Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 maggio 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 1988 |
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Giurisprudenza • +500
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- art. 2 l. 1089/1939·
- art. 6 l. 241/1990·
- art. 35 l. 253/1·
- art. 3 l. 241/1990·
- vincolo culturale·
- art. 21-septies l. 241/1990·
- revoca vincolo·
- art. 1 l. 1089/1939·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 21-nonies l. 241/1990·
- omessa pronuncia·
- art. 10 l. 241/1990·
- art. 5 l. 241/1990·
- eccesso di potere
Versioni del testo
- Capo I : Proroga dei contratti di locazione
- Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 , sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , e' protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253 , e' protratta fino al 31 dicembre 1960.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva." - Art. 2.
Non sono soggetti a proroga i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il 1 marzo 1947, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione degli immobili che siano stati costruiti o siano ricostruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 , nonche' degli immobili distrutti o danneggiati per piu' della meta' in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima a cura del proprietario.
I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente al 1 marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga. Il conduttore dalla data della scadenza convenzionale al termine della proroga dovra' corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la data del 31 dicembre 1951 preveduta nel secondo comma dell'art. 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e' sostituita dalla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo."