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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/11/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NI De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11218/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARGENIO FRANCESCO Parte_1 C.F._1 SAVERIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAIMO SARAH RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 ha adito questo Tribunale per sentire Parte_1
”a) nominare un consulente tecnico di ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento dell'INVALIDITA' CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA
IN MISURA NON INFERIORE AL 70%, PORTATORE DI HANDICAP (comma 1 art. 3) legge 05/02/1992
n. 104; b) disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c.; c) omologare, in caso di esito positivo per la parte ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
d) condannare l , CP_2 in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda. CP_2
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio. pagina 1 di 2 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte resistente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La rinuncia agli atti da parte del ricorrente fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
L nulla ha dichiarato in ordine all'accettazione di tale rinuncia. CP_2
Ne consegue che solo sulla refusione delle spese di lite dovrà pronunciarsi questo Giudice.
Secondo la disposizione ex art. 306 4°co. cpc “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, per cui parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di causa all , non essendo presente in atti una dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. Att. cpc. CP_2
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità dell'accertamento Persona_1 peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 16/12/2024 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 11218 /2024 R.G.A.C. così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_1 condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese processuali, che liquida CP_2 in euro 500,00, oltre rimborso spese generali, se dovute.
Foggia, 28/11/2025
Il Giudice
NI De OL
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario dott.ssa NI De OL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 28/11/2025, tenuta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico contestuale, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 11218/2024 R.G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARGENIO FRANCESCO Parte_1 C.F._1 SAVERIO RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RAIMO SARAH RESISTENTE
Oggetto: Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 ha adito questo Tribunale per sentire Parte_1
”a) nominare un consulente tecnico di ufficio onde disporre l'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, relativa al riconoscimento dell'INVALIDITA' CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA
IN MISURA NON INFERIORE AL 70%, PORTATORE DI HANDICAP (comma 1 art. 3) legge 05/02/1992
n. 104; b) disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e stabilire il termine per la notifica, con le forme e le modalità previste dall'art. 696 bis c.p.c.; c) omologare, in caso di esito positivo per la parte ricorrente, le risultanze probatorie contenute nella relazione del CTU;
d) condannare l , CP_2 in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda. CP_2
In data 20.11.2025 parte ricorrente depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio. pagina 1 di 2 In data odierna, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione della parte resistente, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
La rinuncia agli atti da parte del ricorrente fa venir meno l'interesse alla definizione del giudizio.
L nulla ha dichiarato in ordine all'accettazione di tale rinuncia. CP_2
Ne consegue che solo sulla refusione delle spese di lite dovrà pronunciarsi questo Giudice.
Secondo la disposizione ex art. 306 4°co. cpc “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, per cui parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di causa all , non essendo presente in atti una dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp. Att. cpc. CP_2
Revoca l'incarico al dott. , essendo venuta meno la necessità dell'accertamento Persona_1 peritale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato il 16/12/2024 , nella Controparte_1 causa iscritta al n. 11218 /2024 R.G.A.C. così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
revoca l'incarico al dott. ; Persona_1 condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese processuali, che liquida CP_2 in euro 500,00, oltre rimborso spese generali, se dovute.
Foggia, 28/11/2025
Il Giudice
NI De OL
pagina 2 di 2