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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/06/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 14.9.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n.1846/2024 R.A.L., promosso da da
rappresentata e difesa dall' Avv. Annalisa Nardozi ed Parte_1
elettivamente domiciliata in Monte San Giovanni Campano (FR), alla Via Chiaiamari n.71, presso lo studio del procuratore, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato inserito nella busta telematica contenente il presente ricorso
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, per procura alle liti del 22.03.2024 a rogito notaio in Fiumicino rep. 37875/7313 e con il difensore elettivamente domiciliato in Per_1
Frosinone, Piazza Gramsci 4, presso l'ufficio legale dell' CP_1
- resistente -
Oggetto: ricostituzione reddituale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.3.2024, – titolare di pensione Cat. Parte_1
SOART n.35021784 e di pensione Cat. IOART n.34020972 - ha convenuto in giudizio l' CP_1
deducendo di aver presentato in data 30.7.2020 domanda di ricostituzione reddituale sia per la pensione SOART n.35021784 (domanda n.2068861200043), sia per la pensione Cat. IOART
n.34020972 (domanda n.2068861200048 ), chiedendo anche la revisione degli indebiti contestati su entrambe le prestazioni. Le domande non erano state riscontrate dall'ente, neanche in sede di ricorso amministrativo. L'attrice ha quindi agito in giudizio per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricostituzione reddituale sulla pensione Cat. SOART n.35021784, nonché il diritto alla ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo sulla pensione Cat. IOART n.34020972.
L' si è costituito, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Sulle conclusioni indicate la causa è stata decisa con sentenza all'udienza del 27.3.2025.
La domanda attorea non può essere accolta, per i motivi appresso indicati.
Osserva il Giudicante che dalla documentazione versata in atti dall' emerge, da un lato, CP_1 che la cd. "ricostituzione reddituale per altro", chiesta dall'attrice in relazione alla pensione Cat.
SOART n.35021784, è stata accolta il 31.7.2020, ma non sono state riconosciute somme a credito della ricorrente, non essendo emersa una variazione dell'importo del rateo pensionistico, rimasto pari a quello già in pagamento. Dall'altro, che la ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo sulla pensione Cat. IOART n.34020972, non è stata riconosciuta essendo stato rilevato per l'anno 2017 un reddito di oltre €.30.000, a fronte di un limite reddituale fissato in €.6.596,46, per poter ottenere l'integrazione in misura piena, e in € 13.192,92, per poter ottenere l'integrazione in misura ridotta.
Si osservi che le richiamate deduzioni dell' - poste a fondamento del mancato CP_1
accoglimento delle due domande di ricostituzione reddituale - non sono state in alcun modo contestate dall'attrice, neanche nelle note a tal fine appositamente concesse.
Per queste ragioni, in mancanza di elementi deponenti in senso diverso, le domande attoree vanno rigettate.
Dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite, in base al novellato CP_1
art. 152 disp. att. c.p.c., poiché la ricorrente ha dimostrato che il reddito imponibile IRPEF del proprio nucleo familiare non supera il doppio del reddito stabilito dagli artt.76, 1°, 2° e 3° comma, e 77 del
D.P.R. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese di lite. CP_1
Frosinone, 11.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi