CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna FERRERO Presidente
Dott.ssa Maria Elena CATALANO Consigliere
Dott.ssa EL ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1903 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il 21 giugno 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(P. I.V.A.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con sede in Merate (LC), Piazza degli Eroi, n. 3 ed elettivamente domiciliato in Milano, via S. Raffaele, n. 1, presso lo studio dell'avv. Riccardo Anania, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
pagina1 di 21 Contro
(C.F.: ), nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_1
(LC), il 12 aprile 1988, residente in [...], 21, rue d'Orval ed elettivamente domiciliato in Merate, via G. NI, n. 17, presso lo studio dell'avv. Carlo Gibertini, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATO
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 429/2024, pubblicata il 23 maggio 2024 dal
Tribunale di Lecco nella causa iscritta al n. 1032/2022 r.g.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non
ricomprese nelle altre materie
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione I, Giudice dott. Carlo Stefano Boerci, n. 429/2024, Repert. n. 577/2024, pubbl. il 23/05/2024 e notificata il 24 maggio 2024, resa nella causa civile di I grado iscritta al n. RG 1032/2022:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. stante la competenza a decidere la presente controversia dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
IN VIA SUBORDINATA e NEL MERITO, nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello di Milano dovesse ritenere la propria competenza e giurisdizione:
- accertarsi e dichiararsi che il Sig. non ha presentato istanza di CP_1 affrancazione ex art. 49bis dell'art. 31 della L. 448/1998 (e succ. mod. ed
pagina2 di 21 int.) dal prezzo di vendita degli immobiliari di sua proprietà e che il non ha consigliato né indotto il Sig. ad omettere la Parte_1 CP_1 presentazione della predetta istanza;
- accertarsi e dichiararsi che il non è responsabile Parte_1 dell'asserito danno lamentato dall'attore e quindi che non è tenuto a risarcire il danno lamentato dalla controparte stante l'insussistenza di una responsabilità sia di natura contrattuale che extra-contrattuale in capo all'Amministrazione comunale, respingendosi per l'effetto ogni pretesa avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- accertarsi e dichiararsi che il Sig. avrebbe comunque potuto CP_1 evitare l'asserito danno usando l'ordinaria diligenza e presentando istanza di affrancazione e conseguentemente rideterminarsi l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E RICONVENZIONALE, accertarsi e dichiararsi che l'asserito danno subito dal Sig. non è comunque pari all'importo indicato dal Giudice, CP_1 ma dovrebbe in ogni caso tenersi in considerazione e compensare l'importo di € 1.612,18 che la controparte avrebbe in ogni caso dovuto corrispondere al per ottenere l'affrancazione dal prezzo massimo di cessione, ai Pt_1 sensi della normativa di riferimento. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
“Il signr , come sopra rappresentato, difeso e CP_1 domiciliato, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni In via preliminare:
-confermare la giurisdizione del Giudice Ordinario. Nel merito:
–confermare integralmente la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lecco, nella persona del dott. Carlo Boerci, in data 20 maggio 2024, al n. 429/2024 nella causa a ruolo n. 1032/2022.
–del denegato caso di mancato accoglimento di quanto sopra,
- accertata la colpa dell'arch. quale funzionario CP_2 preposto allo sportello Urbanistica del condannare il Parte_1 ex art. 2049 c.c., a risarcire al signor la Parte_1 CP_1 somma di € 22.764,34 o la minore somma che dovesse emergere in corso di causa.
- In via di ulteriore subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare lo stesso in persona del sindaco pro-tempore, a Pt_1 risarcire al signor la somma di € 22.764,34 o la minore CP_1 somma che dovesse emergere in corso di causa”.
pagina3 di 21 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 429/2024, pubblicata il 23 maggio 2024, il Tribunale di Lecco ha deciso la causa instaurata da nei confronti del CP_1
volta a conseguire il risarcimento dei danni, quantificati Parte_1
in euro 22.764,34 o nella “minore somma che dovesse emergere in corso di causa”.
A fondamento della domanda l'attore aveva dedotto le seguenti circostanze: di essere stato proprietario di due immobili siti in Merate, viale
TA NI, identificati nel N.C.E.U. fabbricati, sez. MER, al foglio
5, mappale 427/41 (appartamento) e 427/46 (autorimessa pertinenziale all'appartamento); che tali immobili era stati realizzati in virtù di convenzione edilizia stipulata il 19 luglio 1984 e rinnovata il 25 gennaio 1985 (n. rep.
94650/30186, del notaio ); Per_1 che con nota del 26 maggio 2000 (prot. n. 15/92/2000 UT/DR/rl), a firma dell'assessore all'urbanistica, il aveva comunicato Parte_1 ai titolari di diritti di superficie in aree comprese nei piani approvati a norma della legge n. 167/1962 che era possibile addivenire alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà; che in data 11 maggio 2010, unitamente all'allora CP_1
comproprietaria aveva stipulato, per atto del notaio Controparte_3 in Olgiate Molgora, una convenzione per la trasformazione del Per_2
diritto di superficie in diritto di proprietà; che nello stesso giorno aveva acquistato la quota di Persona_3
proprietà di sugli immobili predetti, così divenendone Controparte_3 unico proprietario;
che la convenzione stipulata in data 11 maggio 2010 era scaduta il 24 gennaio 2015;
pagina4 di 21 che aveva messo in vendita i propri immobili, CP_1
ricevendo, in data 21 giugno 2021, proposta di acquisto per il prezzo di euro
85.000,00, accettata il 24 giugno 2021; che, messo al corrente dal collaborato del notaio del problema del prezzo (trattandosi di immobile in edilizia convenzionata, il prezzo era vincolato in base all'importo indicato nella convenzione dell'11 maggio
2010), aveva contattato il Comune di Merate per sapere CP_1 quale fosse la possibile soluzione;
che in data 11 agosto 2021 l'attore aveva prospettato al Parte_1 due soluzioni: “La prima strada: è già stata avviata e passa
[...]
attraverso la determina del prezzo vincolato di vendita […] La seconda strada: usando la formula (molto precisa) dell'art. 1 del decreto 151 del
2020, chiedere al comune (alla Giunta) di fare la delibera per liberare
l'unità immobiliare dal vincolo del prezzo […]”; che il in persona del responsabile del Servizio Parte_1
Urbanistica, SUAP e Commercio, architetto aveva Persona_4 comunicato a che “come già detto negli incontri precedenti CP_1
attualmente dal mio punto di vista la prima strada è l'unica che si può percorrere. La seconda è di competenza del Consiglio Comunale, il quale si è già espresso in materia come non favorevole alla liberalizzazione del prezzo di vendita degli immobili di edilizia agevolata”; che, alla richiesta di chiarimenti rivolta da (il quale CP_1
aveva segnalato al predetto responsabile dell'ufficio comunale il decreto del
Ministero dell'Economica e delle Finanze n. 151/2020), lo stesso responsabile aveva ribadito che “la risposta del consiglio era estesa a tutti gli immobili di edilizia agevolata”; che in data 1 settembre 2021, con determina n. prot. 35071, il
[...]
aveva stabilito che, sulla base della convenzione che riteneva Parte_1
(erroneamente) ancora in essere, il prezzo di cessione avrebbe dovuto essere di euro 62.235,66;
pagina5 di 21 che aveva segnalato al dott. dell'ufficio SUAP CP_1 Per_5
– Edilizia e Urbanistica del Comune di Merate, che tale determina era illegittima;
che il successivo 10 settembre 2021, non avendo alternative, CP_1 aveva stipulato atto definitivo di compravendita a favore di
[...] Per_6
indicando come prezzo di vendita quello imposto dal Comune di
[...]
Merate; che con successiva comunicazione del proprio difensore, CP_1
aveva comunicato al e al notaio rogante (dott.
[...] Parte_1
, che la determina del contenente indicazione del Per_7 Parte_1
prezzo di vendita era stata emessa in carenza assoluta di potere e, pertanto, il era responsabile a titolo di colpa, avendo cagionato a Parte_1
un danno di euro 22.764,34; CP_1 che l'attore non aveva seguito la procedura dell'affrancazione del prezzo massimo di cessione proprio perché lo stesso architetto CP_2
aveva esplicitato che il consiglio comunale, competente in materia, “si è già espresso in materia come non favorevole alla liberalizzazione del prezzo di vendita egli immobili di edilizia agevolata”; che, di fronte a tale “granitica certezza” dell'amministrazione,
che aveva necessità di procedere in tempi brevi alla CP_1 cessione dell'immobile, aveva seguito l'unica via che l'amministrazione stessa aveva indicato come percorribile;
che tale “granitica certezza” era, tuttavia, venuta meno, tanto che, con delibera del 2022, il Comune di Merate aveva riconosciuto lo svincolo del prezzo massimo di vendita.
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, con sentenza n. 429/2024, pubblicata il 23 maggio
2024, il Tribunale di Lecco ha accolto integralmente la domanda, condannando il convenuto a corrispondere all'attore la somma di Pt_1
denaro di euro 22.764,34, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 10 settembre 2021, nonché a rimborsare all'attore vittorioso le spese processuali.
pagina6 di 21 Il Giudice di prime cure ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda avesse carattere squisitamente risarcitorio e che l'accertamento dell'illegittimità della determina del del 1 settembre 2021 (di cui, in sede Parte_1 di conclusioni, si chiedeva accertarsi la nullità per carenza assoluta di potere), con cui il aveva stabilito il prezzo di vendita Parte_1 dell'immobile, fosse richiesto dall'attore soltanto incidenter tantum.
Al riguardo il giudice di prime cure ha osservato che CP_1
aveva chiarito di non avere, in realtà, alcun interesse alla caducazione del sopra citato provvedimento, “in quanto, da un lato, ciò non gli consentirebbe più di soddisfare il proprio interesse (essendosi già perfezionata la vendita) e, dall'altro, non influirebbe comunque sul suo diritto al risarcimento”.
Il Tribunale ha, inoltre, asserito che la pretesa risarcitoria di CP_1 non derivava dalla determina del bensì dal
[...] Parte_1
comportamento negligente del funzionario responsabile dell'ufficio tecnico dell'amministrazione convenuta, il quale lo aveva mal consigliato e scoraggiato dal presentare la richiesta di affrancazione;
richiesta che, se presentata, sarebbe stata automaticamente accolta dalla Giunta Comunale.
Conseguentemente, il giudice di prime cure ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, “competente in relazione al risarcimento preteso dal sig. che sostiene di esseri affidato in CP_1
buona fede ai riscontri ottenuti dal . Pt_1
Il giudice ha, quindi, richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche per i casi in cui il legittimo affidamento non sia ingenerato da un provvedimento favorevole, ma da un c.d.
“comportamento mero” della pubblica amministrazione, il cittadino può rivolgersi al giudice ordinario per tutelare il proprio diritto.
Nel merito, il Tribunale di Lecco ha premesso che era pacifico e non contestato che l'attore avesse diritto di chiedere l'affrancazione del vincolo alla vendita dei suoi immobili e che egli aveva rinunciato a tale opportunità
pagina7 di 21 sulla scorta della fiducia riposta nelle indicazioni del funzionario del
Parte_1
Il giudice ha ritenuto che dal documento relativo allo scambio di corrispondenza tra e fosse emerso come l'attore, CP_1 CP_2 documentatosi sul punto e avendo intuito la corretta interpretazione del dettato normativo (art. 31, comma 49bis, della legge n. 448/1998), con mail dell'11 agosto 2021, avesse chiesto all'architetto Persona_4 responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, se fosse possibile affrancare il prezzo dei suoi immobili dai vincoli alla rivendita, previo pagamento del corrispettivo, determinato ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 151/2020.
Il giudice ha ritenuto che con la propria risposta, che espressamente escludeva la percorribilità della soluzione dell'affrancazione prospettata dal l'architetto avesse “dato un parere giuridicamente errato, CP_1 CP_2 sostenendo falsamente che l'affrancazione non fosse percorribile”. Il giudice ha, quindi, concluso che in tale modo “è ovvio che abbia indotto il cittadino a rinunciare a quella che lui stesso definiva “la strada preferita”
(cfr. ancora doc. 5)”.
Secondo il giudice di prime cure “da profano della CP_1 materia, si è semplicemente affidato a tale informazione proveniente da un esperto”, con ciò riponendo nel funzionario pubblico la propria fiducia.
Il giudice ha evidenziato che “Ricevuta risposta negativa, si deve presumere che l'attore si sia semplicemente fidato ed abbia valutato i successivi passi da compiere sul presupposto (falso) che, in ogni caso, non sarebbe stato possibile ottenere l'affrancazione tanto sperata. Egli ha dunque percorso l'unica strada che riteneva possibile ed ha avanzato un'istanza per la ri-determinazione del prezzo di vendita. Dopo aver ricevuto conferma che esso doveva rimanere fissato in € 62.235,66, ha ritenuto esaurite le “carte” a sua disposizione ed ha rinunciato al maggior prezzo che, astrattamente, avrebbe potuto incassare”.
Il giudice ha, dunque, accertato che l'agire di fosse CP_1 stato influenzato da un legittimo affidamento riposto nel Comune di Merate,
pagina8 di 21 che, con le sue risposte, lo aveva indotto in errore, impedendogli di concludere l'affare a condizioni economiche migliori.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto sussistere uno stretto nesso di causalità tra il comportamento negligente del funzionario comunale e il danno lamentato dall'attore, il quale, avendo già firmato un preliminare di compravendita per euro 85.000,00, aveva effettivamente perso la possibilità di guadagnare euro 22.764,34.
Ha, inoltre, affermato la responsabilità diretta del Parte_1
per il danno causato dal suo funzionario, ex art. 28 Cost., quale conseguenza della violazione dell'affidamento riposto dal privato nella correttezza dell'azione amministrativa. Detta responsabilità, ha precisato il primo Giudice, “[...] sorge da un rapporto tra soggetti inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da «contatto sociale qualificato» [...] anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione” (Cass. civ. sez. un., 15/01/2021, n. 615)”.
Dopo aver ricordato che la responsabilità c.d. da contatto sociale è governata dai principi generali in materia di responsabilità contrattuale, il giudice di prime cure ha escluso la necessità di indagare sull'eventuale assenza di colpa del Parte_1
Il giudice ha escluso la compensazione parziale invocata dal convenuto, che aveva chiesto di compensare l'ammontare dell'eventuale danno accertato con l'importo di euro 1.716,19 che avrebbe CP_1
dovuto corrispondere al per ottenere l'affrancazione dal Parte_1 vincolo sugli immobili.
Il giudice ha, invero, ritenuto che non solo avesse diritto CP_1 all'affrancazione, ma che non avrebbe neanche dovuto sborsare alcunché, essendo la convenzione scaduta nel 2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21 giugno 2024 il ha proposto appello avverso la predetta sentenza, di cui Parte_1
ha chiesto l'integrale riforma.
pagina9 di 21 Costituitosi in giudizio il 7 ottobre 2024, ha CP_1
preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di appello per violazione del termine di costituzione del convenuto e, nel merito, ha puntualmente confutato i motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 4 febbraio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti conclusivi entro il termine all'uopo assegnato dalla Corte in composizione collegiale.
Con ordinanza emessa il 23 febbraio 2025 la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, avendo accertato un vizio della vocatio in ius dell'atto di citazione in appello, non essendo stato rispettato il termine a comparire di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto tale atto conteneva invito al convenuto a costituirsi entro settanta giorni, anziché entro venti giorni prima dell'udienza.
Con detta ordinanza è stata, pertanto, disposta la rimessione in termini dell'appellato, per il deposito di memoria integrativa delle difese, nel rispetto del termine a comparire di novanta giorni.
Espletato il detto incombente, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza dell'8 luglio
2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter
c.p.c.
L'appello del Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante censura la pronuncia sulla giurisdizione, ritenendo che la decisione della controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l'eliminazione dei vincoli convenzionali, in materia di edilizia popolare ed economica, presuppone l'esercizio di un procedimento amministrativo di determinazione dei rispettivi valori da parte dell'ente, rientrante nel paradigma degli “accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo”, le cui relative controversie ricadono nella giurisdizione pagina10 di 21 esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (c.d. codice del processo amministrativo).
L'appellante ribadisce che la causa petendi dell'azione di danno è
l'illegittimità della determina prot. n. 35071 del 1 settembre 2021 dell'amministrazione comunale, cioè dell'atto con il quale l'ufficio tecnico comunale aveva dato riscontro alla richiesta di determinazione del prezzo massimo di cessione dell'alloggio, pervenuta da in data 9 agosto CP_1
2021, indicando l'importo di euro 62.235,66.
Il si duole che il giudice non abbia correttamente Parte_1
interpretato le conclusioni formulate dalla controparte, che espressamente chiedevano il preliminare accertamento della nullità, per carenza assoluta di potere, della determina del del 1 settembre 2021. Parte_1
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erronea interpretazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., lamentando che il giudice di prime cure abbia qualificato come fatto illecito, idoneo a determinare l'obbligo del risarcimento degli asseriti danni, una semplice mail nella quale il funzionario del di Merate si era limitato ad esprimere il Pt_1
proprio “attuale punto di vista”.
Osserva l'appellante come non sia possibile equiparare un punto di vista ad un formale atto di diniego della pubblica amministrazione.
Aggiunge che il giudice di prime cure non ha tenuto conto della mail inviata ad in data 11 agosto 2021, ore 13.24, con la quale il CP_1
responsabile dell'ufficio tecnico comunale gli precisava che era libero di presentare al protocollo qualsiasi richiesta, sottintendendo anche la domanda di affrancazione, senza particolari formalità. Asserisce
l'appellante che non solo non ha presentato alcuna formale CP_1 istanza di affrancazione, ma il funzionario comunale neppure gli ha consigliato o lo ha indotto a non presentare la relativa istanza, come erroneamente da sostenuto dalla controparte.
pagina11 di 21 L'appellante deduce, quindi, la mancanza del nesso causale tra la condotta dell'amministrazione comunale e l'asserito danno lamentato da e afferma che la mancata presentazione dell'istanza di CP_1
affrancazione non è conseguenza diretta delle indicazioni fornite dal funzionario, ma è scaturita da una libera decisione imputabile all'attore.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, avendo parte attrice agito in giudizio ai sensi dell'art. 2043 c.c. e avendo, in seguito, aggiunto un'inammissibile domanda basata sull'art. 2049 c.c., laddove il giudice di prime cure ha, invece, condannato il per una Parte_1 responsabilità di natura contrattuale, alterando l'oggetto della controversia e omettendo ogni valutazione in ordine all'elemento soggettivo.
Sotto altro profilo l'appellante censura il presupposto di fatto sul quale si basa la decisione impugnata.
Afferma che lo scambio di mai tra il responsabile dell'ufficio tecnico comunale ed a proposito della presentazione dell'istanza di CP_1
affrancazione non integra affatto lesione di un affidamento del privato o gli estremi di una condotta della pubblica amministrazione difforme dai canoni di correttezza e buona fede.
Sostiene che non corrisponde al vero che sia stato “mal CP_1 consigliato e scoraggiato dal presentare la richiesta di affrancazione”, come afferma il giudice di prime cure.
L'appellante ribadisce che con la mail in data 11 agosto 2021, ore
13.24, inviata a l'ufficio tecnico comunale ha precisato che CP_1
“naturalmente Lei può presentare al protocollo qualsiasi richiesta. Nella fattispecie non c'è un modello, può utilizzare la sua carta intestata”.
Ricorda che nella precedente mail in pari data (11 agosto 2021, ore
11.53) il responsabile dell'ufficio tecnico comunale si era limitato ad esprimere il suo “attuale punto di vista” e che ciò non equivale a scoraggiare o a impedire la presentazione dell'istanza in questione, soprattutto nei confronti di un soggetto che, come riconosce lo stesso pagina12 di 21 giudice di prime cure, “si era documentato sul punto” e “dimostrava di avere intuito il corretto significato delle disposizioni legislative”.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la richiesta di compensazione, formulata dal in subordine all'accoglimento della Parte_1 domanda attorea, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto che l'affrancazione sarebbe stata concessa a costo zero.
Afferma l'appellante che, secondo la normativa vigente, la base di riferimento per il calcolo del corrispettivo dovuto per l'affrancazione del prezzo massimo di cessione dell'alloggio è rappresentato dal comma 48 dell'art. 35, della legge n. 865/1971, che fa riferimento alla convenzione originaria e non alla nuova convenzione stipulata nel 2010, presa in esame dal primo giudice.
