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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DO ET Presidente dott. AT CC Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 15 Parte_1 C.F._1
2013 MILANO presso lo studio dell'avv. SCANDALE ETTORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MORUZZI MASSIMILIANO ( ) VIA C.F._2
DANTE, 15 20123 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LLTO AN, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Mediazione pagina 1 di 11 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello promosso dal sig. , per i motivi Pt_1 tutti esposti in atti, riformare (nei capi indicati in atti) la sentenza n. 723/2024 resa dal Tribunale di
Milano, Sez. V., dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, Rep n. 513/2024 del 22 gennaio 2024, a conclusione del giudizio R.G. n. 19055/2020, emessa e pubblicata in data 19 gennaio 2024 e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso:
In via principale:
- accertata la responsabilità contrattuale di per i fatti allegati in atti, condannare la Controparte_1 medesima a corrispondere al sig. le provvigioni al medesimo Controparte_1 Parte_1 spettanti a seguito della conclusione del contratto tra la e la nella Controparte_1 Controparte_2 misura che sarà accertata e determinata dalla Corte di Appello anche in via equitativa;
In via subordinata:
- condannare a risarcire, sulla base dei fatti allegati in atti, il sig. a Controparte_1 Parte_1 titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante per l'importo che sarà accertato e quantificato da parte della Corte di Appello anche in via equitativa ovvero, in via di estremo subordine, a indennizzare ex art. 2041 c.c. il sig. Parte_1 per l'importo che sarà accertato e determinato dalla Corte di Appello in via equitativa.
In via istruttoria:
- in riforma dell'ordinanza emessa in data 26 maggio 2022 dal Tribunale di grado, ordinare a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione di tutte le fatture emesse nei CP_1 confronti di a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale sino ad oggi e di tutta la Controparte_2 documentazione contabile attestante le provvigioni e/o comunque il corrispettivo ricevuto da CP_2
[...]
In ogni caso: condannare a rifondere a favore del sig. le spese, i Controparte_1 Parte_1 compensi relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
e in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa, in entrambi i casi condannando a restituire al sig. Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 11 l'importo di 9.568,00 Euro pagato da quest'ultimo a titolo di rifusione delle spese CP_1 CP_1 legali di primo grado di giudizio in data 4 marzo 2024.
Per Controparte_1
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 723/2024 del Tribunale di Milano.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, oltre ad una somma a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. (ex manager in compagnie di assicurazione, ora iscritto all'albo degli intermediari Parte_1 assicurativi) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. (“ ), CP_1 CP_1 domandandone la condanna al pagamento della provvigione in relazione ad un affare, che rappresentava di aver segnalato alla stessa secondo accordi precedentemente presi e poi da CP_1 questa concluso con (“ ). Controparte_2 CP_2
In fatto, il deduceva quanto segue: Pt_1
-di aver raggiunto con un accordo di collaborazione finalizzato ad agevolare lo sviluppo, da CP_1 parte della stessa , di nuovi rapporti con compagnie assicurative operanti nel settore della CP_1 cessione del quinto;
-di aver proposto a , sulla base di questo accordo, di sviluppare rapporti con CP_1 CP_2 società del gruppo (dato che, essendo egli parente del Group Chief Financial Officer di CP_3
Generali, dott. , gli era facile entrare in contatto con amministratore delegato di Pt_2 Persona_1
; CP_2
-di aver procurato un incontro tra la sig.ra , amministratrice di , ed il Parte_3 CP_1 Per_1
-che il 28 febbraio 2018 era dunque avvenuto un primo incontro presso la sede della all'esito CP_2 del quale, in data 7 marzo 2018, la aveva inviato a tutta la documentazione Parte_3 CP_2
pagina 3 di 11 esplicativa del progetto relativo alla cessione del quinto, unitamente ad un elenco dei soggetti istituzionali con cui già operava da tempo;
CP_1
- che in data 22 marzo 2018 si era svolto un secondo incontro a Milano, nel corso del quale CP_2 esternava formalmente la propria volontà di collaborare con la nel campo della cessione del CP_1 quinto, “ponendo le basi affinché potesse addivenirsi in tempi relativamente brevi alla sottoscrizione del relativo contratto”;
-che ai suddetti incontri fra le parti egli aveva presenziato;
-che, successivamente alla formalizzazione di un concreto interesse della a collaborare con CP_2
, egli aveva richiesto a quest'ultima, ovvero per essa direttamente alla sig.ra , la CP_1 Parte_3 formalizzazione scritta dell'accordo sui propri emolumenti, cui non si era sottratta tant'è CP_1 che la aveva scritto via mail che “qualora il progetto si concretizzasse, ti spetterebbe una Parte_3 percentuale sulla produzione richiamando un'appendice dove il quantum provigionale potrà essere definito solo dopo che avremmo sottoscritto con le condizioni economiche” (cfr. doc. 9 di CP_2 [...]
). Pt_1
-che, in seguito, non era stato trovato un punto di incontro sulla percentuale della provvigione, ritenendo che le pretese del fossero eccessive, così che nessun accordo veniva CP_1 Pt_1 siglato.
-che, nel novembre 2018, aveva reso pubblica la partnership con , rendendosi così CP_2 CP_1 evidente che l'affare che il aveva procacciato era stato concluso con successo. Pt_1
Il domandava quindi il pagamento della provvigione, che quantificava nel “33% delle Pt_1 provvigioni (e/o comunque del corrispettivo) che ha conseguito (e sta conseguendo) Controparte_1 da o nella maggiore o minore misura, ovvero nell'importo complessivo che sarà che Controparte_2 sarà accertato e quantificato in corso di causa o determinato dal Tribunale in via equitativa”. In subordine, domandava la condanna di ex art. 2041 c.c.. CP_1
I.
2. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
Negava che l'asserito accordo di procacciamento di affari fosse stato mai concluso con l'attore, ed in ogni caso, laddove questo fosse stato ritenuto concluso “di fatto”, rappresentava che il progetto TPA
(Third Party Administrator), che l'aveva coinvolta con ed alle cui trattative era stato presente CP_2 il signor in qualità di “semplice auditore”, non si era mai concluso: il contratto effettivamente Pt_1 concluso con nel mese di luglio 2019, aveva formalizzato infatti un diverso accordo, relativo CP_2 ad un'attività di brokeraggio standard di libera collaborazione. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c.,
pagina 4 di 11 ne rilevava l'infondatezza poiché, posta l'ininfluenza delle attività del rispetto alla conclusione Pt_1 del contratto di brokeraggio, “non è dato scorgere quale sarebbe il profitto in favore di CP_1 conseguente alla lesione di un diritto del Sig. ”. La convenuta concludeva domandando il Pt_1 rigetto di tutte le domande avversarie.
I.3 Nel corso del giudizio, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., formulava Pt_1 anche domanda subordinata di risarcimento del danno (emergente e da lucro cessante) da responsabilità precontrattuale/extracontrattuale.
I.4 Il Tribunale di Milano -all'esito del giudizio istruito mediante prova testimoniale ed ordine a CP_1 di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto concluso con e della fatture emesse a carico di
[...] CP_2 quest'ultima “fino al maggio 2019” - rigettava tutte le domande del , ritenendo che questi non Pt_1 avesse provato né di aver raggiunto un qualsiasi accordo con , né che l'attività svolta avesse CP_1 influito sulla conclusione dell'affare. Rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. perché incompatibile con le altre domande (testualmente: in quanto non si ravvisa alcun nesso causale tra la presunta azione di arricchimento della convenuta ed il danno lamentato dall'attore. In ordine a tale domanda si deve dar altresì atto del suo carattere residuale, mentre nella causa de qua si è dapprima svolta una domanda di responsabilità contrattuale, in subordine extracontrattuale e/o precontrattuale, domande con le quali l'azione ex art. 2041 c.c. risulta incompatibile).
II. L'appello
II.1 Avverso la suddetta sentenza il ha proposto appello, affidato a 5 motivi, rubricati come di Pt_1 seguito e di cui infra:
V. MOTIVI DI APPELLO.
VI. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL
TRIBUNALE HA RIGETTATO LA DOMANDA CONTRATTUALE FORMULATA
DALL'ATTORE.
VII. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA RICHIESTA LLESPONENTE DI MODIFICARE
L'ORDINE DI ESIBIZIONE GIÀ CONCESSO PER LA DETERMINAZIONE DEL “QUANTUM”.
VIII. TERZO MOTIVO DI APPELLO (IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AL PRIMO):
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA
pagina 5 di 11 DOMANDA PRECONTRATTUALE (E/O EXTRACONTRATTUALE) FORMULATA
DALL'ATTORE.
IX. QUARTO MOTIVO DI APPELLO (IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE): ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA DOMANDA
DI INDENNIZZO EX ART. 2041 C.C.
X. QUINTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
L'appellante, in correlazione con il secondo motivo di appello, ha reiterato l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c., relativamente alle fatture emesse da per il pagamento della provvigione quale CP_1 broker successivamente al luglio 2019 ovvero alla data di sottoscrizione del contratto di brokeraggio.
II. si è costituita, domandando il rigetto dell'appello e domandando anche condanna CP_1 dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
II.3 All'udienza del 02.07.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
L'appello, i cui motivi si prestano a una trattazione unitaria, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di condanna di al pagamento della provvigione, in ragione dell'attività di procacciamento di CP_1 affari che nel suo interesse deduce di avere positivamente effettuato.
Ebbene, il Tribunale, a pag. 5 della sentenza impugnata, pare esprimere due convinzioni: l'una, per cui non sarebbe stato concluso fra le parti alcun valido contratto, in ragione del mancato accordo sul quantum provvigionale (“..ciò implica di fatto per sua stessa ammissione che il contratto tra le parti in causa non si è perfezionato per mancato accordo, elemento essenziale per la sua validità”), e l'altra per cui, comunque, l'attività compiuta dal non avrebbe avuto alcun ruolo causale nella Pt_1 conclusione dell'accordo si con (“Del pari tra gli atti di causa e le prove CP_1 CP_2 testimoniali acquisti non emerge (anzi emerge l'opposto) che l'attività svolta dall'attore abbia in alcun modo influito sull'affare tra la convenuta ed il terzo soggetto, ). CP_2
Occorre allora svolgere le osservazioni che seguono.
pagina 6 di 11 Il carteggio e-mail tra l'odierno appellante e la dott.ssa di cui il Tribunale non ha Parte_3 CP_1 fatto minimo cenno, dà conto, senza alcun dubbio, di un accordo raggiunto affinché il Pt_1 segnalasse alla società possibili partners di accordi di collaborazione per l'attività di Thirdy Part
Administrator (TPA) secondo il c.d. “Progetto Prodotto Cessione del Quinto”.
In data 19.09.2017 (doc. 2 dell'appellante), la scrive una e-mail al , per “riprendere le Parte_3 Pt_1 fila dei discorsi di ieri”, nella quale elenca a titolo esemplificativo una serie di compagnie assicurative, alle quali sarebbe proponibile il Progetto, domandando allo stesso se abbia già contatti con Pt_1 alcune di esse (“Queste sono le Compagnie che mi vengono in mente…..ma ogni Compagnia autorizzata almeno al VITA – RAMO I andrebbe bene”).
Pochi giorni dopo, il 21.09.2017, la invia al un testo di presentazione di , Parte_3 Pt_1 CP_1 da utilizzare come “traccia” per proporne i servizi: “Ciao , ti inoltro la traccia per scrivere alle Pt_1 compagnie che vogliamo approcciare. Le parti in giallo, e quant'altro ritieni necessario, sono da personalizzare in base al rapporto che hai con l'interlocutore” (doc. 4).
Il 06.02.2018 il , agevolato dalla parentela con un manager di ottiene la possibilità di Pt_1 CP_3 contattare l'amministratore delegato di al quale sottopone la presentazione CP_2 Persona_2 di inviatagli dalla ottenendo la disponibilità ad un primo incontro (e-mails CP_1 Pt_1 scambiate tra il 6 e l'8 febbraio 2017, doc. 5 dell'appellante).
Le successive e-mails, depositate sempre dall'appellante, scambiate tra la ed il Parte_3 Per_1 ovvero tra la e la manager di vedono sempre il in copia, ed Parte_3 Controparte_4 Pt_1
è incontestato che quest'ultimo abbia altresì presenziato ad incontri tra le parti (v. anche le dichiarazioni rese da all'udienza del 26.05.2022), pur senza interloquire. CP_4
Tutto ciò porterebbe a ritenere che un conferimento di incarico da parte di , volto a che il CP_1 [...]
procurasse contatti utili con compagnie assicurative cui proporre il c.d. “Progetto Prodotto Pt_1
Cessione del Quinto”, sia sussistito, pur se non regolamentato per iscritto, non spiegandosi altrimenti la messa a disposizione del di un testo di presentazione della società, peraltro anche con invito a Pt_1 modificarlo “a seconda del rapporto con l'interlocutore”.
In ogni caso, però, e queste considerazioni sono assorbenti del terzo motivo di appello sulla asserita responsabilità pre (ovvero extra) contrattuale di il sorgere del diritto alla provvigione, in CP_1 materia di intermediazione tipica, o di procacciamento di affari cui per molti aspetti si applica la pagina 7 di 11 medesima disciplina1, non dipende dalla sottoscrizione del contratto, che in ogni caso è a forma libera
(tanto da non richiedere la forma scritta neppure quando concluso con un ente pubblico, secondo quanto ritenuto da Cass. Civ. n. 23422/22), bensì dall'attività materiale svolta dal mediatore o procacciatore nel mettere in relazione le parti, purché, ovviamente, questa attività si ponga quale antecedente in rapporto di causalità adeguata con l'affare poi concluso.
Il raggiungimento di un accordo sull'ammontare e le modalità di calcolo del compenso provvigionale non è essenziale, e ove questo accordo non intervenga, come nel caso di specie, la circostanza non vale ad escludere che, se un affare è concluso per effetto dell'attività del procacciatore, il compenso sia dovuto, e semmai dovrebbe trovare prova scritta l'assunto per cui le parti si siano accordate per la gratuità dell'incarico (mentre nel caso di specie vi è prova contraria, come meglio si sta per dire), atteso che il diritto del mediatore/procacciatore alla provvigione discende direttamente dalla legge (art. 1755
c.c.), e, se la misura non è stata determinata dalle parti, è determinabile dal giudice secondo le tariffe professionali, o gli usi, o altrimenti secondo equità.
Dunque, non vi è in astratto necessità di rinvenire la prova della conclusione del contratto, tra CP_1
e il né di ricercare, come il ha chiesto in via subordinata, la prova di una
[...] Pt_1 Pt_1 responsabilità della stessa per abbandono delle trattative in ordine alla determinazione del CP_1 compenso provvigionale, rilevando solo verificare, al fine dell'accoglimento della domanda principale
(già estesa ad una determinazione equitativa), se egli abbia provato di avere posto in relazione le due parti in modo da apportare un contributo causale rilevante alla conclusione dell'affare.
E qui si viene, dunque, alla seconda valutazione negativa espressa dal Tribunale, che la Corte deve condividere.
