Legge 23 maggio 1950, n. 253

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  • 1Chi affitta può impedire all’inquilino di ospitare il partner?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 novembre 2024

  • 2INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI: assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), promosso dalla Corte d'appello di Salerno, sezione lavoro, nel procedimento …

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  • 3Cassazione civile n. 5757/1988
    https://www.brocardi.it/

  • 4Cancellazione della società conduttrice e intimazione di sfratto per morosità
    Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2023

  • 5L’assicurazione delle “casalinghe” è limitata alla casa di famiglia
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 9 settembre 2022

    La questione sollevata dalla Corte d'appello di Salerno era (e resta) pertinente e di estrema attualità, ma alla fine la Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale della legge sull'assicurazione contro gli infortuni domestici anche nella parte – quella messa in discussione – nella quale si limita l'ambito all'interno del quale opera la copertura assicurativa per chi svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, al solo insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, escludendo quindi altre abitazioni in cui …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 05/01/2026, n. 62
    Provvedimento: Pubblicato il 05/01/2026 N. 00062/2026REG.PROV.COLL. N. 06359/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6359 del 2024, proposto da Palazzo San LI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Gaddi e Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, Segretario Regionale del Ministero della Cultura per la Toscana, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale per la Toscana, …
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    • art. 1 l. 475/1968·
    • art. 2 l. 1089/1939·
    • art. 6 l. 241/1990·
    • art. 35 l. 253/1·
    • art. 3 l. 241/1990·
    • vincolo culturale·
    • art. 21-septies l. 241/1990·
    • revoca vincolo·
    • art. 1 l. 1089/1939·
    • giurisdizione amministrativa·
    • art. 21-nonies l. 241/1990·
    • omessa pronuncia·
    • art. 10 l. 241/1990·
    • art. 5 l. 241/1990·
    • eccesso di potere

  • 2Trib. Milano, sentenza 18/11/2024, n. 10014
    Provvedimento: N. R.G. 45657/2023 Tribunale di Milano SEZIONE TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 45657/2023 tra Parte_1 RICORRENTE e Controparte_1 RESISTENTE Oggi 18 novembre 2024 ad ore 10.15 innanzi al dott. Roberta Sperati, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Traficante, il quale conclude come da memoria integrativa per parte resistente l'avv. MORGIONI ALBERTO, che conclude come in atti; Le parti presenti procedono alla discussione orale della causa. Il Giudice dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza ex artt. 447-bis e 429 c.p.c. dandone lettura in udienza alle parti presenti. Il giudice Dott.ssa Roberta Sperati REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …
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    • divieto di ospitalità·
    • mutamento destinazione d'uso·
    • sublocazione·
    • art. 2 Costituzione·
    • art. 21 L. 253/1950·
    • art. 1456 c.c.·
    • principio di solidarietà sociale·
    • art. 1455 c.c.·
    • art. 12 contratto di locazione·
    • risoluzione contratto di locazione

  • 3Trib. Messina, sentenza 20/12/2024, n. 2871
    Provvedimento: TRIBUNALE di MESSINA TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile _________________ VERBALE di UDIENZA (art. 429 c.p.c.) Il giorno 20/12/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000021/2013 R.G.. È comparso, per gli opponenti, l'avv. CUZARI FRANCESCO il quale si riporta ed insiste nelle proprie difese. È comparsa, per l'opposto, l'avv. Letizia ANASTASI per delega degli avv.ti Fabrizio GUERRERA, Saro ROBERTI e Giovanni RUSSO la quale si riporta alle difese già svolte ed insiste nelle relative domande. IL G.U. invita le parti a discutere oralmente la causa. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U. decide …
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    • art. 1590 c.c.·
    • riconsegna immobile locato·
    • compensazione crediti·
    • art. 1591 c.c.·
    • art. 37 L. n. 392/78·
    • risarcimento danni art. 31 L. n. 392/78·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • legittimazione passiva·
    • onere della prova·
    • indennità per perdita di avviamento

  • 4Trib. Roma, sentenza 28/06/2024, n. 11166
    Provvedimento: N. R.G. 28798/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sesta CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele D'Angelo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28798/2023 promossa da: l' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21 (C.F. ) – rappresentato dalla con sede legale in P.IVA_1 Parte_2 Napoli al Centro Direzionale is. E/4, in persona dell'Amministratore delegato, nonché legale rapp.te pro tempore, Dott. con il patrocinio Controparte_1 dell'Avv. Fabio Manfredonia (C.F. ), ed …
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    • ricorso per canoni scaduti·
    • art. 614 bis c.p.c.·
    • subentro nel contratto di locazione·
    • prescrizione crediti locazione·
    • risoluzione contratto per inadempimento·
    • art. 37 L. 392/78·
    • art. 1455 c.c.·
    • compensazione spese di lite·
    • eredità con beneficio di inventario·
    • art. 447 bis c.p.c.

  • 5Cass. civ., sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 16221
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso n. 20336/2024 r.g. proposto da: Casa di Cura Tortorella s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Ulisse Corea, dall'Avv. EN IR e dall'Avv. Andrea Ferraro, i quali chiedono di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento ai propri indirizzi di posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Villa Sacchetti, 9, presso lo Studio Marini. -ricorrente - contro Civile Sent. Sez. 1 Num. 16221 Anno 2025 Presidente: SCODITTI ENRICO Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: …
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    • accreditamento sanitario·
    • retroattività contratto·
    • tetti di spesa·
    • principio di legalità-indirizzo·
    • contratti pubblici·
    • giurisdizione civile·
    • nullità contratto·
    • procedimento amministrativo·
    • forma scritta ad substantiam·
    • autonomia contrattuale PA
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Versioni del testo

  • Capo I : Proroga dei contratti di locazione
  • Art. 1.
    I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi dell' art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471 , sono ulteriormente prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al 31 dicembre 1951.
    Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
    La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita.
    In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di data certa anteriore all'apertura della successione, continuino l'attivita' del defunto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253 , e' protratta sino alla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell' art. 1 della legge 23 maggio 1950, numero 253 , e' protratta fino al 31 dicembre 1960.
    Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva."
  • Art. 2.
    Non sono soggetti a proroga i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo il 1 marzo 1947, salvo che siano da considerarsi come rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti; ed i contratti di locazione e sublocazione degli immobili che siano stati costruiti o siano ricostruiti dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 , nonche' degli immobili distrutti o danneggiati per piu' della meta' in seguito ad eventi bellici e ricostruiti dopo la data medesima a cura del proprietario.
    I contratti di locazione e sublocazione poliennali stipulati anteriormente al 1 marzo 1947 e scadenti anteriormente al 31 dicembre 1951, sono compresi nei vincoli di proroga. Il conduttore dalla data della scadenza convenzionale al termine della proroga dovra' corrispondere un canone maggiorato di tutti gli aumenti concessi per legge nel periodo di durata del contratto.(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356 , convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la data del 31 dicembre 1951 preveduta nel secondo comma dell'art. 2 della legge 23 maggio 1950, n. 253 e' sostituita dalla data di entrata in vigore della nuova legge contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 1 maggio 1955, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'art. 2 della legge suddetta, e' sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo."