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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/04/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/2900
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2900/2021
Promossa da:
(C.F. ) sedente in Pontedera (PI) 56025 Parte_1 P.IVA_1 via san Gervasio nr. 4/D –, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alberto Benedetti (C.F. ; e-mail: pec: C.F._1 Email_1 Email_2 fax nr. 050/576550) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, alla via Palestro nr. 25, giusta procura in calce al presente atto resa su foglio
ATTORE
Contro
rapp.ta avv.to FALSINI Controparte_1
MARIA LETIZIA
CONVENUTA
OGGETTO: contributi in agricoltura regolamento UE 1397/2013
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: accertare – previa eventuale disapplicazione degli atti adottati da in data 29.06.2016- il diritto della ad ottenere gli CP_2 Parte_1 aiuti previsti dal Regolamento UE 1307/2013 sulla base delle superfici condotte in forza del contratto di affitto di fondi rustici del 13.1.2013 e delle domande da essa presentate e, conseguentemente, accertare che il contributo annuo spettante a favore della
[...]
ammonta ad € 13.054,67 o a quella diversa somma maggiore o minore che Parte_1 risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento – per l'intera vigenza della CP_2
PAC 2015-2020 della somma di € 78328,02 o di quella diversa minore o maggiore che sia
Pagina 1 riconosciuta come spettante a parte attrice all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari tutti del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La società odierna attrice aveva preso in affitto un complesso di fondi rustici e tra cedente e cessionario era stato previsto il trasferimento del credito epr gli aiuti in agricoltura già spettante alla cedente.
tuttavia, nell'anno 2016 aveva pubblicato il diniego della domanda presentata dalla società CP_2
odierna attrice e per questo motivo l'attrice ha proposto il presente giudizio per vedersi Pt_1 riconoscere da questo giudice ordinario il diritto ai contributi prevista dal citato regolamento europeo.
Il giudice istruttore a seguito dell'assunzione di prove per testi ed esame documenti ha disposto ctu con la commercialista dott.ssa iscritto all'albo del tribunale, ponendo i Persona_1 seguenti quesiti:
a. ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo all'odierna attrice per l'ottenimento dei diritti all'aiuto per l'intera vigenza della PAC 2015-2020 in forza del contratto di affitto di fondi rustici del 31.12.2013 versato in atti, sulla base delle previsioni di cui al combinato disposto degli art. 21 par 1 lett b) 24, par 8 e 34 del Reg. (UE) 1307/2013, 1 e 7 del DM 18.11.2014 nr. 6513 e/o altra normativa applicabile; b. a ad accertare l'ammontare degli aiuti spettanti alla per Parte_1
l'intera vigenza della PAC 2015-2020 sulla base della domanda di pagamento diretto, della dichiarazione unica aziendale e del piano delle coltivazioni versati -in estratto- in atti, ed in generale sulla base della documentazione riferita alla che il Parte_1 consulente acquisisca sul portale . CP_2 La dott.ssa ha depositato la ctu in data 16.2.2024, dopo aver dettagliatamente esaminato la Per_1 normativa speciale che disciplina i contributi agricoli invocati dalla parte attrice e la documentazione versata in atti, e ha così concluso:
“A) In capo alla sussistono i requisiti per Parte_1 l'ottenimento dei diritti all'aiuto per l'intera vigenza della PAC 2015-2022, in forza del contratto di affitto stipulato e della normativa applicabile. B) I contributi spettanti si quantificano in € 9.944,53 per ogni anno di vigenza della PAC 2015- 2022 e quindi per un totale di € 79.556,24”. La ctu ha verificato che in base alla normativa speciale l'attrice è legittimata a chiedere gli aiuti spettanti all'affittante in quanto “in caso di vendita o affitto della loro azienda o parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti della prima assegnazione, hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015 da stabilire, di trasferire i diritti all'aiuto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a uno o più agricoltori purchè questi siano agricoltori attivi. In questi casi la domanda di prima assegnazione deve essere presentata dal cessionario”. Potranno quindi essere assegnati titoli agli agricoltori che non hanno presentato la domanda per gli aiuti del 2013 in quanto il requisito può essere “ereditato” dall'affittuario a seguito di un contratto di affitto”.
Il ctu ha poi verificato che l'attrice aveva presentato la domanda nei termini così scrivendo il ctu:
“La Società affittuaria ha presentato quindi il piano di coltivazioni e domanda unica per l'ottenimento dei benefici dell'anno 2014 in cui è evidenziato il subentro fra cedente e cessionario e detta domanda dei benefici 2014 ha avuto esito positivo.
La stessa ha quindi presentato nei termini dell'art. 7 del DM 6513/2014, Domanda di assegnazione n. 2015DUA0000000002113450502000000008 Prot. N. 122071 dell'8.06.2015 per l'ottenimento degli aiuti della PAC 2015-2020 requisito essenziale per l'ottenimento dei benefici, che però è stata respinta”.
Pagina 2 La ctu condivisibilmente ha ritenuto che il motivo del diniego espresso da non possa essere CP_2 legittimo perché effettivamente il fatto che l'attrice abbia semplicemente omesso la comunicazione di avente diritto sul SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per gli aiuti della PAC
2015-2020 pensando non fosse necessario, non può determinare la perdita del diritto sostanziale agli aiuti e ciò in quanto:
1) la aveva, comunque, presentato nei termini la domanda per l'ottenimento dei Parte_1 benefici e aveva i requisiti richiesti;
2) la aveva presentato correttamente il piano di coltivazioni con l'indicazione Parte_1 inoltre del passaggio fra cedente e cessionario e con l'indicazione dei codici fiscali di entrambi;
3) la Società aveva fatto domanda con esito positivo degli aiuti 2014 utilizzando il proprio codice fiscale;
4) nel contratto di affitto intercorso con la Fattoria Santa Lucia Società semplice Agricola sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi degli artt. 2559 e 2562 del Codice Civile e fra questi Il requisito consistente nell'aver presentato domanda dei benefici nel 2013;
5) tutte le “norme” emesse in materia danno diritto all'ottenimento dei benefici della PAC 2015- 2020 alla Società affittuaria;
6) il mancato completamento della procedura di pubblicazione sul SIAN non incide sul suo diritto sostanziale ad avere i diritti all'aiuto;
7) Che le Circolari dell' che definiscono la procedura amministrativa per Controparte_3 avere la qualifica di “avente diritto”, non sono considerate dal nostro ordinamento “norme giuridiche” ma sono atti diretti agli organi e uffici periferici e sott'ordinati e non hanno in se valore normativo o provvedimentale e non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, rappresentando infatti una forma di comunicazione interna attraverso la quale vengono fornite indicazioni, istruzioni o chiarimenti e non sono una fonte autonoma di diritti e obblighi nei confronti dei cittadini;
8) comunque, tale procedura non può essere considerata a pena di nullità per i soggetti che non la completano correttamente.
9) la , era soggetto già “conosciuto” dall'ente preposto in Parte_1 quanto già beneficiaria degli aiuti del 2014, avendo acquisito tutti i rapporti giuridici attivi e passivi da altra azienda agricola a seguito del contratto di affitto;
10) la delega all'ente preposto all'assegnazione dei titoli di cui al DM n. 1420 del 2015 all'art. 4, dove indica che le modalità e le procedure dell'attività di ricognizione preventiva sono definite dall'organismo di coordinamento e che la ricognizione preventiva rileva i potenziali beneficiari dell'aiuto per l'anno 2015 e le potenziali superfici ammissibili, non menziona affatto che dette procedure possano inficiare il diritto sostanziale ad avere dei benefici in caso di erronea applicazione di detta procedura da parte dei soggetti richiedenti.
Dunque, aderendo alle considerazioni tecniche del ctu e ad un approccio meno formalistico e condividendo l'assunto sulla natura non normativa delle circolari la cui inosservanza dunque non potrebbe determinare la caducazione di un diritto soggettivo attribuito per giunta da un regolamento europeo e interpretando dunque la legge secondo i canoni costituzionali del buon andamento e del principio di legalità, di cui è espressione proprio il rispetto della gerarchia delle fonti e l'esclusione appunto delle circolari dagli atti normativi ossia dalle fonti del diritto, deve recepirsi in toto la ctu della dott.ssa e concludersi per l'illegittimità del provvedimento negativo di che Per_1 CP_2 aveva rifiutato di erogare all'attrice gli aiuti della PAC 2015-2020.
Sulla natura non normativa delle circolari si veda la sempre attuale sentenza Cass. Sez. un.:
n. 1457 del 21/05/1973 che afferma: “Le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi nè di obblighi a carico dell' amministrazione, nè possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge”.
Pagina 3 Da osservare che l'interpretazione che dovesse collegare all'inosservanza della circolare, la caducazione del diritto, si porrebbe in contrasto col regolamento UE che non prevede il requisito della ricognizione preventiva degli aventi diritto mediante iscrizione al sistema informativo istituito presso infatti gli articoli 2,1 paragrafo 1 lett b), 24, paragrafo 8 e 34 del Regolamento UE CP_2
1307/2013, 1 e 7 del DM 18.11.2014, nr. 6513, prevedono i seguenti due requisiti per il diritto al trasferimento dei diritti all'aiuto: 1) la presenza di una clausola che trasferisse al cessionario i diritti all'aiuto, precedente alla domanda di assegnazione dei titoli;
2) l'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione dei titoli da parte dell'affittuario. Entrambi i requisiti sussistono nel caso di specie come dimostra la ctu e le prove orali raccolte nel processo, oltre che le prove documentali esaminate dal ctu.
Per questi motivi
la domanda dell'attrice merita accoglimento e conseguentemente il provvedimento amministrativo di diniego assunto dalla Regione Toscana per mezzo dell'ente va disapplicato da questo GO per riconoscere il diritto del privato ai contributi mancati, CP_2 oltre gli interessi da ritardo da calcolarsi ai sensi dell'art. 1224 c.c. che disciplina proprio il danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1. Accerta che in capo alla sussistevano i requisiti Parte_1 per l'ottenimento dei diritti all'aiuto per l'intera vigenza della PAC 2015-2020, in forza del contratto di affitto stipulato e della normativa applicabile;
2. condanna l a Controparte_1 corrispondere alla gli aiuti mancati, liquidandoli Parte_1 in euro € 79.556,24 per il periodo 2015-2020, con gli interessi ex art. 1224 c.c. per il ritardo fino al soddisfo;
3. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese legali di questo giudizio e le spese di ctu liquidando le spese legali a titolo di onorari in euro 14.1013,00 oltre accessori di legge, oltre le spese vive di contributo unificato e marche;
4. pone le spese di ctu a carico della parte convenuta soccombente, con obbligo di rimborso di eventuali acconti corrisposti dall'attrice al ctu.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2900/2021
Promossa da:
(C.F. ) sedente in Pontedera (PI) 56025 Parte_1 P.IVA_1 via san Gervasio nr. 4/D –, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alberto Benedetti (C.F. ; e-mail: pec: C.F._1 Email_1 Email_2 fax nr. 050/576550) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa, alla via Palestro nr. 25, giusta procura in calce al presente atto resa su foglio
ATTORE
Contro
rapp.ta avv.to FALSINI Controparte_1
MARIA LETIZIA
CONVENUTA
OGGETTO: contributi in agricoltura regolamento UE 1397/2013
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: accertare – previa eventuale disapplicazione degli atti adottati da in data 29.06.2016- il diritto della ad ottenere gli CP_2 Parte_1 aiuti previsti dal Regolamento UE 1307/2013 sulla base delle superfici condotte in forza del contratto di affitto di fondi rustici del 13.1.2013 e delle domande da essa presentate e, conseguentemente, accertare che il contributo annuo spettante a favore della
[...]
ammonta ad € 13.054,67 o a quella diversa somma maggiore o minore che Parte_1 risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento – per l'intera vigenza della CP_2
PAC 2015-2020 della somma di € 78328,02 o di quella diversa minore o maggiore che sia
Pagina 1 riconosciuta come spettante a parte attrice all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari tutti del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
La società odierna attrice aveva preso in affitto un complesso di fondi rustici e tra cedente e cessionario era stato previsto il trasferimento del credito epr gli aiuti in agricoltura già spettante alla cedente.
tuttavia, nell'anno 2016 aveva pubblicato il diniego della domanda presentata dalla società CP_2
odierna attrice e per questo motivo l'attrice ha proposto il presente giudizio per vedersi Pt_1 riconoscere da questo giudice ordinario il diritto ai contributi prevista dal citato regolamento europeo.
Il giudice istruttore a seguito dell'assunzione di prove per testi ed esame documenti ha disposto ctu con la commercialista dott.ssa iscritto all'albo del tribunale, ponendo i Persona_1 seguenti quesiti:
a. ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo all'odierna attrice per l'ottenimento dei diritti all'aiuto per l'intera vigenza della PAC 2015-2020 in forza del contratto di affitto di fondi rustici del 31.12.2013 versato in atti, sulla base delle previsioni di cui al combinato disposto degli art. 21 par 1 lett b) 24, par 8 e 34 del Reg. (UE) 1307/2013, 1 e 7 del DM 18.11.2014 nr. 6513 e/o altra normativa applicabile; b. a ad accertare l'ammontare degli aiuti spettanti alla per Parte_1
l'intera vigenza della PAC 2015-2020 sulla base della domanda di pagamento diretto, della dichiarazione unica aziendale e del piano delle coltivazioni versati -in estratto- in atti, ed in generale sulla base della documentazione riferita alla che il Parte_1 consulente acquisisca sul portale . CP_2 La dott.ssa ha depositato la ctu in data 16.2.2024, dopo aver dettagliatamente esaminato la Per_1 normativa speciale che disciplina i contributi agricoli invocati dalla parte attrice e la documentazione versata in atti, e ha così concluso:
“A) In capo alla sussistono i requisiti per Parte_1 l'ottenimento dei diritti all'aiuto per l'intera vigenza della PAC 2015-2022, in forza del contratto di affitto stipulato e della normativa applicabile. B) I contributi spettanti si quantificano in € 9.944,53 per ogni anno di vigenza della PAC 2015- 2022 e quindi per un totale di € 79.556,24”. La ctu ha verificato che in base alla normativa speciale l'attrice è legittimata a chiedere gli aiuti spettanti all'affittante in quanto “in caso di vendita o affitto della loro azienda o parte di essa, le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti della prima assegnazione, hanno la facoltà, con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione delle domande nel 2015 da stabilire, di trasferire i diritti all'aiuto ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a uno o più agricoltori purchè questi siano agricoltori attivi. In questi casi la domanda di prima assegnazione deve essere presentata dal cessionario”. Potranno quindi essere assegnati titoli agli agricoltori che non hanno presentato la domanda per gli aiuti del 2013 in quanto il requisito può essere “ereditato” dall'affittuario a seguito di un contratto di affitto”.
Il ctu ha poi verificato che l'attrice aveva presentato la domanda nei termini così scrivendo il ctu:
“La Società affittuaria ha presentato quindi il piano di coltivazioni e domanda unica per l'ottenimento dei benefici dell'anno 2014 in cui è evidenziato il subentro fra cedente e cessionario e detta domanda dei benefici 2014 ha avuto esito positivo.
La stessa ha quindi presentato nei termini dell'art. 7 del DM 6513/2014, Domanda di assegnazione n. 2015DUA0000000002113450502000000008 Prot. N. 122071 dell'8.06.2015 per l'ottenimento degli aiuti della PAC 2015-2020 requisito essenziale per l'ottenimento dei benefici, che però è stata respinta”.
Pagina 2 La ctu condivisibilmente ha ritenuto che il motivo del diniego espresso da non possa essere CP_2 legittimo perché effettivamente il fatto che l'attrice abbia semplicemente omesso la comunicazione di avente diritto sul SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per gli aiuti della PAC
2015-2020 pensando non fosse necessario, non può determinare la perdita del diritto sostanziale agli aiuti e ciò in quanto:
1) la aveva, comunque, presentato nei termini la domanda per l'ottenimento dei Parte_1 benefici e aveva i requisiti richiesti;
2) la aveva presentato correttamente il piano di coltivazioni con l'indicazione Parte_1 inoltre del passaggio fra cedente e cessionario e con l'indicazione dei codici fiscali di entrambi;
3) la Società aveva fatto domanda con esito positivo degli aiuti 2014 utilizzando il proprio codice fiscale;
4) nel contratto di affitto intercorso con la Fattoria Santa Lucia Società semplice Agricola sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ai sensi degli artt. 2559 e 2562 del Codice Civile e fra questi Il requisito consistente nell'aver presentato domanda dei benefici nel 2013;
5) tutte le “norme” emesse in materia danno diritto all'ottenimento dei benefici della PAC 2015- 2020 alla Società affittuaria;
6) il mancato completamento della procedura di pubblicazione sul SIAN non incide sul suo diritto sostanziale ad avere i diritti all'aiuto;
7) Che le Circolari dell' che definiscono la procedura amministrativa per Controparte_3 avere la qualifica di “avente diritto”, non sono considerate dal nostro ordinamento “norme giuridiche” ma sono atti diretti agli organi e uffici periferici e sott'ordinati e non hanno in se valore normativo o provvedimentale e non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, rappresentando infatti una forma di comunicazione interna attraverso la quale vengono fornite indicazioni, istruzioni o chiarimenti e non sono una fonte autonoma di diritti e obblighi nei confronti dei cittadini;
8) comunque, tale procedura non può essere considerata a pena di nullità per i soggetti che non la completano correttamente.
9) la , era soggetto già “conosciuto” dall'ente preposto in Parte_1 quanto già beneficiaria degli aiuti del 2014, avendo acquisito tutti i rapporti giuridici attivi e passivi da altra azienda agricola a seguito del contratto di affitto;
10) la delega all'ente preposto all'assegnazione dei titoli di cui al DM n. 1420 del 2015 all'art. 4, dove indica che le modalità e le procedure dell'attività di ricognizione preventiva sono definite dall'organismo di coordinamento e che la ricognizione preventiva rileva i potenziali beneficiari dell'aiuto per l'anno 2015 e le potenziali superfici ammissibili, non menziona affatto che dette procedure possano inficiare il diritto sostanziale ad avere dei benefici in caso di erronea applicazione di detta procedura da parte dei soggetti richiedenti.
Dunque, aderendo alle considerazioni tecniche del ctu e ad un approccio meno formalistico e condividendo l'assunto sulla natura non normativa delle circolari la cui inosservanza dunque non potrebbe determinare la caducazione di un diritto soggettivo attribuito per giunta da un regolamento europeo e interpretando dunque la legge secondo i canoni costituzionali del buon andamento e del principio di legalità, di cui è espressione proprio il rispetto della gerarchia delle fonti e l'esclusione appunto delle circolari dagli atti normativi ossia dalle fonti del diritto, deve recepirsi in toto la ctu della dott.ssa e concludersi per l'illegittimità del provvedimento negativo di che Per_1 CP_2 aveva rifiutato di erogare all'attrice gli aiuti della PAC 2015-2020.
Sulla natura non normativa delle circolari si veda la sempre attuale sentenza Cass. Sez. un.:
n. 1457 del 21/05/1973 che afferma: “Le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi nè di obblighi a carico dell' amministrazione, nè possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge”.
Pagina 3 Da osservare che l'interpretazione che dovesse collegare all'inosservanza della circolare, la caducazione del diritto, si porrebbe in contrasto col regolamento UE che non prevede il requisito della ricognizione preventiva degli aventi diritto mediante iscrizione al sistema informativo istituito presso infatti gli articoli 2,1 paragrafo 1 lett b), 24, paragrafo 8 e 34 del Regolamento UE CP_2
1307/2013, 1 e 7 del DM 18.11.2014, nr. 6513, prevedono i seguenti due requisiti per il diritto al trasferimento dei diritti all'aiuto: 1) la presenza di una clausola che trasferisse al cessionario i diritti all'aiuto, precedente alla domanda di assegnazione dei titoli;
2) l'avvenuta presentazione della domanda di assegnazione dei titoli da parte dell'affittuario. Entrambi i requisiti sussistono nel caso di specie come dimostra la ctu e le prove orali raccolte nel processo, oltre che le prove documentali esaminate dal ctu.
Per questi motivi
la domanda dell'attrice merita accoglimento e conseguentemente il provvedimento amministrativo di diniego assunto dalla Regione Toscana per mezzo dell'ente va disapplicato da questo GO per riconoscere il diritto del privato ai contributi mancati, CP_2 oltre gli interessi da ritardo da calcolarsi ai sensi dell'art. 1224 c.c. che disciplina proprio il danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1. Accerta che in capo alla sussistevano i requisiti Parte_1 per l'ottenimento dei diritti all'aiuto per l'intera vigenza della PAC 2015-2020, in forza del contratto di affitto stipulato e della normativa applicabile;
2. condanna l a Controparte_1 corrispondere alla gli aiuti mancati, liquidandoli Parte_1 in euro € 79.556,24 per il periodo 2015-2020, con gli interessi ex art. 1224 c.c. per il ritardo fino al soddisfo;
3. condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese legali di questo giudizio e le spese di ctu liquidando le spese legali a titolo di onorari in euro 14.1013,00 oltre accessori di legge, oltre le spese vive di contributo unificato e marche;
4. pone le spese di ctu a carico della parte convenuta soccombente, con obbligo di rimborso di eventuali acconti corrisposti dall'attrice al ctu.
Firenze, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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