Infatti, la disamina del lungo carteggio tra l'appellante e l'appellata, se da un lato consente di verificare che quest'ultima, nella persona della , nella fase iniziale del rapporto con il ha Parte_3 Pt_1 riconosciuto che la retribuzione dell'incarico dovesse essere regolamentata, peraltro proponendo al pagina 8 di 11 contempo la formalizzazione per iscritto dell'accordo stesso di procacciamento, dall'altro lato dimostra
-perché in tal senso si esprime l'art. 2 della bozza di scrittura privata del maggio 2018, prodotta sub doc. 5 dall'appellata e che l'appellante non solo non ha fatto oggetto di rilievi ma che a propria volta ha prodotto sub doc. 25- che l'accordo ebbe ad oggetto l'incarico di promuovere i servizi di gestione dei contratti assicurativi, offerti da , “con esclusione dell'attività di intermediazione nella CP_1 conclusione di contratti assicurativi”, il che del resto è anche logico atteso che sino al 23.10.2018 (cfr. suo doc. 12) non è stata iscritta nell'albo degli intermediari assicurativi. CP_1
Pertanto, può considerarsi certo che la appellata non abbia dato incarico al per il Pt_1 procacciamento di accordi di brokeraggio, così come è certo che l'attività compiuta dal Pt_1 sfociata nell'incontro tra e non abbia inteso propiziare la conclusione di questa CP_1 CP_2 tipologia di affare.
Ciò posto, emerge dagli atti che il dialogo con promosso dal con riferimento al CP_2 Pt_1
Progetto Prodotto Cessione del Quinto, in sostanza il contratto sulla base delle cui condizioni economiche e lo stesso avrebbero dovuto concordare l'ammontare del compenso CP_1 Pt_1 provvigionale, dopo i primi incontri si interruppe senza produrre la conclusione di alcun accordo, mentre, a distanza di più di un anno, nel luglio 2019, e conclusero il contratto di CP_2 CP_1 brokeraggio che è entrato nel patrimonio documentale del giudizio in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del primo giudice.
L'appellante -che neppure allega, prima ancora di provare, di aver avuto un ruolo nel propiziare il dialogo tra le due società anche con riferimento alla diversa veste contrattuale- tenta di sostenere che il contratto di servizi per la gestione delle polizze ed il brokeraggio non costituiscano “affari” diversi, per cui l'aver posto in contatto le parti per la conclusione del primo abbia costituito comunque antecedente causale della conclusione del secondo, ma l'assunto non può essere condiviso, atteso che, indubbiamente, l'iscrizione di nel registro degli intermediari assicurativi nell'ottobre del CP_1
2018, quando già i contatti con per il Progetto Prodotto Cessione del Quinto si erano arenati, CP_2 ha costituito un elemento di radicale discontinuità tra la fase storica in cui si è proposta sul CP_1 mercato come semplice gestore di servizi, nel corso della quale ha collaborato (senza esito) con il
[...]
, e la fase nuova in cui si è proposta sul mercato come broker. Pt_1
La circostanza di fatto che, in questa nuova veste, abbia poi avuto successo nel contrattare una collaborazione proprio con non basta per concludere che ciò sia avvenuto grazie alla passata CP_2
pagina 9 di 11 attività del , conclusasi invero interamente nella fase precedente e con riferimento ad una Pt_1 operazione di natura economica diversa.
Tutte queste considerazioni all'evidenza assorbono la rilevanza del secondo motivo di appello, che censura la mancata integrazione, da parte del primo giudice, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., al fine di acquisire le fatture emesse da nel periodo successivo al luglio 2019. CP_1
Sono infondati il quarto ed il quinto motivo di appello, giacché da un lato è corretta l'affermazione del Tribunale per cui l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale e non può essere esercitata, quando la parte ha a disposizione un'azione tipica, allo scopo di rimediare con una domanda subordinata all'eventuale difetto di prova della fondatezza della domanda principale, dall'altro perché la confermata integrale soccombenza esclude che la condanna alle spese del primo grado debba essere riformata, non essendo state neppure allegate le ragioni che potrebbero indurre ad una compensazione.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono parimenti la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti, della mala fede o della colpa grave, per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Va invece dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante medesimo, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 723/2024 pubblicata il 19.01.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della appellata, liquidate in €
6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AT CC DO ET
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. 18489/2020 «In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore (Sez. 2, Sent. n. 4422 del 2009)»
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. DO ET Presidente dott. AT CC Consigliere rel. dott. Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 638/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DANTE, 15 Parte_1 C.F._1
2013 MILANO presso lo studio dell'avv. SCANDALE ETTORE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MORUZZI MASSIMILIANO ( ) VIA C.F._2
DANTE, 15 20123 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LLTO AN, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
avente ad oggetto: Mediazione pagina 1 di 11 sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento dell'appello promosso dal sig. , per i motivi Pt_1 tutti esposti in atti, riformare (nei capi indicati in atti) la sentenza n. 723/2024 resa dal Tribunale di
Milano, Sez. V., dott.ssa Rosmunda D'Alessandro, Rep n. 513/2024 del 22 gennaio 2024, a conclusione del giudizio R.G. n. 19055/2020, emessa e pubblicata in data 19 gennaio 2024 e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, pronunciate le declaratorie del caso:
In via principale:
- accertata la responsabilità contrattuale di per i fatti allegati in atti, condannare la Controparte_1 medesima a corrispondere al sig. le provvigioni al medesimo Controparte_1 Parte_1 spettanti a seguito della conclusione del contratto tra la e la nella Controparte_1 Controparte_2 misura che sarà accertata e determinata dalla Corte di Appello anche in via equitativa;
In via subordinata:
- condannare a risarcire, sulla base dei fatti allegati in atti, il sig. a Controparte_1 Parte_1 titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante per l'importo che sarà accertato e quantificato da parte della Corte di Appello anche in via equitativa ovvero, in via di estremo subordine, a indennizzare ex art. 2041 c.c. il sig. Parte_1 per l'importo che sarà accertato e determinato dalla Corte di Appello in via equitativa.
In via istruttoria:
- in riforma dell'ordinanza emessa in data 26 maggio 2022 dal Tribunale di grado, ordinare a
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'esibizione di tutte le fatture emesse nei CP_1 confronti di a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale sino ad oggi e di tutta la Controparte_2 documentazione contabile attestante le provvigioni e/o comunque il corrispettivo ricevuto da CP_2
[...]
In ogni caso: condannare a rifondere a favore del sig. le spese, i Controparte_1 Parte_1 compensi relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;
e in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa, in entrambi i casi condannando a restituire al sig. Controparte_1 Parte_1
pagina 2 di 11 l'importo di 9.568,00 Euro pagato da quest'ultimo a titolo di rifusione delle spese CP_1 CP_1 legali di primo grado di giudizio in data 4 marzo 2024.
Per Controparte_1
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'appello proposto dal Sig. avverso la Parte_1 sentenza n. 723/2024 del Tribunale di Milano.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, oltre ad una somma a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado.
I.1. (ex manager in compagnie di assicurazione, ora iscritto all'albo degli intermediari Parte_1 assicurativi) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la s.p.a. (“ ), CP_1 CP_1 domandandone la condanna al pagamento della provvigione in relazione ad un affare, che rappresentava di aver segnalato alla stessa secondo accordi precedentemente presi e poi da CP_1 questa concluso con (“ ). Controparte_2 CP_2
In fatto, il deduceva quanto segue: Pt_1
-di aver raggiunto con un accordo di collaborazione finalizzato ad agevolare lo sviluppo, da CP_1 parte della stessa , di nuovi rapporti con compagnie assicurative operanti nel settore della CP_1 cessione del quinto;
-di aver proposto a , sulla base di questo accordo, di sviluppare rapporti con CP_1 CP_2 società del gruppo (dato che, essendo egli parente del Group Chief Financial Officer di CP_3
Generali, dott. , gli era facile entrare in contatto con amministratore delegato di Pt_2 Persona_1
; CP_2
-di aver procurato un incontro tra la sig.ra , amministratrice di , ed il Parte_3 CP_1 Per_1
-che il 28 febbraio 2018 era dunque avvenuto un primo incontro presso la sede della all'esito CP_2 del quale, in data 7 marzo 2018, la aveva inviato a tutta la documentazione Parte_3 CP_2
pagina 3 di 11 esplicativa del progetto relativo alla cessione del quinto, unitamente ad un elenco dei soggetti istituzionali con cui già operava da tempo;
CP_1
- che in data 22 marzo 2018 si era svolto un secondo incontro a Milano, nel corso del quale CP_2 esternava formalmente la propria volontà di collaborare con la nel campo della cessione del CP_1 quinto, “ponendo le basi affinché potesse addivenirsi in tempi relativamente brevi alla sottoscrizione del relativo contratto”;
-che ai suddetti incontri fra le parti egli aveva presenziato;
-che, successivamente alla formalizzazione di un concreto interesse della a collaborare con CP_2
, egli aveva richiesto a quest'ultima, ovvero per essa direttamente alla sig.ra , la CP_1 Parte_3 formalizzazione scritta dell'accordo sui propri emolumenti, cui non si era sottratta tant'è CP_1 che la aveva scritto via mail che “qualora il progetto si concretizzasse, ti spetterebbe una Parte_3 percentuale sulla produzione richiamando un'appendice dove il quantum provigionale potrà essere definito solo dopo che avremmo sottoscritto con le condizioni economiche” (cfr. doc. 9 di CP_2 [...]
). Pt_1
-che, in seguito, non era stato trovato un punto di incontro sulla percentuale della provvigione, ritenendo che le pretese del fossero eccessive, così che nessun accordo veniva CP_1 Pt_1 siglato.
-che, nel novembre 2018, aveva reso pubblica la partnership con , rendendosi così CP_2 CP_1 evidente che l'affare che il aveva procacciato era stato concluso con successo. Pt_1
Il domandava quindi il pagamento della provvigione, che quantificava nel “33% delle Pt_1 provvigioni (e/o comunque del corrispettivo) che ha conseguito (e sta conseguendo) Controparte_1 da o nella maggiore o minore misura, ovvero nell'importo complessivo che sarà che Controparte_2 sarà accertato e quantificato in corso di causa o determinato dal Tribunale in via equitativa”. In subordine, domandava la condanna di ex art. 2041 c.c.. CP_1
I.
2. Si costituiva in giudizio , contestando quanto ex adverso dedotto. CP_1
Negava che l'asserito accordo di procacciamento di affari fosse stato mai concluso con l'attore, ed in ogni caso, laddove questo fosse stato ritenuto concluso “di fatto”, rappresentava che il progetto TPA
(Third Party Administrator), che l'aveva coinvolta con ed alle cui trattative era stato presente CP_2 il signor in qualità di “semplice auditore”, non si era mai concluso: il contratto effettivamente Pt_1 concluso con nel mese di luglio 2019, aveva formalizzato infatti un diverso accordo, relativo CP_2 ad un'attività di brokeraggio standard di libera collaborazione. Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c.,
pagina 4 di 11 ne rilevava l'infondatezza poiché, posta l'ininfluenza delle attività del rispetto alla conclusione Pt_1 del contratto di brokeraggio, “non è dato scorgere quale sarebbe il profitto in favore di CP_1 conseguente alla lesione di un diritto del Sig. ”. La convenuta concludeva domandando il Pt_1 rigetto di tutte le domande avversarie.
I.3 Nel corso del giudizio, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., formulava Pt_1 anche domanda subordinata di risarcimento del danno (emergente e da lucro cessante) da responsabilità precontrattuale/extracontrattuale.
I.4 Il Tribunale di Milano -all'esito del giudizio istruito mediante prova testimoniale ed ordine a CP_1 di esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto concluso con e della fatture emesse a carico di
[...] CP_2 quest'ultima “fino al maggio 2019” - rigettava tutte le domande del , ritenendo che questi non Pt_1 avesse provato né di aver raggiunto un qualsiasi accordo con , né che l'attività svolta avesse CP_1 influito sulla conclusione dell'affare. Rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. perché incompatibile con le altre domande (testualmente: in quanto non si ravvisa alcun nesso causale tra la presunta azione di arricchimento della convenuta ed il danno lamentato dall'attore. In ordine a tale domanda si deve dar altresì atto del suo carattere residuale, mentre nella causa de qua si è dapprima svolta una domanda di responsabilità contrattuale, in subordine extracontrattuale e/o precontrattuale, domande con le quali l'azione ex art. 2041 c.c. risulta incompatibile).
II. L'appello
II.1 Avverso la suddetta sentenza il ha proposto appello, affidato a 5 motivi, rubricati come di Pt_1 seguito e di cui infra:
V. MOTIVI DI APPELLO.
VI. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL
TRIBUNALE HA RIGETTATO LA DOMANDA CONTRATTUALE FORMULATA
DALL'ATTORE.
VII. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN
CUI IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA RICHIESTA LLESPONENTE DI MODIFICARE
L'ORDINE DI ESIBIZIONE GIÀ CONCESSO PER LA DETERMINAZIONE DEL “QUANTUM”.
VIII. TERZO MOTIVO DI APPELLO (IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AL PRIMO):
ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA
pagina 5 di 11 DOMANDA PRECONTRATTUALE (E/O EXTRACONTRATTUALE) FORMULATA
DALL'ATTORE.
IX. QUARTO MOTIVO DI APPELLO (IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE): ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI IL TRIBUNALE HA RIGETTATO LA DOMANDA
DI INDENNIZZO EX ART. 2041 C.C.
X. QUINTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN PUNTO DI
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE.
L'appellante, in correlazione con il secondo motivo di appello, ha reiterato l'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c., relativamente alle fatture emesse da per il pagamento della provvigione quale CP_1 broker successivamente al luglio 2019 ovvero alla data di sottoscrizione del contratto di brokeraggio.
II. si è costituita, domandando il rigetto dell'appello e domandando anche condanna CP_1 dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
II.3 All'udienza del 02.07.2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e, in pari data, è stata discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte.
L'appello, i cui motivi si prestano a una trattazione unitaria, non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo l'appellante si duole del rigetto, da parte del Tribunale, della domanda di condanna di al pagamento della provvigione, in ragione dell'attività di procacciamento di CP_1 affari che nel suo interesse deduce di avere positivamente effettuato.
Ebbene, il Tribunale, a pag. 5 della sentenza impugnata, pare esprimere due convinzioni: l'una, per cui non sarebbe stato concluso fra le parti alcun valido contratto, in ragione del mancato accordo sul quantum provvigionale (“..ciò implica di fatto per sua stessa ammissione che il contratto tra le parti in causa non si è perfezionato per mancato accordo, elemento essenziale per la sua validità”), e l'altra per cui, comunque, l'attività compiuta dal non avrebbe avuto alcun ruolo causale nella Pt_1 conclusione dell'accordo si con (“Del pari tra gli atti di causa e le prove CP_1 CP_2 testimoniali acquisti non emerge (anzi emerge l'opposto) che l'attività svolta dall'attore abbia in alcun modo influito sull'affare tra la convenuta ed il terzo soggetto, ). CP_2
Occorre allora svolgere le osservazioni che seguono.
pagina 6 di 11 Il carteggio e-mail tra l'odierno appellante e la dott.ssa di cui il Tribunale non ha Parte_3 CP_1 fatto minimo cenno, dà conto, senza alcun dubbio, di un accordo raggiunto affinché il Pt_1 segnalasse alla società possibili partners di accordi di collaborazione per l'attività di Thirdy Part
Administrator (TPA) secondo il c.d. “Progetto Prodotto Cessione del Quinto”.
In data 19.09.2017 (doc. 2 dell'appellante), la scrive una e-mail al , per “riprendere le Parte_3 Pt_1 fila dei discorsi di ieri”, nella quale elenca a titolo esemplificativo una serie di compagnie assicurative, alle quali sarebbe proponibile il Progetto, domandando allo stesso se abbia già contatti con Pt_1 alcune di esse (“Queste sono le Compagnie che mi vengono in mente…..ma ogni Compagnia autorizzata almeno al VITA – RAMO I andrebbe bene”).
Pochi giorni dopo, il 21.09.2017, la invia al un testo di presentazione di , Parte_3 Pt_1 CP_1 da utilizzare come “traccia” per proporne i servizi: “Ciao , ti inoltro la traccia per scrivere alle Pt_1 compagnie che vogliamo approcciare. Le parti in giallo, e quant'altro ritieni necessario, sono da personalizzare in base al rapporto che hai con l'interlocutore” (doc. 4).
Il 06.02.2018 il , agevolato dalla parentela con un manager di ottiene la possibilità di Pt_1 CP_3 contattare l'amministratore delegato di al quale sottopone la presentazione CP_2 Persona_2 di inviatagli dalla ottenendo la disponibilità ad un primo incontro (e-mails CP_1 Pt_1 scambiate tra il 6 e l'8 febbraio 2017, doc. 5 dell'appellante).
Le successive e-mails, depositate sempre dall'appellante, scambiate tra la ed il Parte_3 Per_1 ovvero tra la e la manager di vedono sempre il in copia, ed Parte_3 Controparte_4 Pt_1
è incontestato che quest'ultimo abbia altresì presenziato ad incontri tra le parti (v. anche le dichiarazioni rese da all'udienza del 26.05.2022), pur senza interloquire. CP_4
Tutto ciò porterebbe a ritenere che un conferimento di incarico da parte di , volto a che il CP_1 [...]
procurasse contatti utili con compagnie assicurative cui proporre il c.d. “Progetto Prodotto Pt_1
Cessione del Quinto”, sia sussistito, pur se non regolamentato per iscritto, non spiegandosi altrimenti la messa a disposizione del di un testo di presentazione della società, peraltro anche con invito a Pt_1 modificarlo “a seconda del rapporto con l'interlocutore”.
In ogni caso, però, e queste considerazioni sono assorbenti del terzo motivo di appello sulla asserita responsabilità pre (ovvero extra) contrattuale di il sorgere del diritto alla provvigione, in CP_1 materia di intermediazione tipica, o di procacciamento di affari cui per molti aspetti si applica la pagina 7 di 11 medesima disciplina1, non dipende dalla sottoscrizione del contratto, che in ogni caso è a forma libera
(tanto da non richiedere la forma scritta neppure quando concluso con un ente pubblico, secondo quanto ritenuto da Cass. Civ. n. 23422/22), bensì dall'attività materiale svolta dal mediatore o procacciatore nel mettere in relazione le parti, purché, ovviamente, questa attività si ponga quale antecedente in rapporto di causalità adeguata con l'affare poi concluso.
Il raggiungimento di un accordo sull'ammontare e le modalità di calcolo del compenso provvigionale non è essenziale, e ove questo accordo non intervenga, come nel caso di specie, la circostanza non vale ad escludere che, se un affare è concluso per effetto dell'attività del procacciatore, il compenso sia dovuto, e semmai dovrebbe trovare prova scritta l'assunto per cui le parti si siano accordate per la gratuità dell'incarico (mentre nel caso di specie vi è prova contraria, come meglio si sta per dire), atteso che il diritto del mediatore/procacciatore alla provvigione discende direttamente dalla legge (art. 1755
c.c.), e, se la misura non è stata determinata dalle parti, è determinabile dal giudice secondo le tariffe professionali, o gli usi, o altrimenti secondo equità.
Dunque, non vi è in astratto necessità di rinvenire la prova della conclusione del contratto, tra CP_1
e il né di ricercare, come il ha chiesto in via subordinata, la prova di una
[...] Pt_1 Pt_1 responsabilità della stessa per abbandono delle trattative in ordine alla determinazione del CP_1 compenso provvigionale, rilevando solo verificare, al fine dell'accoglimento della domanda principale
(già estesa ad una determinazione equitativa), se egli abbia provato di avere posto in relazione le due parti in modo da apportare un contributo causale rilevante alla conclusione dell'affare.
E qui si viene, dunque, alla seconda valutazione negativa espressa dal Tribunale, che la Corte deve condividere.
Infatti, la disamina del lungo carteggio tra l'appellante e l'appellata, se da un lato consente di verificare che quest'ultima, nella persona della , nella fase iniziale del rapporto con il ha Parte_3 Pt_1 riconosciuto che la retribuzione dell'incarico dovesse essere regolamentata, peraltro proponendo al pagina 8 di 11 contempo la formalizzazione per iscritto dell'accordo stesso di procacciamento, dall'altro lato dimostra
-perché in tal senso si esprime l'art. 2 della bozza di scrittura privata del maggio 2018, prodotta sub doc. 5 dall'appellata e che l'appellante non solo non ha fatto oggetto di rilievi ma che a propria volta ha prodotto sub doc. 25- che l'accordo ebbe ad oggetto l'incarico di promuovere i servizi di gestione dei contratti assicurativi, offerti da , “con esclusione dell'attività di intermediazione nella CP_1 conclusione di contratti assicurativi”, il che del resto è anche logico atteso che sino al 23.10.2018 (cfr. suo doc. 12) non è stata iscritta nell'albo degli intermediari assicurativi. CP_1
Pertanto, può considerarsi certo che la appellata non abbia dato incarico al per il Pt_1 procacciamento di accordi di brokeraggio, così come è certo che l'attività compiuta dal Pt_1 sfociata nell'incontro tra e non abbia inteso propiziare la conclusione di questa CP_1 CP_2 tipologia di affare.
Ciò posto, emerge dagli atti che il dialogo con promosso dal con riferimento al CP_2 Pt_1
Progetto Prodotto Cessione del Quinto, in sostanza il contratto sulla base delle cui condizioni economiche e lo stesso avrebbero dovuto concordare l'ammontare del compenso CP_1 Pt_1 provvigionale, dopo i primi incontri si interruppe senza produrre la conclusione di alcun accordo, mentre, a distanza di più di un anno, nel luglio 2019, e conclusero il contratto di CP_2 CP_1 brokeraggio che è entrato nel patrimonio documentale del giudizio in esecuzione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del primo giudice.
L'appellante -che neppure allega, prima ancora di provare, di aver avuto un ruolo nel propiziare il dialogo tra le due società anche con riferimento alla diversa veste contrattuale- tenta di sostenere che il contratto di servizi per la gestione delle polizze ed il brokeraggio non costituiscano “affari” diversi, per cui l'aver posto in contatto le parti per la conclusione del primo abbia costituito comunque antecedente causale della conclusione del secondo, ma l'assunto non può essere condiviso, atteso che, indubbiamente, l'iscrizione di nel registro degli intermediari assicurativi nell'ottobre del CP_1
2018, quando già i contatti con per il Progetto Prodotto Cessione del Quinto si erano arenati, CP_2 ha costituito un elemento di radicale discontinuità tra la fase storica in cui si è proposta sul CP_1 mercato come semplice gestore di servizi, nel corso della quale ha collaborato (senza esito) con il
[...]
, e la fase nuova in cui si è proposta sul mercato come broker. Pt_1
La circostanza di fatto che, in questa nuova veste, abbia poi avuto successo nel contrattare una collaborazione proprio con non basta per concludere che ciò sia avvenuto grazie alla passata CP_2
pagina 9 di 11 attività del , conclusasi invero interamente nella fase precedente e con riferimento ad una Pt_1 operazione di natura economica diversa.
Tutte queste considerazioni all'evidenza assorbono la rilevanza del secondo motivo di appello, che censura la mancata integrazione, da parte del primo giudice, dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., al fine di acquisire le fatture emesse da nel periodo successivo al luglio 2019. CP_1
Sono infondati il quarto ed il quinto motivo di appello, giacché da un lato è corretta l'affermazione del Tribunale per cui l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale e non può essere esercitata, quando la parte ha a disposizione un'azione tipica, allo scopo di rimediare con una domanda subordinata all'eventuale difetto di prova della fondatezza della domanda principale, dall'altro perché la confermata integrale soccombenza esclude che la condanna alle spese del primo grado debba essere riformata, non essendo state neppure allegate le ragioni che potrebbero indurre ad una compensazione.
IV. Il regolamento delle spese di lite.
Le spese del grado seguono parimenti la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, in base al D.M.
55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti, della mala fede o della colpa grave, per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Va invece dichiarata la sussistenza, in capo all'appellante medesimo, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 723/2024 pubblicata il 19.01.2024, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della appellata, liquidate in €
6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AT CC DO ET
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. 18489/2020 «In tema di rapporti tra mediazione e procacciamento di affari, costituisce elemento comune a dette figure la prestazione di un'attività di intermediazione diretta a favorire tra terzi la conclusione di un affare, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, mentre l'elemento distintivo consiste nel fatto che il mediatore è un soggetto imparziale, e nel procacciamento di affari l'attività dell'intermediario è prestata esclusivamente nell'interesse di una delle parti;
ne consegue che sono applicabili al procacciatore d'affari, in via analogica, le disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del compenso spettante all'agente, diverse da quelle sulla prescrizione del compenso spettante al mediatore (Sez. 2, Sent. n. 4422 del 2009)»