Art. 17.
Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, sara' provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge il Ministero dei trasporti e' autorizzata ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario dovranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.
Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge, sara' provveduto con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Per il pagamento dei contributi di cui all'art. 3 della presente legge il Ministero dei trasporti e' autorizzata ad assumere impegni entro il limite di lire 400 milioni nell'esercizio 1952-53, di lire un miliardo in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55 e di lire 600 milioni nell'esercizio 1955-56.
Le somme non impegnate in un esercizio finanziario dovranno essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.