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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Zazzera Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Verdi n. 4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede legale in Minerbe (VR), via
Nazionale n. 10
- RESISTENTE CONTUMACE -
e contro
Controparte_2
[...]
(P.I.
[...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede P.IVA_2 legale in Milano, via G.B. Sammartini n. 5
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*** RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro
e Controparte_1 [...]
[...]
Controparte_2
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale Ill.mo quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertato che la ricorrente in data 14/09/2021 ha aderito al CP_2
Nazionale Pensione e che CP_2 CP_2 Controparte_3
(ora ha omesso il versamento al predetto Controparte_1 CP_2 Cometa, per il periodo 01/10/2023 – 31/12/2023, della contribuzione pari al complessivo importo di Euro 2.072,27, dire conseguentemente tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'indilato pagamento a favore del CP_2
Nazionale Complementare della somma capitale di CP_2 CP_2
Euro 2.072,27, oltre alla mora per danno collettivo e per danno individuale nella misura contrattualmente prevista dal fondo medesimo;
in via subordinata: dire tenuta e condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'indilato pagamento a favore della ricorrente della somma capitale di Euro Parte_1
2.072,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di scadenza del termine di versamento al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
La ricorrente riferiva di aver lavorato alle dipendenze di
[...] oggi in forza di Controparte_3 Controparte_1 un contratto di lavoro subordinato, con inquadramento nel livello B1 CCNL
Industria Metalmeccanica, nel periodo intercorrente tra il 01.06.2019 e il
31.12.2023, come da cedolini paga allegati (doc. 2 ric.).
Deduceva che sin dal 14.09.2021 aveva aderito a “ , fondo CP_2 pensionistico complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica
(doc. 1 ric.).
In forza di questa adesione la datrice di lavoro avrebbe dovuto versare al
Fondo le quote di rata aderente, rata azienda, rata T.F.R. e premio produttività maturate dalla lavoratrice, con cadenza trimestrale (doc. 1 ric.).
Dal dettaglio delle operazioni e dei movimenti relativi alla posizione personale nel Fondo (doc. 3 ric.), la ricorrente apprendeva “che la CP_2 datrice di lavoro, a far tempo dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, sebbene abbia operato nei prospetti paga del periodo le relative trattenute, non ha poi provveduto ad
2 effettuarne i versamenti a favore del fondo (punto 3) ricorso) e CP_2
“che in particolare la datrice di lavoro ha omesso i versamenti del quarto trimestre 2023 (riferiti alle buste da ottobre a dicembre e 13.a mensilità) e del premio di produttività 2023 – di cui Euro 251,57 quale rata aderente,
Euro 188,00 quale rata azienda, Euro 782,70 quale rata TFR ed Euro
850,00 quale premio produttività – e così complessivamente per Euro 2.072,27” (punto 4) ricorso).
Successivamente la ricorrente richiedeva alla datrice di lavoro il versamento al Fondo della contribuzione omessa (punto 5) ricorso). La domanda rimaneva priva di riscontro.
Nelle more del procedimento la società datrice di lavoro cambiava la propria ragione sociale in come da visure Controparte_1 camerali versate in atti (docc.
6-7 ric.).
All'udienza di discussione del 13.05.2025, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice dichiarava la contumacia delle parti resistenti.
Il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'udienza del 13.05.2025 la scrivente invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione.
La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ciò premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'omesso versamento al Fondo pensionistico complementare “Cometa”, fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, da parte della società convenuta della contribuzione maturata dalla ricorrente dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2023) – lavoro prestato a favore della oggi , e la conseguente Controparte_3 Controparte_1 condanna della datrice di lavoro ad effettuare detto versamento in favore del Fondo o, in subordine, in favore della dipendente.
Occorre premettere che le forme pensionistiche complementari (c.d. “ex contraente”), attualmente disciplinate in via generale dal D.Lgs. n. 252 del
2005, hanno funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una
3 pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e, come osserva la
Cassazione: “la differenza tra la previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contraente) è nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazione aggiuntive rivolte a vantaggio esclusive delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti ordinari (e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni ordinarie)”
(Cass. civ. S.U. n. 4949/2015).
Sempre in punto di diritto, giova richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, quanto sostenuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
5213 del 22.05.2023 che sul punto ha così rilevato : “La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione che
è libero e volontario (art. 1 comma 2 del d.lgs. 252 del 2005) e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando
(art. 8 d. lgs. 252/2005).
L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto (cfr. Cass. civ. S.U. n.
4684/2015 e Cass. civ. n. 2406/2022)”.
4 Applicando i sopra esposti principi al caso in esame occorre rilevare che la ricorrente ha fornito prova documentale (docc. 1, 3, 4, 5 ric.) della sua iscrizione ed adesione volontaria al Fondo Pensionistico Complementare
“Cometa” a far tempo dal 14.09.2021 e del mancato adempimento da parte della datrice di lavoro. La circostanza che la datrice di lavoro non abbia adempiuto al versamento al Fondo delle quote di rata aderente, rata azienda, rata T.F.R. e premio produttività maturate nel periodo dedotto si evince dal dettaglio delle operazioni e movimenti del Fondo CP_2 versato in atti (doc. 3 ric.).
Alla luce delle suestese considerazioni, deve essere riconosciuta la somma dovuta nei termini accertati in ricorso, con conseguente condanna di al versamento dell'importo accertato in favore Controparte_1 di – Fondo Nazionale Pensione Complementare Per i Lavoratori CP_2
Industria Metalmeccanica, Della Installazione di Impianti e Dei Settori
Affini, sulla posizione personale della ricorrente presso il Fondo menzionato.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al versamento in favore di
[...]
Controparte_2 dell'importo di
[...] euro 2.072,27 oltre interessi legali per le causali di cui in ricorso;
condanna a rifondere alla ricorrente le Controparte_1 spese di lite liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori di legge.
Piacenza, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Camilla Milani
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Zazzera Stefano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, via Verdi n. 4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore con sede legale in Minerbe (VR), via
Nazionale n. 10
- RESISTENTE CONTUMACE -
e contro
Controparte_2
[...]
(P.I.
[...]
) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede P.IVA_2 legale in Milano, via G.B. Sammartini n. 5
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione il procuratore di parte ricorrente concludeva come in atti.
*** RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Piacenza in funzione di Giudice del Lavoro
e Controparte_1 [...]
[...]
Controparte_2
l fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale Ill.mo quale Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accertato che la ricorrente in data 14/09/2021 ha aderito al CP_2
Nazionale Pensione e che CP_2 CP_2 Controparte_3
(ora ha omesso il versamento al predetto Controparte_1 CP_2 Cometa, per il periodo 01/10/2023 – 31/12/2023, della contribuzione pari al complessivo importo di Euro 2.072,27, dire conseguentemente tenuta e condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, all'indilato pagamento a favore del CP_2
Nazionale Complementare della somma capitale di CP_2 CP_2
Euro 2.072,27, oltre alla mora per danno collettivo e per danno individuale nella misura contrattualmente prevista dal fondo medesimo;
in via subordinata: dire tenuta e condannare in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, all'indilato pagamento a favore della ricorrente della somma capitale di Euro Parte_1
2.072,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata dalla data di scadenza del termine di versamento al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
La ricorrente riferiva di aver lavorato alle dipendenze di
[...] oggi in forza di Controparte_3 Controparte_1 un contratto di lavoro subordinato, con inquadramento nel livello B1 CCNL
Industria Metalmeccanica, nel periodo intercorrente tra il 01.06.2019 e il
31.12.2023, come da cedolini paga allegati (doc. 2 ric.).
Deduceva che sin dal 14.09.2021 aveva aderito a “ , fondo CP_2 pensionistico complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica
(doc. 1 ric.).
In forza di questa adesione la datrice di lavoro avrebbe dovuto versare al
Fondo le quote di rata aderente, rata azienda, rata T.F.R. e premio produttività maturate dalla lavoratrice, con cadenza trimestrale (doc. 1 ric.).
Dal dettaglio delle operazioni e dei movimenti relativi alla posizione personale nel Fondo (doc. 3 ric.), la ricorrente apprendeva “che la CP_2 datrice di lavoro, a far tempo dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, sebbene abbia operato nei prospetti paga del periodo le relative trattenute, non ha poi provveduto ad
2 effettuarne i versamenti a favore del fondo (punto 3) ricorso) e CP_2
“che in particolare la datrice di lavoro ha omesso i versamenti del quarto trimestre 2023 (riferiti alle buste da ottobre a dicembre e 13.a mensilità) e del premio di produttività 2023 – di cui Euro 251,57 quale rata aderente,
Euro 188,00 quale rata azienda, Euro 782,70 quale rata TFR ed Euro
850,00 quale premio produttività – e così complessivamente per Euro 2.072,27” (punto 4) ricorso).
Successivamente la ricorrente richiedeva alla datrice di lavoro il versamento al Fondo della contribuzione omessa (punto 5) ricorso). La domanda rimaneva priva di riscontro.
Nelle more del procedimento la società datrice di lavoro cambiava la propria ragione sociale in come da visure Controparte_1 camerali versate in atti (docc.
6-7 ric.).
All'udienza di discussione del 13.05.2025, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice dichiarava la contumacia delle parti resistenti.
Il procedimento veniva istruito con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla parte ricorrente.
All'udienza del 13.05.2025 la scrivente invitava il procuratore di parte ricorrente alla discussione.
La causa veniva così decisa all'esito della camera di consiglio con lettura della presente sentenza mediante deposito nel fascicolo telematico.
Ciò premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'omesso versamento al Fondo pensionistico complementare “Cometa”, fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, da parte della società convenuta della contribuzione maturata dalla ricorrente dalla mensilità di ottobre 2023 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2023) – lavoro prestato a favore della oggi , e la conseguente Controparte_3 Controparte_1 condanna della datrice di lavoro ad effettuare detto versamento in favore del Fondo o, in subordine, in favore della dipendente.
Occorre premettere che le forme pensionistiche complementari (c.d. “ex contraente”), attualmente disciplinate in via generale dal D.Lgs. n. 252 del
2005, hanno funzione di garantire al lavoratore il conseguimento di una
3 pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria e, come osserva la
Cassazione: “la differenza tra la previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa o complementare (ex contraente) è nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazione aggiuntive rivolte a vantaggio esclusive delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi del trattamenti ordinari (e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni ordinarie)”
(Cass. civ. S.U. n. 4949/2015).
Sempre in punto di diritto, giova richiamare anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c, quanto sostenuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n.
5213 del 22.05.2023 che sul punto ha così rilevato : “La natura privatistica della previdenza complementare emerge dal meccanismo di adesione che
è libero e volontario (art. 1 comma 2 del d.lgs. 252 del 2005) e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale concorrono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro mediante il versamento di contributi ed il conferimento, in tutto o in parte, del trattamento di fine rapporto maturando
(art. 8 d. lgs. 252/2005).
L'adesione del lavoratore ad un fondo pensione complementare dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, sovente ricondotto allo schema della delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c., in virtù del quale il lavoratore è qualificabile come delegante, il datore di lavoro come delegato, ed il fondo pensione come delegatario, con la conseguenza che il lavoratore, in caso di omesso versamento della contribuzione del datore di lavoro al Fondo, può ben agire iure proprio, ma solamente per ottenere una condanna del datore di lavoro a favore di terzo, vale a dire del fondo, che è parte necessaria del giudizio: i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare hanno infatti natura previdenziale e non retributiva, in quanto il relativo obbligo nasce da un ulteriore rapporto contrattuale distinto dal rapporto di lavoro subordinato ed il beneficio che il lavoratore trae da tale ulteriore rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso potrà percepire, cosicché “ la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto (cfr. Cass. civ. S.U. n.
4684/2015 e Cass. civ. n. 2406/2022)”.
4 Applicando i sopra esposti principi al caso in esame occorre rilevare che la ricorrente ha fornito prova documentale (docc. 1, 3, 4, 5 ric.) della sua iscrizione ed adesione volontaria al Fondo Pensionistico Complementare
“Cometa” a far tempo dal 14.09.2021 e del mancato adempimento da parte della datrice di lavoro. La circostanza che la datrice di lavoro non abbia adempiuto al versamento al Fondo delle quote di rata aderente, rata azienda, rata T.F.R. e premio produttività maturate nel periodo dedotto si evince dal dettaglio delle operazioni e movimenti del Fondo CP_2 versato in atti (doc. 3 ric.).
Alla luce delle suestese considerazioni, deve essere riconosciuta la somma dovuta nei termini accertati in ricorso, con conseguente condanna di al versamento dell'importo accertato in favore Controparte_1 di – Fondo Nazionale Pensione Complementare Per i Lavoratori CP_2
Industria Metalmeccanica, Della Installazione di Impianti e Dei Settori
Affini, sulla posizione personale della ricorrente presso il Fondo menzionato.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore al versamento in favore di
[...]
Controparte_2 dell'importo di
[...] euro 2.072,27 oltre interessi legali per le causali di cui in ricorso;
condanna a rifondere alla ricorrente le Controparte_1 spese di lite liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori di legge.
Piacenza, 13/05/2025 il Giudice del Lavoro
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