Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04677/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10901/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10901 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Fameli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Carducci, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto d.d. 12.08.2020 n. K10/-OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno in data 12.08.2020 e notificato a mezzo posta con formalità adempiuta il 17.09.2020, nonché tutti gli atti antecedenti o successivi, comunque collegati funzionalmente al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NI IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 in data 5 febbraio 2013.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. 12 agosto 2020, ha respinto la domanda a causa del seguente elemento pregiudizievole di carattere penale sul conto dell’istante:
- notizia di reato emessa in data in data 06.03.2007, della Stazione Carabinieri di Terlano (BZ) per il reato di cui all’art. 625 c.p. (furto aggravato).
Alla base del diniego si pone anche un pregiudizio penale emerso sul conto della moglie:
- una sentenza del 06/03/2007 per false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o altrui.
Avverso il diniego insorge l’interessato con l’odierno strumento di gravame, con cui eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento, in quanto asseritamente affetto dai vizi di: VIOLAZIONE DI LEGGE violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 violazione degli artt. 24 e 113 cost; violazione dell’art 9 della legge n. 91 del 1992 - ECCESSO DI POTERE difetto di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e carenza di proporzionalità .
Il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Approssimandosi l’udienza di discussione del merito, le parti hanno effettuato nuovi depositi a sostegno della propria posizione. In particolare, l’amministrazione resistente ha versato in atti la documentazione inerente al procedimento unitamente ad una relazione difensiva, in cui, contestando nel merito le censure ex adverso svolte, conclude per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza pubblica del 14 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Il Collegio reputa utile in funzione dello scrutinio delle osservazioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 1590/2022, n. 2944/2022; n. 2945/2022; 3018/2022, 3471/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione.
La dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino; si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
Tuttavia, l'Amministrazione, pur godendo di ampia discrezionalità del procedimento di concessione della cittadinanza - che si risolve nella immissione piena ed irreversibile nella comunità nazionale ed è pertanto un atto altamente rilevante e delicato - deve comunque fornire un'adeguata motivazione delle sue scelte, sindacabile sotto il profilo dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; Sez. IV, n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; Tar Lazio, Sez. I ter, nn. 3226/2021 e 5875/2021, Sez. II-quater, n. 5665/2012); il potere discrezionale non può trasmodare in arbitrio.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata, e assorbente, la censura con cui il ricorrente deduce il vizio di difetto di motivazione, in conseguenza dell’omissione delle opportune verifiche in ordine ai pregiudizi penali contestati con il provvedimento avversato.
Nel corso del procedimento istruttorio sono emersi a carico del richiedente i seguenti elementi di controindicazione di carattere penale:
- a carico del richiedente, segnalazione del 23 novembre 2006 per il reato di cui all’art. 625 c.p. (furto aggravato);
- a carico della moglie del richiedente, sentenza per false dichiarazioni sull’identità del 06/30/2007.
Dall’esame degli atti di causa, orbene, è emerso che:
- la segnalazione del 23 novembre 2006 a carico del ricorrente non ha condotta ad alcuna conseguenza pregiudizievole sul piano penale, vista la pressoché immediata archiviazione con provvedimento del competente G.I.P. datato 29 maggio 2007 (v. allegato 5 Ricorso);
- la moglie ha ottenuto la riabilitazione con provvedimento del competente Tribunale di sorveglianza del 30 maggio 2017 (v. allegato 4 Ricorso).
In proposito, il Collegio rileva, in primo luogo, sul piano della puntualità e completezza dell’istruttoria condotta, che la p.a. ha assunto la determinazione finale circa la domanda di cittadinanza senza raccogliere elementi informativi aggiornati, basando il provvedimento di diniego del 12 agosto 2020, esclusivamente su quanto desumibile dal rapporto informativo del 11 novembre 2013 della competente Questura, risalente a sette anni prima.
