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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 9244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9244 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA-I SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza del 23/9/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 18399 R.G. dell'anno 2025 e vertente tra
( Avv. G. Parte_1
Giannella ) RICORRENTE e
( Avv. C. Giordano CP_1
)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/5/2025 parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione CP_ n. OI-001252782- prot. 7014.08/04/2025.0278017 chiedendo , previa sospensiva ,
“accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità e/o nullità delle pretese sanzioni CP_ indicate nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001252782- prot. 7014.08/04/2025.0278017 impugnata per omessa notifica degli atti presupposti ovvero per l'indeterminatezza della sanzione applicata e violazione art. 7 statuto del contribuente e per difetto di motivazione;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981 per i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati e per l'effetto annullare e/o comunque disapplicare CP_ l'ordinanza ingiunzione n. OI-001252782- prot. 7014.08/04/2025.0278017 impugnata dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente all' a tali e/o a qualsivoglia altro CP_1 titolo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981 per i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati e per l'effetto annullare e/o comunque disapplicare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001252782- prot. CP_ 7014.08/04/2025.0278017 impugnata dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente all' a tali e/o a qualsivoglia altro titolo;
il tutto con vittoria di spese di lite da CP_1 distrarsi . Si costituiva l' evidenziando di aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto CP_1 impugnato in data 21/7/2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite da distrarsi . L' si associava alla richiesta di cessata materia del CP_1 contendere chiedendo la compensazione delle spese di lite . Deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto è intervenuto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato . Quanto alle spese si evidenzia che l'annullamento e relativa notifica al ricorrente sono intervenuti dopo il deposito del ricorso .Pertanto le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo debbono porsi carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, che liquida in € 1507,00,oltre accessori CP_1 di legge , da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente ed al rimborso del contributo unificato . Roma, 23/9/2025 Il Giudice
Dott. E. Capaccioli
( Avv. G. Parte_1
Giannella ) RICORRENTE e
( Avv. C. Giordano CP_1
)
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/5/2025 parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza di ingiunzione CP_ n. OI-001252782- prot. 7014.08/04/2025.0278017 chiedendo , previa sospensiva ,
“accertare e dichiarare l'infondatezza e/o l'illegittimità e/o nullità delle pretese sanzioni CP_ indicate nell'ordinanza ingiunzione n. OI-001252782- prot. 7014.08/04/2025.0278017 impugnata per omessa notifica degli atti presupposti ovvero per l'indeterminatezza della sanzione applicata e violazione art. 7 statuto del contribuente e per difetto di motivazione;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981 per i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati e per l'effetto annullare e/o comunque disapplicare CP_ l'ordinanza ingiunzione n. OI-001252782- prot. 7014.08/04/2025.0278017 impugnata dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente all' a tali e/o a qualsivoglia altro CP_1 titolo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L. n. 689/1981 per i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati e per l'effetto annullare e/o comunque disapplicare l'ordinanza ingiunzione n. OI-001252782- prot. CP_ 7014.08/04/2025.0278017 impugnata dichiarando che nulla è dovuto dal ricorrente all' a tali e/o a qualsivoglia altro titolo;
il tutto con vittoria di spese di lite da CP_1 distrarsi . Si costituiva l' evidenziando di aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto CP_1 impugnato in data 21/7/2025 e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese di lite da distrarsi . L' si associava alla richiesta di cessata materia del CP_1 contendere chiedendo la compensazione delle spese di lite . Deve dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere in quanto è intervenuto l'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato . Quanto alle spese si evidenzia che l'annullamento e relativa notifica al ricorrente sono intervenuti dopo il deposito del ricorso .Pertanto le spese di lite , liquidate e distratte come da dispositivo debbono porsi carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, che liquida in € 1507,00,oltre accessori CP_1 di legge , da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente ed al rimborso del contributo unificato . Roma, 23/9/2025 Il Giudice
Dott. E. Capaccioli