Con il quinto e ultimo motivo di appello il censura Parte_1 la pronuncia sulle spese di lite.
L'esame del gravame.
In ordine di priorità logico giuridica va esaminato il primo motivo di impugnazione, poiché riguarda la questione pregiudiziale della giurisdizione.
Il motivo è privo di fondamento.
La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, a partire dalle ordinanze 23 marzo 2011, nn. 6594,
6595 e 6596, che l'attrazione della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto che agisce nei confronti della pubblica amministrazione sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, mentre si è al di fuori della giurisdizione amministrativa se viene in rilievo una fattispecie complessa in cui l'emanazione di un provvedimento favorevole, che venga successivamente annullato in quanto illegittimo, si configura solo come uno dei presupposti dell'azione pagina13 di 21 risarcitoria che si fonda altresì sulla capacità del provvedimento di determinare l'affidamento dell'interessato e la lesione del suo patrimonio, che consegue a tale affidamento e alla sopravvenuta caducazione del provvedimento favorevole (Cass., Sez. Un., 4 settembre 2015, n.
17586; Cass., Sez. Un., 22 maggio 2017, n. 12799; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2018, n. 1654; Cass., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22435).
Anche di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che «perché sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, è necessario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, che la causa petendi si radichi nelle modalità di esercizio del potere amministrativo, ciò che non accade quando la causa del danno di cui il privato chiede il risarcimento risieda non già nel cattivo esercizio del potere amministrativo, bensì in un comportamento la cui illiceità venga dedotta prescindendo dal modo in cui il potere è stato esercitato e venga prospettata come violazione di regole comportamentali di buona fede e correttezza alla cui osservanza è tenuto qualunque soggetto, sia esso pubblico o privato» (Cass., S.U., n.
1567 del 19 gennaio 2023).
Va, inoltre, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la giurisdizione deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale. Quest'ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4996; Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2018, n. 32365).
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza in materia di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, correttamente interpretando i fatti allegati dall'attore.
pagina14 di 21 Il giudice ha, quindi, giustamente ritenuto, anche sulla base delle precisazioni contenute nella memoria del 30 gennaio 2023 depositata da che la causa petendi fosse non l'esercizio del potere da CP_1
parte del (e, quindi, l'illegittimità del provvedimento di Parte_1 determinazione del prezzo adottato in data 1 settembre 2021, di cui pure l'attore chiedeva l'accertamento della nullità), ma il negligente comportamento dell'amministrazione comunale, sul quale egli aveva fatto affidamento.
Sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si CP_1 doleva, invero, che, a seguito dello scambio di mail con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, architetto egli avesse dato per Persona_4 certo che la strada dell'affrancazione del prezzo di cessione degli immobili non fosse percorribile, mentre, con successiva delibera del 2022, la Giunta
Comunale del aveva deliberato detta affrancazione;
che, Parte_1 dunque, avendo fatto affidamento sulle indicazioni del detto funzionario comunale, non avesse presentato istanza di affrancazione, così perdendo la possibilità di ricavare dalla vendita dei propri immobili il maggior prezzo di mercato che gli era stato offerto.
Essendo, quindi, stato dedotto un danno derivante non dall'illegittimo esercizio, anche solo indiretto, del potere da parte del Parte_1 ma da un mero comportamento contrario alle regole di correttezza e buona fede, il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto la sussistenza della giurisdizione ordinaria.
In ordine di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di impugnazione, concernente la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.
La pronuncia impugnata ha specificato che la responsabilità per il danno causato da un funzionario si estende, in via diretta, alla pubblica amministrazione e che la stessa “non è qualificabile né come extracontrattuale né come contrattuale in senso proprio, configurandosi piuttosto […] come una responsabilità di tipo relazionale o da contatto sociale qualificato”.
pagina15 di 21 Risulta evidente che il giudice di prime cure non ha sostituito la domanda introduttiva del giudizio, né ha alterato gli elementi di identificazione dell'azione, ma si è limitato a qualificare correttamente il fatto prospettato dall'attore, a nulla rilevando che quest'ultimo l'abbia invece erroneamente inquadrato nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito o nella responsabilità oggettiva dei padroni e committenti.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione “il vizio di “ultra” ed
“extra” petizione ricorre solo quando il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione, dovendosi, invece, escludere la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate;
[…] il giudice non è vincolato nel potere di qualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ben potendo sussumerli in diversa fattispecie, ove la condotta prospettata sia, con essa, astrattamente compatibile” (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., n. 3908 dell'11 febbraio
2019).
Non essendo, dunque, ravvisabile alcun vizio di ultra o extra petizione, il terzo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
Il secondo motivo di appello merita accoglimento.
Il giudice di prime cure ha basato la propria decisione sul presupposto che “l'arch. ha dato un parere giuridicamente errato, sostenendo CP_2
falsamente che l'affrancazione non fosse percorribile. In questo modo, è ovvio che abbia indotto il cittadino a rinunciare a quella che lui stesso definiva “la strada preferita””.
Tuttavia, dall'esame dello scambio di corrispondenza intervenuto tra e il risulta chiaro, anzitutto, che il CP_1 Parte_1
responsabile dell'ufficio tecnico comunale non ha espresso alcun parere giuridico, posto che nessuna delle mail che le parti si sono scambiate nell'agosto del 2021 contiene una disamina di norme giuridiche.
pagina16 di 21 Piuttosto, da quella corrispondenza emerge in modo chiaro come, mettendo a disposizione la propria esperienza in modo leale e trasparente, il funzionario pubblico abbia semplicemente rappresentato quanto era nelle sue conoscenze sullo stato della materia e, precisamente, che il consiglio comunale di Merate era, fino a quel momento, orientato a negare le affrancazioni per la liberalizzazione del prezzo di vendita degli immobili di edilizia agevolata;
circostanza mai contestata da CP_1
Non si ravvisa, pertanto, nel comportamento del funzionario del alcun comportamento scorretto, essendosi egli limitato a Parte_1 riportare fatti veritieri e, cioè, l'orientamento del consiglio comunale di
Merate in materia di affrancazione del prezzo degli immobili di edilizia agevolata. Ne deriva anche che la condotta del funzionario dell'ufficio tecnico comunale non era idonea ad ingenerare un legittimo e incolpevole affidamento in CP_1
L'architetto ha, infatti, rappresentato a CP_2 CP_1
l'orientamento assunto fino a quel momento dal consiglio comunale di
Merate nella materia di interesse del richiedente attenendosi CP_1
a quanto oggettivamente rilevabile.
Che non vi sia stato alcun comportamento del pubblico funzionario scorretto, contrario ai minimi canoni di trasparenza, diligenza e correttezza emerge proprio dallo scambio di corrispondenza intercorso con CP_1
[...]
Dopo aver fornito, in modo molto trasparente e sincero, le informazioni in ordine alle decisioni assunte dall'organo compente del in materia di affrancazione del prezzo degli immobili di Parte_1 edilizia agevolata, con comunicazione mail dello stesso giorno (11 agosto
2021), alle ore 13.24, l'architetto ha precisato a che CP_2 CP_1
“Naturalmente Lei può presentare al protocollo qualsiasi richiesta, nella fattispecie non c'è un modulo, può utilizzare la sua carta intestata” (doc. n.
5, fascicolo di primo grado di , lasciando chiaramente all'interessato CP_1 la libertà di scegliere tra l'istanza di rideterminazione del prezzo e quella di affrancazione.
pagina17 di 21 Che non ci sia stato un affidamento incolpevole di CP_1
emerge sempre dalla medesima corrispondenza intercorsa con il predetto architetto dalla quale si rileva, non solo che “si era Persona_4 CP_1
documentato sul punto” e “dimostrava di avere intuito il corretto significato delle disposizioni legislative”, come è stato correttamente evidenziato nella sentenza gravata (pur non traendone le dovute conseguenze), ma anche e soprattutto che era consapevole CP_1 che l'orientamento del Comune di Merate fosse illegittimo.
A tali conclusioni si perviene dalla lettura delle mail del 12 agosto
2021 e del 13 agosto 2021 (doc. n. 5, cit.).
Invero, alla richiesta formulata dall'architetto il 12 agosto CP_2
2021, ore 17.11 – con la quale il funzionario comunale ha affermato “a seguito della corrispondenza intercorsa volevo chiederle se la richiesta di determinazione del prezzo massimo di vendita protocollata in data
09/08/2021 n. 31981 la portiamo avanti o va annullata perchè preferisce intraprendere la “seconda strada”” – ha risposto il 13 CP_1 agosto 2021, ore 09.19, dichiarando “la portiamo avanti perché spero che nel documentarsi per produrre l'atto, arriverà alla logica conclusione che
l'interpretazione della legge che state dando è sbagliata (le rammento che il condominio è stato realizzato nel 1985) e arriverete ad essere d'accordo con me”.
La sentenza impugnata ha, quindi, erroneamente presupposto che l'architetto avesse espresso “un parere giuridicamente Persona_4 errato, sostenendo falsamente che l'affrancazione non fosse percorribile”.
Al contrario, non può assimilarsi il contenuto delle mail sopra citate alla redazione di un parere giuridico, nè le affermazioni del funzionario circa la percorribilità dell'affrancazione possono ritenersi false, nulla essendo stato contestato al riguardo, sicchè deve ritenersi accertato che quelle informazion riportassero un dato oggettivo e non confutabile. Lo dimostra, del resto, lo stesso comportamento di il quale non CP_1 sole le ha recepite, ma le ha anche valutate sull'evidente presupposto che fossero vere.
pagina18 di 21 Si aggiunga che nel giudizio l'attore non ha mai lamentato che le informazioni dell'architetto non corrispondessero all'effettivo CP_2 orientamento del ma ha dedotto, al contrario, che quelle Parte_1
informazioni si fossero rivelate successivamente non corrispondenti al vero, avendo la giunta comunale di Merate deliberato l'affrancazione del prezzo nel 2022.
In particolare, quanto alla circostanza che, con delibera della giunta comunale in data 11 gennaio 2022, il abbia concesso Parte_1
l'affrancazione del prezzo dei fabbricati realizzati in regime di edilizia economica popolare (cfr. doc. n. 13, fascicolo di primo grado di , si CP_1
osserva che la relativa delibera non solo è stata emessa oltre un anno dopo le interlocuzioni con il funzionario comunale, ma la stessa non intacca la veridicità di quanto esposto dal funzionario nelle sue mail, nelle quali - si ribadisce - egli si è limitato a riferire, in modo oggettivo, l'orientamento assunto dal consiglio comunale all'epoca della richiesta di informazioni da parte di Questo non escludeva che quell'orientamento potesse subire CP_1 variazioni nel tempo, come di fatto accaduto, né che l'architetto CP_2
avesse fornito informazioni corrette.
Alla luce di quanto osservato appare evidente come non sia configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell'incolpevole affidamento del privato.
In accoglimento del secondo motivo di appello e in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti del CP_1 Parte_1
Con l'accoglimento del secondo motivo di appello restano assorbiti i restanti motivi.
La regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali va, quindi, ricordato che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della
pagina19 di 21 lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. n. 9064 del 2018;
Cass. n. 27056 del 2021).
Nel caso in esame, a seguito della definizione del giudizio di appello muta l'esito della lite, poiché risulta soccombente, con la CP_1
conseguenza che deve essere condannato a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022,
n. 147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo
2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta
(escluso, quindi, il compenso per la fase istruttoria, quanto al presente giudizio), tenuto conto dei parametri medi (minimi solo con riferimento alla fase istruttoria del giudizio di primo grado) e considerato il valore della causa (ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
ACCOGLIE
l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_1
per la riforma della sentenza n. 429/2024, pubblicata il 23 maggio
[...]
2024 dal Tribunale di Lecco nella causa iscritta al n. 1032/2022 r.g.; per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni proposta da nei CP_1
confronti del Parte_1
pagina20 di 21 ON
a rimborsare al in persona del CP_1 Parte_1
Sindaco pro tempore, le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 4.237,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
quanto al giudizio di secondo grado, in euro 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta.
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte
d'Appello, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero
Il consigliere estensore
Dott.ssa EL RE
pagina21 di 21