Le precisazioni che precedono rilevano, altresì, un difetto di motivazione che emerge sotto il profilo della mancata indicazione nell’impugnato provvedimento di diniego dei motivi per cui è stato ritenuto determinante ai fini del diniego dello status la sussistenza di condotte dell’interessato e della moglie, che, tenuto conto dell’eccessiva durata del procedimento (oltre sette anni), risultavano essere vetuste, prescindendo dalla valutazione delle favorevoli conseguenze sul piano penale e dalla specificità della condotta concretamente tenuta, visto che nel decreto impugnato non vi è alcun cenno ai profili testé evidenziati.
Peraltro, giova evidenziare che, nel caso di segnalazioni e notizie di reato, anche se il comportamento posto in essere può, in ogni caso, rilevare come fatto storico e come indice di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza, tuttavia è necessario che “l’amministrazione indichi in modo puntuale ed articolato le ragioni per cui tale condotta è ritenuta decisiva per il diniego della cittadinanza. La comunicazione di notizia di reato, posta a base del diniego nel provvedimento impugnato, non rappresenta un accertamento compiuto da parte dell’autorità giudiziaria competente, così come non risulta avvenuto da parte di quest’ultima l’accertamento della violazione delle norme penali. Pur dinanzi all’autorevole comunicazione dell’autorità di polizia occorre, dunque, che la motivazione del provvedimento indichi in modo puntuale e dettagliato le ragioni per cui la condotta rilevata costituisca motivo ostativo della concessione della cittadinanza ” (Cons. Stato, sez. III, n. 713/2022).
Gli aspetti evidenziati gettano un’ombra sulla puntualità della valutazione effettuata dalla p.a. sul conto dell’aspirante cittadino, pur nella consapevolezza che, al cospetto di condotte penalmente rilevanti è consentito attribuire, in linea con la costante giurisprudenza, rilevanza anche a mere segnalazioni, ove particolarmente gravi ed indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme, da parte dell’autorità procedente, che tuttavia è onerata di chiarire la specifica valenza negativa degli stessi: in dette circostanze, l’Amministrazione, oltre ad assicurare una istruttoria completa, da cui risultino anche gli eventuali esiti processuali della vicenda, deve procedere alla ponderazione delle circostanze del caso concreto, con particolare riguardo alla gravità della vicenda penale e all’effettiva pericolosità dell’istante, le quali, anche se non vincolano la determinazione dell’amministrazione nell’ambito del procedimento concessorio, certamente ed inevitabilmente la condizionano, ciò da cui discende un ineludibile onere di puntualità nell’individuazione dei presupposti di fatto della determinazione assunta dell’autorità procedente.
In tali termini si è espresso di recente in relazione ad una fattispecie analoga il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 6791/2023: “ da confermare è il principio per cui l’Amministrazione ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in quanto comunque «rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti per la sicurezza e/o l’ordinato svolgimento della vita sociale)» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del 2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022).
Tuttavia … in tali evenienze, è necessario un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali sviluppi vi siano stati delle denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa, approfondimento istruttorio che deve essere poi logicamente seguito da un’attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti, con un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti, ancorché non seguiti da significativi sviluppi, né tanto meno da condanne, possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel requisito dello “status illesae dignitatis” morale e civile richiesto nel soggetto richiedente. ”).
In altri termini, in mancanza della prova di una valutazione di ogni elemento rilevante nel caso concreto, il Collegio ritiene sussistere il vizio di difetto di istruttoria, con conseguenze sul piano della motivazione del provvedimento adottato, anche al cospetto di un potere altamente discrezionale dell’amministrazione, quale quello in materia di concessione della cittadinanza (Consiglio di Stato, sez. III, 7.1.2022 n. 104; cfr. Cons. Stato, AG, n. 9/1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, n. 1796/2008; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), che tuttavia, come è stato sovente affermato dalla giurisprudenza, non deve tradursi in arbitrio.
Il ricorso, pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, deve essere accolto. In ottemperanza alla presente sentenza, l’amministrazione dovrà provvedere a rideterminarsi sull’originaria istanza di cittadinanza, con piena salvezza dei propri poteri e sulla base di una istruttoria completa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
NI IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IC | RI RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.