Art. 12.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i canoni delle locazioni e sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attivita' artigiane e professionali, prorogate in virtu' della presente legge, sono aumentati nella misura del 50 per cento, computata sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' escluso il conguaglio previsto dall' art. 5 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 .
La misura dell'aumento, in considerazione del valore dell'immobile, che si trovi in buone condizioni di manutenzione, puo' essere elevata al 100 per cento quando si tratta di appartamento con caratteristiche di lusso quali sono determinate dal decreto ministeriale 7 gennaio 1950, emanato in relazione alla legge per l'incremento delle costruzioni edilizie; e puo' essere elevato al 200 per cento quando si tratta di immobile indicato ai numeri 1) e 2) del citato decreto.
La misura dell'aumento, stabilita dai commi precedenti, e' ridotta al 20 per cento nei casi previsti nel 2° e 3° alinea dell' art. 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 , e nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia. ((3)) Nessun aumento e' dovuto quando si tratta di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.
A decorrere dal 1 gennaio 1951, sara' apportato un ulteriore aumento nella stessa misura disposta nei commi precedenti computato sempre sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La misura degli aumenti e' ridotta al 10 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Qualora ricorra l'ipotesi del terzo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , la misura dell'aumento e' ridotta a due terzi di quelle sopra previste per le case di lusso e a meta' per le altre case."
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, i canoni delle locazioni e sublocazioni di immobili adibiti ad uso di abitazione o all'esercizio di attivita' artigiane e professionali, prorogate in virtu' della presente legge, sono aumentati nella misura del 50 per cento, computata sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' escluso il conguaglio previsto dall' art. 5 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 .
La misura dell'aumento, in considerazione del valore dell'immobile, che si trovi in buone condizioni di manutenzione, puo' essere elevata al 100 per cento quando si tratta di appartamento con caratteristiche di lusso quali sono determinate dal decreto ministeriale 7 gennaio 1950, emanato in relazione alla legge per l'incremento delle costruzioni edilizie; e puo' essere elevato al 200 per cento quando si tratta di immobile indicato ai numeri 1) e 2) del citato decreto.
La misura dell'aumento, stabilita dai commi precedenti, e' ridotta al 20 per cento nei casi previsti nel 2° e 3° alinea dell' art. 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 , e nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche, specialmente se tragga i mezzi di vita soltanto dal proprio lavoro o da trattamento di pensione o di quiescenza ovvero se abbia notevole carico di famiglia. ((3)) Nessun aumento e' dovuto quando si tratta di abitazioni di infimo ordine, specialmente se seminterrate, di un solo vano senza accessori, baracche e simili.
A decorrere dal 1 gennaio 1951, sara' apportato un ulteriore aumento nella stessa misura disposta nei commi precedenti computato sempre sull'ammontare del canone corrisposto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
La misura degli aumenti e' ridotta al 10 per cento quando si tratta di immobili locati per la prima volta posteriormente al 18 giugno 1945.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Qualora ricorra l'ipotesi del terzo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , la misura dell'aumento e' ridotta a due terzi di quelle sopra previste per le case di lusso e a meta' per le altre case."