiarazione dalla parte;
- al n. 2 il tributo va ricalcolato per il periodo dal 2018 al 13.04.2022 data di vendita degli immobili;
al progressivo 3, unico A02 della lista, è sufficientemente provato che l'imposta è stata pagata a nome della sig.ra Nominativo_2 madre del ricorrente, come da bollettini allegati per gli anni 2018, 2019 e primo semestre 2020 mentre è dovuta fino alla vendita avvenuta il 12/04/2022.
Ne consegue, pertanto, che il periodo accertato dovrà essere rideterminato da parte del comune di Roma
Capitale, conteggiando il quantum dovuto secondo quanto precede.
L'annullamento parziale dell'Avviso comporta la riemissione di un nuovo avvio di accertamento.
Per tali motivi il ricorso va parzialmente accolto con la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese Compensate.
Roma lì, 15/01/2026
Il Relatore Il Presidente
LD De GE RT BE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
FORLEO MARIACLEMENTINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6314/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Calderon De La Barca 87 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490071617 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento parziale degli avvisi di accertamento
Resistente/Appellato: accoglimento parziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti (Ta.Ri) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
(TEFA) – Anni 2018/2023 – n. 112490071617, notificato in data 15 gennaio 2025, per un importo di € 7.268,01 riferito agli immobili siti in Roma alla Indirizzo_1. Progr. IMM. Foglio Num. Sub. Categoria catastale 1) Dati_Cat_1 0034 C02
2) 2 Dati_Cat_1 0527 C02 3) Dati_Cat_1 0521 A02 4) Dati_Cat_1 0526 C02 Rappresenta il ricorrente che
-al progressivo 1, corretto è l'avviso e non solleva alcun rilievo;
-ai progressivi 2 e 4 gli stessi sono stati venduti in data 12 Aprile 2022 a mezzo atto Notaio Nominativo_1 in Roma, registrato presso ufficio Roma 3, al n. 8843, serie 1T, in data 13/04/2022, necessita quindi del ricalcolo del tributo;
-al progressivo 3, unico A02 della lista, l' imposta IMU è stata - come da contratto - pagata per gli anni 2018, 2019 e primo semestre 2020 a nome di Nominativo_2, cod. fisc. BTTNMR16M58A90Q, Codice Utente 0010134994, comproprietaria assieme dell'immobile ed ivi residente (cfr bollettini di pagamento allegati); lo stesso immobile è stato venduto in data 12/04/2022 Comunica di aver presentato istanza in autotutela al comune di Roma, ad oggi rimasta inevasa. In data 14.01.2026 si è costituito il comune di Roma Capitale rilevando che è stato emesso provvedimento di sgravio parziale e chiede di rigettare in parte il ricorso.
All' odierna udienza camerale la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto.
Infatti sulla base di quanto dichiarato e documentato, questa Corte ritiene:
-al n.1 dovuto è il tributo in base alla dichiarazione dalla parte;
- al n. 2 il tributo va ricalcolato per il periodo dal 2018 al 13.04.2022 data di vendita degli immobili;
al progressivo 3, unico A02 della lista, è sufficientemente provato che l'imposta è stata pagata a nome della sig.ra Nominativo_2 madre del ricorrente, come da bollettini allegati per gli anni 2018, 2019 e primo semestre 2020 mentre è dovuta fino alla vendita avvenuta il 12/04/2022.
Ne consegue, pertanto, che il periodo accertato dovrà essere rideterminato da parte del comune di Roma
Capitale, conteggiando il quantum dovuto secondo quanto precede.
L'annullamento parziale dell'Avviso comporta la riemissione di un nuovo avvio di accertamento.
Per tali motivi il ricorso va parzialmente accolto con la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese Compensate.
Roma lì, 15/01/2026
Il Relatore Il Presidente
LD De GE RT BE