Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 maggio 1950 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 21 aprile 1988 |
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(massima n. 1) In tema di locazione di immobili urbani, la disposizione dellart. 2, secondo comma, della legge n. 392 del 1978 - secondo cui, in mancanza di patto contrario, il conduttore ha facoltà di sublocare parzialmente limmobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati - ha regolato ex novo listituto della sublocazione degli immobili ad uso abitativo, nulla prevedendo per il caso di omessa comunicazione. Pertanto, devono ritenersi abrogate per incompatibilità con la nuova normativa le disposizioni che disciplinano diversamente la materia nel vigore della legge n. 253 del 1950, …
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), promosso dalla Corte d'appello di Salerno, sezione lavoro, nel procedimento …
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(massima n. 1) Lart. 35 della L. 23 maggio 1950 n. 253, a norma del quale non può essere disposta lesecuzione della sentenza di sfratto dai locali adibiti ad esercizio di farmacia senza la previa autorizzazione prefettizia, non può considerarsi tacitamente abrogato, ai sensi dellart. 84 della legge sullequo canone, dallart. 56 della medesima legge, che, innovando radicalmente la disciplina della cosiddetta graduazione, attribuisce al giudice di cognizione il potere di fissare la data di esecuzione del rilascio dellimmobile locato, dovendosi escludere ogni incompatibilità di questultima norma, che tende ad assicurare il contemperamento degli interessi del conduttore e del locatore, …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Capo I : Proroga dei contratti di locazione
- Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 , sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , e' protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253 , e' protratta fino al 31 dicembre 1960.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva." - Art. 2.
Non sono soggetti a proroga i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il 1 marzo 1947, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione degli immobili che siano stati costruiti o siano ricostruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 , nonche' degli immobili distrutti o danneggiati per piu' della meta' in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima a cura del proprietario.
I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente al 1 marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga. Il conduttore dalla data della scadenza convenzionale al termine della proroga dovra' corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la data del 31 dicembre 1951 preveduta nel secondo comma dell'art. 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e' sostituita dalla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo."